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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2081/2024 r.g.
T R A
(nato il [...] a [...] -LE- e residente a [...]– LE-; c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Greco come da mandato in C.F._1 atti, attore
E
(c.f.: ) in persona del Sindaco p.t. e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., corrente in Gallipoli (LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Traldi come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: contenzioso relativo a beni demaniali
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 15.12.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 14.03.2024 citava il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - che in data 27.02.2024 gli era stato notificato il provvedimento prot. nr. 0002946 del 12.01.2024 del Comune di avente ad CP_1 oggetto la richiesta di indennizzo della somma € 11.135,85 (di cui € 10.123,50 per indennizzo risarcitorio ed € 1.012,35 per imposta regionale) per occupazione abusiva di demanio marittimo a seguito del sopralluogo del 20.03.2023 della Guardia di Finanza che aveva accertato nello specchio acqueo e nelle aree a terra catastalmente individuate al Fg.
9, P.lle 146 e 122, poste lateralmente alla concessione demaniale marittima intestata alla la presenza di n. 34 imbarcazioni di vario tipo, nonché di varie Controparte_2 passerelle precarie che dai massi di delimitazione della scogliera permettevano il raggiungimento delle imbarcazioni;
- aggiungeva che da tanto era scaturito anche procedimento penale nr. 3779/2023 R.G.N.R., in cui egli era stato indagato per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. Navigazione e dell'art. 734 c.p.; sosteneva di nulla dovere per i seguenti motivi: I) in via preliminare: inesigibilità' della pretesa per nullità' e/o illegittimità del provvedimento per carenza di potere – aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni;
II) sempre in via preliminare: inesigibilità dell'indennità per carenza di potere di riscossione in capo alla p.a.; III) inesigibilità della pretesa per pendenza di procedimento penale in ordine al medesimo fatto posto a fondamento dell'opposta richiesta di pagamento avanzata dalla p.a. – applicazione del principio di specialità; IV) inammissibilità della pretesa per (in)utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal in sede di indagini e poste a fondamento della richiesta di indennizzo per il Pt_1 presunto illecito amministrativo;
V) nel merito: errata valutazione e/o omessa ricostruzione dei fatti – illegittimità della pretesa;
VI) in subordine: sul quantum invocato
– indennizzo eccessivo, esorbitante, iniquo e non conforme alla legge.
Concludeva chiedendo:
1. preliminarmente, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'impugnato provvedimento;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza e/o la carenza di potere di riscossione in capo al e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato;
3. accertare e Controparte_1 dichiarare anche nel merito la nullità, inammissibilità, inefficacia e/o infondatezza dell'atto di recupero indennizzi per occupazione abusiva di demanio marittimo protocollo nr. 0002946 del 12.01.2024 emesso dal Comune di
4. in subordine, accertare e CP_1 dichiarare che il credito, correttamente computato ed effettivamente esigibile dal
[...]
a titolo di indennizzo per la presunta abusiva occupazione demaniale in CP_1 contestazione, ammontava ad € 6,95 oppure in via gradata ad € 2.538,00 o, in via ancora più gradata, ad € 3.377,50, con conseguente accertamento e rideterminazione al ribasso anche dell'imposta regionale, in misura pari al 10% dell'indennizzo;
5. in ulteriore subordine, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 100 comma 4 del D.L. 14.08.2020, n.104, dell'art. 1 co. 251 p. 2.1
L. 296/2006 e, nel caso di acclarata incostituzionalità della norma, rideterminare le somme richieste in ossequio al decisum della Corte;
con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 26.06.2024 si costituiva in giudizio il CP_1 che, impugnato e contestato l'avverso dedotto e domandato, concludeva
[...] chiedendo: in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- in subordine, nel merito, rigettare in toto la domanda di annullamento proposta da . Parte_1
Celebrata l'udienza di prima comparizione, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, rinviando al 16.07.2025 per il prosieguo;
disposta la sostituzione del magistrato assegnatario, veniva fissata l'udienza del 15.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e, all'esito, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Giusta quanto sancito con sentenza n. 13311/2023 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “in tema di giurisdizione, se l'amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa”.
Nella specie, ha impugnato il provvedimento emesso dal Parte_1 CP_1 del 12.01.2024 prot. N. 0002946 avente ad oggetto a “recupero indennizzi dovuti
[...] all'Erario per occupazione abusiva di demanio marittimo-richiesta di pagamento”, contestandone, fra l'altro, l'illegittimità, in quanto a suo dire adottato da ente carente di potere e comunque privo della relativa competenza in materia.
La controversia, pertanto, alla luce delle censure sollevate dall'attore, non involge solo questioni meramente patrimoniali sulla determinazione e corresponsione delle indennità da occupazione abusiva del demanio marittimo (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario), ma riguarda la stessa sussistenza in capo al Comune di del relativo potere amministrativo e le modalità di esercizio dello stesso;
donde la CP_1 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, che, al termine del giudizio, valuterà anche la soccombenza complessiva pronunciandosi sulle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2081/2024 r.g.
T R A
(nato il [...] a [...] -LE- e residente a [...]– LE-; c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Greco come da mandato in C.F._1 atti, attore
E
(c.f.: ) in persona del Sindaco p.t. e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., corrente in Gallipoli (LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Traldi come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: contenzioso relativo a beni demaniali
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 15.12.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 14.03.2024 citava il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - che in data 27.02.2024 gli era stato notificato il provvedimento prot. nr. 0002946 del 12.01.2024 del Comune di avente ad CP_1 oggetto la richiesta di indennizzo della somma € 11.135,85 (di cui € 10.123,50 per indennizzo risarcitorio ed € 1.012,35 per imposta regionale) per occupazione abusiva di demanio marittimo a seguito del sopralluogo del 20.03.2023 della Guardia di Finanza che aveva accertato nello specchio acqueo e nelle aree a terra catastalmente individuate al Fg.
9, P.lle 146 e 122, poste lateralmente alla concessione demaniale marittima intestata alla la presenza di n. 34 imbarcazioni di vario tipo, nonché di varie Controparte_2 passerelle precarie che dai massi di delimitazione della scogliera permettevano il raggiungimento delle imbarcazioni;
- aggiungeva che da tanto era scaturito anche procedimento penale nr. 3779/2023 R.G.N.R., in cui egli era stato indagato per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 Cod. Navigazione e dell'art. 734 c.p.; sosteneva di nulla dovere per i seguenti motivi: I) in via preliminare: inesigibilità' della pretesa per nullità' e/o illegittimità del provvedimento per carenza di potere – aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni;
II) sempre in via preliminare: inesigibilità dell'indennità per carenza di potere di riscossione in capo alla p.a.; III) inesigibilità della pretesa per pendenza di procedimento penale in ordine al medesimo fatto posto a fondamento dell'opposta richiesta di pagamento avanzata dalla p.a. – applicazione del principio di specialità; IV) inammissibilità della pretesa per (in)utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal in sede di indagini e poste a fondamento della richiesta di indennizzo per il Pt_1 presunto illecito amministrativo;
V) nel merito: errata valutazione e/o omessa ricostruzione dei fatti – illegittimità della pretesa;
VI) in subordine: sul quantum invocato
– indennizzo eccessivo, esorbitante, iniquo e non conforme alla legge.
Concludeva chiedendo:
1. preliminarmente, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'impugnato provvedimento;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza e/o la carenza di potere di riscossione in capo al e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato;
3. accertare e Controparte_1 dichiarare anche nel merito la nullità, inammissibilità, inefficacia e/o infondatezza dell'atto di recupero indennizzi per occupazione abusiva di demanio marittimo protocollo nr. 0002946 del 12.01.2024 emesso dal Comune di
4. in subordine, accertare e CP_1 dichiarare che il credito, correttamente computato ed effettivamente esigibile dal
[...]
a titolo di indennizzo per la presunta abusiva occupazione demaniale in CP_1 contestazione, ammontava ad € 6,95 oppure in via gradata ad € 2.538,00 o, in via ancora più gradata, ad € 3.377,50, con conseguente accertamento e rideterminazione al ribasso anche dell'imposta regionale, in misura pari al 10% dell'indennizzo;
5. in ulteriore subordine, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 100 comma 4 del D.L. 14.08.2020, n.104, dell'art. 1 co. 251 p. 2.1
L. 296/2006 e, nel caso di acclarata incostituzionalità della norma, rideterminare le somme richieste in ossequio al decisum della Corte;
con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 26.06.2024 si costituiva in giudizio il CP_1 che, impugnato e contestato l'avverso dedotto e domandato, concludeva
[...] chiedendo: in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- in subordine, nel merito, rigettare in toto la domanda di annullamento proposta da . Parte_1
Celebrata l'udienza di prima comparizione, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, rinviando al 16.07.2025 per il prosieguo;
disposta la sostituzione del magistrato assegnatario, veniva fissata l'udienza del 15.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione e, all'esito, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Giusta quanto sancito con sentenza n. 13311/2023 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, “in tema di giurisdizione, se l'amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa”.
Nella specie, ha impugnato il provvedimento emesso dal Parte_1 CP_1 del 12.01.2024 prot. N. 0002946 avente ad oggetto a “recupero indennizzi dovuti
[...] all'Erario per occupazione abusiva di demanio marittimo-richiesta di pagamento”, contestandone, fra l'altro, l'illegittimità, in quanto a suo dire adottato da ente carente di potere e comunque privo della relativa competenza in materia.
La controversia, pertanto, alla luce delle censure sollevate dall'attore, non involge solo questioni meramente patrimoniali sulla determinazione e corresponsione delle indennità da occupazione abusiva del demanio marittimo (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario), ma riguarda la stessa sussistenza in capo al Comune di del relativo potere amministrativo e le modalità di esercizio dello stesso;
donde la CP_1 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, che, al termine del giudizio, valuterà anche la soccombenza complessiva pronunciandosi sulle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)