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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 7410/2023 R.G. promossa
DA
(cognome (nome), nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 Pt_2
SEBASTIO AUGUSTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 4.11.2023, la Sig.r (cognome (nome), nata il [...] Pt_1 Pt_2 in ALBANIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (a seguito di relativa istanza formalizzata in data
14.10.2022) emesso dalla Questura di in data 10.10.2023 e notificato alla ricorrente in data 19.10.2023, CP_1 di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto, riconoscere l di Pt_3 rifugiato ex art. 1 e ss Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 7 e ss del DLgs 251/2007 o in alternativa riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs n. 251/2007, oppure in via subordinata riconoscere la protezione umanitaria speciale, come prevista dal D.L. 113/2018 o altro titolo di soggiorno ritenuto opportuno al caso di specie, comunicandolo agli organi preposti.
Il si costituiva con memoria del 14.03.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria Controparte_1 di spese di lite.
Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario, dei carichi pendenti nonché informativa aggiornata dalla Questura di dai quali non risultano delitti commessi in Italia dalla istante durante il suo periodo CP_1 di permanenza. All'udienza collegiale tenutasi in forma cartolare in data 11 marzo 2025, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che la ricorrente ha introdotto il giudizio che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di , ma ha CP_1 investito il Tribunale anche della domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, della domanda di riconoscimento di una misura di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), deve dichiararsi l'inammissibilità. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica infatti la presentazione di una apposita istanza, sulla quale la Commissione Territoriale deve pronunciarsi.
Nel caso di specie non risulta, però, in questa sede che la ricorrente abbia mai formalizzato una domanda di protezione internazionale. Nell'odierno giudizio, dunque, la ricorrente intende sottoporre alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che non ha mai formalizzato in via amministrativa e sulla quale la Commissione non ha espresso alcuna decisione, in quanto il parere emesso dalla predetta è stato deliberato nell'ambito del procedimento del rilascio di un permesso per protezione speciale che riguarda l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un accertamento sui presupposti della protezione internazionale. La domanda di protezione internazionale formulata in questa sede dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
OSSERVA
È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei
"gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivoal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma
6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda della ricorrente avendo formalizzato la stessa in data 14.10.2022 in epoca antecedente, quindi, all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle disposizioni applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo non possa trovare accoglimento.
Nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto del proprio percorso d'integrazione nel Paese. Non risultano, inoltre, patologie di rilievo, né situazioni personali che possano integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel suo Paese sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. D'altro canto, considerando l'età della ricorrente ed il fatto che si trovi stabilmente in Italia da molti anni, non emerge che ella, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (studiando o ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego). Ella, infatti, non ha prodotto alcun documento attestante la sua integrazione sul T.N. Si rileva, poi, che la presenza di altri familiari sul T.N. non possa assumere di per sé valore dirimente ai fini del riconoscimento dell'invocata misura di protezione ed osserva il Tribunale che dagli atti di causa non emergono elementi a sostegno della solidità economica dell'intero nucleo familiare. La ricorrente nulla ha allegato e dedotto in ordine alla situazione attuale familiare, non emergendo in definitiva, elementi che attestino l'effettività di una vita familiare, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 Cedu (a tutela delle relazioni familiari effettive). Il Collegio ritiene, quindi, di escludere la sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità ricollegabili anche alla presenza di altri familiari nel territorio di accoglienza (v. dichiarazione di ospitalità in atti). Ritiene, dunque, il Collegio che non possa dirsi accertato il radicamento effettivo della istante e che, pertanto, non sussistano elementi che consentano di accordarle il beneficio invocato;
si ritiene quindi di escludere la sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità ricollegabili, anche, alla presenza dei legami familiari di cui si discute. Invero, la vita privata e familiare della ricorrente in Italia, così come emergente dagli atti di causa, comparata con la situazione personale che ella ha vissuto prima della sua partenza, non fa emergere alcuna situazione di vulnerabilità tutelabile e meritevole di una congrua tutela, non risultando quella effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) (Cass.sent.n. 4455/08, Cass. 23270/20).
Orbene, dalle uniche informazioni relative alla istante, non emergono specifiche ricadute individuali causate dall'instabile situazione del Paese, da distinguersi da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione "il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità" (v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21). Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, "non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Ls. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”. Principi di diritto cui ha, anche di recente, dato continuità la S.C. la quale ha ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (v. già Cass. 17072/18), "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (v. SS.UU. n. 244131/21).
Ciò posto, va quindi espressa una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico della ricorrente, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine. Infatti, da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva, con riferimento al paese di provenienza della ricorrente, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non caratterizzate neppure da stabili mezzi di sussistenza, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne protezione. Inoltre non sono risultati, anche dalle ultime informazioni sulla situazione attuale in Albania, situazioni di privazioni di diritti umani tali da giustificare il riconoscimento della protezione speciale, atteso peraltro l'inserimento del Paese d'origine della richiedente, l'Albania, tra i Paesi di origine sicuri confermato anche dal Decreto legge n. 158 del 2024.
Sul punto, si confrontino altresì le COI USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Albania, october 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2071172.html https://www.ecoi.net/en/document/2068829.html. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo sono elementi che considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese del giudizio Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, poiché per il la costituzione in giudizio della CP_1
Commissione territoriale è avvenuta a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente). Di conseguenza, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
2. Rigetta il ricorso;
3. Nulla sulle spese.
Lecce, 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Cesi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dr.ssa Caterina Stasi Giudice in nome del popolo italiano, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 7410/2023 R.G. promossa
DA
(cognome (nome), nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 Pt_2
SEBASTIO AUGUSTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 4.11.2023, la Sig.r (cognome (nome), nata il [...] Pt_1 Pt_2 in ALBANIA, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato di rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (a seguito di relativa istanza formalizzata in data
14.10.2022) emesso dalla Questura di in data 10.10.2023 e notificato alla ricorrente in data 19.10.2023, CP_1 di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto, riconoscere l di Pt_3 rifugiato ex art. 1 e ss Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 7 e ss del DLgs 251/2007 o in alternativa riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs n. 251/2007, oppure in via subordinata riconoscere la protezione umanitaria speciale, come prevista dal D.L. 113/2018 o altro titolo di soggiorno ritenuto opportuno al caso di specie, comunicandolo agli organi preposti.
Il si costituiva con memoria del 14.03.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria Controparte_1 di spese di lite.
Sono stati acquisiti in atti certificati del casellario giudiziario, dei carichi pendenti nonché informativa aggiornata dalla Questura di dai quali non risultano delitti commessi in Italia dalla istante durante il suo periodo CP_1 di permanenza. All'udienza collegiale tenutasi in forma cartolare in data 11 marzo 2025, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
Preliminarmente deve rilevarsi che la ricorrente ha introdotto il giudizio che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di , ma ha CP_1 investito il Tribunale anche della domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, della domanda di riconoscimento di una misura di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), deve dichiararsi l'inammissibilità. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica infatti la presentazione di una apposita istanza, sulla quale la Commissione Territoriale deve pronunciarsi.
Nel caso di specie non risulta, però, in questa sede che la ricorrente abbia mai formalizzato una domanda di protezione internazionale. Nell'odierno giudizio, dunque, la ricorrente intende sottoporre alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che non ha mai formalizzato in via amministrativa e sulla quale la Commissione non ha espresso alcuna decisione, in quanto il parere emesso dalla predetta è stato deliberato nell'ambito del procedimento del rilascio di un permesso per protezione speciale che riguarda l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un accertamento sui presupposti della protezione internazionale. La domanda di protezione internazionale formulata in questa sede dal ricorrente deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
OSSERVA
È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed allesezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei
"gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivoal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma
6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda della ricorrente avendo formalizzato la stessa in data 14.10.2022 in epoca antecedente, quindi, all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle disposizioni applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo non possa trovare accoglimento.
Nel caso di specie, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto del proprio percorso d'integrazione nel Paese. Non risultano, inoltre, patologie di rilievo, né situazioni personali che possano integrare profili di vulnerabilità in caso di rientro nel suo Paese sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. D'altro canto, considerando l'età della ricorrente ed il fatto che si trovi stabilmente in Italia da molti anni, non emerge che ella, dal suo arrivo, abbia profuso alcuno sforzo di integrazione lavorativa (studiando o ricercando un'occupazione, anche per il tramite dell'iscrizione ad un locale centro per l'impiego). Ella, infatti, non ha prodotto alcun documento attestante la sua integrazione sul T.N. Si rileva, poi, che la presenza di altri familiari sul T.N. non possa assumere di per sé valore dirimente ai fini del riconoscimento dell'invocata misura di protezione ed osserva il Tribunale che dagli atti di causa non emergono elementi a sostegno della solidità economica dell'intero nucleo familiare. La ricorrente nulla ha allegato e dedotto in ordine alla situazione attuale familiare, non emergendo in definitiva, elementi che attestino l'effettività di una vita familiare, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 Cedu (a tutela delle relazioni familiari effettive). Il Collegio ritiene, quindi, di escludere la sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità ricollegabili anche alla presenza di altri familiari nel territorio di accoglienza (v. dichiarazione di ospitalità in atti). Ritiene, dunque, il Collegio che non possa dirsi accertato il radicamento effettivo della istante e che, pertanto, non sussistano elementi che consentano di accordarle il beneficio invocato;
si ritiene quindi di escludere la sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità ricollegabili, anche, alla presenza dei legami familiari di cui si discute. Invero, la vita privata e familiare della ricorrente in Italia, così come emergente dagli atti di causa, comparata con la situazione personale che ella ha vissuto prima della sua partenza, non fa emergere alcuna situazione di vulnerabilità tutelabile e meritevole di una congrua tutela, non risultando quella effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) (Cass.sent.n. 4455/08, Cass. 23270/20).
Orbene, dalle uniche informazioni relative alla istante, non emergono specifiche ricadute individuali causate dall'instabile situazione del Paese, da distinguersi da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione "il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità" (v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21). Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, "non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Ls. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”. Principi di diritto cui ha, anche di recente, dato continuità la S.C. la quale ha ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (v. già Cass. 17072/18), "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (v. SS.UU. n. 244131/21).
Ciò posto, va quindi espressa una valutazione prognostica negativa di elevata vulnerabilità a carico della ricorrente, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di origine. Infatti, da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva, con riferimento al paese di provenienza della ricorrente, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non caratterizzate neppure da stabili mezzi di sussistenza, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne protezione. Inoltre non sono risultati, anche dalle ultime informazioni sulla situazione attuale in Albania, situazioni di privazioni di diritti umani tali da giustificare il riconoscimento della protezione speciale, atteso peraltro l'inserimento del Paese d'origine della richiedente, l'Albania, tra i Paesi di origine sicuri confermato anche dal Decreto legge n. 158 del 2024.
Sul punto, si confrontino altresì le COI USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Albania, october 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2071172.html https://www.ecoi.net/en/document/2068829.html. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo sono elementi che considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Sulle spese del giudizio Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, poiché per il la costituzione in giudizio della CP_1
Commissione territoriale è avvenuta a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente). Di conseguenza, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
2. Rigetta il ricorso;
3. Nulla sulle spese.
Lecce, 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Cesi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.