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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 97/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g. n. 97/ 2020 avent e ad oggetto: risoluzione contratt ual e ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A
TRA
p. i. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Panaccione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giorgio a Liri (Fr) alla Via Rio di Coccio snc
ATTORE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Ceccano (Fr) Via G. Matteotti n. 3
CO NVE NUTO CO NTUMACE
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._1
residente in [...]
CO NVE NUT O CONTUMACE
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi CP_3 C.F._2
residente in [...]
CONVE NUTO CONT UMACE
E
(c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._3
ivi residente in [...] CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUS IONI: come da at to i ntrodutti vo e da not e conclusi ve autorizzat e e da verbali di caus a
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
La soci et à ha citato in giudi zio Parte_1 CP_1
, in persona del l egal e rappres entant e pro t empore, ,
[...] Controparte_2 CP_3
e deducendo:
[...] Controparte_4
che l a soci et à is tant e es ercit a attivit à di torrefazione e dist ribuzione di caffè ed affini in varie regioni del cent ro It ali a, servendosi per tale attivit à di di stribut ori di zona;
che in dat a 12.3.2018 il si g. nell a sua qualit à di tit ol are del Controparte_2
Bar INFINITO – soci età MO a srls, partita IVA con sede i n P.IVA_2
Ceccano Vi a M att eotti n. 3, stipulava un cont ratto di di stri buzione dei prodott i comm erciali zzati e forni ti dall a in parti colare Parte_1 caffè, miscela tipo “BAR”, alle condizioni di cui alla scrittura privata
[...]
C od/Cont n. ZE/227; Parte_2 che giusta quanto disposto all'art. 1 del suddetto contratto, la somministrata si impegnava a ritirare ogni 6 gi orni, per un peri odo massimo di 60 m esi , un quantit ativo minim o di caffè di 20 Kg, fi no al raggiungiment o di un tot al e com plessivo di kg 5.980; che l a parte somministrat a, dopo avere ritirato un quantit ati vo di caffè pari a kg
34, unilateralmente e senza alcuna giustificazione interrompeva l'esecuzione del contratto;
che più volt e, si a verbalment e che per iscritto, la Parte_1
ha invitato la s ommini strat a ad adempi ere agli obblighi nascenti dal
[...]
contratto; che in forza dell'art. 6 del contratto sottoscritto, parte convenuta è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 6,00 per ogni kg di caffè non ritirato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento fino alla scadenza (coincidente con il raggiungim ento del quantitativo di kg 5.980 di caffè); che, pertanto, l'importo complessivo della penale, tenuto conto che sono stati ritirati 34 kg di caffè, ammonta a complessivi € 35.676,00, che la parte attrice dichiara di voler ridurre a € 25.000,00; che i n forza dell a cl ausola n. 3) del contratto del 12.03.2018, il sig.
[...] si costituiva come coobbligato in solido con l'azienda per tutte le CP_2
obbli gazioni derivanti dal contratt o;
che, inoltre, a garanzia dell'obbligazione assunta si costituivano fidejussori e per un im pegno pari a quell o che la Controparte_3 Controparte_4
sommini strat a dovrà corrispondere alla qual e conseguenza Parte_1
del suddett o cont rat to, olt re int eressi, oneri ed accessori e comunque per un importo m assimo non superiore ad euro 25.000,00; che con scrittura privat a del 30.04.2019 i convenuti ri conoscevano il propri o debito nei confront i della e si impegnavano al Parte_1 pagamento della somma ivi indicata attraverso l'emissione di alcuni effetti cambiari che, posti all'incasso, venivano restituiti insoluti;
che ai sensi del punto 5 dell a predett a scri ttura, in caso di m ancato pagam ent o anche di uno solo degli effetti cambiari o di mancato pagamento della somma di €
3.782,66 entro il 31.05.2019, st ant e la natura non novati va della st essa rispett o al rapporto origi nari o trans atto, resta invariata l a reviviscenza dell o st esso e del contratto di sommi nistrazione con l a conseguent e l egitti mazione al recupero forzoso del residuo;
che l e parti hanno approvato espressam ent e e per iscritto l a cl ausol a n. 14 del contratto con la qual e veniva st abi lit a, in caso di cont roversia, l a compet enza esclusiva del Foro di Cas sino .
Concludeva chiedendo “Voglia l'Onle Tribunale adito 1) Accertare e dichiarare la risoluzione del cont r atto di dis tribuzione con di cit ura Parte_2
Cod/Cont n. Z E/227 del 12 marz o 2018 stipulat o dall a Parte_1 ed la società per l'effetto, 2) Condannare la società Controparte_1 CP_1
, i Sig.ri e nell e spi egat e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
qualit à, per i tit oli dedotti i n premessa ed i n solido tra loro al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, come da penale, oltre agli i nteressi l egali dalla domanda e fino al sal do;
3) condannare le parti convenute al pagament o delle spese ant icipate, diritti ed onorari non riscoss i i n favore del sott oscritt o dif ensor e antist atario, oltre oneri f iscali e previdenziali”.
Non si costit uivano in giudizio, nonostant e rit ualment e ci tat e, tutt e le parti convenut e, di chi arat e contum aci con verbal e di udi enza cartolare del 10.3.2021.
Concessi i t ermini per i l deposit o di memori e ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva i strutit a medi ant e escussi one dei t esti ed infine assunt a in deci sione senza termini all'udienza del 12.03.2025. Tanto premesso, le domande dell'attore sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono.
Giova premettere che la fattispecie si inquadra nell'alveo della risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto di somministrazione. In punto di diritto, deve osservarsi che il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e segg. c.c. è un contratto con cui una parte si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di beni. La caratteristica principale di detto contratto è la durata, in quanto la somministrazione si prolunga nel tempo, producendo effetti anche successivamente al momento della conclusione. L'oggetto del contratto di somministrazione è la prestazione di beni, che può essere periodica, quando si ripete nel tempo in modo intervallato oppure continuativa, quando avviene senza interruzione. Trattandosi di un contratto di durata, se la sua scadenza non è stabilita dalle parti, ciascuna di esse può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione, ai sensi dell'art. 1569 c.c. La fattispecie soddisfa le esigenze di entrambe le parti: di chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
quello del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela.
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse;
in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
A tale riguardo la Cassazione ha precisato che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. civ. n.
7187/2022). Lo scioglimento del contratto per inadempimento presuppone la valutazione della
“notevole importanza” dell'inadempimento, tale da far venir meno la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Deve, inoltre, essere rilevato che in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, nell'azione di risoluzione per inadempimento, il creditore ha esclusivamente l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore. Su quest'ultimo, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito (cfr Tribunale di Ferrara sentenza n. 183/2024).
La Cassazione ha, infine, precisato che “nel contratto di somministrazione, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione opera secondo il principio affermato dall'art. 1458 c.c., per cui gli effetti retroattivi della risoluzione stessa non si estendono alle prestazioni già effettuate” (Cass. Civ. n. 21973/2007).
Tanto premesso, è evidente che nel caso di specie le parti hanno inteso concludere un contratto di somministrazione avente ad oggetto la prestazione periodica di caffè in favore del somministrato, con l'ulteriore obbligazione per quest'ultimo di acquistare un quantitativo minimo di caffè corrispondente a 20 Kg ogni 6 giorni, per un periodo massimo di 60 mesi, sino alla quantità complessiva di Kg 5980. L'attore ha provato il proprio credito producendo in giudizio il contratto sottoscritto dai convenuti ed ha dedotto l'inadempimento del somministrato, per avere quest'ultimo acquistato solo 34 kg di caffè a fronte dei kg 5980 oggetto di contratto.
La prova testimoniale espletata con la teste , addetta al commerciale della società Testimone_1 attrice ha confermato che a seguito del ritiro dell'ultimo quantitativo di caffè per 34 Kg, la ha interrotto l'esecuzione del contratto e che per detto motivo la Controparte_1 Parte_1 ha inviato i propri addetti per il ritiro delle attrezzature date in comodato d'uso.
[...]
Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal teste , anch'egli dipendente Testimone_2 della società attrice, il quale ha dichiarato di avere appreso dell'inadempimento della convenuta dal proprio datore di lavoro e per tale motivo di avere ricevuto ordine dalla di Parte_1 recarsi presso la per ritirare l'attrezzatura data in comodato d'uso a seguito della Controparte_1
sottoscrizione del contratto.
L'inadempimento del convenuto va certamente ritenuto di notevole importanza, in considerazione della scarsa quantità di caffè acquistato, pari a kg 34, a fronte dell'obbligo assunto di acquistare un quantitativo complessivo di kg 5980 e della decisione del convenuto di interrompere l'acquisto di caffè dall'attrice, senza alcuna motivazione.
Dovendo, pertanto, ritenersi provate sia la fonte del diritto dell'attore, costituito dal contratto di somministrazione prodotto in atti, sia la scadenza dell'obbligazione, contrattualmente stabilita, sia la notevole importanza dell'inadempimento dedotto dall'attore e non risultando, invece, alcuna prova del fatto estintivo del credito, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di somministrazione stipulato tra l'attore e i convenuti.
Deve, infine, essere osservato che parte attrice ha prodotto scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti il 30.04.2019 con la quale le parti concordavano di risolvere il contratto di somministrazione, dietro pagamento da parte degli odierni convenuti delle somme indicate nella stessa. A tale riguardo deve essere rilevato che nella suddetta scrittura è stato espressamente convenuto il carattere non novativo della transazione, con conseguente reviviscenza dell'originario contratto di somministrazione oggetto di causa, in caso di inadempimento della stessa. In relazione a detta scrittura transattiva parte attrice ha dedotto l'inadempimento dei convenuti, sui quali, in applicazione dei noti principi espressi dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001 incombeva l'onere di provare eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n.
3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Ciò posto, deve essere rilevato che l'attore deduceva, inoltre, che il contratto oggetto di giudizio, conteneva, altresì, una clausula penale con la quale le parti stabilivano l'obbligo della parte somministrata di pagare € 6,00 per ogni kg di caffè non ritirato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento fino alla scadenza (coincidente con il raggiungimento del quantitativo di kg
5980 di caffè).
E' noto che, ai sensi dell'art. 1382 c.c. la clausola penale può definirsi come quella disposizione con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione. Essa ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore ed è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
La clausola penale ha la funzione, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto se inadempiente.
Deve essere, inoltre, osservato che “in tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere,
a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale” (Cass. civ. n. 12188/2016).
Nel caso di specie, il contratto di somministrazione oggetto di giudizio, all'art. 6 contiene una clausola penale che prevede che in caso di inadempimento, totale o parziale, il somministrato sarà tenuto al versamento di una somma pari a euro 6 per ogni kg di caffè non ritirato, dal momento dell'inadempimento sino alla scadenza del contratto, coincidente con il raggiungimento del quantitative totale di caffè previsto, ovvero kg 5980.
L'attore ha dedotto che il convenuto ha acquistato solamente 34 kg di caffè a fronte dei kg 5980 cui si era obbligato, rendendosi, pertanto, inadempiente per la differenza. Tanto premesso, deve essere senz'altro accolta la domanda attorea di condanna dei convenuti al versamento della penale stabilita in contratto, nell'importo di € 25.000,00 dallo stesso attore equitativamente ridotto, a fronte dell'importo totale di € 35.676,00 (pari ad euro 6 per 5946 Kg di caffè non acquistati).
A tale riguardo deve essere osservato che nel contratto di somministrazione concluso tra IC
Specia Trading srl e all'art. 3 è espressamente indicato che il sig. Controparte_1 [...]
, legale rappresentante pro tempore della società somministrata, si impegnava anche CP_2 come coobligato in solido con l'azienda per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Da ciò deriva la pronuncia di condanna non solo nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ma anche nei confronti del sig. a titolo personale. Controparte_2
Deve essere, infine, rilevato che il contratto oggetto di giudizio contiene, altresì, la garanzia fideiussoria prestata da e in relazione a tutte le obbligazioni CP_3 Controparte_4 derivanti dal contratto sino all'importo massimo di euro 25.000,00.
In punto di diritto, deve essere osservato che la fideiussione è una tipica garanzia personale con la quale un soggetto garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi solidalmente con il debitore principale. La fideiussione ha propriamente carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale, ne discende che non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose rispetto all'obbligazione del debitore.“Ai sensi dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario” Cass. 25 febbraio 2004, n. 3805.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 26.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, avv.to Raffele Panaccione, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di C assi no, P rim a S ezione Ci vile, definiti vament e pronunziando sull a controversia r.g.n. 97/2020, come innanzi propost a, così provvede:
1-dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_1
in persona del l.r..
[...]
2- Dichiara la risoluzione del contratto denominato “ n. Parte_3
ZE-227” del 12 marzo 2018 stipulato dalle parti.
3- Condanna i convenuti, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 25.000,00 in favore dell'attore, a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
4- Condanna i convenuti, al pagamento, solido tra loro, delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in euro 303,55 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore avv.to Raffaele Panaccione, dichiaratosi antistatario.
Cassino 6.6.2025
Il giudice dot t.ssa S ara TT pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a nel procedim ento r.g. n. 97/ 2020 avent e ad oggetto: risoluzione contratt ual e ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A
TRA
p. i. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Panaccione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giorgio a Liri (Fr) alla Via Rio di Coccio snc
ATTORE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Ceccano (Fr) Via G. Matteotti n. 3
CO NVE NUTO CO NTUMACE
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._1
residente in [...]
CO NVE NUT O CONTUMACE
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi CP_3 C.F._2
residente in [...]
CONVE NUTO CONT UMACE
E
(c.f. nata a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._3
ivi residente in [...] CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUS IONI: come da at to i ntrodutti vo e da not e conclusi ve autorizzat e e da verbali di caus a
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
La soci et à ha citato in giudi zio Parte_1 CP_1
, in persona del l egal e rappres entant e pro t empore, ,
[...] Controparte_2 CP_3
e deducendo:
[...] Controparte_4
che l a soci et à is tant e es ercit a attivit à di torrefazione e dist ribuzione di caffè ed affini in varie regioni del cent ro It ali a, servendosi per tale attivit à di di stribut ori di zona;
che in dat a 12.3.2018 il si g. nell a sua qualit à di tit ol are del Controparte_2
Bar INFINITO – soci età MO a srls, partita IVA con sede i n P.IVA_2
Ceccano Vi a M att eotti n. 3, stipulava un cont ratto di di stri buzione dei prodott i comm erciali zzati e forni ti dall a in parti colare Parte_1 caffè, miscela tipo “BAR”, alle condizioni di cui alla scrittura privata
[...]
C od/Cont n. ZE/227; Parte_2 che giusta quanto disposto all'art. 1 del suddetto contratto, la somministrata si impegnava a ritirare ogni 6 gi orni, per un peri odo massimo di 60 m esi , un quantit ativo minim o di caffè di 20 Kg, fi no al raggiungiment o di un tot al e com plessivo di kg 5.980; che l a parte somministrat a, dopo avere ritirato un quantit ati vo di caffè pari a kg
34, unilateralmente e senza alcuna giustificazione interrompeva l'esecuzione del contratto;
che più volt e, si a verbalment e che per iscritto, la Parte_1
ha invitato la s ommini strat a ad adempi ere agli obblighi nascenti dal
[...]
contratto; che in forza dell'art. 6 del contratto sottoscritto, parte convenuta è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 6,00 per ogni kg di caffè non ritirato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento fino alla scadenza (coincidente con il raggiungim ento del quantitativo di kg 5.980 di caffè); che, pertanto, l'importo complessivo della penale, tenuto conto che sono stati ritirati 34 kg di caffè, ammonta a complessivi € 35.676,00, che la parte attrice dichiara di voler ridurre a € 25.000,00; che i n forza dell a cl ausola n. 3) del contratto del 12.03.2018, il sig.
[...] si costituiva come coobbligato in solido con l'azienda per tutte le CP_2
obbli gazioni derivanti dal contratt o;
che, inoltre, a garanzia dell'obbligazione assunta si costituivano fidejussori e per un im pegno pari a quell o che la Controparte_3 Controparte_4
sommini strat a dovrà corrispondere alla qual e conseguenza Parte_1
del suddett o cont rat to, olt re int eressi, oneri ed accessori e comunque per un importo m assimo non superiore ad euro 25.000,00; che con scrittura privat a del 30.04.2019 i convenuti ri conoscevano il propri o debito nei confront i della e si impegnavano al Parte_1 pagamento della somma ivi indicata attraverso l'emissione di alcuni effetti cambiari che, posti all'incasso, venivano restituiti insoluti;
che ai sensi del punto 5 dell a predett a scri ttura, in caso di m ancato pagam ent o anche di uno solo degli effetti cambiari o di mancato pagamento della somma di €
3.782,66 entro il 31.05.2019, st ant e la natura non novati va della st essa rispett o al rapporto origi nari o trans atto, resta invariata l a reviviscenza dell o st esso e del contratto di sommi nistrazione con l a conseguent e l egitti mazione al recupero forzoso del residuo;
che l e parti hanno approvato espressam ent e e per iscritto l a cl ausol a n. 14 del contratto con la qual e veniva st abi lit a, in caso di cont roversia, l a compet enza esclusiva del Foro di Cas sino .
Concludeva chiedendo “Voglia l'Onle Tribunale adito 1) Accertare e dichiarare la risoluzione del cont r atto di dis tribuzione con di cit ura Parte_2
Cod/Cont n. Z E/227 del 12 marz o 2018 stipulat o dall a Parte_1 ed la società per l'effetto, 2) Condannare la società Controparte_1 CP_1
, i Sig.ri e nell e spi egat e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
qualit à, per i tit oli dedotti i n premessa ed i n solido tra loro al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, come da penale, oltre agli i nteressi l egali dalla domanda e fino al sal do;
3) condannare le parti convenute al pagament o delle spese ant icipate, diritti ed onorari non riscoss i i n favore del sott oscritt o dif ensor e antist atario, oltre oneri f iscali e previdenziali”.
Non si costit uivano in giudizio, nonostant e rit ualment e ci tat e, tutt e le parti convenut e, di chi arat e contum aci con verbal e di udi enza cartolare del 10.3.2021.
Concessi i t ermini per i l deposit o di memori e ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva i strutit a medi ant e escussi one dei t esti ed infine assunt a in deci sione senza termini all'udienza del 12.03.2025. Tanto premesso, le domande dell'attore sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono.
Giova premettere che la fattispecie si inquadra nell'alveo della risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto di somministrazione. In punto di diritto, deve osservarsi che il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e segg. c.c. è un contratto con cui una parte si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di beni. La caratteristica principale di detto contratto è la durata, in quanto la somministrazione si prolunga nel tempo, producendo effetti anche successivamente al momento della conclusione. L'oggetto del contratto di somministrazione è la prestazione di beni, che può essere periodica, quando si ripete nel tempo in modo intervallato oppure continuativa, quando avviene senza interruzione. Trattandosi di un contratto di durata, se la sua scadenza non è stabilita dalle parti, ciascuna di esse può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione, ai sensi dell'art. 1569 c.c. La fattispecie soddisfa le esigenze di entrambe le parti: di chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
quello del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela.
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse;
in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
A tale riguardo la Cassazione ha precisato che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. civ. n.
7187/2022). Lo scioglimento del contratto per inadempimento presuppone la valutazione della
“notevole importanza” dell'inadempimento, tale da far venir meno la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
Deve, inoltre, essere rilevato che in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, nell'azione di risoluzione per inadempimento, il creditore ha esclusivamente l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore. Su quest'ultimo, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito (cfr Tribunale di Ferrara sentenza n. 183/2024).
La Cassazione ha, infine, precisato che “nel contratto di somministrazione, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione opera secondo il principio affermato dall'art. 1458 c.c., per cui gli effetti retroattivi della risoluzione stessa non si estendono alle prestazioni già effettuate” (Cass. Civ. n. 21973/2007).
Tanto premesso, è evidente che nel caso di specie le parti hanno inteso concludere un contratto di somministrazione avente ad oggetto la prestazione periodica di caffè in favore del somministrato, con l'ulteriore obbligazione per quest'ultimo di acquistare un quantitativo minimo di caffè corrispondente a 20 Kg ogni 6 giorni, per un periodo massimo di 60 mesi, sino alla quantità complessiva di Kg 5980. L'attore ha provato il proprio credito producendo in giudizio il contratto sottoscritto dai convenuti ed ha dedotto l'inadempimento del somministrato, per avere quest'ultimo acquistato solo 34 kg di caffè a fronte dei kg 5980 oggetto di contratto.
La prova testimoniale espletata con la teste , addetta al commerciale della società Testimone_1 attrice ha confermato che a seguito del ritiro dell'ultimo quantitativo di caffè per 34 Kg, la ha interrotto l'esecuzione del contratto e che per detto motivo la Controparte_1 Parte_1 ha inviato i propri addetti per il ritiro delle attrezzature date in comodato d'uso.
[...]
Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal teste , anch'egli dipendente Testimone_2 della società attrice, il quale ha dichiarato di avere appreso dell'inadempimento della convenuta dal proprio datore di lavoro e per tale motivo di avere ricevuto ordine dalla di Parte_1 recarsi presso la per ritirare l'attrezzatura data in comodato d'uso a seguito della Controparte_1
sottoscrizione del contratto.
L'inadempimento del convenuto va certamente ritenuto di notevole importanza, in considerazione della scarsa quantità di caffè acquistato, pari a kg 34, a fronte dell'obbligo assunto di acquistare un quantitativo complessivo di kg 5980 e della decisione del convenuto di interrompere l'acquisto di caffè dall'attrice, senza alcuna motivazione.
Dovendo, pertanto, ritenersi provate sia la fonte del diritto dell'attore, costituito dal contratto di somministrazione prodotto in atti, sia la scadenza dell'obbligazione, contrattualmente stabilita, sia la notevole importanza dell'inadempimento dedotto dall'attore e non risultando, invece, alcuna prova del fatto estintivo del credito, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di somministrazione stipulato tra l'attore e i convenuti.
Deve, infine, essere osservato che parte attrice ha prodotto scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti il 30.04.2019 con la quale le parti concordavano di risolvere il contratto di somministrazione, dietro pagamento da parte degli odierni convenuti delle somme indicate nella stessa. A tale riguardo deve essere rilevato che nella suddetta scrittura è stato espressamente convenuto il carattere non novativo della transazione, con conseguente reviviscenza dell'originario contratto di somministrazione oggetto di causa, in caso di inadempimento della stessa. In relazione a detta scrittura transattiva parte attrice ha dedotto l'inadempimento dei convenuti, sui quali, in applicazione dei noti principi espressi dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001 incombeva l'onere di provare eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n.
3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Ciò posto, deve essere rilevato che l'attore deduceva, inoltre, che il contratto oggetto di giudizio, conteneva, altresì, una clausula penale con la quale le parti stabilivano l'obbligo della parte somministrata di pagare € 6,00 per ogni kg di caffè non ritirato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento fino alla scadenza (coincidente con il raggiungimento del quantitativo di kg
5980 di caffè).
E' noto che, ai sensi dell'art. 1382 c.c. la clausola penale può definirsi come quella disposizione con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione. Essa ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore ed è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
La clausola penale ha la funzione, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto se inadempiente.
Deve essere, inoltre, osservato che “in tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere,
a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale” (Cass. civ. n. 12188/2016).
Nel caso di specie, il contratto di somministrazione oggetto di giudizio, all'art. 6 contiene una clausola penale che prevede che in caso di inadempimento, totale o parziale, il somministrato sarà tenuto al versamento di una somma pari a euro 6 per ogni kg di caffè non ritirato, dal momento dell'inadempimento sino alla scadenza del contratto, coincidente con il raggiungimento del quantitative totale di caffè previsto, ovvero kg 5980.
L'attore ha dedotto che il convenuto ha acquistato solamente 34 kg di caffè a fronte dei kg 5980 cui si era obbligato, rendendosi, pertanto, inadempiente per la differenza. Tanto premesso, deve essere senz'altro accolta la domanda attorea di condanna dei convenuti al versamento della penale stabilita in contratto, nell'importo di € 25.000,00 dallo stesso attore equitativamente ridotto, a fronte dell'importo totale di € 35.676,00 (pari ad euro 6 per 5946 Kg di caffè non acquistati).
A tale riguardo deve essere osservato che nel contratto di somministrazione concluso tra IC
Specia Trading srl e all'art. 3 è espressamente indicato che il sig. Controparte_1 [...]
, legale rappresentante pro tempore della società somministrata, si impegnava anche CP_2 come coobligato in solido con l'azienda per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Da ciò deriva la pronuncia di condanna non solo nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ma anche nei confronti del sig. a titolo personale. Controparte_2
Deve essere, infine, rilevato che il contratto oggetto di giudizio contiene, altresì, la garanzia fideiussoria prestata da e in relazione a tutte le obbligazioni CP_3 Controparte_4 derivanti dal contratto sino all'importo massimo di euro 25.000,00.
In punto di diritto, deve essere osservato che la fideiussione è una tipica garanzia personale con la quale un soggetto garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi solidalmente con il debitore principale. La fideiussione ha propriamente carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale, ne discende che non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose rispetto all'obbligazione del debitore.“Ai sensi dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario” Cass. 25 febbraio 2004, n. 3805.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino a 26.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, avv.to Raffele Panaccione, per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di C assi no, P rim a S ezione Ci vile, definiti vament e pronunziando sull a controversia r.g.n. 97/2020, come innanzi propost a, così provvede:
1-dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_1
in persona del l.r..
[...]
2- Dichiara la risoluzione del contratto denominato “ n. Parte_3
ZE-227” del 12 marzo 2018 stipulato dalle parti.
3- Condanna i convenuti, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 25.000,00 in favore dell'attore, a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
4- Condanna i convenuti, al pagamento, solido tra loro, delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in euro 303,55 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore avv.to Raffaele Panaccione, dichiaratosi antistatario.
Cassino 6.6.2025
Il giudice dot t.ssa S ara TT pagina 9 di 9