Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2025, proposto da
CC MO, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1219/2024, pubblicata in data 11.04.2024, resa nel giudizio R.G. 374/2023 dal T.A.R. Sicilia, Palermo – Sezione III.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig. CC MO ha chiesto che l’I.N.P.S. venga condannato a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, con cui l’istituto previdenziale è stato condannato a
provvedere alla rideterminazione, in favore dei ricorrenti, tra cui il sig. MO, del trattamento di fine servizio, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis , d.l. n. 387 del 1987, e a corrispondere il relativo importo, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Alla luce delle appena esposte circostanze, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, per il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell’I.N.P.S.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 750,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO