Ordinanza cautelare 19 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 19/04/2022, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 13611/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13611 del 2021, proposto da AN BR, RI DI, EL LD, AN RA, NR RD, RO GG, AR LA, LE AL, NZ OL, RO NT, SE D'EL, AR De QU, EN NA, AR LA, NA BI, MA MA GE, VA AN AS, AN MA La IA, RT LA, UL AR RI ON, FI Li BI, EL MB, NC MB, MA MA, MA NI, AR ND, AN AS, MI MA, UL RS, RI E', AN AL, LE PI, FR AR O'SH, PP OL, TE RI, VA EV, NC NO, CE FR AT, ID NS, AN MA LL, NC ZA, FR IR, UL ON, FR IO, LA CI, AT ZZ, PP OB, LA RU, GI ER, DA SA, MAgrazia RO, AN AN, AN TI, CE CI, MA OR, DA NA, CC ER, AN RA, LE NI, PP IO ER, FR ZZ, DA ES, RA IU MA TR, AR LL, EA DI, ON VE, MA ZI VE, SA ER e AR MA IS, rappresentati e difesi dagli avvocati AN ON, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari e Università degli Studi di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati LA Cottini e Pamela D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NZ Canullo e LA Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca, Selexi S.r.l. e Mast S.r.l., non costituiti in giudizio;
nei confronti
LE IA e IA NZ Uccelli, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, comunicato ai ricorrenti attraverso l'area riservata del portale www.universitaly.it;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022,
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove i ricorrenti hanno svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata dai ricorrenti e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dei ricorrenti, ancorché di contenuto incognito;
per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti in relazione ai provvedimenti impugnati;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuta, nei limiti di delibazione propri della presente fase, l’insussistenza della parvenza di fondatezza del ricorso sia con riguardo alle censure afferenti all’istruttoria svolta per l’individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea in questione, sia con riferimento alle illegittimità prospettate con gli altri motivi di ricorso;
Rilevato, preliminarmente, che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto i ricorrenti non hanno assolto l’incombente richiesto ai fini della conferma dell’interesse a rimanere in graduatoria, così come previsto dall’allegato 2, punto 11, lett. d) , del D.M. n. 730/2021 e come risulta dai documenti in atti. In proposito si evidenzia che questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare – e non intende discostarsi, in questa sede, da tale orientamento – che “ l’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è previsto originariamente dalla ‘lex specialis’ (bando) ” e costituisce “ adempimento semplice e ben poco impegnativo […] che […] corrisponde ad un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (anche nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi ”, in assenza del quale “ l’Amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti ” (in termini, ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 5748/2021; T.A.R. Lazio – Roma, III, ord. n. 7421/2021);
Considerato, inoltre, che il precedente di questo Tribunale (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 10679 del 18 ottobre 2021) – richiamato nel primo motivo di ricorso con il quale si censura l’illegittimità dell’art. 11, comma 1, lett. d) , dell’allegato 2 al D.M. n. 730/2021 – non risulta conferente ai fini del presente giudizio in quanto si riferisce a un atto amministrativo diverso, teso a disciplinare le modalità di accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per una annualità pregressa (ossia, per l’anno accademico 2016/2017); pertanto, la allora dichiarata illegittimità di tale atto non è ex se idonea a infirmare la legittimità del D.M. n. 730/2021 impugnato nel presente giudizio, con riferimento alle previsioni di cui all’allegato 2, punto 11, lett. d) ;
Peraltro, si rileva che, sebbene l’impugnato art. 11, comma 1, lett. d) , dell’allegato 2 al D.M. n. 730/2021, escluda in termini assoluti la rilevanza (a titolo giustificativo) di una eventuale causa esterna ed indipendente dalla volontà dei candidati (ove debitamente documentata) che abbia loro impedito di effettuare l’adempimento richiesto, non emerge tuttavia, sulla base della documentazione in atti, che i ricorrenti abbiano fornito prova o abbiano quantomeno allegato elementi da cui evincere la ricorrenza in concreto di un impedimento oggettivo suscettibile di determinare l’impossibilità materiale di inserire nel sistema informatico la conferma di interesse (a permanere in graduatoria) nel lasso temporale concesso (di cinque giorni dall’intervenuto scorrimento), tenuto altresì conto della natura dell’incombente richiesto (consistente in una semplice operazione materiale da effettuare online – eventualmente delegabile ad un familiare o altra persona di fiducia, per quanto concerne la sua esecuzione sul piano fattuale – richiedente altresì tempi di concreta realizzazione assai contenuti), come già evidenziato da questa Sezione anche in sede cautelare con riguardo a contestazioni analoghe (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, ord. n. 3756 del 12.5.2020, non appellata; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, ord. n. 1732 del 17.3.2021, confermata in sede di gravame cautelare da Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3461 del 25.6.2021);
Considerata la consistenza dei profili di inammissibilità del gravame relativi alle censure di carattere non demolitorio dell’intera procedura, già sin d’ora emergenti in quanto oggetto di specifiche eccezioni sollevate dalle costituite Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e che saranno oggetto del più approfondito vaglio proprio della fase di merito, derivanti dalla natura collettiva del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 682 del 27.1.2020), che riunisce sessantanove concorrenti con posizioni tra loro potenzialmente confliggenti;
Considerato, quanto alla censurata mancata predisposizione dei quesiti da parte del MUR “ in prima persona ” e all’avversato affidamento della stessa al Cineca che avrebbe dovuto possedere al suo interno soggetti esperti in materia anziché “sub-affidarla” alle società esterne Mast S.r.l e Selexi S.r.l., che i ricorrenti non forniscono principio di prova in ordine al fatto che le menzionate resistenti società, in persona dei relativi addetti che hanno elaborato i quesiti, non siano “soggetti esperti in materia”, né indica, deducendone la violazione, la specifica norma che impone la pretesa validazione dei quesiti stessi da parte del MUR, non fornendo, peraltro, principio di prova che tale validazione, anche ove prescritta da una norma, non sia avvenuta (all’uopo non bastando l’omessa menzione della stessa nelle premesse del D.M. n. 730/2021);
Ritenuto al riguardo, per converso, che non si rinviene nel D.M. n. 730/2021 alcuna disposizione che stabilisca che la prova debba essere elaborata dal Ministero “in prima persona”, né che il Ministero debba procedere alla pretesa validazione dei quesiti, poiché con riguardo alla prova di ammissione l’art. 2 del D.M. n. 730/2021, al comma 1, ultimo periodo, dispone che “ Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza ”, non contemplando alcun obbligo di successiva validazione;
Atteso quindi che la norma non contempla la formale nomina di una commissione di esperti ma solo l’avvalersi della stessa, la cui formazione può essere ritenuta implicita nell’affidamento dell’elaborazione del test al Cineca il quale ad ulteriore garanzia della natura esperta dei professionisti cui affidare in concreto l’elaborazione dei quesiti, ha ritenuto di espletare una gara ad evidenza pubblica onde selezionarli;
Oltretutto, in disparte l’esistenza o meno del pretesto formale atto di nomina della commissione, la censura avendo portata demolitoria, confligge con la domanda cautelare svolta in via principale di ammissione con riserva in soprannumero;
Considerato inoltre che su tale profilo la Sezione ha di recente affermato che la pretesa validazione può essere operata anche per facta concludentia dal Ministero: “ considerata inoltre la validazione operata dagli esperti del settore con approvazione degli atti da parte Ministero, anche per ‘facta concludentia’ ” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 11328 del 4.11.2021);
Considerato, per quel che riguarda la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della legge n. 264/99, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali;
Considerato, inoltre, che i ricorrenti pretendono di fare derivare l’illegittimità dei provvedimenti adottati da contestazioni formulate mediante un mero richiamo alla previsione normativa (art. 3 della legge n. 264/1999), senza tener conto ad ogni modo dell’aumento del numero dei posti resi disponibili nella attuale tornata concorsuale (per un totale di 14.332 posti);
Rilevato, altresì, che la domanda di posti ulteriori risulta formulata in modo astratto, non avendo i ricorrenti fornito la prova della possibilità concreta di fruire di tali posti (c.d. “prova di resistenza”) in ragione del punteggio concretamente conseguito e della corrispondente posizione in graduatoria prima dell’intervenuta esclusione per mancata conferma di interesse, come sopra già richiamato;
Richiamati, con riguardo all’asserita erronea determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in questione, i principi affermati da questa Sezione (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, ord. n. 5447 del 25.5.2020) in relazione al fatto che non può ritenersi corrispondente alla tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne una idonea formazione professionale, e al dato che eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati debbano ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione e non possano, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate dai ricorrenti;
Evidenziato che la legge n. 264/1999, contempla una indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, poiché, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una sostanzialmente inutile e illogica programmazione di posti non gestibili da parte dei singoli Atenei;
Ritenuto che la censura secondo cui l’amministrazione ha ancora una volta trascurato, innanzitutto, di considerare il numero degli studenti in corso e, quindi, in regola con gli esami da sostenere per ciascun anno accademico ed omesso di considerare che molti studenti del contingente stimato per gli anni precedenti, in realtà, hanno abbandonato medio tempore l’Università o non riescono a conseguire la laurea e la successiva abilitazione nell’arco temporale di 10 anni, non appare, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, assistita da sufficiente fumus di fondatezza poiché pretende l’effettuazione da parte dell’amministrazione di ipotesi e calcoli probabilistici di quanto meno ardua concretizzazione e inoltre introduce, conseguentemente, nel procedimento di determinazione del fabbisogno e di quantificazione dell’offerta formativa, un delta di aleatorietà;
Considerato che, in argomento, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’attività di programmazione in questione comporta la spendita di ampi poteri discrezionali, precisando che “ rispetto all'attività di programmazione condotta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – la quale importa la spendita di ampi poteri discrezionali – gli appellanti si sono limitati ad una indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, senza che sia emersa, né alcuna puntuale deviazione rispetto alla normativa di riferimento, né una palese incongruità delle scelte effettuate ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4266 del 2.7.2020);
Considerato, quanto alle doglianze articolate nel sesto motivo di ricorso in ordine alla tipologia delle domande somministrate, alla lamentata loro non corrispondenza ai programmi svolti nella scuola secondaria superiore e alla formazione conseguibile al termine di essa, che la Sezione nell’affrontare censure di analogo tenore ha in molteplici occasioni evidenziato che “[…] la sussistenza di ampi margini di discrezionalità dell’Amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di ‘cultura generale’, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza previlegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; ed in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l’inserimento di prove di ragionamento logico – realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere – nonché di quesiti inerenti alla matematica (connessa o meno a questioni di logica, ad essa affini), ovvero alla chimica e alla fisica, in proporzioni non rigidamente fissate dal legislatore […]” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 4080 del 7.4.2021);
Evidenziato al riguardo che anche il Consiglio di Stato ha statuito che in sostanza la logica è disciplina trasversale precisando che “ è dirimente considerare, ai fini del rigetto, che il decreto ministeriale (nell'allegato A) ha integrato le domande di cultura generale e quelle di ragionamento logico sotto la stessa materia: in particolare, per la categoria cultura generale e ragionamento logico i quesiti mirano all'accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4266 del 2.7.2020);
Rimarcato più in generale che le norme regolamentari e primarie che disciplinano la procedura concorsuale di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria non impongono la pretesa conformità o corrispondenza dei quesiti somministrati ai programmi della scuola secondaria superiore e alla relativa formazione, atteso che il D.M. n. 730/2021, all’art. 2, comma 2, dispone che “ le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali ”, non imponendo dunque la conformità ma il riferimento alla predetta preparazione e formazione; inoltre, l’art. 4, comma 2, della legge n. 264/1999 stabilisce che “ l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore […]”;
Considerato che le dedotte violazioni del principio di segretezza e di anonimato – peraltro da intendersi nei limiti segnati dai precedenti di questa Sezione Terza, fra cui ad esempio T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 10129 del 9.10.2017 – specie in fase cautelare, non paiono suscettibili di condurre alla misura di ammissione richiesta (ammissione con riserva e in soprannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria di cui è causa presso l’Ateneo indicato come prima scelta all’atto di presentazione della domanda) sia perché allo stato non forniti di adeguato supporto probatorio, sia per gli effetti potenzialmente caducanti dell’intera prova di un eventuale accoglimento dei relativi vizi;
Considerato che, infatti, come già nel citato precedente, manca qualsiasi sufficiente principio di prova di intervenute manipolazioni (nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative), non potendosi trascurare la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, nel quale l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post , potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro nel caso di specie;
Atteso inoltre, e salvi ulteriori approfondimenti riservati alla sede di merito, che allo stato non emerge il fumus di fondatezza anche delle censure in questione, tenuto altresì conto anche delle modalità automatizzate di correzione dei fogli risposta tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono state svolte le prove (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sent. n. 12879 dell’8.11.2019; cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 304 del 22.1.2018), considerato anche al riguardo che il Consiglio di Stato ha puntualizzato, respingendo il relativo motivo d’appello, che: “ vi) il presidente della commissione d'aula o il responsabile d'aula, al termine di ciascuna prova, provvedeva: ad inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte in uno o più contenitori da chiudersi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque, di altri due candidati estratti a sorte; ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; ad invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; confezionare altri contenitori in cui racchiudere i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; vii) mentre la correzione degli elaborati (privi di qualunque riferimento ai dati anagrafici del candidato autore della prova) veniva affidata al CINECA, le operazioni di abbinamento dei compiti con i nominativi venivano effettuate, dopo la pubblicazione in forma anonima dei risultati, ad opera dell'Ateneo che soltanto deteneva le schede anagrafiche dei candidati ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4266 del 2.7.2020);
Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare;
Ritenuto sussistere giusti motivi per compensare le spese della presente fase,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Alfonso ZIno, Presidente FF
OB Montixi, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Alfonso ZIno |
IL SEGRETARIO