Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 22448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22448 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11312 del 2025, proposto da ER AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Salerno e Luigi Maria Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2227/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), pubblicata il 31 gennaio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa NA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con la sentenza in epigrafe questo Tribunale, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 10115/2022, dopo aver dichiaro l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, ha condannato “ l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00, oltre accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato nella misura di quanto dovuto e versato. ”.
Tale sentenza:
- è stata notificata, a mezzo PEC, in data 31 gennaio 2025, sia al Ministero resistente che all’Avvocatura Generale dello Stato;
- è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge.
Ciò premesso, con il presente mezzo il ricorrente, nel dedurre che l’Amministrazione non ha ottemperato alla decisione nei termini di legge, ha domandato:
- l’esecuzione della citata sentenza n. 2227/2025;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4 lett. d) cod.proc.amm.;
- la condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di lite e alla restituzione del contributo unificato della presente fase.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso con memoria di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è pertanto passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
L’Amministrazione, pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, e pur sussistendo tutti i presupposti di legge, non ha provveduto al pagamento delle somme indicate nella sentenza da ottemperare.
Va dunque ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere all’integrale pagamento delle somme riconosciute al ricorrente dalla sentenza in epigrafe, con gli interessi legali dal momento della domanda fino all’effettivo soddisfo: pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
6. La nomina del commissario ad acta è rimessa a successiva istanza di parte per l’eventualità che, alla scadenza del termine fissato nella presente sentenza per l’adempimento, l’Amministrazione non abbia ancora provveduto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in cui in motivazione e per l’effetto:
- dispone l’obbligo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di eseguire la sentenza in epigrafe ove “ condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 500,00, oltre accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato nella misura di quanto dovuto e versato ”, nel termine ultimativo di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna il predetto Ministero al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre gli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, nella misura di quanto dovuto, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
NA LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LI | AN LE |
IL SEGRETARIO