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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 12.7.2024, camera di consiglio proseguita il
13.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Vigna Grande, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, C.F._1 dall'avv. Laura Inverso del Foro di Vallo della Lucania;
RICORRENTE
E
l' CF: Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle P.IVA_1 liti del 21.7.15 per notaio di Roma, dall'Avv. Alberto Fuochi;
Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 20.6.2016 premesso di avere Parte_1
effettivamente lavorato come bracciante agricola negli anni 1996 e 1997 alle dipendenze dell'azienda agricola “Santoro Maria Grazia” (rispettivamente per 51 e 102 giornate), esponeva di aver ricevuto in data 5.8.2015 due lettere raccomandate, la prima con la quale veniva informata che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 1996 era stata respinta e la seconda dello stesso tenore con riferimento alla disoccupazione agricola relativa all'anno 1997 con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; che i relativi ricorsi amministrativi erano stati respinti. Con dette note si rappresentava, a quanto sembrava, l'esistenza di un indebito previdenziale. Quindi, la chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di Pt_1
giudice del lavoro): a) in via preliminare, accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del “presunto diritto vantato dall'ente previdenziale” e dichiarasse la nullità dei provvedimenti relativi;
b) nel merito, dichiarasse intercorso il rapporto di lavoro agricolo di cui sopra;
c) in via subordinata e nel merito, dichiarasse sempre intercorso detto rapporto;
d) per l'effetto ordinasse all' alla immediata reiscrizione CP_1
di essa ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Orria per gli anni
1996 e 1997.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 L'eccezione di intervenuta prescrizione (che appare riferita al credito restitutorio) CP_ va accolta, essendo maturata la prescrizione ordinaria decennale del diritto dell' di azionare la procedura di indebito (trattasi di somme pagate negli anni '90). Ed invero, è pacifico che l' ebbe a comunicare l'intenzione di azionare detta procedura solo CP_2 dopo il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Ne deriva, sotto tale profilo, l'accoglimento della domanda e la declaratoria di non
CP_ debenza dell'importo rivendicato dall' per essere il diritto di ripetizione dell'indebito estinto per intervenuta prescrizione.
3.0 Quanto al resto, giova premettere quanto segue.
3.1 Come più volte ribadito dalla S.C., in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, che non è soggetto a prescrizione, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993”, sicché “in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296).
L'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico- giuridico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che il ricorrente, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, in primo luogo, e in maniera quanto più dettagliata possibile
(per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chieda l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - cfr., per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), e tanto in quanto il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c. che riguarda il subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001
n. 3975).
In definitiva, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita: 1) dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento;
2) dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n.
212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare (ai sensi dell'art. 2697 c.c.), mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte di prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale circa l'insussistenza del rapporto di lavoro, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a definire la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000;
Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Per altro verso, qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento, ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo (cfr.
Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi (alla quale si è fatto cenno), deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Ed invero: 1) ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità;
2) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n.
15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass.
10427/2014).
3.1 Alla luce dei richiamati principi di diritto, il giudicante ritiene che nel caso concreto la ricorrente, gravata del relativo onere, non ha fornito alcuna prova dei rapporti di lavoro in questione. Ed infatti non ha reiterato (v. anche verbale del
10.5.2024) la richiesta di ammissione della prova orale a suo tempo articolata, limitandosi a prospettare una inversione dell'onere della prova non condivisibile per le ragioni sopra esposte.
Vanno (dunque) emesse le statuizioni di cui in dispositivo (restando assorbita, anche in ossequio al principio della cd. ragione più liquida, ogni ulteriore questione).
3.0 Stante la soccombenza reciproca si impone la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti da ripetizione dell'indebito;
2) rigetta il ricorso nel resto;
3) compensa le spese.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60
Vallo della Lucania, così deciso il 13.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 12.7.2024, camera di consiglio proseguita il
13.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Vigna Grande, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, C.F._1 dall'avv. Laura Inverso del Foro di Vallo della Lucania;
RICORRENTE
E
l' CF: Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle P.IVA_1 liti del 21.7.15 per notaio di Roma, dall'Avv. Alberto Fuochi;
Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 20.6.2016 premesso di avere Parte_1
effettivamente lavorato come bracciante agricola negli anni 1996 e 1997 alle dipendenze dell'azienda agricola “Santoro Maria Grazia” (rispettivamente per 51 e 102 giornate), esponeva di aver ricevuto in data 5.8.2015 due lettere raccomandate, la prima con la quale veniva informata che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 1996 era stata respinta e la seconda dello stesso tenore con riferimento alla disoccupazione agricola relativa all'anno 1997 con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; che i relativi ricorsi amministrativi erano stati respinti. Con dette note si rappresentava, a quanto sembrava, l'esistenza di un indebito previdenziale. Quindi, la chiedeva che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di Pt_1
giudice del lavoro): a) in via preliminare, accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del “presunto diritto vantato dall'ente previdenziale” e dichiarasse la nullità dei provvedimenti relativi;
b) nel merito, dichiarasse intercorso il rapporto di lavoro agricolo di cui sopra;
c) in via subordinata e nel merito, dichiarasse sempre intercorso detto rapporto;
d) per l'effetto ordinasse all' alla immediata reiscrizione CP_1
di essa ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Orria per gli anni
1996 e 1997.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 L'eccezione di intervenuta prescrizione (che appare riferita al credito restitutorio) CP_ va accolta, essendo maturata la prescrizione ordinaria decennale del diritto dell' di azionare la procedura di indebito (trattasi di somme pagate negli anni '90). Ed invero, è pacifico che l' ebbe a comunicare l'intenzione di azionare detta procedura solo CP_2 dopo il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..
Ne deriva, sotto tale profilo, l'accoglimento della domanda e la declaratoria di non
CP_ debenza dell'importo rivendicato dall' per essere il diritto di ripetizione dell'indebito estinto per intervenuta prescrizione.
3.0 Quanto al resto, giova premettere quanto segue.
3.1 Come più volte ribadito dalla S.C., in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, che non è soggetto a prescrizione, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993”, sicché “in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296).
L'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico- giuridico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che il ricorrente, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, in primo luogo, e in maniera quanto più dettagliata possibile
(per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chieda l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - cfr., per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), e tanto in quanto il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c. che riguarda il subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001
n. 3975).
In definitiva, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita: 1) dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento;
2) dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n.
212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di talché, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare (ai sensi dell'art. 2697 c.c.), mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte di prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale circa l'insussistenza del rapporto di lavoro, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a definire la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000;
Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Per altro verso, qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento, ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo (cfr.
Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi (alla quale si è fatto cenno), deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Ed invero: 1) ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità;
2) secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n.
15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass.
10427/2014).
3.1 Alla luce dei richiamati principi di diritto, il giudicante ritiene che nel caso concreto la ricorrente, gravata del relativo onere, non ha fornito alcuna prova dei rapporti di lavoro in questione. Ed infatti non ha reiterato (v. anche verbale del
10.5.2024) la richiesta di ammissione della prova orale a suo tempo articolata, limitandosi a prospettare una inversione dell'onere della prova non condivisibile per le ragioni sopra esposte.
Vanno (dunque) emesse le statuizioni di cui in dispositivo (restando assorbita, anche in ossequio al principio della cd. ragione più liquida, ogni ulteriore questione).
3.0 Stante la soccombenza reciproca si impone la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_3
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti da ripetizione dell'indebito;
2) rigetta il ricorso nel resto;
3) compensa le spese.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60
Vallo della Lucania, così deciso il 13.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti