Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1655/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scimò Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Perego
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
1
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha escluso la sussistenza di tale requisito.
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione, invece, il CTU ha accertato la sussistenza del requisito, con decorrenza da dicembre 2024.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la ricorrente va riconosciuta incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita da dicembre 2024 con necessità di assistenza continuativa, con la conseguenza che sussistono i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a far data da dicembre 2024.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della data di decorrenza del requisito sanitario (successivo alla fase di ATP).
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente poste carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo ad i requisiti Parte_1 sanitari previsti dalla legge n. 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a far data da dicembre 2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) pone i costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 21.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
2