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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23448/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. Parte_1
TINUZZO LUIGI elettivamente domiciliata in TORINO, C.SO VINZAGLIO 29, presso lo studio dell'avv. ZEPPEGNO FEDERIA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
- Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al contatore gas Parte_1
matricola n. ELS17B2532634102, ubicato presso l'immobile sito in Via Val Lagarina, 23, Torino (TO)
– 10142, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. , PartitaIVA_1
ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale
Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
pagina 1 di 4 - Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La gestore della rete di distribuzione del gas, chiede che le sia Parte_2
riconosciuto il diritto di accedere al contatore gas matricola n. ELS17B2532634102, ubicato presso l'immobile sito in Via Val Lagarina, 23, Torino (TO) – 10142, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 09951202223556, e/o di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine, con l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi presenti nell'immobile citato;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
A tal proposito occorre rilevare che in forza del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) – Allegato A della Deliberazione ARG/gas n.99/11, come integrato dalle successive modifiche – e del testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), in caso di morosità dell'utente finale della fornitura, la società di vendita può chiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (art. 5 TIMG). In caso di esito negativo del tentativo di chiusura del punto di riconsegna,
l'utente del servizio di distribuzione può chiedere al distributore l'interruzione dell'alimentazione di tale punto, qualora quest'ultimo abbia comunicato alla società di vendita la fattibilità tecnica di tale operazione (art. 10 TIMG). Qualora il distributore abbia comunicato la non fattibilità tecnica dell'interruzione, o qualora – malgrado una comunicazione nel senso della fattibilità della stessa – il tentativo di interruzione non sia andato a buon fine, la società di vendita può richiedere al distributore la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (art. 13 TIMG). A seguito della cessazione amministrativa l'impresa di distribuzione applica, nei confronti del cliente finale, la disciplina della fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG (art. 17 TIMG), ed è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (art. 13 bis TIMG).
pagina 2 di 4 La Deliberazione 258/2015/R/COM, pubblicata il 4 giugno 2015, nel modificare, fra altri, il TIMG, prevede (art. 2 co. 6) che all'art. 13 dello stesso sia aggiunto un settimo comma, il quale dispone che il
Venditore che ha ottenuto la cessazione amministrativa per morosità trasmetta tramite PEC al
Distributore copia di una serie di documenti (fatture non pagate, documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente, contratto di fornitura o ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del cliente finale, ecc.), e ciò proprio “al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'art. 13 bis”.
Presupposto dell'accoglimento della domanda della ricorrente è perciò una corretta cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di interruzione.
Si rileva come nel caso di specie tale presupposto sia sussistente. Infatti, parte ricorrente ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione, da parte della società di vendita, della richiesta di cessazione amministrativa per morosità con conseguente ordine di interruzione della fornitura, dell'attivazione del sevizio di default (doc. 8 di parte ricorrente), nonché degli esiti negativi di accesso al punto di riconsegna (doc. 9 di parte ricorrente). L'importo a debito risulta superiore ai 24 mila euro.
Sussistono, di conseguenza, le condizioni normative per l'accoglimento giudiziario della domanda. Si precisa, tuttavia, che l'istanza di parte ricorrente di autorizzare altresì l'esecuzione del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi presenti nell'immobile non può essere accolta, in quanto del provvedimento sono destinatari, ex se, i soggetti passivi citati in giudizio;
fermo restando, però, il principio generale dell'ordinamento che impone ai terzi non aventi titolo di non ostacolare l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.
Le spese processuali sostenute da parte ricorrente vanno poste, seguendo il principio di soccombenza, a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
definitivamente pronunziando;
Dichiara il diritto della p.A. di procedere alla disalimentazione del punto di Parte_2
riconsegna n. , in Via Val Lagarina, 23, Torino;
PartitaIVA_2
pagina 3 di 4 Condanna la a consentire alla Controparte_1 Parte_2
la disalimentazione del punto di riconsegna n. 09951202223556 tramite accesso al contatore
[...]
del gas installato nei locali del convenuto, siti in Via Val Lagarina, 23, Torino;
Condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di euro 2000,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario del 15%, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Torino, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23448/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. Parte_1
TINUZZO LUIGI elettivamente domiciliata in TORINO, C.SO VINZAGLIO 29, presso lo studio dell'avv. ZEPPEGNO FEDERIA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
- Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al contatore gas Parte_1
matricola n. ELS17B2532634102, ubicato presso l'immobile sito in Via Val Lagarina, 23, Torino (TO)
– 10142, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. , PartitaIVA_1
ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale
Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
pagina 1 di 4 - Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La gestore della rete di distribuzione del gas, chiede che le sia Parte_2
riconosciuto il diritto di accedere al contatore gas matricola n. ELS17B2532634102, ubicato presso l'immobile sito in Via Val Lagarina, 23, Torino (TO) – 10142, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 09951202223556, e/o di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a questo fine, con l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi presenti nell'immobile citato;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
A tal proposito occorre rilevare che in forza del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) – Allegato A della Deliberazione ARG/gas n.99/11, come integrato dalle successive modifiche – e del testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), in caso di morosità dell'utente finale della fornitura, la società di vendita può chiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (art. 5 TIMG). In caso di esito negativo del tentativo di chiusura del punto di riconsegna,
l'utente del servizio di distribuzione può chiedere al distributore l'interruzione dell'alimentazione di tale punto, qualora quest'ultimo abbia comunicato alla società di vendita la fattibilità tecnica di tale operazione (art. 10 TIMG). Qualora il distributore abbia comunicato la non fattibilità tecnica dell'interruzione, o qualora – malgrado una comunicazione nel senso della fattibilità della stessa – il tentativo di interruzione non sia andato a buon fine, la società di vendita può richiedere al distributore la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (art. 13 TIMG). A seguito della cessazione amministrativa l'impresa di distribuzione applica, nei confronti del cliente finale, la disciplina della fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG (art. 17 TIMG), ed è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (art. 13 bis TIMG).
pagina 2 di 4 La Deliberazione 258/2015/R/COM, pubblicata il 4 giugno 2015, nel modificare, fra altri, il TIMG, prevede (art. 2 co. 6) che all'art. 13 dello stesso sia aggiunto un settimo comma, il quale dispone che il
Venditore che ha ottenuto la cessazione amministrativa per morosità trasmetta tramite PEC al
Distributore copia di una serie di documenti (fatture non pagate, documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente, contratto di fornitura o ultima fattura pagata, documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del cliente finale, ecc.), e ciò proprio “al fine di agevolare le iniziative giudiziarie di cui all'art. 13 bis”.
Presupposto dell'accoglimento della domanda della ricorrente è perciò una corretta cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di interruzione.
Si rileva come nel caso di specie tale presupposto sia sussistente. Infatti, parte ricorrente ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione, da parte della società di vendita, della richiesta di cessazione amministrativa per morosità con conseguente ordine di interruzione della fornitura, dell'attivazione del sevizio di default (doc. 8 di parte ricorrente), nonché degli esiti negativi di accesso al punto di riconsegna (doc. 9 di parte ricorrente). L'importo a debito risulta superiore ai 24 mila euro.
Sussistono, di conseguenza, le condizioni normative per l'accoglimento giudiziario della domanda. Si precisa, tuttavia, che l'istanza di parte ricorrente di autorizzare altresì l'esecuzione del provvedimento anche nei confronti di eventuali terzi presenti nell'immobile non può essere accolta, in quanto del provvedimento sono destinatari, ex se, i soggetti passivi citati in giudizio;
fermo restando, però, il principio generale dell'ordinamento che impone ai terzi non aventi titolo di non ostacolare l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.
Le spese processuali sostenute da parte ricorrente vanno poste, seguendo il principio di soccombenza, a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
definitivamente pronunziando;
Dichiara il diritto della p.A. di procedere alla disalimentazione del punto di Parte_2
riconsegna n. , in Via Val Lagarina, 23, Torino;
PartitaIVA_2
pagina 3 di 4 Condanna la a consentire alla Controparte_1 Parte_2
la disalimentazione del punto di riconsegna n. 09951202223556 tramite accesso al contatore
[...]
del gas installato nei locali del convenuto, siti in Via Val Lagarina, 23, Torino;
Condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di euro 2000,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario del 15%, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Torino, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4