Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 12/02/2025, innanzi al Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate,
viene chiamata la causa R.G. n. 2585 dell'anno 2020; promossa da
Si dà atto che sono presenti l'avv. COSTANTINO FRANCESCO per e per;
CP_1 CP_2
l'avv. MACALUSO e per CP_3
L'Avv. Costantino discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'Avv. Macaluso discute la causa riportandosi alle note già depositate.
IL GIUDICE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate, all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2585 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Petralia C.F._2
Sottana, via Duomo n. 29, presso l'Avv. Francesco Costantino, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
opponenti
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cefalù, via
V.Brancati n. 2, presso l'Avv. Rosario Macaluso, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
opposta
OGGETTO: azione di esatto adempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 794/20 con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di euro 8233,51, oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto dai medesimi per i lavori dagli stessi appaltati alla . CP_3
In particolare, gli opponenti hanno contestato la debenza, deducendo di avere provveduto a saldare tutti i lavori effettuati in loro favore dall'opposta.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto che il corrispettivo dovuto dagli CP_3
opponenti per i lavori svolti era pari ad euro € 27.233,50, di cui 8233,51,
ancora non pagati.
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, la causa è stata istruita mediante acquisizione di prova testimoniale e interrogatorio formale di parte opponente.
Con ordinanza del 24.10.2023 il Giudice proponeva alle parti una soluzione conciliativa, a cui l'opposta non aderiva.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione
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L'opposizione va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce uno strumento di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma una fase eventuale di prosecuzione del giudizio, già
instaurato, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione. Oggetto del giudizio di opposizione è l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione monitoria (cfr. Cass. civ. sent. n. 19126/2004), sicchè, sebbene le parti risultino processualmente invertite, l'onere probatorio è ripartito tra queste in ragione della loro posizione sostanziale, ai sensi dell'art. 2697
cc.
Ne consegue che l'onere di fornire la prova del credito azionato, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, incombe sulla parte opposta,
mentre sull'opponente grava l'onere di provare la sussistenza di ragioni estintive o modificative della pretesa avversaria.
Nel caso in esame, la domanda proposta da va qualificata quale CP_3
azione di adempimento contrattuale, essendo volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta dagli opponenti con l'allegato contratto di appalto.
L'opposta, tuttavia, a fronte della contestata sussistenza del credito, non ha offerto prova del prezzo dell'opera, asseritamente pattuito per euro
27.233,50.
Conseguentemente la pretesa creditoria non può trovare accoglimento.
Tale circostanza infatti, tenuto conto, degli incontestati versamenti da parte degli opponenti in favore di per i lavori svolti, non consente CP_3
al giudicante di accertare la sussistenza della pretesa creditoria oggi azionata.
Sul punto poi si rileva che non può neppure invocarsi in soccorso il disposto di cui all'art. 1647 cc nel caso di difetto di prova del prezzo pattuito, dal momento che il potere giudiziale di determinazione del corrispettivo è attribuito al decidente soltanto ove la regolamentazione contrattuale sia sul punto deficitaria.
Nel caso di specie, invece, per stessa prospettazione di parte opposta, le parti avevano determinato il compenso spettante per l'opera appaltata.
Le ulteriori questioni sollevate dalle parti restano assorbite, stante il difetto di prova del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accogliendo l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 794/20 di questo Tribunale;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in complessivi euro 2540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 12/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.