Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, p.zza G. Mazzini, n. 15;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa la sospensione dell’efficacia
del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il citato -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente “ è sospeso disciplinarmente dall’impiego per -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1357, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010 ” ed altresì è “ sospeso dalle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 179 bis, comma 1, del d.lgs. 66/2010 ” con detrazione di anzianità ai sensi dell’art. 858, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo;
e di ogni altro atto propedeutico e nello specifico del provvedimento di avvio dell’inchiesta formale del Comandante Interregionale Carabinieri “ -OMISSIS-” del -OMISSIS- e di ogni altro atto successivo, ivi compresa la proposta di procedimento disciplinare di stato del Comando Legione CC, la contestazione degli addebiti disciplinari e la successiva proposta di definizione del Comando di vertice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la propria ordinanza cautelare n. 52 del 14.5.2025, che ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente per difetto del requisito del fumus boni iuris ;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2217 del 20.6.2025, che ha respinto l’appello del ricorrente per difetto del requisito del periculum in mora ;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato un provvedimento disciplinare di stato, la sospensione dall’impiego per -OMISSIS- decorrenti dalla notifica della misura disciplinare, che gli è stato inflitto a seguito della denuncia all’Autorità Giudiziaria per la condotta di -OMISSIS-.
La difesa del ricorrente sostiene che i dati di cui si contesta l’-OMISSIS- erano già presenti nel sistema informatico in date precedenti al presunto -OMISSIS- e solleva questioni di illegittimità procedurale.
2. Fa valere i seguenti vizi:
a) Vizio di illegittimità per violazione di legge e mancata applicazione della pregiudiziale penale .
Il ricorrente sostiene la mancata applicazione della regola della pregiudiziale penale prevista dall’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.).
Il procedimento disciplinare riguarderebbe fatti che, in sede penale, sarebbero costituenti reati contro la Pubblica Amministrazione e sarebbero stati commessi, in astratto, con violazione dei doveri o comunque nell’esercizio delle proprie funzioni.
Anche nel capo d’incolpazione si ipotizzerebbe che la condotta sia legata a un presunto abuso della funzione o comunque in rapporto di occasionalità necessaria con l’espletamento del servizio.
L’art. 1393 del COM prescriverebbe la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare quando i fatti contestati sono collegati “ ad atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”.
b) Illegittimità dell’atto amministrativo per perenzione della potestà disciplinare e erronea applicazione dell’art. 1393 del COM in luogo dell’art. 1392 del COM .
La difesa del ricorrente solleva la violazione del termine perentorio di 60 giorni per l’apertura del procedimento disciplinare di stato, come prescritto dall’art. 1392 del C.O.M..
L’Amministrazione avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti in data -OMISSIS-, quando il Comando Compagnia CC di -OMISSIS- inoltrò all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) la Comunicazione della Notizia di Reato (C.N.R.), frutto di un’analitica informativa corredata di allegati.
Tuttavia, la “ proposta di procedimento disciplinare di stato ” sarebbe stata emanata dal Comando Legione soltanto in data -OMISSIS-, ben oltre il termine di 60 giorni.
Il ricorrente sostiene che, nel caso concreto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 1392 del C.O.M. (con i relativi termini perentori) e non l’art. 1393 del C.O.M..
Inoltre, evidenzia che è stata l’Arma dei Carabinieri stessa a produrre la notitia criminis , e non potrebbe giustificare il ritardo nell’azione disciplinare adducendo la mancata conoscenza dei fatti o la necessità di attendere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
c) Violazione di legge per mancata sospensione del procedimento disciplinare e difetto di istruttoria (Eccesso di potere ).
Il ricorrente contesta la natura indiziaria degli elementi a suo carico sia in sede penale che in sede disciplinare, e l’assenza di quell’evidenza della prova che avrebbe giustificato un rito accelerato.
Questa insufficienza degli elementi conoscitivi avrebbe imposto la necessaria sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio penale irrevocabile, in applicazione dell’art. 1393 del COM.
d) Vizio di violazione di legge per omessa notifica della relazione conclusiva dell’Ufficiale inquirente.
Viene dedotta la violazione del diritto di partecipazione procedimentale, in particolare dell’art. 10 lett. a) e b) della legge n. 241/90.
L’omessa notifica della relazione finale (o conclusiva) dell’Ufficiale inquirente sarebbe un vizio di legittimità idoneo ad annullare il provvedimento finale.
Quest’omissione avrebbe impedito al difensore di presentare le proprie controdeduzioni all’Autorità competente, determinando che l’organo decidente abbia preso la decisione basandosi unicamente sulla proposta dell’Ufficiale inquirente.
3. In data 9.4.2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha affidato le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 8.5.2025 che ha contestato tutte le ragioni del ricorrente.
4. In data 13.5.2025 si è tenuta l’udienza cautelare a seguito della quale è stata emessa l’ordinanza n. 52 del 14.5.2025, che ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente per difetto del requisito del fumus boni iuris.
5. In data 20.6.2025, con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2217, è stato respinto l’appello del ricorrente per difetto del requisito del periculum in mora .
6. All’udienza del 24.9.2025, dopo l’avviso del Presidente alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il Collegio intende porre a fondamento della decisione la questione dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse avendo il provvedimento impugnato ormai esaurito i propri effetti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento impugnato esaurito i suoi effetti a seguito del decorso del termine finale di -OMISSIS- previsto nello stesso decreto.
La stessa parte ricorrente non ha dedotto nulla in ordine alla persistenza del suo interesse a una decisione della controversia a seguito della cessazione dell’efficacia del provvedimento impugnato, né manifestato in giudizio un interesse risarcitorio nei termini di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Fermo restando il superiore rilievo di improcedibilità, osserva, in ogni caso, il Collegio, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e della conseguente statuizione sulle spese, che:
- l’infondatezza del secondo motivo di ricorso si evince alla luce della motivazione di cui all’ordinanza cautelare n. 52 del 14.5.2025;
- l’infondatezza dei restanti motivi, invece, emerge per l’insussistenza della pregiudiziale penale, non sussistendo alcun conflitto di interessi con l’Amministrazione resistente, né alcuna complessità nella valutazione dei fatti ascritti al ricorrente, in quanto la duplice falsa dichiarazione in sede concorsuale del possesso di un -OMISSIS- non è stata contestata dal medesimo, che si è limitato a contraddire il presunto -OMISSIS-; né al medesimo è stata impedita la partecipazione procedimentale (vedansi a riprova le memorie difensive del ricorrente di cui agli allegati 10 e 11 dimessi dall’Amministrazione resistente).
Stanti i suindicati profili di soccombenza virtuale del ricorrente le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.