Sentenza 7 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2019, n. 45377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45377 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL LA nato a [...] il [...] NI CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO, che conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi ad esclusione del primo motivo di ricorso proposto dall'imputato CE IN, per il quale chiede la rimessione alle Sezioni Unite. L'avvocato PICCARDI MARGHERITA si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari a AU LA per reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta impropria e autoriciclaggio;
a CE IN la misura degli arresti domiciliari per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriclaggio. I reati fallimentari sono relativi, per entrambi, al fallimento della società PI ON SP, dichiarato il 27/7/2017 2. Secondo la ricostruzione del giudicante i due indagati, operando in concorso con AC OM ed altri soggetti, pure sottoposti a misure restrittive, posero in essere, nel tempo, una serie di condotte volte a svuotare dei loro beni numerose società, successivamente abbandonate e fallite (Elicall SP, BG Group srl, Universal Group srl). Il meccanismo fraudolento sarebbe consistito nel trasferire i beni a società - anche di diritto estero - facenti capo al AC e all'associazione da questi diretta, locupletando sull'evasione degli obblighi tributari e frodando i creditori, "secondo uno schema ciclico che costituisce proprio la finalità dell'associazione" (capo A). Tale schema sarebbe stato utilizzato anche con la PI ON srl, dichiarata fallita quando la società aveva maturato un debito di oltre 43 milioni di euro, di cui quasi 25 milioni verso l'Erario, e sarebbe in procinto di essere utilizzato con altre società, ancora formalmente operanti, anch'esse facenti capo a AC OM (Heailth Clinic srl, Businesscale, AU Car srl, Health bar srl).
3. Quanto, in particolare, alla PI ON SP, sarebbe stata accertata: - la distrazione di valori per oltre due milioni di euro (capo B dell'imputazione provvisoria), attuata attraverso pagamenti effettuati, in virtù di titoli giustificativi solo apparenti, a favore di AC OM e persone, fisiche o giuridiche, a lui facenti capo (Bestba srl, legalmente rappresentata da AC ET, sorella di AC OM e proprietaria della totalità delle quote societarie;
CL MU coop, legalmente rappresentata da CE IN, legata sentimentalmente a AC OM;
AG srl, legalmente rappresentata da AU LA, che era anche membro del CdA della PI ON SP;
NA Simone;
RE IM, che era presidente del CdA della fallita); - la tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo C); - la continuazione dell'attività d'impresa quando era già conclamato il dissesto (capo D); - il trasferimento dei beni distratti a società facenti capo alle medesime persone, al fine di ostacolare l'accertamento della loro provenienza illecita (capo F).
4. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti delle società e dal presidente del collegio sindacale della PI ON srl, sulla base degli accertamenti svolti dal curatore di detta società e dalla Guardia di Finanza, nonché sulla base di intercettazioni telefoniche, dai quali sarebbe emerso che AU faceva da prestanome nelle società del sodalizio, mentre CE (legata sentimentalmente a AC OM) era addetta alla gestione dei conti delle varie società. Le esigenze cautelari sono state ricollegate, per entrambi i ricorrenti, al pericolo di reiterazione dei reati, desunto dallo profondo coinvolgimento di AU nelle attività illecite dell'associazione e dal fatto che è stato "l'elemento centrale" delle distrazioni che hanno interessato la PI ON SP;
inoltre, dal fatto che ha dato prova di una particolare e pervicace determinazione criminosa, essendo stato accusato dai sodali di essersi appropriato di somme di denaro, prelevate dalle società amministrate, e perché, dopo la rottura con il gruppo di AC, la "esternato" la necessità di avviare nuove iniziative economiche (allo stato, infatti, è amministratore di Servizio Imprese srl e di MGC Servizi Immobiliari srl). Quanto a CE, il pericolo di reiterazione è collegato, essenzialmente, ai suoi rapporti con AC, al suo attivismo all'interno del gruppo e al fatto che ricopre cariche sociali in altre realtà del sodalizio. Infatti, CE è legale rappresentante della società di diritto albanese Health Clinic SPK, a cui è stato venduto - da AG srl, amministrata da AU LA - l'intero capitale sociale di Health Clinic srl, così privando AG srl dell'unica risorsa economica a sua disposizione. AU LA ricorre - a mezzo del difensore - avverso il provvedimento suddetto svolgendo - con tre motivi - considerazioni che attengono unicamente al reato associativo (capo A). 51. Col primo motivo lamenta che, in violazione dell'art. 416 cod. pen. e con motivazione illogica e contraddittoria, sia stato attribuito a AU un ruolo nell'associazione nonostante si dica, poi, che è stato un semplice prestanome e che' era all'oscuro delle operazioni bancarie attraverso cui sono stati illegittimamente trasferiti i fondi sociali. Tale connotazione della condotta attribuita al prevenuto dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che AU è stato un semplice strumento occasionale dell'associazione e non già un soggetto intraneo, tant'è che è stato infine estromesso dalle varie società del gruppo. . Con altro motivo il ricorrente lamenta che le esigenze cautelari, collegate al pericolo di reiterazione del reato, siano state - contraddittoriamente - desunte dalla sua spiccata capacità a delinquere, dalla particolare e pervicace determinazione criminosa (dovuta al fatto di essersi appropriato, secondo i sodali, di soldi dell'associazione) e dalla persistenza di concrete occasioni per delinquere;
tanto, sebbene la stessa ordinanza dia atto che AU ha avuto un "ruolo subordinato ai fini della realizzazione del programma associativo" (era un semplice prestanome) ed è stato, infine, estromesso dalle società del gruppo, sicché non è dato comprendere come possa reiterare le condotte delittuose che gli sono addebitate. Quanto, poi, alla spiccata capacità a delinquere, lame ta che le accuse dei sodali sia divenute realtà per i giudici, senza adeguato vaglio e approfondimento critico. 53. Col terzo ed ultimo motivo lamenta che - in violazione di legge e senza motivazione - i giudici abbiano applicato la misura di massimo rigore senza interrogarsi sulla possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con misure meno afflittive, quale il divieto di esercizio di attività imprenditoriali;
come, in effetti, è stato statuito per un concorrente nel reato (TI ON).
4. CE IN ricorre, a mezzo del difensore, con quattro motivi, di cui uno in rito. 6 . 1 . Col primo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dei diritti di difesa, derivante dal fatto che non fu consentito all'indagata di presenziare all'udienza del 6 giugno 2019, svoltasi dinanzi al Tribunale del riesame, per la sola ragione che la richiesta di traduzione o di autorizzazione a recarsi autonomamente in udienza (CE era agli arresti domiciliari) fu formulata il 3 giugno 2019, invece che contestualmente alla richiesta di riesame. ‘.
2. Col secondo motivo lamenta - in ordìne ai gravi indizi di colpevolezza - che il Tribunale abbia omesso di confrontarsi con le censure difensive e che abbia fatto leva su mere congetture, nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Nessuno degli elementi valorizzati dal Tribunale appare conducente - deduce - verso l'ipotesi della partecipazione associativa o del concorso nella bancarotta, in quanto: a) gli emolumenti percepiti dalla AC MU CA (di cui l'indagata era amministratrice) sono pienamente giustificati dal contratto di prestazione di servizi intercoso con la fallita. Per contro, le criticità ravvisate dal Tribunale per supporre la simulazione dell'accordo ("eterogeneità dell'oggetto" e "ambiguità del contenuto rispetto alle premesse") sarebbero smentite, quanto alla prima, dall'oggetto sociale della CL MU CA e costituirebbero, quanto alla seconda, un assioma indimostrato, oltre che incomprensibile;
b) la CL LT era dotata di una struttura operativa pienamente in grado di ottemperare all'accordo, senza necessità di ricorrere a forme di sub-appalto; c) le cariche sociali ricoperte dalla ricorrente e la gestione, da parte di quest'ultima, dei conti bancari delle società facenti capo a AC sono pienamente giustificate 'dal rapporto sentimentale che legava la ricorrente a quest'ultimo e dalle sue competenze professionali. Niente, aggiunge, prova che CE condividesse o partecipasse alle scelte imprenditoriali di AC o che fosse consapevole delle condotte distrattive poste in essere, secondo l'accusa, da quest'ultimo. g.
3. Col terzo motivo lamenta che la motivazione posta a base delle ritenute esigenze cautelari, collegate al pericolo di reiterazione, sia assertiva e congetturale e che non sia stata accompagnata dalla indicazione degli elementi dimostrativi della concretezza e attualità del pericolo, atteso che tutte le società coinvolte nel fallimento della PI ON SP sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che la ricorrente non riveste cariche in altre società operanti in Italia. Per quanto riguarda le società aventi sede in Albania, riconducibili a CE IN, non vi è, invece, riscontro alcuno che siano state costituite per essere destinatarie di emolumenti sottratti alla fallita.
4. Col quarto motivo lamenta che, con mera calusola di stile, il Tribunale abbia ritenuto adeguata - per fronteggiare le esigenze cautelari - la misura degli arresti domiciliari, senza tener conto delle differenti posizioni degli indagati, delle risultanze emerse in sede di interrogatorio di garanzia dell'indagata e delle produzioni difensive, dimostrative di un affievolimento del quadro cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di AU è manifestamente infondato.
1. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi, nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Orbene, nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, rilevando - sulla base di elementi nemmeno contestati dal ricorrente - che AU ha assunto la qualifica di amministratore o socio in almeno cinque società amministrate, di fatto, da AC OM (era consigliere di amministrazione della PI ON SP;
amministratore della AG sr e proprietario del 30% delle quote societarie;
amministratore della Uptime srl, della AU Car srl e della Health Clinic srl), e il fatto che il prevenuto è stato sempre disponibile ad eseguire le disposizioni del referente principale del sodalizio (AC OM, appunto); vale a dire, in base ad elementi che rimandano, in maniera inequivocabile, a un integrale coinvolgimento nelle attività dell'associazione, con un ruolo nient'affatto secondario, dal momento che il meccanismo truffaldino messo su dalla mente dell'associazione aveva bisogno di figure intermedie per funzionare, oltre che per schermare le responsabilità dell'operatore principale. A nulla vale, pertanto, sottolineare che AU è stato un semplice prestanome, giacché proprio tale qualifica era funzionale all'attività del sodalizio;
ovvero che era inconsapevole dell'attività distrattiva, dal momento che la sua presenza ubiquitaria nelle società gli consentiva di rendersi pienamente conto del reale significato delle operazioni poste in essere, direttamente o per interposta persona, come dimostrato dal fatto che, quando ha ritenuto opportuno, e quando si è reso conto di aver perso peso nell'associazione, ha sporto denuncia, per scopi evidentemente personali, per la cessione dell'intero capitale sociale di Health Clinic srl, detenuto da AG srl, alla società di diritto albanese Health Clinic SPK.
2. Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti le esigenze cautelari e il modo di soddisfarle, i giudici del merito hanno puntualmente e del tutto coerentemente motivato, evocando l'essenzialità della condotta di AU per l'operatività del sodalizio, il suo risalente interesse nel settore imprenditoriale e (elemento tratto dalle intercettazioni) la sua determinazione a ricercare nuove iniziative economiche, a cui applicarsi, nonostante sia tuttora amministratore di due imprese, nonché il ruolo centrale e nevralgico svolto nel contesto associativo: fatti che evidenziano, nell'insieme, una spiccata capacità delinquenziale. Del tutto logicamente consequenziale è l'espresso divisamento che la misura della custodia in carcere, in atto applicata, appare essere l'unica idonea a prevenire il pericolo di recidiva, non potendosi concedere al ricorrente - in ragione della gravità delle condotte poste in essere e della sua personalità - il credito fiduciario necessario all'applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. La "subordinazione" a AC, su cui ha fatto leva il difensore, non contrasta, infatti, con l'essenzialità del ruolo a lui riconosciuto, mentre l'estromissione dal sodalizio non esclude che le condotte delittuose siano replicabili - giusta il rilievo del Tribunale - in contesti differenti, tenuto conto della natura dei reati che hanno dato luogo all'applicazione della misura (non solo l'associazione a delinquere, ma anche - circostanza negletta dal ricorrente - la bancarotta e il riciclaggio).
3. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso di CE IN, che riveste carattere assorbente rispetto a tutti gli altri. Questo Collegio aderisce infatti all'orientamento, anche recentemente espresso, secondo cui, in tema di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il diritto della persona sottoposta a restrizione della libertà a partecipare all'udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze, purché la relativa richiesta sia esercitata in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (cass., n. 21779 del 22/3/2019, rv 275674-01). Ciò perché la lettera dell'art. 309 cod. proc. pen. (in particolare, il combinato disposto dei commi 6 e 8/bis) su cui fa leva l'orientamento contrario, pur maggioritario, di questa Corte - per escludere che la richiesta di traduzione possa essere formulata dopo la richiesta di riesame - non depone inequivocabilmente per la tesi qui disattesa, sembrando piuttosto ribadire che l'indagato può, fin dalla presentazione dell'istanza di riesame, chiedere di essere sentito personalmente;
ciò non toglie, però, che lo possa fare successivamente, purché in tempo utile per l'espletamento degli incombenti necessari alla traduzione, ove detenuto. Tanto perché, come ampiamente argomentato nella pronuncia sopra richiamata, tutto l'ordinamento, sia interno che sovranazionale, è compreso della necessità che all'indagato siano assicurati SPzi di autodifesa nella maniera più larga possibile. Nella specie, CE si trovava agli arresti domiciliari quando, in data 3 giugno 2019, gli è stato notificato avviso per l'udienza del 6 giugno. Niente ostava, quindi, a che l'indagata fosse autorizzata a recarsi con mezzi propri in udienza, ovvero ne fosse disposta la traduzione, senza pregiudizio per la celere definizione del procedimento.
3. In definitiva, quindi, il ricorso di AU va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alle spese del procedimento, oltre che al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo quantificare in € 3.000. Il ricorso di CE va accolto, invece, per il motivo in rito sopra s