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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3159/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3159/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), sito in Monza (MB) Via Moncenisio n.14, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore condominiale pro tempore in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Longhi ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Biassono (MB), Via Pietro Verri n. 45, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
Monza (MB), Via Luciano Manara n.33
RESISTENTI CONTUMACI Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“In via principale nel merito: a) accertare e dichiarare che la IG.ra , a seguito del decesso del IG. Controparte_3 [...]
(padre) avvenuto in data 20/04/2011 ha accettato tacitamente per facta concludentia sopra Per_1 indicati e qui richiamati ex art. 476 c. c. l'eredità del padre acquisendo la quota di spettanza dello stesso (3/12 sulla quota di 3/12=1/4 caduta in successione) ed ottenendo così il diritto di proprietà per la quota complessiva di 9/12 (sei dodicesimi più tre dodicesimi per eredità qui in oggetto) dell'unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Monza, via Moncenisio n. 14:
• al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione e per l'effetto b) accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice/legittimo della signora Controparte_3
nei confronti dell'eredità del padre per la quota sopra indicata;
[...]
*** g) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 al fine di garantire la continuità della trascrizione, di trascrivere l'emanando provvedimento/sentenza che accerti e dichiari:
- che la IG.ra , ha accettato l'eredità del padre deceduto in Controparte_3 Persona_1 data 20/04/2011 per la quota di 3/12 e specificatamente è proprietaria per la quota di 9/12 (ovvero di ¾) dell'unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Monza, Via Moncenisio n. 14;
• al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione e precisamente ordinare la trascrizione
***
- IN MORTE DI SORCE (C.F. ) dalla data del decesso di Per_1 C.F._3 quest'ultimo del 20/04/2011: per la quota di 3/12 (un quarto) a carico dello stesso e a favore della signora (C.F. ) con conseguente acquisizione della Controparte_3 C.F._1 quota di 9/12, per la quota di 3/12 (un quarto) a carico dello stesso e a favore della signora
[...]
(C.F. ) , del seguente bene: sito nel Comune di Monza (MB), Controparte_3 C.F._1
20900, in via Moncenisio n. 14, identificato al catasto fabbricato del suddetto comune come segue:
- al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza ed accessori, frutto e ragione;
*** Residuando la restante quota di 3/12 alla madre signora + 9/12 (6/12 + 3/12 della CP_2 figlia) ritorna l'intero 12/12
*** In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e 15% quale rimborso forfettario come per legge, oltre IVA e CPA. Quanto alle spese ci si rimette alla liquidazione del giudice, precisando tuttavia che le spese esenti relative ai costi sostenuti dal ricorrente e delle quali si chiede la rifusione sono le seguenti: Richiesta certificato storico stato di famiglia di € 18,70 Persona_2
Iscrizione a ruolo € 546,90 Notifica ricorso e decreto fissazione udienza € 60,92 Totale spese esenti € 626,52
*** In via istruttoria, Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttori su richiesta del Giudice, ovvero nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice convertisse il qui presente procedimento in un giudizio ordinario di cognizione, benché si ritiene che le ragioni siano già provate con i documenti in produzione, si chiede, qualora il Giudice ritenesse opportuno, volersi ammettere sin da ora interrogatorio formale dei IG.ri , e sui Controparte_3 CP_2 Persona_2 seguenti capitoli di prova: a) vero che la IG.ra a seguito del decesso del padre avvenuto Controparte_3 Persona_1 il 20/04/2011 si è comportata quale comproprietaria dell'unità immobiliare sita in Monza (MB), Via Moncenisio n. 14 che occupava ed occupa in via esclusiva;
b) vero che la IG.ra a seguito del decesso del padre si è Controparte_3 Persona_1 comportata quale proprietaria dell'unità immobiliare sita in Monza, Via Moncenisio n. 14 provvedendo a pagare le spese condominiali relative al suddetto appartamento ed a partecipare alle riunioni assembleari in data 15/02/2012 e 13/03/2013 come da doc. 9, 10 e 11 che si rammostrano.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di , , , e Controparte_1 CP_2 Persona_2 CP_4 CP_5 Per_1 al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di
[...] Per_1
deceduto in Monza il 20.04.2011, da parte dei resistenti. Più nello specifico, parte ricorrente
[...] affermava di essere creditrice di spese condominiali nei confronti della proprietà dell'immobile situato in Monza, Via Moncenisio n. 14, individuato al Catasto del Comune di Monza (MB) al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione, rappresentando che originariamente la proprietà di detto immobile apparteneva a , nonché a e che all'avvenuto decesso Persona_1 Controparte_1 CP_2 di i chiamati all'eredità non avevano provveduto a comunicare all'amministratore Persona_1
l'aggiornamento dell'anagrafica condominiale né a dar corso alla dichiarazione di successione e/o a trascrivere la propria eventuale accettazione di eredità nelle forme di legge Il Condominio procedeva quindi ad esecuzione forzata instaurando il procedimento R.G.E. n. 296/2025 innanzi al Tribunale di Monza nei confronti dei chiamati all'eredità e, rilevata la mancata accettazione dell'eredità del de cuius da parte di alcuno di essi, instaurava il presente procedimento. Con atto depositato in data 01.09.2025 il Condominio ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di e . Persona_2 CP_4 CP_5 Persona_1
Con ordinanza del 27.10.2025 il giudice disponeva la trattazione dell'udienza del 6.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, con ordinanza resa in data 6.11.2025, esaminate le note in sostituzione di udienza di parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione. III. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
, che non si sono costituite nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica a mani
[...] del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei loro confronti. IV. Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. L'accettazione dell'eredità, oltre che con le modalità sopra indicate, può anche avvenire come conseguenza ex lege di comportamenti tenuti dai chiamati all'eredità che, dopo l'apertura della successione, si trovino nel possesso dei beni ereditari. A norma dell'art. 485 c.c., infatti, il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari a qualsiasi titolo, è tenuto a fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e, in mancanza, è considerato per legge erede puro e semplice. La previsione normativa in oggetto, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, è applicabile anche all'ipotesi in cui il chiamato all'eredità acquisisca il possesso dei beni ereditari successivamente all'apertura della successione, nel quale caso il termine trimestrale a lui accordato per la redazione dell'inventario decorrerà dal momento dell'inizio del possesso anziché dall'apertura della successione (cfr. Cass. 1438/2020 e 6167/2019). Dalla documentazione versata in atti risulta che occupa stabilmente Controparte_3
l'immobile di Via Moncenisio n. 14, ove ha ivi stabilito la propria residenza (cfr. doc. 7 ricorrente), circostanza comprovata altresì dal fatto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento è stata eseguita presso quella abitazione, ove l'atto è stato ritirato a mani della stessa in data 26.05.2025 (v. nota di deposito ricorrente del 05.06.2025). Altresì, dalla documentazione prodotta, è emerso che ha provveduto a Controparte_3 corrispondere, successivamente al decesso di alcune rate relative alle spese Persona_1 condominiali (cfr. doc. 9 ricorrente) nonché a partecipare, in data 15.02.2012 ed in data 13.03.2013, alle riunioni assembleari (cfr.doc. 10 e doc. 11 ricorrente). È di conseguenza pacifico che successivamente all'apertura della successione la convenuta ha avuto il possesso dei beni caduti nella successione di mentre non vi è evidenza del fatto che Persona_1 la stessa abbia redatto l'inventario nei termini di legge. Mediante la sua condotta è, di conseguenza, divenuta erede pura e semplice Controparte_3 del padre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c. Persona_1
La domanda, così riqualificata, merita di conseguenza accoglimento. V. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, nonché della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e , così provvede: Controparte_1 CP_2
I) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_2
II) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è succeduta al defunto Controparte_1
, avendone accettato l'eredità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c.; Persona_1
III) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 di trascrivere il dispositivo della presente sentenza nei Registri Immobiliari al fine di garantire la continuità delle trascrizioni;
III) Condanna a rifondere le spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per
[...] compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Così deciso in Monza, in data 18 novembre 2025 Il Giudice Dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3159/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), sito in Monza (MB) Via Moncenisio n.14, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore condominiale pro tempore in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Longhi ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Biassono (MB), Via Pietro Verri n. 45, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
Monza (MB), Via Luciano Manara n.33
RESISTENTI CONTUMACI Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“In via principale nel merito: a) accertare e dichiarare che la IG.ra , a seguito del decesso del IG. Controparte_3 [...]
(padre) avvenuto in data 20/04/2011 ha accettato tacitamente per facta concludentia sopra Per_1 indicati e qui richiamati ex art. 476 c. c. l'eredità del padre acquisendo la quota di spettanza dello stesso (3/12 sulla quota di 3/12=1/4 caduta in successione) ed ottenendo così il diritto di proprietà per la quota complessiva di 9/12 (sei dodicesimi più tre dodicesimi per eredità qui in oggetto) dell'unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Monza, via Moncenisio n. 14:
• al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione e per l'effetto b) accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice/legittimo della signora Controparte_3
nei confronti dell'eredità del padre per la quota sopra indicata;
[...]
*** g) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 al fine di garantire la continuità della trascrizione, di trascrivere l'emanando provvedimento/sentenza che accerti e dichiari:
- che la IG.ra , ha accettato l'eredità del padre deceduto in Controparte_3 Persona_1 data 20/04/2011 per la quota di 3/12 e specificatamente è proprietaria per la quota di 9/12 (ovvero di ¾) dell'unità immobiliare individuata al Catasto del Comune di Monza, Via Moncenisio n. 14;
• al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione e precisamente ordinare la trascrizione
***
- IN MORTE DI SORCE (C.F. ) dalla data del decesso di Per_1 C.F._3 quest'ultimo del 20/04/2011: per la quota di 3/12 (un quarto) a carico dello stesso e a favore della signora (C.F. ) con conseguente acquisizione della Controparte_3 C.F._1 quota di 9/12, per la quota di 3/12 (un quarto) a carico dello stesso e a favore della signora
[...]
(C.F. ) , del seguente bene: sito nel Comune di Monza (MB), Controparte_3 C.F._1
20900, in via Moncenisio n. 14, identificato al catasto fabbricato del suddetto comune come segue:
- al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza ed accessori, frutto e ragione;
*** Residuando la restante quota di 3/12 alla madre signora + 9/12 (6/12 + 3/12 della CP_2 figlia) ritorna l'intero 12/12
*** In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e 15% quale rimborso forfettario come per legge, oltre IVA e CPA. Quanto alle spese ci si rimette alla liquidazione del giudice, precisando tuttavia che le spese esenti relative ai costi sostenuti dal ricorrente e delle quali si chiede la rifusione sono le seguenti: Richiesta certificato storico stato di famiglia di € 18,70 Persona_2
Iscrizione a ruolo € 546,90 Notifica ricorso e decreto fissazione udienza € 60,92 Totale spese esenti € 626,52
*** In via istruttoria, Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare mezzi istruttori su richiesta del Giudice, ovvero nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice convertisse il qui presente procedimento in un giudizio ordinario di cognizione, benché si ritiene che le ragioni siano già provate con i documenti in produzione, si chiede, qualora il Giudice ritenesse opportuno, volersi ammettere sin da ora interrogatorio formale dei IG.ri , e sui Controparte_3 CP_2 Persona_2 seguenti capitoli di prova: a) vero che la IG.ra a seguito del decesso del padre avvenuto Controparte_3 Persona_1 il 20/04/2011 si è comportata quale comproprietaria dell'unità immobiliare sita in Monza (MB), Via Moncenisio n. 14 che occupava ed occupa in via esclusiva;
b) vero che la IG.ra a seguito del decesso del padre si è Controparte_3 Persona_1 comportata quale proprietaria dell'unità immobiliare sita in Monza, Via Moncenisio n. 14 provvedendo a pagare le spese condominiali relative al suddetto appartamento ed a partecipare alle riunioni assembleari in data 15/02/2012 e 13/03/2013 come da doc. 9, 10 e 11 che si rammostrano.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 05.05.2025 il agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di , , , e Controparte_1 CP_2 Persona_2 CP_4 CP_5 Per_1 al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di
[...] Per_1
deceduto in Monza il 20.04.2011, da parte dei resistenti. Più nello specifico, parte ricorrente
[...] affermava di essere creditrice di spese condominiali nei confronti della proprietà dell'immobile situato in Monza, Via Moncenisio n. 14, individuato al Catasto del Comune di Monza (MB) al Foglio 41, Particella 300, Sub 56, Categoria A/4, Classe 4, consistenza 2,5 vani, Piano 3-S1, il tutto con ogni pertinenza, frutto e ragione, rappresentando che originariamente la proprietà di detto immobile apparteneva a , nonché a e che all'avvenuto decesso Persona_1 Controparte_1 CP_2 di i chiamati all'eredità non avevano provveduto a comunicare all'amministratore Persona_1
l'aggiornamento dell'anagrafica condominiale né a dar corso alla dichiarazione di successione e/o a trascrivere la propria eventuale accettazione di eredità nelle forme di legge Il Condominio procedeva quindi ad esecuzione forzata instaurando il procedimento R.G.E. n. 296/2025 innanzi al Tribunale di Monza nei confronti dei chiamati all'eredità e, rilevata la mancata accettazione dell'eredità del de cuius da parte di alcuno di essi, instaurava il presente procedimento. Con atto depositato in data 01.09.2025 il Condominio ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di e . Persona_2 CP_4 CP_5 Persona_1
Con ordinanza del 27.10.2025 il giudice disponeva la trattazione dell'udienza del 6.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, con ordinanza resa in data 6.11.2025, esaminate le note in sostituzione di udienza di parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione. III. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
, che non si sono costituite nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica a mani
[...] del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei loro confronti. IV. Venendo al merito, il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e che l'agente non potrebbe compiere se non in qualità di erede (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità, nello specifico, presuppone che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto che, da un lato, oggettivamente considerato postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità e, dall'altro, non si traduca in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. L'accettazione dell'eredità, oltre che con le modalità sopra indicate, può anche avvenire come conseguenza ex lege di comportamenti tenuti dai chiamati all'eredità che, dopo l'apertura della successione, si trovino nel possesso dei beni ereditari. A norma dell'art. 485 c.c., infatti, il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari a qualsiasi titolo, è tenuto a fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione e, in mancanza, è considerato per legge erede puro e semplice. La previsione normativa in oggetto, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, è applicabile anche all'ipotesi in cui il chiamato all'eredità acquisisca il possesso dei beni ereditari successivamente all'apertura della successione, nel quale caso il termine trimestrale a lui accordato per la redazione dell'inventario decorrerà dal momento dell'inizio del possesso anziché dall'apertura della successione (cfr. Cass. 1438/2020 e 6167/2019). Dalla documentazione versata in atti risulta che occupa stabilmente Controparte_3
l'immobile di Via Moncenisio n. 14, ove ha ivi stabilito la propria residenza (cfr. doc. 7 ricorrente), circostanza comprovata altresì dal fatto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento è stata eseguita presso quella abitazione, ove l'atto è stato ritirato a mani della stessa in data 26.05.2025 (v. nota di deposito ricorrente del 05.06.2025). Altresì, dalla documentazione prodotta, è emerso che ha provveduto a Controparte_3 corrispondere, successivamente al decesso di alcune rate relative alle spese Persona_1 condominiali (cfr. doc. 9 ricorrente) nonché a partecipare, in data 15.02.2012 ed in data 13.03.2013, alle riunioni assembleari (cfr.doc. 10 e doc. 11 ricorrente). È di conseguenza pacifico che successivamente all'apertura della successione la convenuta ha avuto il possesso dei beni caduti nella successione di mentre non vi è evidenza del fatto che Persona_1 la stessa abbia redatto l'inventario nei termini di legge. Mediante la sua condotta è, di conseguenza, divenuta erede pura e semplice Controparte_3 del padre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c. Persona_1
La domanda, così riqualificata, merita di conseguenza accoglimento. V. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, nonché della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e , così provvede: Controparte_1 CP_2
I) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_2
II) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è succeduta al defunto Controparte_1
, avendone accettato l'eredità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c.; Persona_1
III) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 di trascrivere il dispositivo della presente sentenza nei Registri Immobiliari al fine di garantire la continuità delle trascrizioni;
III) Condanna a rifondere le spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per
[...] compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Così deciso in Monza, in data 18 novembre 2025 Il Giudice Dott. Camilla Filauro