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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/10/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14536/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN TE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14536/2021 promossa da:
(C.F.+P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore signor (C.F.: ), rappresentata e difesa degli Avvocati Parte_2 CodiceFiscale_1
TO NI e EA OR NI del foro di Milano, e dall' Avv. Mara Omoretti Pezzotti con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Brescia via Moretto civ.67
ATTRICE contro
(C.F.: ), Polizia Stradale di Brescia, rappresentati dal Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del pro tempore Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTA
OGGETTO: Appello avverso e per la riforma integrale della sentenza n. 24/2021 del Giudice di Pace di Chiari
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Fatto e diritto
1. Rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale di merito, ferme tutte le domande sopra svolte per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di giustizia o equità, accogliere le sopra svolte difese e conseguentemente annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nulla e/o archiviare il verbale qui opposto in riforma della sentenza qui impugnata. Rigettata ogni
pagina 1 di 3 avversa domanda ed eccezione. In via di subordine di merito, ferme le domande sopra svolte per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di Giustizia o equità, anche ai sensi dell'art.6, comma 11 del D. Lgs.150/2011: “il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, accogliere le sopra svolte difese e per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficacie e/o dichiarare nulla e/o archiviare il verbale impugnato, in riforma della sentenza qui impugnata. In via di estremo subordine di merito, nel non creduto caso di diniego alle ragioni degli esponenti, si chiede che la sanzione sia ridotta al minimo edittale e, in ogni caso, di essere ammessi al pagamento della sanzione irrogata al minimo edittale senza maggiorazioni. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA”.
2. Rilevato che non si costituiva in giudizio;
Controparte_1
3. Rilevato che a ritenuta obbligata in solido per il pagamento della sanzione Parte_1 amministrativa comminata all'autocarro, telaio WTCAN13ZZ0BY258452, che circolava con targa PROVA MV6M1K1, in data 21.11.2020 veniva contestata l'infrazione al CDS art.179 comma 2 per mancato utilizzo del cronotachigrafo;
4. Rilevato che il Giudice di Pace, con sentenza n. 24/2021, ha rigettato il ricorso per l'annullamento della sanzione amministrativa, adducendo che il ricorrente avrebbe erroneamente fatto valere la circostanza che, trattandosi di veicolo con targa prova, e quindi non immatricolato, non vi fosse l'obbligo di apporre il cronotachigrafo, e quindi, nemmeno l'obbligo di inserire la carta del conducente nel cronotachigrafo;
5. Ritenuto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace fondato;
6.
Ritenuto che
il giudizio possa essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida, sussistendo questioni assorbenti, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette ai sensi dell'art. 111 co.1 Cost. (Cass. 28.5.2014 n. 12002).
7.
Ritenuto che
la decisione non possa che prendere le mosse dall'art. 179 comma 2 del Codice della Strada, secondo il quale “Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo”;
8. Ritenuto inoltre che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento CE n. 561/06, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada è prescritto che "Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e i veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione". Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che l'utilizzo della targa "prova", su un autocarro avente un peso complessivo superiore a 3,5 t., esonera il conducente dall'utilizzo del dispositivo cronotachigrafo”;
pagina 2 di 3 9. Rilevato che il Regolamento (CE) 561/2006 fornisce le specifiche normative sui tempi di guida e di riposo che i conducenti devono rispettare, mentre l'art. 179 del CdS stabilisce l'obbligo legale e le relative sanzioni per la mancata applicazione di tali regole attraverso l'uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità;
10. Ritenuto quindi che, essendo dimostrato che il veicolo viaggiava con una targa di prova, era esentato dall'obbligo previsto all'art. 179 comma 2 CdS;
11. Ritenuto quindi, per la ragione più liquida anzidetta, di dover annullare la sanzione comminata a
Parte_1
12. Rilevato infine che le spese devono seguire il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace Parte_1
n. 24/2021, annulla la sanzione comminata di cui al verbale del 21.11.2020; condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi, € 850,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Brescia, 06/10/2025
Il Giudice
AN TE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN TE, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14536/2021 promossa da:
(C.F.+P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore signor (C.F.: ), rappresentata e difesa degli Avvocati Parte_2 CodiceFiscale_1
TO NI e EA OR NI del foro di Milano, e dall' Avv. Mara Omoretti Pezzotti con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Brescia via Moretto civ.67
ATTRICE contro
(C.F.: ), Polizia Stradale di Brescia, rappresentati dal Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del pro tempore Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTA
OGGETTO: Appello avverso e per la riforma integrale della sentenza n. 24/2021 del Giudice di Pace di Chiari
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Fatto e diritto
1. Rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale di merito, ferme tutte le domande sopra svolte per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di giustizia o equità, accogliere le sopra svolte difese e conseguentemente annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nulla e/o archiviare il verbale qui opposto in riforma della sentenza qui impugnata. Rigettata ogni
pagina 1 di 3 avversa domanda ed eccezione. In via di subordine di merito, ferme le domande sopra svolte per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di Giustizia o equità, anche ai sensi dell'art.6, comma 11 del D. Lgs.150/2011: “il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, accogliere le sopra svolte difese e per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficacie e/o dichiarare nulla e/o archiviare il verbale impugnato, in riforma della sentenza qui impugnata. In via di estremo subordine di merito, nel non creduto caso di diniego alle ragioni degli esponenti, si chiede che la sanzione sia ridotta al minimo edittale e, in ogni caso, di essere ammessi al pagamento della sanzione irrogata al minimo edittale senza maggiorazioni. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA”.
2. Rilevato che non si costituiva in giudizio;
Controparte_1
3. Rilevato che a ritenuta obbligata in solido per il pagamento della sanzione Parte_1 amministrativa comminata all'autocarro, telaio WTCAN13ZZ0BY258452, che circolava con targa PROVA MV6M1K1, in data 21.11.2020 veniva contestata l'infrazione al CDS art.179 comma 2 per mancato utilizzo del cronotachigrafo;
4. Rilevato che il Giudice di Pace, con sentenza n. 24/2021, ha rigettato il ricorso per l'annullamento della sanzione amministrativa, adducendo che il ricorrente avrebbe erroneamente fatto valere la circostanza che, trattandosi di veicolo con targa prova, e quindi non immatricolato, non vi fosse l'obbligo di apporre il cronotachigrafo, e quindi, nemmeno l'obbligo di inserire la carta del conducente nel cronotachigrafo;
5. Ritenuto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace fondato;
6.
Ritenuto che
il giudizio possa essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida, sussistendo questioni assorbenti, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette ai sensi dell'art. 111 co.1 Cost. (Cass. 28.5.2014 n. 12002).
7.
Ritenuto che
la decisione non possa che prendere le mosse dall'art. 179 comma 2 del Codice della Strada, secondo il quale “Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo”;
8. Ritenuto inoltre che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento CE n. 561/06, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada è prescritto che "Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e i veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione". Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che l'utilizzo della targa "prova", su un autocarro avente un peso complessivo superiore a 3,5 t., esonera il conducente dall'utilizzo del dispositivo cronotachigrafo”;
pagina 2 di 3 9. Rilevato che il Regolamento (CE) 561/2006 fornisce le specifiche normative sui tempi di guida e di riposo che i conducenti devono rispettare, mentre l'art. 179 del CdS stabilisce l'obbligo legale e le relative sanzioni per la mancata applicazione di tali regole attraverso l'uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità;
10. Ritenuto quindi che, essendo dimostrato che il veicolo viaggiava con una targa di prova, era esentato dall'obbligo previsto all'art. 179 comma 2 CdS;
11. Ritenuto quindi, per la ragione più liquida anzidetta, di dover annullare la sanzione comminata a
Parte_1
12. Rilevato infine che le spese devono seguire il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace Parte_1
n. 24/2021, annulla la sanzione comminata di cui al verbale del 21.11.2020; condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi, € 850,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Brescia, 06/10/2025
Il Giudice
AN TE
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