Sentenza 16 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 7010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7010 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07010/2025REG.PROV.COLL.
N. 03941/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3941 del 2022, proposto da AL IE e OS RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Boccia e Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione seconda) n. 6661 del 22 ottobre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall'ordinanza del Comune di Acerra del 27 febbraio 2015 n.7 recante ingiunzione di demolizione di una serie di interventi eseguiti in via Minghetti n. 45 in difformità del permesso di costruire n. 1953 del 23 maggio 2011, con ripristino dello stato dei luoghi;
- dall'ordinanza del medesimo Comune del 3 marzo 2015 n.9 che ha ingiunto, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art.22 del D.P.R. n.380/2001, il versamento della somma di € 516,00;
- dal verbale di accertamento di segnalazione dell'abuso edilizio del 16 ottobre 2014, redatto dal Comando di Polizia Municipale di Acerra;
- dalla comunicazione di avvio del procedimento prot.n. 4039 del 3 febbraio 2015, ai sensi dell'art.7 l.n.241/1990;
- da ogni altro provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dai signori IE AL e RO OS, proprietari dell’immobile, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. n. 380/2001, violazione dei principi generali, regolanti l’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dell’ingiunzione di rimozione, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di interesse;
b) violazione e falsa applicazione dei principi generali, regolanti l’attività edilizia, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e seguenti d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni in materia di illeciti edilizi;
c) violazione e falsa applicazione dei principi generali, regolanti l’attività edilizia, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e seguenti d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
3. Con la sentenza n. 6661 del 22 ottobre 2021 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, nulla disponendo sulle spese, in assenza della costituzione del Comune di Acerra.
4. Gli originari ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il loro appello ad un unico articolato motivo così rubricato: error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 d.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 in relazione all’art. 3 l.n. 241/1990 del 7 agosto 1990, nonché dei principi generali regolanti l’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione della ordinanza di rimozione, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni in materia di illeciti edilizi.
5. Il Comune di Acerra non si è costituito neppure nel giudizio di appello, nonostante la ritualità della notifica del relativo ricorso.
6. Con note del 26 maggio 2025 gli appellanti hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base dei documenti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Gli appellanti, proprietari dell’immobile sul quale gli abusi edilizi sono stati compiuti, hanno lamentato, in primo luogo, l’erroneità della pronuncia impugnata, nella quale il T.a.r. avrebbe “del tutto obliato l’esame nel merito delle censure del ricorso introduttivo…sia con riferimento alla domanda di condono e alla consistenza dell’immobile sanato, sia alle problematiche correlate all’eventuale ripristino dello stato dei luoghi”.
9. Le “ piccole modifiche al primo piano e al piano terra, insuscettibili di autonomo utilizzo” avrebbero, infatti, a loro dire, avuto “certamente natura pertinenziale sotto il profilo urbanistico, rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire n. 1953 del 23 maggio 2011 dal Comune, rilasciato ai sensi della legge n. 47/1985”, rappresentando eventualmente solo “ parziali difformità” da tale titolo e potendo condurre all’irrogazione, al massimo, di una semplice sanzione pecuniaria. In rapporto alla realizzazione del secondo piano, poi, non sarebbe stata in alcun modo esaminata nel giudizio di prime cure la deduzione difensiva che ricomprendeva anche tale porzione di fabbricato nel titolo in sanatoria successivamente rilasciato.
10. Gli appellanti hanno, infine, evidenziato che le parti dell’edificio prive di titolo non avrebbero potuto essere demolite senza pregiudizio delle porzioni realizzate in conformità del permesso di costruire, con conseguente applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
11. Le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
12. Dalla documentazione in atti, pur scarna, le difformità rilevate dall’Amministrazione comunale sull’immobile rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire risultano, in verità, tutt’altro che marginali, dando origine, soprattutto se complessivamente considerate, ad un intervento edilizio totalmente diverso ed autonomo rispetto a quello autorizzato.
13. Da qui la legittimità dell’ordine di demolizione teso a sanzionare non singole e modeste modifiche rispetto al titolo ottenuto dai ricorrenti, ma la creazione di diversi locali comunicanti, tra i quali due tavernette al piano seminterrato, due verande al primo piano, una sul lato sud e l’altra su di un tratto di balcone sul lato est, una sopraelevazione dell’intera superficie del sottostante fabbricato al secondo piano, in luogo del terrazzo di copertura, e una tettoia in struttura metallica di 3,30 m x4,40 m al piano terra.
14. Tutti i suddetti interventi compongono, come detto, un manufatto a destinazione stabile, costituente una struttura permanente, che assume i caratteri propri delle opere da assentire con previo permesso di costruire. Né il risultato di tali modifiche può dirsi, come sostenuto dagli appellanti, di natura meramente pertinenziale in senso urbanistico per le rilevanti dimensioni che lo contraddistinguono, per il significativo impatto volumetrico e per la possibilità di utilizzo autonomo degli spazi così ricavati.
15. Sul punto occorre ribadire il costante principio affermato da questo Consiglio di Stato secondo il quale "la valutazione degli abusi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l'assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni" ( ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848; 17 ottobre 2023 n. 9022).
16. Correttamente, dunque, il T.a.r. ha reputato abusivi gli interventi in questione che, per essere legittimamente posti in essere, avrebbero dovuto essere autorizzati con il permesso di costruire e che, in mancanza di tale titolo, sono stati sanzionati con l’ordine di demolizione.
17. La sanatoria del cd. secondo piano – di cui i ricorrenti hanno riferito in modo del tutto generico – non appare, inoltre, essere stata oggetto di alcuna omissione di pronuncia da parte del T.a.r. che ha evidenziato, anzi, la mancanza di qualsiasi prova oltre che di qualunque puntuale allegazione al riguardo. Tale circostanza ha determinato l’impossibilità per il giudice di primo grado di prendere in considerazione quanto affermato dai ricorrenti sul punto poiché, come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “è onere del ricorrente proprietario di manufatti abusivi dimostrare la legittimità delle opere o la loro conformità a quanto richiesto nella domanda di condono edilizio mediante adeguati documenti e prove. In assenza di tali elementi probatori, l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere adottata dall'amministrazione anche a seguito del diniego di condono” (Cons. Stato, Sez. II, 25 novembre 2024, n. 9443).
18. Quanto, infine, alla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria al fine di evitare di recare pregiudizio alla porzione legittima dell’immobile, deve sottolinearsi che “ l'amministrazione pubblica è chiamata a decidere sull'applicabilità o meno della sanzione pecuniaria solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, e solo in virtù di un motivato accertamento tecnico che dia conto dell'impossibilità di eseguire la demolizione, senza che sia compromessa la parte legittimamente realizzata, con la conseguenza che l'omessa valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento all'ordinanza di demolizione" ( ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3341).
19. In conclusione, essendo tutti i motivi infondati, l’appello deve, perciò, essere integralmente respinto.
20. Nulla deve essere disposto sulle spese del grado di appello, in mancanza della costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO