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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8273/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR NZ Presidente
IL TE IU
ANo BR IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8273/2025, vertente tra
, Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Amarfii
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Annalisa Benevento
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Pirlita,
distretto di ST (Moldavia), in data 16 ottobre 2003.
Le parti hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale sono nati a
Roma i figli (classe 2009) e Persona_1 Persona_2
(classe 2014) e hanno poi rappresentato di essersi separati nell'anno
2024 - con accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita del 19 novembre 2024 e successivamente autorizzata dalla Procura
della Repubblica in data 4 dicembre 2004 - e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“• I figli minori, e , Persona_1 Persona_2
sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra
[...]
. Pt_1
• Il padre, Sig. , contribuirà al Controparte_1
mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00
per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici ISTAT. Egli contribuirà inoltre nella misura del 50%
alle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente
2 tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale
di Roma.
• L'assegno unico universale e ogni altro
contributo/emolumento erogato a favore dei figli verrà
percepito integralmente dalla madre, Sig.ra . Parte_1
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli come
segue, salvo diversi accordi:
• ogni martedì, dall'uscita di scuola fino all'ora di cena, con
riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• a weekend alterni, dal sabato mattina alla domenica sera,
con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
• Durante le vacanze estive, per due settimane anche non
consecutive. Il padre si impegna a comunicare alla madre,
entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, le date precise
del periodo prescelto e il luogo dove intende trascorrere le
vacanze con i figli.
• Durante le festività natalizie e pasquali, secondo le
modalità già concordate in sede di separazione e qui
richiamate.
• I minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun
genitore con il genitore festeggiato;
parimenti,
trascorreranno la Festa della Mamma con la madre e la
Festa del Papà con il padre. Le parti dichiarano di aver
reciprocamente rinunciato a qualsiasi assegno di
3 mantenimento personale, in quanto economicamente
autosufficienti.
Il Sig. presta sin d'ora il proprio consenso Controparte_1
affinché la Sig.ra possa: Parte_1
• chiedere e ottenere il rilascio e il rinnovo del passaporto,
del permesso di soggiorno e di ogni altro documento
identificativo e/o necessario per i minori, senza necessità di
ulteriore assenso da parte dell'altro genitore, conferendole
a tal fine ogni più ampia facoltà.
• Viaggiare con i minori in Italia e all'estero, senza necessità
di una specifica procura per ogni viaggio.
• Procedere all'iscrizione dei minori presso istituti scolastici
da lei scelti, tenuto conto della volontà espressa dai minori
stessi e dando preferenza alla scuola pubblica, senza
necessità di preventivo consenso.
• stabilire la residenza anagrafica e/o il domicilio dei minori,
senza necessità di ulteriore assenso da parte dell'altro
genitore, conferendole a tal fine ogni più ampia facoltà, ivi
compresa quella di presentare istanza presso l'Ufficio
Anagrafe competente.
Le parti concordano che la Sig.ra possa, a Parte_1
sua scelta, decidere se riprendere il proprio cognome da
nubile, "Frunză". Il Sig. presta a tal fine il Controparte_1
proprio incondizionato consenso.”
4 Va anzitutto premesso che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non è circostanza ostativa all'accoglimento della domanda qui proposta, dato che, per condivisibile giurisprudenza, “ai
sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio
celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla
forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o
dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della
celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle
norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha
natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di
un atto già di per sé valido” (Cass. civ. sent. n. 17620 del 18.7.2013;
sulla natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, della trascrizione si veda anche Cass. civ. sent. n. 10351 del 19.10.1998).
Nel caso in esame, dal documento sub 2), debitamente tradotto,
emerge la prova del matrimonio celebrato tra le parti, rispetto al quale
è peraltro già intercorsa pronuncia di separazione personale.
Sempre in via preliminare, non può però essere accolta la domanda sub 1) dei ricorrenti, volta a “ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma la trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra
la Sig.ra e il Sig. in data 16 ottobre Parte_1 Controparte_1
2003 in Pirlita (Moldavia)”. Sul punto, lo strumento giuridico offerto dall'ordinamento è quello del ricorso ex art. 95 del d.P.R. n. 396/2000
contro l'eventuale diniego ricevuto in sede amministrativa. Ed è ben
5 possibile che la trascrizione del matrimonio, con valenza appunto meramente dichiarativa, segua e non preceda il suo scioglimento.
Ciò posto, quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data
16 ottobre 2003, giacché dagli atti risulta che, rispetto alla separazione personale intercorsa mediante negoziazione assistita, è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere poi fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Nulla per quanto attiene agli ordinari adempimenti amministrativi a carico della cancelleria, proprio considerando che il matrimonio non
è stato ancora trascritto.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pirlita, distretto
ST (Moldavia) in data 16 ottobre 2003 tra , nata a Parte_1
6 (Moldavia) il 5 giugno 1983 e nato a Persona_3 Controparte_1
ST (Moldavia) il 13 settembre 1982;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di trascrizione del suddetto matrimonio.
- spese della lite compensate;
- nulla quanto agli adempimenti amministrativi abitualmente conseguenti allo scioglimento.
Roma, 1.12.2025
Il IU relatore
ANo BR
Il Presidente
AR NZ
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR NZ Presidente
IL TE IU
ANo BR IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8273/2025, vertente tra
, Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Amarfii
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Annalisa Benevento
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Pirlita,
distretto di ST (Moldavia), in data 16 ottobre 2003.
Le parti hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale sono nati a
Roma i figli (classe 2009) e Persona_1 Persona_2
(classe 2014) e hanno poi rappresentato di essersi separati nell'anno
2024 - con accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita del 19 novembre 2024 e successivamente autorizzata dalla Procura
della Repubblica in data 4 dicembre 2004 - e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“• I figli minori, e , Persona_1 Persona_2
sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la madre, Sig.ra
[...]
. Pt_1
• Il padre, Sig. , contribuirà al Controparte_1
mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00
per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici ISTAT. Egli contribuirà inoltre nella misura del 50%
alle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente
2 tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale
di Roma.
• L'assegno unico universale e ogni altro
contributo/emolumento erogato a favore dei figli verrà
percepito integralmente dalla madre, Sig.ra . Parte_1
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli come
segue, salvo diversi accordi:
• ogni martedì, dall'uscita di scuola fino all'ora di cena, con
riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• a weekend alterni, dal sabato mattina alla domenica sera,
con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
• Durante le vacanze estive, per due settimane anche non
consecutive. Il padre si impegna a comunicare alla madre,
entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, le date precise
del periodo prescelto e il luogo dove intende trascorrere le
vacanze con i figli.
• Durante le festività natalizie e pasquali, secondo le
modalità già concordate in sede di separazione e qui
richiamate.
• I minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun
genitore con il genitore festeggiato;
parimenti,
trascorreranno la Festa della Mamma con la madre e la
Festa del Papà con il padre. Le parti dichiarano di aver
reciprocamente rinunciato a qualsiasi assegno di
3 mantenimento personale, in quanto economicamente
autosufficienti.
Il Sig. presta sin d'ora il proprio consenso Controparte_1
affinché la Sig.ra possa: Parte_1
• chiedere e ottenere il rilascio e il rinnovo del passaporto,
del permesso di soggiorno e di ogni altro documento
identificativo e/o necessario per i minori, senza necessità di
ulteriore assenso da parte dell'altro genitore, conferendole
a tal fine ogni più ampia facoltà.
• Viaggiare con i minori in Italia e all'estero, senza necessità
di una specifica procura per ogni viaggio.
• Procedere all'iscrizione dei minori presso istituti scolastici
da lei scelti, tenuto conto della volontà espressa dai minori
stessi e dando preferenza alla scuola pubblica, senza
necessità di preventivo consenso.
• stabilire la residenza anagrafica e/o il domicilio dei minori,
senza necessità di ulteriore assenso da parte dell'altro
genitore, conferendole a tal fine ogni più ampia facoltà, ivi
compresa quella di presentare istanza presso l'Ufficio
Anagrafe competente.
Le parti concordano che la Sig.ra possa, a Parte_1
sua scelta, decidere se riprendere il proprio cognome da
nubile, "Frunză". Il Sig. presta a tal fine il Controparte_1
proprio incondizionato consenso.”
4 Va anzitutto premesso che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non è circostanza ostativa all'accoglimento della domanda qui proposta, dato che, per condivisibile giurisprudenza, “ai
sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio
celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla
forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o
dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della
celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle
norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha
natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di
un atto già di per sé valido” (Cass. civ. sent. n. 17620 del 18.7.2013;
sulla natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, della trascrizione si veda anche Cass. civ. sent. n. 10351 del 19.10.1998).
Nel caso in esame, dal documento sub 2), debitamente tradotto,
emerge la prova del matrimonio celebrato tra le parti, rispetto al quale
è peraltro già intercorsa pronuncia di separazione personale.
Sempre in via preliminare, non può però essere accolta la domanda sub 1) dei ricorrenti, volta a “ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma la trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra
la Sig.ra e il Sig. in data 16 ottobre Parte_1 Controparte_1
2003 in Pirlita (Moldavia)”. Sul punto, lo strumento giuridico offerto dall'ordinamento è quello del ricorso ex art. 95 del d.P.R. n. 396/2000
contro l'eventuale diniego ricevuto in sede amministrativa. Ed è ben
5 possibile che la trascrizione del matrimonio, con valenza appunto meramente dichiarativa, segua e non preceda il suo scioglimento.
Ciò posto, quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data
16 ottobre 2003, giacché dagli atti risulta che, rispetto alla separazione personale intercorsa mediante negoziazione assistita, è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere poi fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Nulla per quanto attiene agli ordinari adempimenti amministrativi a carico della cancelleria, proprio considerando che il matrimonio non
è stato ancora trascritto.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pirlita, distretto
ST (Moldavia) in data 16 ottobre 2003 tra , nata a Parte_1
6 (Moldavia) il 5 giugno 1983 e nato a Persona_3 Controparte_1
ST (Moldavia) il 13 settembre 1982;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di trascrizione del suddetto matrimonio.
- spese della lite compensate;
- nulla quanto agli adempimenti amministrativi abitualmente conseguenti allo scioglimento.
Roma, 1.12.2025
Il IU relatore
ANo BR
Il Presidente
AR NZ
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