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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di potenza
Sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del got Dott.ssa
NA AR ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3074/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 29.11.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
Tra
, nato il [...] a [...] cf. , Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Francesco Cernandez (cf. , C.F._2 Per_1
cf. , cf.
[...] C.F._3 Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultima in Baragiano scalo alla via appia 269
-opponente-
Contro .p.a. P.iva con sede in valenza, in persona del CP_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. cf. Controparte_3 C.F._5
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pecoraro cf. , C.F._6
cf. e avv Pietro Basile cf. Parte_2 C.F._7
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._8
quest'ultimo in potenza alla piazza Mario Pagano, n. 8,
-opposta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.11.2024
FA
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo del 9.5.2016, il tribunale di potenza ha emesso decreto ingiuntivo n. 547 del 28/30.6/2016 nel procedimento n. 1709/2016 rg, come richiesto dalla soc. nei CP_4
confronti di Parte_3
In particolare, con il ricorso proposto, la società , società nel CP_4
settore della gioielleria, chiedeva la restituzione della somma di euro
30.410,38 somma dovuta dal di noia donato in quanto agente di commercio sul territorio di Roma il quale, dopo aver comunicato il recesso per giusta causa dal lavoro con lettera 5.12.2013, non avrebbe provveduto alla restituzione della merce per un valore di € 728,61 né alla restituzione degli anticipi provvigionali pari ad € 29.681,77 A far data dal 29.08.2011 il signor di noia intratteneva rapporti commerciali con e new mood spa, altra società che svolgeva attività di CP_4
produzione, lavorazione e commercio di articoli di oreficeria, gioielleria,
cristalleria ecc, in virtù di specifici contratti di agenzia con deposito
All'interno dei suddetti contratti veniva specificato in maniera dettagliata sia l'importo della provvigione che gli eventuali pagamenti effettuati dal preponente anteriormente alla maturazione del diritto effettuati a titolo di anticipo.
Con specifico riferimento al territorio sul quale il signor doveva Pt_1
operare, lo stesso era riferito inizialmente alle province di viterbo, rieti,
terni e ad alcune zone della provincia di Roma, successivamente con scrittura privata 7.05.2012 le parti stabilivano come territorio solo la provincia di Roma
In data 8.10.2012 per effetto di fusione per incorporazione, CP_4
subentrava in tutti i rapporti giuridici facente capo a New mood s.p.a. E
dunque anche in quelli riferiti al signor di noia.
Con comunicazione 5.12.2013 il signor comunicava la propria Pt_4
volontà di recedere dal contratto in essere riscontrava la suddetta comunicazione ed invitava lo stesso CP_5
all'immediata restituzione della merce in deposito e di tutto il materiale in suo possesso nonché degli anticipi cauzionali per un importo complessivo di € 30.410,38.
Avverso il decreto ingiuntivo che intimava il pagamento della suindicata somma, proponeva opposizione con atto di citazione in Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, ritenendo che a decidere dovesse essere il tribunale di Roma, nonché la incompetenza funzionale della sezione civile del Tribunale di Potenza trattandosi di un giudizio in materia di lavoro, e gradatamente insisteva per la revoca dell'opposto decreto in quanto nullo, invalido, inefficace e infondato.
Con rituale comparsa si costituiva in giudizio la , in persona del CP_4
legale rappresentante dott la quale chiedeva che venisse Controparte_3
confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 547/2016 insistendo affinché
venissero respinte tutte le eccezioni e pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ,con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo.
Il giudizio veniva istruito con l'articolazione di prova testimoniale che veniva ritualmente raccolta.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 29.11.2024 con i termini ex art.190 cpc. Motivi della decisione.
1.la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza appare senz'altro infondata in quanto nei contratti intercorsi fra le parti l'opponente ha sempre indicato la sua residenza nel comune di potenza ove è stato anche notificato l'opposto decreto ingiuntivo.
Anche dalla visura della cciiaa richiamata dalla società opposta emerge la sede operativa dell'opponente ricade in potenza.
Ne consegue che il foro del convenuto, come determinato ex art.18 cpc,
resta correttamente individuato con relativa competenza a giudicare del tribunale di potenza.
Tale foro resta comunque alternativo al forum destinatae solutionis come invocato dall'opponente e pertanto la vertenza può essere decisa da questo giudice.
2.nel merito delle questioni prospettate dalle parti, ritiene questo giudice che la opposizione non sia fondata ( o solo parzialmente fondata ) .
Invero, la richiesta di restituzione delle somme che la società CP_4
avrebbe versato in più rispetto all'esatto ammontare delle provvigioni dovute al de noia, risulta sufficientemente documentata e provata sulla base della regolamentazione contrattuale intercorsa fra le parti nonché sulla base della documentazione prodotta dalla società opposta che è
relativa all'intera durata del rapporto di agenzia, di circa 29 mesi.
Correttamente ,pertanto il preponente ha diritto ,all'esito della chiusura definitiva del rapporto di agenzia, di effettuare i conteggi del dare e dell'avere ( cioè sia se avesse dovuto versare altre somme a conguaglio di quanto già versato e sia di verificare se avesse versato in più del dovuto)
per accertare se i pagamenti effettuati erano effettivamente dovuti nella loro interezza ovvero siano ,anche eventualmente in parte, indebiti rispetto alla chiusura degli affari andati effettivamente a buon fine.
Ritiene questo giudice che si è in presenza di un evidente indebito oggettivo ex art.2033 cc e come tale, ove risulta provato il pagamento da parte del proponente di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, questi ha diritto ad ottenere la restituzione delle differenze non spettanti.
Orbene, sul punto, al fine di evitare errati calcoli e contemporaneamente avere chiarezza dei conti, nel corso della istruttoria è stata disposta una ctu contabile redatta sulla base della documentazione offerta in giudizio dalle parti, fra cui le fatture emesse dalla società Il ctu non ha determinato l'ammontare della somma che sarebbe stata incassata indebitamente dall'opponente a titolo di anticipazione provvisoria delle provvigioni spettanti al di noia stante , si riporta testualmente :”la carenza documentale”da tale dichiarazione si evince che questo giudicante non è in condizione di stabilire esattamente quanto parte opponente deve restituire a parte opposta ,limitandosi ,quindi a confermare il decreto ingiuntivo opposto ,ritenendo sussistenti i presupposti per il rigetto della domanda dell'opponente.
Tanto in rispetto a quanto disposto dall'art.13 del contratto intercorso fra le parti laddove è espressamente indicato che “” eventuali pagamenti effettuati dal proponente anteriormente alla maturazione del diritto si intenderanno effettuati a titolo di anticipo, salvo conguaglio “”.
L'opposizione proposta, pertanto, deve ritenersi infondata e come tale va rigettata con ogni conseguenza.
Restano assorbite nella valutazione di merito innanzi effettuata tutte le altre questioni sollevate dall'opponente che non appaiono fondate.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, in applicazione dei minimi tariffari, come in dispositivo
P.q.m.
Il tribunale di potenza in composizione monocratica nella persona del got bernardina massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione reietta, così provvede
Rigetta l'opposizione come proposta da di noia e conferma Pt_1
l'opposto decreto ingiuntivo
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società opposta che liquida in complessivi € 1453,00 oltre accessori come per legge ( spese generali, cap ed iva).
Cosi deciso in potenza oggi 13.12.2025
il g.o.t
Dott.ssa NA AR
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di potenza
Sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del got Dott.ssa
NA AR ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3074/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 29.11.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
Tra
, nato il [...] a [...] cf. , Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Francesco Cernandez (cf. , C.F._2 Per_1
cf. , cf.
[...] C.F._3 Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultima in Baragiano scalo alla via appia 269
-opponente-
Contro .p.a. P.iva con sede in valenza, in persona del CP_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. cf. Controparte_3 C.F._5
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pecoraro cf. , C.F._6
cf. e avv Pietro Basile cf. Parte_2 C.F._7
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._8
quest'ultimo in potenza alla piazza Mario Pagano, n. 8,
-opposta -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.11.2024
FA
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo del 9.5.2016, il tribunale di potenza ha emesso decreto ingiuntivo n. 547 del 28/30.6/2016 nel procedimento n. 1709/2016 rg, come richiesto dalla soc. nei CP_4
confronti di Parte_3
In particolare, con il ricorso proposto, la società , società nel CP_4
settore della gioielleria, chiedeva la restituzione della somma di euro
30.410,38 somma dovuta dal di noia donato in quanto agente di commercio sul territorio di Roma il quale, dopo aver comunicato il recesso per giusta causa dal lavoro con lettera 5.12.2013, non avrebbe provveduto alla restituzione della merce per un valore di € 728,61 né alla restituzione degli anticipi provvigionali pari ad € 29.681,77 A far data dal 29.08.2011 il signor di noia intratteneva rapporti commerciali con e new mood spa, altra società che svolgeva attività di CP_4
produzione, lavorazione e commercio di articoli di oreficeria, gioielleria,
cristalleria ecc, in virtù di specifici contratti di agenzia con deposito
All'interno dei suddetti contratti veniva specificato in maniera dettagliata sia l'importo della provvigione che gli eventuali pagamenti effettuati dal preponente anteriormente alla maturazione del diritto effettuati a titolo di anticipo.
Con specifico riferimento al territorio sul quale il signor doveva Pt_1
operare, lo stesso era riferito inizialmente alle province di viterbo, rieti,
terni e ad alcune zone della provincia di Roma, successivamente con scrittura privata 7.05.2012 le parti stabilivano come territorio solo la provincia di Roma
In data 8.10.2012 per effetto di fusione per incorporazione, CP_4
subentrava in tutti i rapporti giuridici facente capo a New mood s.p.a. E
dunque anche in quelli riferiti al signor di noia.
Con comunicazione 5.12.2013 il signor comunicava la propria Pt_4
volontà di recedere dal contratto in essere riscontrava la suddetta comunicazione ed invitava lo stesso CP_5
all'immediata restituzione della merce in deposito e di tutto il materiale in suo possesso nonché degli anticipi cauzionali per un importo complessivo di € 30.410,38.
Avverso il decreto ingiuntivo che intimava il pagamento della suindicata somma, proponeva opposizione con atto di citazione in Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, ritenendo che a decidere dovesse essere il tribunale di Roma, nonché la incompetenza funzionale della sezione civile del Tribunale di Potenza trattandosi di un giudizio in materia di lavoro, e gradatamente insisteva per la revoca dell'opposto decreto in quanto nullo, invalido, inefficace e infondato.
Con rituale comparsa si costituiva in giudizio la , in persona del CP_4
legale rappresentante dott la quale chiedeva che venisse Controparte_3
confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 547/2016 insistendo affinché
venissero respinte tutte le eccezioni e pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ,con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo.
Il giudizio veniva istruito con l'articolazione di prova testimoniale che veniva ritualmente raccolta.
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assegnata in decisione alla udienza del 29.11.2024 con i termini ex art.190 cpc. Motivi della decisione.
1.la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza appare senz'altro infondata in quanto nei contratti intercorsi fra le parti l'opponente ha sempre indicato la sua residenza nel comune di potenza ove è stato anche notificato l'opposto decreto ingiuntivo.
Anche dalla visura della cciiaa richiamata dalla società opposta emerge la sede operativa dell'opponente ricade in potenza.
Ne consegue che il foro del convenuto, come determinato ex art.18 cpc,
resta correttamente individuato con relativa competenza a giudicare del tribunale di potenza.
Tale foro resta comunque alternativo al forum destinatae solutionis come invocato dall'opponente e pertanto la vertenza può essere decisa da questo giudice.
2.nel merito delle questioni prospettate dalle parti, ritiene questo giudice che la opposizione non sia fondata ( o solo parzialmente fondata ) .
Invero, la richiesta di restituzione delle somme che la società CP_4
avrebbe versato in più rispetto all'esatto ammontare delle provvigioni dovute al de noia, risulta sufficientemente documentata e provata sulla base della regolamentazione contrattuale intercorsa fra le parti nonché sulla base della documentazione prodotta dalla società opposta che è
relativa all'intera durata del rapporto di agenzia, di circa 29 mesi.
Correttamente ,pertanto il preponente ha diritto ,all'esito della chiusura definitiva del rapporto di agenzia, di effettuare i conteggi del dare e dell'avere ( cioè sia se avesse dovuto versare altre somme a conguaglio di quanto già versato e sia di verificare se avesse versato in più del dovuto)
per accertare se i pagamenti effettuati erano effettivamente dovuti nella loro interezza ovvero siano ,anche eventualmente in parte, indebiti rispetto alla chiusura degli affari andati effettivamente a buon fine.
Ritiene questo giudice che si è in presenza di un evidente indebito oggettivo ex art.2033 cc e come tale, ove risulta provato il pagamento da parte del proponente di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, questi ha diritto ad ottenere la restituzione delle differenze non spettanti.
Orbene, sul punto, al fine di evitare errati calcoli e contemporaneamente avere chiarezza dei conti, nel corso della istruttoria è stata disposta una ctu contabile redatta sulla base della documentazione offerta in giudizio dalle parti, fra cui le fatture emesse dalla società Il ctu non ha determinato l'ammontare della somma che sarebbe stata incassata indebitamente dall'opponente a titolo di anticipazione provvisoria delle provvigioni spettanti al di noia stante , si riporta testualmente :”la carenza documentale”da tale dichiarazione si evince che questo giudicante non è in condizione di stabilire esattamente quanto parte opponente deve restituire a parte opposta ,limitandosi ,quindi a confermare il decreto ingiuntivo opposto ,ritenendo sussistenti i presupposti per il rigetto della domanda dell'opponente.
Tanto in rispetto a quanto disposto dall'art.13 del contratto intercorso fra le parti laddove è espressamente indicato che “” eventuali pagamenti effettuati dal proponente anteriormente alla maturazione del diritto si intenderanno effettuati a titolo di anticipo, salvo conguaglio “”.
L'opposizione proposta, pertanto, deve ritenersi infondata e come tale va rigettata con ogni conseguenza.
Restano assorbite nella valutazione di merito innanzi effettuata tutte le altre questioni sollevate dall'opponente che non appaiono fondate.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, in applicazione dei minimi tariffari, come in dispositivo
P.q.m.
Il tribunale di potenza in composizione monocratica nella persona del got bernardina massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione reietta, così provvede
Rigetta l'opposizione come proposta da di noia e conferma Pt_1
l'opposto decreto ingiuntivo
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società opposta che liquida in complessivi € 1453,00 oltre accessori come per legge ( spese generali, cap ed iva).
Cosi deciso in potenza oggi 13.12.2025
il g.o.t
Dott.ssa NA AR