Art. 2.
Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che a tali prestazioni abbiano gia' titolo verso altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.
Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che a tali prestazioni abbiano gia' titolo verso altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.