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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5655/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 settembre 2024, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Parte_1 Parte_2
Prati degli Strozzi n. 22, presso lo Studio Legale dell' Avv. Barbara Amicucci
Cosola, che li rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellanti -
E
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 elett.te domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo Studio Legale dell'
Avv. Alessia Verdesi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato – OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10741/2020
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 2782/2021, che - a definizione del giudizio RG n.
10741/2020 promosso dagli stessi nei confronti del in Roma alla CP_1
ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - Controparte_1 aveva respinto la domanda degli opponenti condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_1
La parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza n.
10741/2020 del 20 luglio 2020, pubblicata dal Tribunale di Roma in data 9 maggio 2016, mai notificata, ed in accoglimento del presente atto: in via preliminare e cautelare:
1. Accogliere l'istanza cautelare proposta e, per
l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con conseguente arresto del procedimento esecutivo già iniziato. Nel merito 2. accogliere la presente impugnazione e revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto, illegittimo e non provato oltre che non corretto nella somma ingiunta indicata 3. accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta diffamatoria tenuta dal convenuto e, per l'effetto, condannare l'opposto al risarcimento di € 5.000,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, valutata ex art. 1226 c..c.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio”.
pag. 2/8 Si costituiva l' appellato così concludendo: “l'Ill.ma Corte di CP_1
Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: - rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto del tutto Pt_1 Pt_2 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 10741/2020 resa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio di primo grado r.g.n. 64738/18; - condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Roma, 30 dicembre
2024”.
All'udienza collegiale del 31 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione degli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 15030/ 2018 emesso dal Tribunale di Roma per euro
10.227,52 con il quale il Condominio di via Val D'Ala n. 28 in Roma aveva chiesto ed ottenuto il pagamento degli oneri condominiali relativi all'unità immobiliare piano secondo, interno 8, scala A, dello stabile di Controparte_1
[..
, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 269, particella
347, subalterno 565, in virtù di delibera dell'assemblea condominiale del 26 maggio 2016, che aveva approvato l'esecuzione di lavori straordinari di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio ed il relativo piano di riparto.
Gli opponenti chiedevano la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la revoca del decreto stesso con condanna al odierno opposto al risarcimento dei danni per danni d'immagine CP_1 patiti dagli opponenti, in conseguenza della vicenda giudiziaria, eccependo la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto in data 22 dicembre 2017, con atto del notaio Repertorio 5542, raccolta 4456, essi Persona_1 opponenti avevano alienato la propri unità immobiliare alla signora Per_2
Assumevano gli opponenti di non essere tenuti al pagamento della
[...] debitoria in conseguenza dell'intervenuta alienazione e che, inoltre, non vi pag. 3/8 erano i presupposti in capo al Condominio onde richiedere in unica soluzione quanto dovuto.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e il Giudice di CP_1 prime cure respingeva l'opposizione medesima sulla scorta della seguente motivazione: “Gli alienanti erano ancora condomini al momento di tale delibera e quindi obbligati alle spese inerenti, pur non risultando più condomini all'epoca dell'approvazione della successiva delibera di ripartizione della spesa. Non v'e' dubbio che il momento saliente per individuare
l'insorgenza dell'obbligo risiede certamente nella data di approvazione della delibera dell'assemblea che ha disposto i lavori, delibera che acquista valore costitutivo della relativa obbligazione (ex multis Cass. 2 marzo 2017, n. 7395).
Ed invero, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. (introdotto dalla
Legge n. 220/2012) “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. Con la logica conseguenza che rimane a carico del venditore l'adempimento di un onere sancito per legge, in assenza del quale egli rimane obbligato al pagamento dei contributi sorti successivamente al verificarsi del trasferimento del diritto di proprietà. Con la prova fornita gli opponenti già condomini non hanno dimostrato di aver comunicato regolarmente all'amministratore del l'intervenuta cessione CP_1 dell'appartamento. Manca, a tal riguardo, la prova della trasmissione all'amministratore del della copia autentica dell'atto di CP_1 trasferimento. Risulta da ultimo di poca rilevanza, nel merito, l'assunto che il non avrebbe dovuto pretendere il pagamento del dovuto in CP_1 un'unica soluzione, sulla base di non essere gli opponenti fino allora mai stati inadempienti e – a loro dire - non avendo mai ridotto alcuna garanzia patrimoniale, sì da beneficiare della concessione del beneficio di una dilazione, come concessa ad altri condomini. Tale constatazione ha potuto assumere pregio nella fase cautelare consentendo la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, mentre non può avere riflessi né nello scrutinio
pag. 4/8 decisorio, attenendo ad una scelta dell'amministratore discutibile, se si vuole, ma non rilevante, e nemmeno può costituire fondamento di una domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti nella spiegata domanda riconvenzionale”.
Parte appellante nei motivi di gravame lamenta in primo luogo l'erroneità della gravata sentenza chiedendone la riforma per “violazione e falsa applicazione dell'art. 1186 c.c. nonché incoerenza dei criteri logico argomentativi posti a fondamento motivazionale della sentenza – evidente incomprensione della domanda attorea”, assumendo di non aver mai contestato l'esistenza di un debito a proprio carico, sebbene in solido con l'acquirente dell'immobile e nonostante l'esistenza di un accordo sull'accollo di tale debito da parte di quest'ultimo, mentre il Condominio creditore si sarebbe “arrogato il diritto, assolutamente ingiustificatamente, di effettuare una valutazione
“giurisprudenziale” in merito a chi, tra le parti solidali, sarebbe stato più
“debitore” rispetto all'altra e, in base a ciò, effettuare la richiesta di pagamento”.
La doglianza è infondata e va respinta, posto che – come correttamente statuito dal giudicante di prime cure - la delibera dell'assemblea condominiale del 26 maggio 2016 (che aveva approvato l'esecuzione di lavori straordinari di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio ed il relativo piano di riparto)posta a fondamento della creditoria ingiunta è antecedente alla data di alienazione(del 22 dicembre 2017, con atto del notaio , Persona_1
Repertorio 5542, raccolta 4456) dell'unità immobiliare de qua e non risulta dimostrata neppure la necessaria comunicazione dell'intervenuta cessione dell'appartamento, all'amministratore del Condominio da parte dei condomini alienanti con conseguente legittimità della richiesta di pagamento oggetto di opposizione.
Neppure coglie nel segno la doglianza di parte appellante circa la mancata concessione da parte dell'Amministratore del Condominio della rateizzazione del pagamento dell'importo totale delle spese straordinarie per ristrutturazione dell'immobile in 54 rate, come invero concessa agli altri condomini;
detta pag. 5/8 dilazione di pagamento è infatti oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Amministratore, che trova comunque una valida ragione nella circostanza
- comprovata dalla documentazione in atti e non oggetto di contestazione - che gli odierni appellanti non avevano dato alcuna risposta alla richiesta di pagamento loro inviata con raccomandata a.r. 27.02.2018, rimanendo del tutto inadempienti alla data dell'ingiunzione di pagamento, intervenuta successivamente nel giugno 2018.
Privo di pregio appare altresì l'ultimo motivo di gravame in merito alla dedotta incongruenza, inesattezza, incertezza, dei conteggi inerenti la sorte debitoria imputata agli opponenti ed omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto, non essendo stata la delibera dell'assemblea condominiale datata 26 maggio 2016 - posta a fondamento della creditoria oggetto di ingiunzione - mai impugnata dagli odierni appellanti nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Secondo principio univoco sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”(Cassazione civile sez. un., 14/04/2021,
n.9839), pertanto nella specie l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre ritualmente l'impugnativa ex art. 1137 c.c.
Come nel caso che ci occupa, rimane sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ogni sindacato sull'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dello stesso, in assenza di specifica domanda riconvenzionale di pag. 6/8 annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del alla avverso la Controparte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 2782/2021;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell' appellato delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.809,00, CP_1 oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
pag. 7/8 dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5655/2020
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 settembre 2024, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Parte_1 Parte_2
Prati degli Strozzi n. 22, presso lo Studio Legale dell' Avv. Barbara Amicucci
Cosola, che li rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellanti -
E
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 elett.te domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo Studio Legale dell'
Avv. Alessia Verdesi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellato – OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10741/2020
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Roma n. 2782/2021, che - a definizione del giudizio RG n.
10741/2020 promosso dagli stessi nei confronti del in Roma alla CP_1
ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - Controparte_1 aveva respinto la domanda degli opponenti condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_1
La parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza n.
10741/2020 del 20 luglio 2020, pubblicata dal Tribunale di Roma in data 9 maggio 2016, mai notificata, ed in accoglimento del presente atto: in via preliminare e cautelare:
1. Accogliere l'istanza cautelare proposta e, per
l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con conseguente arresto del procedimento esecutivo già iniziato. Nel merito 2. accogliere la presente impugnazione e revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto, illegittimo e non provato oltre che non corretto nella somma ingiunta indicata 3. accertare e dichiarare
l'illegittimità della condotta diffamatoria tenuta dal convenuto e, per l'effetto, condannare l'opposto al risarcimento di € 5.000,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, valutata ex art. 1226 c..c.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio”.
pag. 2/8 Si costituiva l' appellato così concludendo: “l'Ill.ma Corte di CP_1
Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: - rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto del tutto Pt_1 Pt_2 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 10741/2020 resa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio di primo grado r.g.n. 64738/18; - condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Roma, 30 dicembre
2024”.
All'udienza collegiale del 31 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione degli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 15030/ 2018 emesso dal Tribunale di Roma per euro
10.227,52 con il quale il Condominio di via Val D'Ala n. 28 in Roma aveva chiesto ed ottenuto il pagamento degli oneri condominiali relativi all'unità immobiliare piano secondo, interno 8, scala A, dello stabile di Controparte_1
[..
, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 269, particella
347, subalterno 565, in virtù di delibera dell'assemblea condominiale del 26 maggio 2016, che aveva approvato l'esecuzione di lavori straordinari di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio ed il relativo piano di riparto.
Gli opponenti chiedevano la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la revoca del decreto stesso con condanna al odierno opposto al risarcimento dei danni per danni d'immagine CP_1 patiti dagli opponenti, in conseguenza della vicenda giudiziaria, eccependo la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto in data 22 dicembre 2017, con atto del notaio Repertorio 5542, raccolta 4456, essi Persona_1 opponenti avevano alienato la propri unità immobiliare alla signora Per_2
Assumevano gli opponenti di non essere tenuti al pagamento della
[...] debitoria in conseguenza dell'intervenuta alienazione e che, inoltre, non vi pag. 3/8 erano i presupposti in capo al Condominio onde richiedere in unica soluzione quanto dovuto.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e il Giudice di CP_1 prime cure respingeva l'opposizione medesima sulla scorta della seguente motivazione: “Gli alienanti erano ancora condomini al momento di tale delibera e quindi obbligati alle spese inerenti, pur non risultando più condomini all'epoca dell'approvazione della successiva delibera di ripartizione della spesa. Non v'e' dubbio che il momento saliente per individuare
l'insorgenza dell'obbligo risiede certamente nella data di approvazione della delibera dell'assemblea che ha disposto i lavori, delibera che acquista valore costitutivo della relativa obbligazione (ex multis Cass. 2 marzo 2017, n. 7395).
Ed invero, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. (introdotto dalla
Legge n. 220/2012) “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. Con la logica conseguenza che rimane a carico del venditore l'adempimento di un onere sancito per legge, in assenza del quale egli rimane obbligato al pagamento dei contributi sorti successivamente al verificarsi del trasferimento del diritto di proprietà. Con la prova fornita gli opponenti già condomini non hanno dimostrato di aver comunicato regolarmente all'amministratore del l'intervenuta cessione CP_1 dell'appartamento. Manca, a tal riguardo, la prova della trasmissione all'amministratore del della copia autentica dell'atto di CP_1 trasferimento. Risulta da ultimo di poca rilevanza, nel merito, l'assunto che il non avrebbe dovuto pretendere il pagamento del dovuto in CP_1 un'unica soluzione, sulla base di non essere gli opponenti fino allora mai stati inadempienti e – a loro dire - non avendo mai ridotto alcuna garanzia patrimoniale, sì da beneficiare della concessione del beneficio di una dilazione, come concessa ad altri condomini. Tale constatazione ha potuto assumere pregio nella fase cautelare consentendo la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, mentre non può avere riflessi né nello scrutinio
pag. 4/8 decisorio, attenendo ad una scelta dell'amministratore discutibile, se si vuole, ma non rilevante, e nemmeno può costituire fondamento di una domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti nella spiegata domanda riconvenzionale”.
Parte appellante nei motivi di gravame lamenta in primo luogo l'erroneità della gravata sentenza chiedendone la riforma per “violazione e falsa applicazione dell'art. 1186 c.c. nonché incoerenza dei criteri logico argomentativi posti a fondamento motivazionale della sentenza – evidente incomprensione della domanda attorea”, assumendo di non aver mai contestato l'esistenza di un debito a proprio carico, sebbene in solido con l'acquirente dell'immobile e nonostante l'esistenza di un accordo sull'accollo di tale debito da parte di quest'ultimo, mentre il Condominio creditore si sarebbe “arrogato il diritto, assolutamente ingiustificatamente, di effettuare una valutazione
“giurisprudenziale” in merito a chi, tra le parti solidali, sarebbe stato più
“debitore” rispetto all'altra e, in base a ciò, effettuare la richiesta di pagamento”.
La doglianza è infondata e va respinta, posto che – come correttamente statuito dal giudicante di prime cure - la delibera dell'assemblea condominiale del 26 maggio 2016 (che aveva approvato l'esecuzione di lavori straordinari di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio ed il relativo piano di riparto)posta a fondamento della creditoria ingiunta è antecedente alla data di alienazione(del 22 dicembre 2017, con atto del notaio , Persona_1
Repertorio 5542, raccolta 4456) dell'unità immobiliare de qua e non risulta dimostrata neppure la necessaria comunicazione dell'intervenuta cessione dell'appartamento, all'amministratore del Condominio da parte dei condomini alienanti con conseguente legittimità della richiesta di pagamento oggetto di opposizione.
Neppure coglie nel segno la doglianza di parte appellante circa la mancata concessione da parte dell'Amministratore del Condominio della rateizzazione del pagamento dell'importo totale delle spese straordinarie per ristrutturazione dell'immobile in 54 rate, come invero concessa agli altri condomini;
detta pag. 5/8 dilazione di pagamento è infatti oggetto di scelta discrezionale da parte dell'Amministratore, che trova comunque una valida ragione nella circostanza
- comprovata dalla documentazione in atti e non oggetto di contestazione - che gli odierni appellanti non avevano dato alcuna risposta alla richiesta di pagamento loro inviata con raccomandata a.r. 27.02.2018, rimanendo del tutto inadempienti alla data dell'ingiunzione di pagamento, intervenuta successivamente nel giugno 2018.
Privo di pregio appare altresì l'ultimo motivo di gravame in merito alla dedotta incongruenza, inesattezza, incertezza, dei conteggi inerenti la sorte debitoria imputata agli opponenti ed omessa pronuncia del giudice di primo grado sul punto, non essendo stata la delibera dell'assemblea condominiale datata 26 maggio 2016 - posta a fondamento della creditoria oggetto di ingiunzione - mai impugnata dagli odierni appellanti nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Secondo principio univoco sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”(Cassazione civile sez. un., 14/04/2021,
n.9839), pertanto nella specie l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre ritualmente l'impugnativa ex art. 1137 c.c.
Come nel caso che ci occupa, rimane sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ogni sindacato sull'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dello stesso, in assenza di specifica domanda riconvenzionale di pag. 6/8 annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del alla avverso la Controparte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 2782/2021;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell' appellato delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.809,00, CP_1 oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
pag. 7/8 dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 8/8