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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos in seguito alla sostituzione dell'udienza del 17 gennaio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3271/2023 r.g. e vertente
TRA
CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Parte_1 C.F._1
Scriva per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M.
Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via Parte_2
amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 27 ottobre 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici richiesti.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che la consulenza resa nel presente giudizio hanno ritenuto che la ricorrente fosse in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e di non avesse necessità di assistenza continua.
In particolare, la nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “la ricorrente signora non Parte_2
presenti necessità di assistenza continua per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana
e non presenti condizioni mediche che riducono l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della legge 104/92 art.3, C3. Nel 1994 la perizianda ha subito un intervento di tiroidectomia subtotale per microcarcinoma papillifero
e successiva terapia con radioiodio;
nel mese di gennaio 2022 le è stato asportato un epitelioma spinocellulare al piede dx, mentre nel mese di agosto 2022 è stata sottoposta a mastectomia dx e linfoadenectomia omolaterale per carcinoma duttale infiltrante. Nel caso specifico, il tumore mammario è stato sottoposto ad intervento chirurgico radicale
(mastectomia) ed attuale terapia ormonale ed in atto non risulta recidiva di malattia neoplastica, né elementi di grave compromissione clinica, né la necessità di terapie gravemente invalidanti nel tempo. La signora soffre anche di ateromasia carotidea e Pt_2
cerebrovasculopatia, in esiti di ischemia cerebellare, ma sulla base della documentazione sanitaria prodotta e di ciò che è emerso in occasione del riscontro peritale, non risultano elementi clinici di importante compromissione cognitiva, in assenza peraltro di valutazioni neuropsicologiche attestanti una condizione gravemente invalidante. Inoltre la ricorrente presenta una compromissione osteo-articolare per discopatia del tratto lombo-sacrale del rachide e pregresso intervento di impianto di protesi alle ginocchia bil. che comunque non determina una grave compromissione staticodinamica, in quanto sotto il profilo osteo- articolare, è in grado di deambulare ed effettuare i passaggi posturali autonomamente”.
Diversamente da quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dall'opponente, chiarendo che le stesse non comportano la necessità di un'assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita, né riducono l'autonomia personale.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 18/01/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos