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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
6471/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6471/2019 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella (C.F. ) e C.F._2
dall'Avv. Francesco Cucinella (C.F. ) domiciliata C.F._3
presso lo studio sito in Napoli alla Via G. Ribera n. 1;
-attrice- contro
, (C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Giacomo Maddaluna (C.F.: ) C.F._4
domiciliato presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al Corso
Garibaldi, 108;
-convenuto-
1 nonché
(PI : ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.
Montefusco Giorgio (CF: ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il suo studio sito in Roccamonfina CE alla Piazza
Nicola Amore, 9;
-terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio la società convenuta esponendo che, in data 2 aprile 2018, mentre si trovava presso l'agriturismo " , mentre passeggiava CP_1
all'esterno della struttura, in prossimità di un gazebo di legno, collocato in giardino, cadeva rovinosamente a terra, asseritamente bagnato e non segnalato, riportando gravi lesioni personali.
Assumeva la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria della struttura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati i € 24.950,50 comprensive delle spese mediche sostenute pari ad euro € 815,00, oltre alle spese e onorai di causa.
Si costituiva la convenuta società agricola semplice CP_1
contestando integralmente la domanda, eccependo l'assenza di nesso
2 causale e deducendo la sussistenza del caso fortuito;
in subordine dichiarare il concorso di colpa tra la parti;
Procedeva altresì a chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice tenuta a manlevare la convenuta la Controparte_3
CP_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, costituitasi la Controparte_4
aderendo al rigetto della domanda di parte convenuta,
[...]
eccependo la carenza dell'inoperatività della polizza per i fatti di causa e la tardività della denuncia del sinistro dedotto in citazione.
Istruita con l'audizione dei testi richiesta dalle parti, ammessa la CTU medica, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, la domanda proposta dall'attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode di una cosa risponde dei danni da essa cagionati, salvo il caso fortuito. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, al danneggiato è sufficiente allegare e provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare la pericolosità della cosa o la colpa del custode (cfr.
Cass. civ., sez. III, 29/09/2017, n. 22811; Cass. civ., sez. III,
03/08/2017, n. 19395). Incombe invece sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore esterno, imprevedibile e autonomamente sufficiente a determinare l'evento lesivo, tale da configurare il caso fortuito.
Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico, fornendo una dettagliata ricostruzione del fatto che trova riscontro nelle
3 dichiarazioni testimoniali. Invero, il teste presente al Testimone_1
momento dell'accaduto, ha confermato che la sig.ra , mentre si Pt_1
trovava nel gazebo dell'agriturismo, è scivolata all'indietro su una pavimentazione visibilmente bagnata, cadendo rovinosamente. Ha escluso categoricamente la presenza di pioggia e ha specificato l'assenza di segnaletica di pericolo. Il teste , marito dell'attrice, ha Testimone_2
aggiunto che la caduta avvenne in una zona dove la pavimentazione risultava umida e particolarmente scivolosa, confermando altresì la gravità delle lesioni subite dalla moglie e il successivo ricovero.
Tali deposizioni risultano credibili, coerenti e convergenti, e non sono state efficacemente contrastate da prove contrarie. I testi della convenuta, e , Testimone_3 Persona_1
non erano presenti al momento del fatto e si sono limitati a confermare prassi generiche dell'agriturismo, prive di rilevanza concreta rispetto alla dinamica del sinistro.
In particolare, , dipendente addetto alla manutenzione elettrica, Tes_3
ha confermato che l'irrigazione automatica parte alle ore 2:00 di notte e che il percorso è solitamente segnalato mediante cartelli e indicazioni del personale. Tuttavia, ha dichiarato esplicitamente di non conoscere l'orario del sinistro e di non essere stato presente al momento dell'accaduto, riferendo solo quanto appreso da terzi. Ha aggiunto che
"di giorno tutto è visibile", ma senza fornire elementi specifici né riferimenti temporali certi. Analogamente, Per_1 Persona_1
, giardiniere della struttura, ha dichiarato che il sistema di
[...]
irrigazione è attivo solo dopo mezzanotte e che il pavimento in tufo è di
4 tipo antiscivolo. Anche egli, tuttavia, ha ammesso di non aver assistito all'evento, limitandosi a riferire elementi generici e di contesto. Tali dichiarazioni, benché coerenti tra loro, risultano prive di reale efficacia probatoria in relazione al fatto specifico, in quanto rese da soggetti non presenti al momento del sinistro e limitate a riferimenti astratti e generici su prassi interne dell'agriturismo. In particolare, esse non forniscono alcun elemento concreto idoneo a ricostruire lo stato della pavimentazione del gazebo nella fascia oraria dell'incidente, né tantomeno a escludere che essa fosse bagnata o scivolosa. La loro portata si arresta a mere dichiarazioni di contesto, prive di contenuto percettivo diretto, e come tali inidonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto alla dimostrazione del caso fortuito. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova del caso fortuito richiede la dimostrazione di un fattore esterno, imprevedibile e autonomo nella produzione del danno, che interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento” (Cass. civ., sez.
III, 11.10.2018, n. 25145). Tale prova, nel caso di specie, difetta del tutto.
In merito al quantum, la CTU medico-legale, redatta dal dott. Per_2
ha accertato che le lesioni lamentate dall'attrice, in particolare la
[...]
frattura pluriframmentaria e scomposta dell'omero prossimale sinistro, risultano del tutto compatibili con la dinamica dell'evento riferita e riscontrata in istruttoria…omissis…sulla base dei suddetti accertamenti medico- legali, è possibile affermare che sussiste compatibilità tra quanto riferito all'anamnesi circa la dinamica dell'evento lesivo (si exposita vera sunt), la lesività obiettivata dai sanitari che hanno curato la sig.ra ed i postumi obiettivati Parte_1
attualmente a carico dei distretti anatomici interessati dal trauma (cfr. pag. 30
5 elaborato CTU), e ancora…omissis…nel caso de quo, per quanto in precedenza riportato vi è un rapporto causale. Cioè, tra l'azione (trauma) e il fatto morboso in esame (CFR: esame obbiettivo e diagnosi traumatologica) esiste relazione causale, perché tutti i principi sono soddisfatti. (cfr. pag. 32 elaborato CTU)
L'ausiliario ha stimato: un danno biologico permanente nella misura del
7%; giorni di invalidità temporanea totale 3; giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 15 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%; 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; spese mediche documentate pari a € 815,00.
Tali elementi, valutati con criterio di verosimiglianza medico-legale, confermano l'effettività del danno e la sua diretta derivazione causale dall'evento occorso presso l'agriturismo, con esclusione di pregresse patologie invalidanti o fattori concausali estranei. Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt.
2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del
6 caso concreto (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza
1573/2022 del 17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al
2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso.
Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi
7 alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico- relazionale, al netto della voce del danno morale.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che la personalizzazione già applicata al danno biologico risulti idonea a compensare integralmente tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dall'evento, ivi inclusi quelli eventualmente riconducibili alla sfera morale o relazionale, secondo l'impostazione unitaria del danno non patrimoniale adottata dalla giurisprudenza di legittimità. Non risultano, dunque, allegati né provati ulteriori pregiudizi specifici che possano giustificare una liquidazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quanto già incluso nella quantificazione operata.
Tenuto conto dei criteri indicati e dell'assenza di ulteriori personalizzazioni rispetto a quanto già liquidato, il danno non patrimoniale complessivamente patito dalla sig.ra , comprensivo Pt_1
delle spese mediche documentate pari a € 815,00, è determinato in €
19.447,75. Su tale importo, devalutato alla data dell'evento lesivo (2 aprile
2018), spettano gli interessi legali compensativi calcolati sulla somma annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
8 Quanto alla domanda di garanzia, essa è parimenti fondata.
Dalla documentazione acquisita in atti risulta che Parte_2
fosse regolarmente titolare, alla data del sinistro, di una polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia Fata NI (oggi
, appositamente destinata a coprire i rischi Controparte_3
derivanti dalla conduzione dell'agriturismo. Trattasi della polizza n.
020/101/001432, denominata " Parte_3
, la quale prevedeva un massimale di copertura pari a €
[...]
500.000,00 per ogni sinistro, con estensione della garanzia alla responsabilità civile verso terzi per eventi occorsi all'interno delle strutture aziendali.
La polizza n. 020/101/001432, denominata "
[...]
, copriva danni causati a terzi fino Parte_3
all'importo di € 500.000,00 per sinistro. È altresì comprovato, per tabulas, l'avvenuto pagamento del premio mediante quietanza sottoscritta in data 14.02.2015, nonché la voltura della polizza in favore di , come risulta dalla documentazione prodotta in Parte_2
atti. Tali elementi comprovano in maniera inequivoca la vigenza del rapporto assicurativo alla data del sinistro, nonché la riferibilità dell'evento dannoso alla sfera di operatività del contratto assicurativo, essendo l'evento occorso durante l'attività tipica agrituristica coperta dal rischio contrattualmente assunto dalla compagnia.
In assenza di una specifica esclusione di copertura e di una prova rigorosa circa l'effettiva conoscenza tardiva del sinistro, la Compagnia chiamata in causa non ha fornito alcuna valida dimostrazione dell'inoperatività della garanzia. La dedotta omessa tempestiva denuncia
9 dell'accaduto, oltre a non risultare compiutamente provata, non può ritenersi di per sé ostativa al diritto all'indennizzo. In assenza di una specifica esclusione di copertura e di una prova rigorosa circa l'effettiva conoscenza tardiva del sinistro, la Compagnia chiamata in causa non ha fornito alcuna valida dimostrazione dell'inoperatività della garanzia. La dedotta omessa tempestiva denuncia dell'accaduto, oltre a non risultare compiutamente provata, non può ritenersi ostativa al diritto all'indennizzo, in difetto di un concreto pregiudizio all'accertamento del fatto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la denuncia tardiva del sinistro non comporta ex se la perdita della garanzia, ove non sia provato il dolo dell'assicurato o il pregiudizio concreto arrecato all'accertamento del fatto” (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 marzo
2022, n. 8701).
Pertanto, la deve essere Controparte_5
condannata a tenere indenne la convenuta di quanto dovuto all'attrice.
Le considerazioni fin qui svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, la quale va ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna in solido della stessa e della compagnia assicurativa terza chiamata, nei limiti della garanzia prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
10 - accoglie la domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ; Parte_4
- condanna a pagare in favore di Parte_4
la somma complessiva di euro € 19.447,75, oltre Parte_1
interessi come da parte motiva ed interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento delle Parte_4
spese di lite sostenute da che liquida in euro Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari Avv. Luigi Aldo Cucinella e Francesco Cucinella;
- accoglie la domanda di manleva proposta da Parte_4
nei confronti di e per
[...] Controparte_3
l'effetto condanna a tenere indenne Controparte_3
di quanto sopra dovuto all'attrice; Parte_4
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico solidale di e Parte_4 [...]
Controparte_3
Così, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6471/2019 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella (C.F. ) e C.F._2
dall'Avv. Francesco Cucinella (C.F. ) domiciliata C.F._3
presso lo studio sito in Napoli alla Via G. Ribera n. 1;
-attrice- contro
, (C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Giacomo Maddaluna (C.F.: ) C.F._4
domiciliato presso lo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, al Corso
Garibaldi, 108;
-convenuto-
1 nonché
(PI : ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.
Montefusco Giorgio (CF: ) ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il suo studio sito in Roccamonfina CE alla Piazza
Nicola Amore, 9;
-terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice evocava in giudizio la società convenuta esponendo che, in data 2 aprile 2018, mentre si trovava presso l'agriturismo " , mentre passeggiava CP_1
all'esterno della struttura, in prossimità di un gazebo di legno, collocato in giardino, cadeva rovinosamente a terra, asseritamente bagnato e non segnalato, riportando gravi lesioni personali.
Assumeva la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria della struttura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati i € 24.950,50 comprensive delle spese mediche sostenute pari ad euro € 815,00, oltre alle spese e onorai di causa.
Si costituiva la convenuta società agricola semplice CP_1
contestando integralmente la domanda, eccependo l'assenza di nesso
2 causale e deducendo la sussistenza del caso fortuito;
in subordine dichiarare il concorso di colpa tra la parti;
Procedeva altresì a chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice tenuta a manlevare la convenuta la Controparte_3
CP_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, costituitasi la Controparte_4
aderendo al rigetto della domanda di parte convenuta,
[...]
eccependo la carenza dell'inoperatività della polizza per i fatti di causa e la tardività della denuncia del sinistro dedotto in citazione.
Istruita con l'audizione dei testi richiesta dalle parti, ammessa la CTU medica, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, la domanda proposta dall'attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode di una cosa risponde dei danni da essa cagionati, salvo il caso fortuito. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, al danneggiato è sufficiente allegare e provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare la pericolosità della cosa o la colpa del custode (cfr.
Cass. civ., sez. III, 29/09/2017, n. 22811; Cass. civ., sez. III,
03/08/2017, n. 19395). Incombe invece sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore esterno, imprevedibile e autonomamente sufficiente a determinare l'evento lesivo, tale da configurare il caso fortuito.
Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico, fornendo una dettagliata ricostruzione del fatto che trova riscontro nelle
3 dichiarazioni testimoniali. Invero, il teste presente al Testimone_1
momento dell'accaduto, ha confermato che la sig.ra , mentre si Pt_1
trovava nel gazebo dell'agriturismo, è scivolata all'indietro su una pavimentazione visibilmente bagnata, cadendo rovinosamente. Ha escluso categoricamente la presenza di pioggia e ha specificato l'assenza di segnaletica di pericolo. Il teste , marito dell'attrice, ha Testimone_2
aggiunto che la caduta avvenne in una zona dove la pavimentazione risultava umida e particolarmente scivolosa, confermando altresì la gravità delle lesioni subite dalla moglie e il successivo ricovero.
Tali deposizioni risultano credibili, coerenti e convergenti, e non sono state efficacemente contrastate da prove contrarie. I testi della convenuta, e , Testimone_3 Persona_1
non erano presenti al momento del fatto e si sono limitati a confermare prassi generiche dell'agriturismo, prive di rilevanza concreta rispetto alla dinamica del sinistro.
In particolare, , dipendente addetto alla manutenzione elettrica, Tes_3
ha confermato che l'irrigazione automatica parte alle ore 2:00 di notte e che il percorso è solitamente segnalato mediante cartelli e indicazioni del personale. Tuttavia, ha dichiarato esplicitamente di non conoscere l'orario del sinistro e di non essere stato presente al momento dell'accaduto, riferendo solo quanto appreso da terzi. Ha aggiunto che
"di giorno tutto è visibile", ma senza fornire elementi specifici né riferimenti temporali certi. Analogamente, Per_1 Persona_1
, giardiniere della struttura, ha dichiarato che il sistema di
[...]
irrigazione è attivo solo dopo mezzanotte e che il pavimento in tufo è di
4 tipo antiscivolo. Anche egli, tuttavia, ha ammesso di non aver assistito all'evento, limitandosi a riferire elementi generici e di contesto. Tali dichiarazioni, benché coerenti tra loro, risultano prive di reale efficacia probatoria in relazione al fatto specifico, in quanto rese da soggetti non presenti al momento del sinistro e limitate a riferimenti astratti e generici su prassi interne dell'agriturismo. In particolare, esse non forniscono alcun elemento concreto idoneo a ricostruire lo stato della pavimentazione del gazebo nella fascia oraria dell'incidente, né tantomeno a escludere che essa fosse bagnata o scivolosa. La loro portata si arresta a mere dichiarazioni di contesto, prive di contenuto percettivo diretto, e come tali inidonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto alla dimostrazione del caso fortuito. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la prova del caso fortuito richiede la dimostrazione di un fattore esterno, imprevedibile e autonomo nella produzione del danno, che interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento” (Cass. civ., sez.
III, 11.10.2018, n. 25145). Tale prova, nel caso di specie, difetta del tutto.
In merito al quantum, la CTU medico-legale, redatta dal dott. Per_2
ha accertato che le lesioni lamentate dall'attrice, in particolare la
[...]
frattura pluriframmentaria e scomposta dell'omero prossimale sinistro, risultano del tutto compatibili con la dinamica dell'evento riferita e riscontrata in istruttoria…omissis…sulla base dei suddetti accertamenti medico- legali, è possibile affermare che sussiste compatibilità tra quanto riferito all'anamnesi circa la dinamica dell'evento lesivo (si exposita vera sunt), la lesività obiettivata dai sanitari che hanno curato la sig.ra ed i postumi obiettivati Parte_1
attualmente a carico dei distretti anatomici interessati dal trauma (cfr. pag. 30
5 elaborato CTU), e ancora…omissis…nel caso de quo, per quanto in precedenza riportato vi è un rapporto causale. Cioè, tra l'azione (trauma) e il fatto morboso in esame (CFR: esame obbiettivo e diagnosi traumatologica) esiste relazione causale, perché tutti i principi sono soddisfatti. (cfr. pag. 32 elaborato CTU)
L'ausiliario ha stimato: un danno biologico permanente nella misura del
7%; giorni di invalidità temporanea totale 3; giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; 15 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%; 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; spese mediche documentate pari a € 815,00.
Tali elementi, valutati con criterio di verosimiglianza medico-legale, confermano l'effettività del danno e la sua diretta derivazione causale dall'evento occorso presso l'agriturismo, con esclusione di pregresse patologie invalidanti o fattori concausali estranei. Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt.
2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del
6 caso concreto (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza
1573/2022 del 17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al
2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso.
Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi
7 alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico- relazionale, al netto della voce del danno morale.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che la personalizzazione già applicata al danno biologico risulti idonea a compensare integralmente tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dall'evento, ivi inclusi quelli eventualmente riconducibili alla sfera morale o relazionale, secondo l'impostazione unitaria del danno non patrimoniale adottata dalla giurisprudenza di legittimità. Non risultano, dunque, allegati né provati ulteriori pregiudizi specifici che possano giustificare una liquidazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quanto già incluso nella quantificazione operata.
Tenuto conto dei criteri indicati e dell'assenza di ulteriori personalizzazioni rispetto a quanto già liquidato, il danno non patrimoniale complessivamente patito dalla sig.ra , comprensivo Pt_1
delle spese mediche documentate pari a € 815,00, è determinato in €
19.447,75. Su tale importo, devalutato alla data dell'evento lesivo (2 aprile
2018), spettano gli interessi legali compensativi calcolati sulla somma annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
8 Quanto alla domanda di garanzia, essa è parimenti fondata.
Dalla documentazione acquisita in atti risulta che Parte_2
fosse regolarmente titolare, alla data del sinistro, di una polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia Fata NI (oggi
, appositamente destinata a coprire i rischi Controparte_3
derivanti dalla conduzione dell'agriturismo. Trattasi della polizza n.
020/101/001432, denominata " Parte_3
, la quale prevedeva un massimale di copertura pari a €
[...]
500.000,00 per ogni sinistro, con estensione della garanzia alla responsabilità civile verso terzi per eventi occorsi all'interno delle strutture aziendali.
La polizza n. 020/101/001432, denominata "
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, copriva danni causati a terzi fino Parte_3
all'importo di € 500.000,00 per sinistro. È altresì comprovato, per tabulas, l'avvenuto pagamento del premio mediante quietanza sottoscritta in data 14.02.2015, nonché la voltura della polizza in favore di , come risulta dalla documentazione prodotta in Parte_2
atti. Tali elementi comprovano in maniera inequivoca la vigenza del rapporto assicurativo alla data del sinistro, nonché la riferibilità dell'evento dannoso alla sfera di operatività del contratto assicurativo, essendo l'evento occorso durante l'attività tipica agrituristica coperta dal rischio contrattualmente assunto dalla compagnia.
In assenza di una specifica esclusione di copertura e di una prova rigorosa circa l'effettiva conoscenza tardiva del sinistro, la Compagnia chiamata in causa non ha fornito alcuna valida dimostrazione dell'inoperatività della garanzia. La dedotta omessa tempestiva denuncia
9 dell'accaduto, oltre a non risultare compiutamente provata, non può ritenersi di per sé ostativa al diritto all'indennizzo. In assenza di una specifica esclusione di copertura e di una prova rigorosa circa l'effettiva conoscenza tardiva del sinistro, la Compagnia chiamata in causa non ha fornito alcuna valida dimostrazione dell'inoperatività della garanzia. La dedotta omessa tempestiva denuncia dell'accaduto, oltre a non risultare compiutamente provata, non può ritenersi ostativa al diritto all'indennizzo, in difetto di un concreto pregiudizio all'accertamento del fatto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la denuncia tardiva del sinistro non comporta ex se la perdita della garanzia, ove non sia provato il dolo dell'assicurato o il pregiudizio concreto arrecato all'accertamento del fatto” (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 marzo
2022, n. 8701).
Pertanto, la deve essere Controparte_5
condannata a tenere indenne la convenuta di quanto dovuto all'attrice.
Le considerazioni fin qui svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta, la quale va ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna in solido della stessa e della compagnia assicurativa terza chiamata, nei limiti della garanzia prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
10 - accoglie la domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ; Parte_4
- condanna a pagare in favore di Parte_4
la somma complessiva di euro € 19.447,75, oltre Parte_1
interessi come da parte motiva ed interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento delle Parte_4
spese di lite sostenute da che liquida in euro Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari Avv. Luigi Aldo Cucinella e Francesco Cucinella;
- accoglie la domanda di manleva proposta da Parte_4
nei confronti di e per
[...] Controparte_3
l'effetto condanna a tenere indenne Controparte_3
di quanto sopra dovuto all'attrice; Parte_4
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico solidale di e Parte_4 [...]
Controparte_3
Così, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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