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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9562/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 9562/2021 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. MICHELE FRANZOSO;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1 CP_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE;
CONVENUTO
NONCHÉ
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CP_3
EL LA;
CONVENUTA
E
, in persona del Commissario liquidatore, rapp.ta e difesa Controparte_4
come da mandato in atti dall'Avv. SALA ARNALDO;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, la e la Gestione liquidatoria ex al fine di ottenere il CP_1 CP_3 CP_5
risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito dell'emotrasfusione infetta subita in data
29.07.1992, in occasione del ricovero ospedaliero dovuto a “epigastralgia da attendibile ulcera duodenale”.
Con separate comparse, si sono costituiti i convenuti.
1 Il , costituitosi tempestivamente, preliminarmente ha eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
La , costituitasi tempestivamente, ha eccepito, in via preliminare, l'eccezione del CP_3
diritto azionato;
nel merito, in ogni caso, ha concluso per la infondatezza della domanda per carenza di prova circa la responsabilità dell'ente regionale.
La Gestione liquidatoria dell'ex , costituitasi tempestivamente anch'essa, ha eccepito la CP_4
Part carenza di legittimazione passiva dell di e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, Pt_3
l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale tra la condotta medica e l'evento lesivo, oltre all'infondatezza anche in punto di quantum debeatur.
La causa è stata istruita mediante CTU medica.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta per la decisione senza la concessione di ulteriori termini, stante il pregresso deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e merita il rigetto per le ragioni che verranno innanzi esposte.
In applicazione del “principio della ragione più liquida” (cfr. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n.
11458), il Tribunale ritiene opportuno affrontare nel merito la domanda attorea, superando le eccezioni preliminari delle convenute.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta provato il nesso di causa tra la trasfusione e la contrazione dell'epatite, atteso che questo è stato già accertato dal Giudice del lavoro di
, con valore di giudicato. Pt_3
Sul punto, infatti, il giudice tarantino è stato chiaro nel ritenere che “appare … asseverabile la conferma, da parte del CTU, del rapporto causale intercorrente tra la trasfusione subìta e patologia contratta” concludendo quindi che “in base agli elementi istruttori acquisiti nel presente giudizio,
l'unica possibile causa della malattia non può che essere individuata nella trasfusione subìta” (cfr. pp.
6-7 della Sent. 641/2019 del 13.02.2019).
Tanto chiarito in punto di an, va affrontata la questione del quantum.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, vanno certamente condivise le conclusioni del C.T.U. che, nel corso dell'esame clinico effettuato e sulla base della certificazione medica esibita, ha riscontrato la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 10%.
2 Ai fini della quantificazione del danno biologico, in adesione alla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene di far applicazione delle tabelle milanesi, nell'edizione più aggiornata del
2024.
Come noto, dette tabelle, ai fini della quantificazione, tengono conto in maniera congiunta di due parametri: la lesione, misurata in percentuale, e l'età del danneggiato.
Con riferimento al parametro dell'età, si rende necessaria una precisazione.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica
(necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/02/2023,
n. 5119).
Ne discende che, ai fini della quantificazione del danno, in assenza di altri elementi, va presa in considerazione l'età del AR al momento della presentazione dell'istanza di indennizzo ex lege
210/1992 (i.e. 13 luglio 2011) ossia 46 anni. Infatti, è logico presumere che a detta data si fossero manifestati i segni della malattia, atteso che, in difetto di sintomatologia, verosimilmente, il Pt_1
non si sarebbe attivato ad effettuare i controlli che hanno poi condotto alla diagnosi.
Per cui, facendo applicazione delle tabelle milanesi, spetterebbe all'istante, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 25.510,00, corrispondente a postumi da lesioni pari al 10%, somma già comprensiva del danno morale, il quale pure va riconosciuto all'attore, in considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità per cui “Il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni: un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico-inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere
l'esistenza di un correlato danno morale” (così, Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
3 Detta somma, quantificata in moneta attuale, andrebbe maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Va tuttavia osservato che, secondo l'orientamento della Cassazione, dal risarcimento del danno complessivamente dovuto dal a persona contagiata in seguito a trasfusioni Controparte_1
con sangue infetto vanno detratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di indennizzo ex lege
n. 210 del 1992, perché altrimenti il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, percependo due diverse attribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo fatto materiale (cfr. Cass. civ. n. 20111/2014; Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 584 e, più recentemente, Sez. Un., 12565/2018).
Orbene, considerato che dagli atti di causa (cfr. pp.
1-13 del doc. “ , allegato al fascicolo Pt_4
del Ministero ) è emerso che, in favore del , è stato erogato l'importo di euro CP_1 Pt_1
97.557,97, ne consegue che l'istante, con riferimento al danno biologico subito, ha già ricevuto quanto al medesimo spettante a titolo di risarcimento danni.
Né colgono nel segno le contestazioni dell'attore, sul punto, il quale ha disconosciuto e genericamente contestato i conteggi effettuati dal Ministero “circa le somme percepite e percipiende da a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, non potendo gli stessi costituire Parte_1
prova dell'avvenuto pagamento, né costituire presupposto della compensatio;
è stato, infatti, posto in rilievo che esso indennizzo può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum” (cfr. da ultimo, p. 16 della comparsa conclusionale).
Infatti, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo al AR è tutt'altro che indeterminata, essendo stata dettagliatamente individuata dal , come si evince dalla documentazione prodotta da CP_1
parte convenuta, ed in particolare nelle determine Ministeriali a firma della Dirigente D.ssa
, le quali contengono il numero assegnato alla posizione del Persona_1 Parte_1
(Posizione n. 55526) e nelle quali si fa espresso riferimento alla sentenza n. 641/2019 emessa dal
Tribunale di Taranto in favore del AR.
La domanda va dunque rigettata.
Tenuto conto che il rigetto della domanda è frutto di valutazioni giuridiche, il cui svolgimento non poteva che essere ancorato all'espletamento del giudizio stesso (atteso che solo in corso di causa,
e grazie all'espletamento della C.T.U., è stato possibile appurare che, pur a fronte di accertata
4 responsabilità delle controparti, l'obbligazione è estinta in virtù dell'operazione di scomputo per come sopra evidenziata), le spese di lite sono compensate.
Le spese del CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vengono definitivamente poste, in solido, a carico del , e Gestione liquidatoria ex , in Controparte_1 CP_3 CP_4
considerazione del fatto che, in corso di causa, è stata comunque accertata la responsabilità di costoro e non si è pervenuti ad una condanna di questi solo per ragioni processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa EL DO, definitivamente pronunciando nella causa n. 9562/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) Pone definitivamente le spese di C.T.U. in capo al , e Controparte_1 CP_3
Gestione liquidatoria , in solido tra loro, con diritto di rivalsa della controparte CP_4
anche parziale in caso di anticipo.
Lecce, 24.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 9562/2021 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. MICHELE FRANZOSO;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1 CP_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE;
CONVENUTO
NONCHÉ
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CP_3
EL LA;
CONVENUTA
E
, in persona del Commissario liquidatore, rapp.ta e difesa Controparte_4
come da mandato in atti dall'Avv. SALA ARNALDO;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, la e la Gestione liquidatoria ex al fine di ottenere il CP_1 CP_3 CP_5
risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito dell'emotrasfusione infetta subita in data
29.07.1992, in occasione del ricovero ospedaliero dovuto a “epigastralgia da attendibile ulcera duodenale”.
Con separate comparse, si sono costituiti i convenuti.
1 Il , costituitosi tempestivamente, preliminarmente ha eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
La , costituitasi tempestivamente, ha eccepito, in via preliminare, l'eccezione del CP_3
diritto azionato;
nel merito, in ogni caso, ha concluso per la infondatezza della domanda per carenza di prova circa la responsabilità dell'ente regionale.
La Gestione liquidatoria dell'ex , costituitasi tempestivamente anch'essa, ha eccepito la CP_4
Part carenza di legittimazione passiva dell di e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, Pt_3
l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale tra la condotta medica e l'evento lesivo, oltre all'infondatezza anche in punto di quantum debeatur.
La causa è stata istruita mediante CTU medica.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta per la decisione senza la concessione di ulteriori termini, stante il pregresso deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e merita il rigetto per le ragioni che verranno innanzi esposte.
In applicazione del “principio della ragione più liquida” (cfr. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n.
11458), il Tribunale ritiene opportuno affrontare nel merito la domanda attorea, superando le eccezioni preliminari delle convenute.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta provato il nesso di causa tra la trasfusione e la contrazione dell'epatite, atteso che questo è stato già accertato dal Giudice del lavoro di
, con valore di giudicato. Pt_3
Sul punto, infatti, il giudice tarantino è stato chiaro nel ritenere che “appare … asseverabile la conferma, da parte del CTU, del rapporto causale intercorrente tra la trasfusione subìta e patologia contratta” concludendo quindi che “in base agli elementi istruttori acquisiti nel presente giudizio,
l'unica possibile causa della malattia non può che essere individuata nella trasfusione subìta” (cfr. pp.
6-7 della Sent. 641/2019 del 13.02.2019).
Tanto chiarito in punto di an, va affrontata la questione del quantum.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, vanno certamente condivise le conclusioni del C.T.U. che, nel corso dell'esame clinico effettuato e sulla base della certificazione medica esibita, ha riscontrato la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 10%.
2 Ai fini della quantificazione del danno biologico, in adesione alla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene di far applicazione delle tabelle milanesi, nell'edizione più aggiornata del
2024.
Come noto, dette tabelle, ai fini della quantificazione, tengono conto in maniera congiunta di due parametri: la lesione, misurata in percentuale, e l'età del danneggiato.
Con riferimento al parametro dell'età, si rende necessaria una precisazione.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica
(necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/02/2023,
n. 5119).
Ne discende che, ai fini della quantificazione del danno, in assenza di altri elementi, va presa in considerazione l'età del AR al momento della presentazione dell'istanza di indennizzo ex lege
210/1992 (i.e. 13 luglio 2011) ossia 46 anni. Infatti, è logico presumere che a detta data si fossero manifestati i segni della malattia, atteso che, in difetto di sintomatologia, verosimilmente, il Pt_1
non si sarebbe attivato ad effettuare i controlli che hanno poi condotto alla diagnosi.
Per cui, facendo applicazione delle tabelle milanesi, spetterebbe all'istante, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di euro 25.510,00, corrispondente a postumi da lesioni pari al 10%, somma già comprensiva del danno morale, il quale pure va riconosciuto all'attore, in considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità per cui “Il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa può essere accertato e provato anche solo mediante presunzioni: un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico-inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere
l'esistenza di un correlato danno morale” (così, Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
3 Detta somma, quantificata in moneta attuale, andrebbe maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Va tuttavia osservato che, secondo l'orientamento della Cassazione, dal risarcimento del danno complessivamente dovuto dal a persona contagiata in seguito a trasfusioni Controparte_1
con sangue infetto vanno detratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di indennizzo ex lege
n. 210 del 1992, perché altrimenti il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, percependo due diverse attribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo fatto materiale (cfr. Cass. civ. n. 20111/2014; Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 584 e, più recentemente, Sez. Un., 12565/2018).
Orbene, considerato che dagli atti di causa (cfr. pp.
1-13 del doc. “ , allegato al fascicolo Pt_4
del Ministero ) è emerso che, in favore del , è stato erogato l'importo di euro CP_1 Pt_1
97.557,97, ne consegue che l'istante, con riferimento al danno biologico subito, ha già ricevuto quanto al medesimo spettante a titolo di risarcimento danni.
Né colgono nel segno le contestazioni dell'attore, sul punto, il quale ha disconosciuto e genericamente contestato i conteggi effettuati dal Ministero “circa le somme percepite e percipiende da a titolo di indennizzo ex L. 210/1992, non potendo gli stessi costituire Parte_1
prova dell'avvenuto pagamento, né costituire presupposto della compensatio;
è stato, infatti, posto in rilievo che esso indennizzo può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum” (cfr. da ultimo, p. 16 della comparsa conclusionale).
Infatti, la somma riconosciuta a titolo di indennizzo al AR è tutt'altro che indeterminata, essendo stata dettagliatamente individuata dal , come si evince dalla documentazione prodotta da CP_1
parte convenuta, ed in particolare nelle determine Ministeriali a firma della Dirigente D.ssa
, le quali contengono il numero assegnato alla posizione del Persona_1 Parte_1
(Posizione n. 55526) e nelle quali si fa espresso riferimento alla sentenza n. 641/2019 emessa dal
Tribunale di Taranto in favore del AR.
La domanda va dunque rigettata.
Tenuto conto che il rigetto della domanda è frutto di valutazioni giuridiche, il cui svolgimento non poteva che essere ancorato all'espletamento del giudizio stesso (atteso che solo in corso di causa,
e grazie all'espletamento della C.T.U., è stato possibile appurare che, pur a fronte di accertata
4 responsabilità delle controparti, l'obbligazione è estinta in virtù dell'operazione di scomputo per come sopra evidenziata), le spese di lite sono compensate.
Le spese del CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vengono definitivamente poste, in solido, a carico del , e Gestione liquidatoria ex , in Controparte_1 CP_3 CP_4
considerazione del fatto che, in corso di causa, è stata comunque accertata la responsabilità di costoro e non si è pervenuti ad una condanna di questi solo per ragioni processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa EL DO, definitivamente pronunciando nella causa n. 9562/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) Pone definitivamente le spese di C.T.U. in capo al , e Controparte_1 CP_3
Gestione liquidatoria , in solido tra loro, con diritto di rivalsa della controparte CP_4
anche parziale in caso di anticipo.
Lecce, 24.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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