Articolo 3 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 agosto 1967
Art. 3. (Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali)

Allo scopo di provvedere agli adempimenti previsti dalla presente legge sono istituiti Uffici scolastici regionali o interregionali come indicato nella tabella annessa e fatte salve le competenze previste dagli statuti delle Regioni. A tali Uffici sono preposti Sovrintendenti.
Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro per la pubblica istruzione a provveditori agli studi di prima classe o a ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione.
Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A - con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale - C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 , puo' essere assegnato, oltre che alla Amministrazione centrale e ai Provveditorati agli studi anche agli Uffici di cui al primo comma del presente articolo.
Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di la classe potra' essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.
Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede l'Ufficio scolastico regionale o interregionale.
L'onere di cui al precedente comma e' ripartito fra tutte le Province della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967
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