Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 10/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2025, proposto da
FINANZIARIA INDUSTRIALE F.LLI DODARO S.r.l. - FININD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto e Luca Meledandri, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto in 00187, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cava S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto dirigenziale della Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 11936 del 12 agosto 2025, prot. n. 616518, comunicato in data 19 agosto 2025, avente ad oggetto: “ ART.5 - L.R.36/2008 - Decreto di concessione finanziamento n. 5240 del 18.04.2012 e D.D.G n 6073 del 16.05.2014 di integrazione finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da cedere in locazione nel Comune di Cosenza - Impresa FININD - Finanziaria industriale F.LI AR & SN (ist.1251 del 21/02/2011). Decreto di Revoca finanziamento - Accertamento e Ingiunzione restituzione somme ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della Società.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con Decreto Dirigenziale n. 5240 del 18 aprile 2012, la Regione Calabria concedeva alla ricorrente FININD S.r.l. (di seguito “FININD”) un finanziamento di euro 6.425.777,40, per la realizzazione di alloggi di nuova costruzione nel Comune di Cosenza, da offrire in locazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 6073 del 16 maggio 2014, la Regione Calabria integrava il finanziamento concesso, con un ulteriore contributo di euro 3.574.222,60, a seguito del quale la società ricorrente risultava beneficiaria di un finanziamento complessivo pari ad euro 10.000.000,00;
- è seguita una complessa vicenda procedimentale (già a conoscenza di questo TAR, che si è pronunciato con sentenze n. 1454 del 19 luglio 2019, n. 1703 del 2 dicembre 2024 e n. 1452 del 10 settembre 2025), che in questa sede non è necessario riassumere e che ha comportato ritardi nell’avvio dei lavori, nonché la delocalizzazione dell’intervento e successive rimodulazioni del quadro tecnico economico (QTE);
- con nota prot. n. 203307 del 31 marzo 2025, la Regione Calabria comunicava alla FININD l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, per il mancato raggiungimento della soglia di avanzamento dei lavori del 35% entro il 31 dicembre 2024, siccome previsto dalla L.R. Calabria n. 47/2011 e ss.mm.ii.;
- nonostante le deduzioni presentate, con Decreto Dirigenziale n. 11936 del 12 agosto 2025, la Regione Calabria disponeva la revoca del finanziamento concesso a FININD;
- il Decreto di revoca è stato impugnato innanzi a questo TAR Catanzaro, con il ricorso meglio specificato in epigrafe;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Presidente di questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., un possibile profilo di difetto di giurisdizione dell'adito TAR, avvisando le parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
- quindi, a seguito di una breve discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle controversie che riguardano la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione giuridica azionata: in particolare, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguarda la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo viene annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse; al contrario, una volta emanato il provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (anche se si faccia questione di atti formalmente denominati come revoca, decadenza o risoluzione), qualora la controversia attenga alla successiva fase di attuazione ed erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un contestato inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato ( ex multis , Cassazione Civile, SS.UU., 16 luglio 2024, n. 19484; id, 10 novembre 2020, n. 25213; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4730; Consiglio di Stato, sez. II, 29 marzo 2021, n. 2609; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621);
- orbene, nel caso di specie, il finanziamento è stato revocato per il “ mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2024, del 35% dei lavori e delle spese relativi al programma stesso come previsto dalla L.R. 47/2011, art. 39, comma 1-bis a) e ss.mm.ii .”, accertato a seguito del sopralluogo effettuato dalla commissione di collaudo tecnico-amministrativo presso il cantiere oggetto dell’intervento edilizio finanziato;
- è indubbio che il mancato rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell’intervento finanziato, così come la questione (centrale nel presente giudizio) relativa alle modalità di calcolo della percentuale di avanzamento dei lavori, riguardino la fase esecutiva del rapporto di finanziamento, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale pubblicistico, essendo individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario;
Ritenuto, in conclusione, che:
- la presente controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando l’adempimento degli obblighi ai quali era condizionato il finanziamento concesso (cfr., in particolare, il citato art. 39, comma 1-bis, lett. a), della L.R. 47/2011);
- conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
- nondimeno, la definizione in rito della controversia e la peculiarità delle questioni prospettate giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CH | VO OR |
IL SEGRETARIO