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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13538/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice VA LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13538/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Luigi SAVOCA
appellante
contro
(anche (C.F. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Edoardo
CHIAVIRANO
appellata
(C.F. ), in persona del pro Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
tempore
appellato - contumace TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c. per la assunzione della causa in decisione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Catania n. Parte_1
1363/2024, resa nel proc. n. 11801/2023 R.G., chiedendo che il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse il ricorso originariamente proposto in primo grado dichiarando l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La difesa di parte ricorrente,
- con un primo motivo, ha contestato il giudicato (ne bis in idem) ritenuto dal primo giudice ed ha specificato che il precedente giudizio dinanzi al giudice di pace di
Torino, conclusosi con il rigetto del ricorso, aveva ad oggetto l'opposizione all'originaria ordinanza-ingiunzione notificata nel marzo 2015 e verteva sul merito delle contestazioni e sulla mancata notifica dei verbali di contravvenzione. Il presente giudizio, invece, sempre secondo parte appellante, aveva ad oggetto l'opposizione a un successivo atto di intimazione di pagamento notificato il
23.10.2023 e, soprattutto, sollevava l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata (nel marzo 2020) successivamente alla sentenza di Torino, questione sulla quale non si era formato alcun giudicato;
- con un secondo motivo, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito. Ha sostenuto che il giudice di pace, pur riconoscendo il termine di prescrizione quinquennale, aveva errato nel ritenerlo interrotto da una presunta notifica avvenuta il 22.06.2019. Tale notifica, secondo l'appellante, era invalida pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
poiché la cartolina postale prodotta in giudizio recava palesemente la firma di un soggetto diverso dal ricorrente (un tale " " anziché "), con cognome Per_1 Pt_1
illeggibile e senza alcuna allegazione di delega o specificazione del rapporto tra il firmatario e il destinatario. Di conseguenza, in assenza di una valida interruzione, la prescrizione doveva ritenersi pienamente maturata a partire dal 15.03.2020, rendendo irrilevanti le successive notifiche.
§§§§§
si costituiva in giudizio e contestava il primo motivo Parte_2
d'appello (relativo all'asserita inesistenza del ne bis in idem) rappresentando che il giudice di pace di , con la sentenza che aveva definito la causa iscritta al n. 10237/2015 R.G., CP_3 aveva già rigettato la domanda dell'appellante confermando la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 7615120005198. La difesa della società appellata sosteneva che la legittimità di tale ingiunzione era stata quindi accertata con valenza di giudicato e che il giudice di pace di
Catania, con la sentenza appellata, aveva correttamente confermato tale statuizione, ritenendo assorbente il principio del ne bis in idem, rilevando altresì che la intimazione impugnata era un atto necessario per l'esecuzione fondata sull'ingiunzione già convalidata.
La difesa di ha inoltre eccepito che, già in primo grado, era stata contestata CP_2
l'inammissibilità dell'azione anche perché l'intimazione non sarebbe atto impugnabile se non per vizi propri o quale primo atto con cui il debitore viene a conoscenza della pretesa.
Quanto al secondo motivo d'appello (relativo alla eccepita prescrizione quinquennale), la difesa di parte appellata sosteneva che il giudice di pace aveva correttamente esaminato le notifiche degli atti interruttivi prodotti e, quanto alla specifica contestazione dell'appellante circa la firma
(" " anziché " ") apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del 22.06.2019, ha Per_1 Pt_1
eccepito che, trattandosi di elementi contenuti in un atto pubblico (l'avviso di ricevimento compilato da un pubblico ufficiale), l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso per pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contestarne la veridicità, cosa che non era avvenuta. Di conseguenza, la difesa ha concluso nel senso che la notifica doveva considerarsi valida e l'interruzione della prescrizione efficace.
Pertanto, la difesa di parte appellata concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, la conferma della sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1363/2024, la declaratoria di esecutività ed efficacia dell'avviso di intimazione n. AVI2023000200574 e dell'ingiunzione di pagamento n. 7614170001983, con vittoria di spese ed onorari, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
§§§§§
Il , nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi Controparte_3
costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
indi, fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c. per la assunzione della causa in decisione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex aert.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Quanto al merito, giova premettere che con la originaria opposizione aveva Parte_1 eccepito:
1) omessa notifica degli atti sottostanti alla intimazione impugnata ed omessa allegazione dei documenti;
2) intervenuta prescrizione anche ove fosse provata la notifica degli atti sottostanti.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ancora, va premesso – in quanto incontestato e, comunque, documentalmente provato – che:
a) aveva proposto opposizione avanti al giudice di pace di Parte_1 CP_3
avverso l'ingiunzione di pagamento n.7615120005198 avente ad oggetto le sanzioni per violazioni al codice della strada (verbale 2000604913) poste a fondamento della intimazione opposta avanti al giudice di pace di Catania;
b) il giudice di pace di aveva rigettato la opposizione definendo il giudizio CP_3
iscritto al n.10237/2015 R.G. convalidando la ingiunzione di pagamento.
§§§§§
Con la sentenza impugnata il giudice di pace ha ritenuto coperta da giudicato ogni questione afferente al merito delle pretese in dipendenza della sentenza del giudice di pace di che CP_3 aveva deciso la opposizione proposta dal avverso le ingiunzioni sottostanti e, pur Pt_1
avendo considerato assorbente l'effetto del giudicato, aveva comunque ritenuto infondata la eccezione di prescrizione.
§§§§§
I due motivi di impugnazione possono esaminarsi congiuntamente.
Sebbene debba considerarsi corretto quanto sostenuto dall'appellante circa la irrilevanza del giudicato in ipotesi in cui, come quella in esame, siano state svolte eccezioni per vizi propri della intimazione opposta nonché per fare valere la prescrizione intervenuta in epoca successiva alle originarie ingiunzioni opposte, deve tuttavia evidenziarsi che:
- da un lato quanto sostenuto con l'originario primo motivo di opposizione era risultato infondato in quanto le ingiunzioni sottostanti alla intimazione opposta erano state ritualmente notificate al e dallo stesso opposte avanti al giudice di Pt_1 pace di;
CP_3
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- dall'altro, che proprio in conseguenza della notifica delle ingiunzioni e, quindi, della specifica conoscenza che il aveva già avuto degli atti sottostanti alla Pt_1
intimazione, gli stessi non dovevano essere allegati alla intimazione opposta;
- infine, che proprio in conseguenza della già proposta opposizione e del rigetto operato dal giudice di pace di , il credito per sanzioni non solo doveva CP_3 considerarsi definitivamente accertato nel merito, ma il termine di prescrizione, originariamente quinquennale ex art.209 c.d.s., doveva considerarsi quello decennale ex art.2953 c.c. in dipendenza dell'intervenuto giudicato.
Pertanto, posto che il provvedimento del giudice di pace di del 13.10.2015 costituisce CP_3
dies a quo per il decorso del termine decennale ex art.2953 c.c., alla data di notifica
(23.10.2023) della intimazione opposta avanti al giudice di pace di Catania la prescrizione non era ancora maturata.
Le contestazioni operate dall'appellante con riguardo alla notifica del 22.06.2019 risultano pertanto irrilevanti e, comunque, come correttamente sostenuto dalla difesa della società appellata costituita, infondate ed inammissibili posto che sull'avviso di ricevimento della raccomandata, atto dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, risulta apposta in data
22.06.2019 'firma del destinatario o di un suo delegato'. Pertanto, non risultava maturata nemmeno la (erroneamente ritenuta) prescrizione quinquennale.
§§§§§
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società appellata costituita come da dispositivo, secondo i valori minimi, avuto riguardo alla semplicità delle questioni ed alle difese in concreto svolte;
nulla va statuito sulle spese nei confronti del
, non costituito in giudizio. Controparte_3
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico di in qualità di Parte_1
appellante incidentale, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.13538/2024 R.G., RIGETTA l'appello e CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 852,00 oltre IVA, CP e rimborso Parte_2
forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Catania, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
VA LO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice VA LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13538/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Luigi SAVOCA
appellante
contro
(anche (C.F. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Edoardo
CHIAVIRANO
appellata
(C.F. ), in persona del pro Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
tempore
appellato - contumace TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c. per la assunzione della causa in decisione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Catania n. Parte_1
1363/2024, resa nel proc. n. 11801/2023 R.G., chiedendo che il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse il ricorso originariamente proposto in primo grado dichiarando l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La difesa di parte ricorrente,
- con un primo motivo, ha contestato il giudicato (ne bis in idem) ritenuto dal primo giudice ed ha specificato che il precedente giudizio dinanzi al giudice di pace di
Torino, conclusosi con il rigetto del ricorso, aveva ad oggetto l'opposizione all'originaria ordinanza-ingiunzione notificata nel marzo 2015 e verteva sul merito delle contestazioni e sulla mancata notifica dei verbali di contravvenzione. Il presente giudizio, invece, sempre secondo parte appellante, aveva ad oggetto l'opposizione a un successivo atto di intimazione di pagamento notificato il
23.10.2023 e, soprattutto, sollevava l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata (nel marzo 2020) successivamente alla sentenza di Torino, questione sulla quale non si era formato alcun giudicato;
- con un secondo motivo, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito. Ha sostenuto che il giudice di pace, pur riconoscendo il termine di prescrizione quinquennale, aveva errato nel ritenerlo interrotto da una presunta notifica avvenuta il 22.06.2019. Tale notifica, secondo l'appellante, era invalida pagina 2 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
poiché la cartolina postale prodotta in giudizio recava palesemente la firma di un soggetto diverso dal ricorrente (un tale " " anziché "), con cognome Per_1 Pt_1
illeggibile e senza alcuna allegazione di delega o specificazione del rapporto tra il firmatario e il destinatario. Di conseguenza, in assenza di una valida interruzione, la prescrizione doveva ritenersi pienamente maturata a partire dal 15.03.2020, rendendo irrilevanti le successive notifiche.
§§§§§
si costituiva in giudizio e contestava il primo motivo Parte_2
d'appello (relativo all'asserita inesistenza del ne bis in idem) rappresentando che il giudice di pace di , con la sentenza che aveva definito la causa iscritta al n. 10237/2015 R.G., CP_3 aveva già rigettato la domanda dell'appellante confermando la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 7615120005198. La difesa della società appellata sosteneva che la legittimità di tale ingiunzione era stata quindi accertata con valenza di giudicato e che il giudice di pace di
Catania, con la sentenza appellata, aveva correttamente confermato tale statuizione, ritenendo assorbente il principio del ne bis in idem, rilevando altresì che la intimazione impugnata era un atto necessario per l'esecuzione fondata sull'ingiunzione già convalidata.
La difesa di ha inoltre eccepito che, già in primo grado, era stata contestata CP_2
l'inammissibilità dell'azione anche perché l'intimazione non sarebbe atto impugnabile se non per vizi propri o quale primo atto con cui il debitore viene a conoscenza della pretesa.
Quanto al secondo motivo d'appello (relativo alla eccepita prescrizione quinquennale), la difesa di parte appellata sosteneva che il giudice di pace aveva correttamente esaminato le notifiche degli atti interruttivi prodotti e, quanto alla specifica contestazione dell'appellante circa la firma
(" " anziché " ") apposta sull'avviso di ricevimento della notifica del 22.06.2019, ha Per_1 Pt_1
eccepito che, trattandosi di elementi contenuti in un atto pubblico (l'avviso di ricevimento compilato da un pubblico ufficiale), l'appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso per pagina 3 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contestarne la veridicità, cosa che non era avvenuta. Di conseguenza, la difesa ha concluso nel senso che la notifica doveva considerarsi valida e l'interruzione della prescrizione efficace.
Pertanto, la difesa di parte appellata concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, la conferma della sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1363/2024, la declaratoria di esecutività ed efficacia dell'avviso di intimazione n. AVI2023000200574 e dell'ingiunzione di pagamento n. 7614170001983, con vittoria di spese ed onorari, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
§§§§§
Il , nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi Controparte_3
costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria;
indi, fissata udienza ex art.281 sexies c.p.c. per la assunzione della causa in decisione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 16.07.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex aert.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Quanto al merito, giova premettere che con la originaria opposizione aveva Parte_1 eccepito:
1) omessa notifica degli atti sottostanti alla intimazione impugnata ed omessa allegazione dei documenti;
2) intervenuta prescrizione anche ove fosse provata la notifica degli atti sottostanti.
pagina 4 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ancora, va premesso – in quanto incontestato e, comunque, documentalmente provato – che:
a) aveva proposto opposizione avanti al giudice di pace di Parte_1 CP_3
avverso l'ingiunzione di pagamento n.7615120005198 avente ad oggetto le sanzioni per violazioni al codice della strada (verbale 2000604913) poste a fondamento della intimazione opposta avanti al giudice di pace di Catania;
b) il giudice di pace di aveva rigettato la opposizione definendo il giudizio CP_3
iscritto al n.10237/2015 R.G. convalidando la ingiunzione di pagamento.
§§§§§
Con la sentenza impugnata il giudice di pace ha ritenuto coperta da giudicato ogni questione afferente al merito delle pretese in dipendenza della sentenza del giudice di pace di che CP_3 aveva deciso la opposizione proposta dal avverso le ingiunzioni sottostanti e, pur Pt_1
avendo considerato assorbente l'effetto del giudicato, aveva comunque ritenuto infondata la eccezione di prescrizione.
§§§§§
I due motivi di impugnazione possono esaminarsi congiuntamente.
Sebbene debba considerarsi corretto quanto sostenuto dall'appellante circa la irrilevanza del giudicato in ipotesi in cui, come quella in esame, siano state svolte eccezioni per vizi propri della intimazione opposta nonché per fare valere la prescrizione intervenuta in epoca successiva alle originarie ingiunzioni opposte, deve tuttavia evidenziarsi che:
- da un lato quanto sostenuto con l'originario primo motivo di opposizione era risultato infondato in quanto le ingiunzioni sottostanti alla intimazione opposta erano state ritualmente notificate al e dallo stesso opposte avanti al giudice di Pt_1 pace di;
CP_3
pagina 5 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- dall'altro, che proprio in conseguenza della notifica delle ingiunzioni e, quindi, della specifica conoscenza che il aveva già avuto degli atti sottostanti alla Pt_1
intimazione, gli stessi non dovevano essere allegati alla intimazione opposta;
- infine, che proprio in conseguenza della già proposta opposizione e del rigetto operato dal giudice di pace di , il credito per sanzioni non solo doveva CP_3 considerarsi definitivamente accertato nel merito, ma il termine di prescrizione, originariamente quinquennale ex art.209 c.d.s., doveva considerarsi quello decennale ex art.2953 c.c. in dipendenza dell'intervenuto giudicato.
Pertanto, posto che il provvedimento del giudice di pace di del 13.10.2015 costituisce CP_3
dies a quo per il decorso del termine decennale ex art.2953 c.c., alla data di notifica
(23.10.2023) della intimazione opposta avanti al giudice di pace di Catania la prescrizione non era ancora maturata.
Le contestazioni operate dall'appellante con riguardo alla notifica del 22.06.2019 risultano pertanto irrilevanti e, comunque, come correttamente sostenuto dalla difesa della società appellata costituita, infondate ed inammissibili posto che sull'avviso di ricevimento della raccomandata, atto dotato di fede privilegiata fino a querela di falso, risulta apposta in data
22.06.2019 'firma del destinatario o di un suo delegato'. Pertanto, non risultava maturata nemmeno la (erroneamente ritenuta) prescrizione quinquennale.
§§§§§
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società appellata costituita come da dispositivo, secondo i valori minimi, avuto riguardo alla semplicità delle questioni ed alle difese in concreto svolte;
nulla va statuito sulle spese nei confronti del
, non costituito in giudizio. Controparte_3
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico di in qualità di Parte_1
appellante incidentale, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
pagina 6 di 7 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.13538/2024 R.G., RIGETTA l'appello e CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 852,00 oltre IVA, CP e rimborso Parte_2
forfetario spese generali;
nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Catania, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
VA LO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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