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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15340/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(c. f. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e c. f. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
difesi e patrocinati rispettivamente dall'avv. DANZI ROBERTA e dall'avv. CASALINI ALBERTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
Conclusioni delle parti: ricorso introduttivo depositato in data 13/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di scioglimento del loro matrimonio. Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via interpretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Si noti poi che tale iter consente di ovviare ai casi, come quello di specie, in cui le parti non abbiano indicato nel ricorso le condizioni di divorzio, potendosi assegnare alle medesime un termine per provvedervi prima della udienza di prosecuzione del giudizio, in applicazione dell'art. 164, penultimo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 473.bis, norma applicabile a tutti i procedimenti soggetti al rito unico della famiglia.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 ter cc in materia di mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 13/11/2024, confermate con note scritte depositate in data 29/01/2025 e 10/02/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi.
2. Ordina che la presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, sia trasmessa a cura della
Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di LEGNAGO (VR) (Anno 2013, Parte I, Serie /, n. 2).
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
La Giudice esten.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15340/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(c. f. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e c. f. nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
difesi e patrocinati rispettivamente dall'avv. DANZI ROBERTA e dall'avv. CASALINI ALBERTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
Conclusioni delle parti: ricorso introduttivo depositato in data 13/11/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di scioglimento del loro matrimonio. Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via interpretativa ritenendo che occorra procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione e di una contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Il medesimo iter può essere seguito nei procedimenti su ricorso congiunto in cui siano proposte sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Si noti poi che tale iter consente di ovviare ai casi, come quello di specie, in cui le parti non abbiano indicato nel ricorso le condizioni di divorzio, potendosi assegnare alle medesime un termine per provvedervi prima della udienza di prosecuzione del giudizio, in applicazione dell'art. 164, penultimo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 473.bis, norma applicabile a tutti i procedimenti soggetti al rito unico della famiglia.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 ter cc in materia di mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 13/11/2024, confermate con note scritte depositate in data 29/01/2025 e 10/02/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi.
2. Ordina che la presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, sia trasmessa a cura della
Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di LEGNAGO (VR) (Anno 2013, Parte I, Serie /, n. 2).
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
La Giudice esten.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra