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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/09/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 39 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del 13.06.2025 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lanfranco Massimi (c.f. ) del Foro di L'Aquila ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Rieti, Via Cavour n.6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Trinchi come da procura in atti.
Intimante
E in persona del legale rapp.te p.t. Sig. , con sede in Rieti, Controparte_1 CP_2
via Roma n. 16.
Intimata contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 18.06.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti della conduttrice e, in caso di opposizione, pronuncia di ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Rieti, Via Roma n. 16.
L'intimata non si costituiva in giudizio e la notifica dello sfratto veniva rinnovata nei confronti del legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed essendo la stessa invalida ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nella fase “speciale”, il Giudice provvedeva a mutare il rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. dando termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e per il deposito delle memorie integrative. Il tentativo di mediazione aveva esito negativo e la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione alla udienza del 13.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La parte intimante ha dimostrato, con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla corresponsione dei canoni non pagati.
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, a mente del quale «in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile».
Nella fase successiva al mutamento del rito la intimata non ha provveduto a costituirsi in giudizio con apposita memoria rimanendo contumace.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni di locazione mentre l'intimata, non costituendosi in giudizio, non ha provato di aver corrisposto alla intimante i canoni dovuti per i periodi indicati rimanendo così morosa.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Rieti, Via
Roma n. 16, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione con conseguente ordine di immediata liberazione dello stesso da persone e cose e condanna al pagamento della somma di Euro 14.000,00, oltre Iva se dovuta, a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2025 oltre al pagamento dei canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 con riduzione del parametro per la fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Rieti, Via Roma n.
16, per grave inadempimento della conduttrice con condanna all'immediato rilascio;
2. Per l'effetto, condanna la intimata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della intimante della somma di Euro
14.000,00 (oltre Iva se dovuta) per canoni di locazione non corrisposti dal mese di ottobre
2023 al mese di giugno 2025, oltre al pagamento dei canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna la intimata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'intimante per Euro 167,36 a titolo di esborsi ed Euro 2.536,00 a titolo di compensi professionali oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 23 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 39 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del 13.06.2025 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lanfranco Massimi (c.f. ) del Foro di L'Aquila ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Rieti, Via Cavour n.6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Trinchi come da procura in atti.
Intimante
E in persona del legale rapp.te p.t. Sig. , con sede in Rieti, Controparte_1 CP_2
via Roma n. 16.
Intimata contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 18.06.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti della conduttrice e, in caso di opposizione, pronuncia di ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Rieti, Via Roma n. 16.
L'intimata non si costituiva in giudizio e la notifica dello sfratto veniva rinnovata nei confronti del legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed essendo la stessa invalida ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nella fase “speciale”, il Giudice provvedeva a mutare il rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. dando termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e per il deposito delle memorie integrative. Il tentativo di mediazione aveva esito negativo e la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione alla udienza del 13.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La parte intimante ha dimostrato, con il deposito del contratto di locazione di aver diritto alla corresponsione dei canoni non pagati.
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, a mente del quale «in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile».
Nella fase successiva al mutamento del rito la intimata non ha provveduto a costituirsi in giudizio con apposita memoria rimanendo contumace.
Pertanto, secondo le regole sulla distribuzione dell'onere della prova codificate dagli artt. 1218 e
2697 c.c., la parte intimante ha dimostrato di aver diritto alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della obbligazione del pagamento dei canoni di locazione mentre l'intimata, non costituendosi in giudizio, non ha provato di aver corrisposto alla intimante i canoni dovuti per i periodi indicati rimanendo così morosa.
Viene, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Rieti, Via
Roma n. 16, per grave inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione con conseguente ordine di immediata liberazione dello stesso da persone e cose e condanna al pagamento della somma di Euro 14.000,00, oltre Iva se dovuta, a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2025 oltre al pagamento dei canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 con riduzione del parametro per la fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile sito in Rieti, Via Roma n.
16, per grave inadempimento della conduttrice con condanna all'immediato rilascio;
2. Per l'effetto, condanna la intimata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della intimante della somma di Euro
14.000,00 (oltre Iva se dovuta) per canoni di locazione non corrisposti dal mese di ottobre
2023 al mese di giugno 2025, oltre al pagamento dei canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. Condanna la intimata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'intimante per Euro 167,36 a titolo di esborsi ed Euro 2.536,00 a titolo di compensi professionali oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 23 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi