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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 296/2024, promossa in grado d'appello
DA
(P.I. n. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice (P.I. n. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_2
Via Valvassori Peroni n. 76, Milano, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Avino, che la difende come da procura in atti (indirizzo PEC: . Email_1
APPELLANTE
NEI CONFRONTI
(P.I. n. ), (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 C.F._1
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
CE IL (indirizzo PEC: ed elettivamente Email_2 domiciliati, presso il suo Studio Legale in Milano alla via Matteo Bandello n. 5, come da procura in atti.
APPELLATI
pagina 1 di 22 E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4
(P.I. n. ). CP_5 P.IVA_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Contratti bancari e di fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per quale procuratrice di Parte_2 Parte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione di appello dell'esponente e per gli altri che si dovessero ravvisare, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Milano di prime cure n. 6678/2023 depositata il 3.8.2023
e non notificata:
a) accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità del credito oggetto di causa di
[...]
Parte_1
b) accertare e dichiarare la prescrizione delle rimesse intervenute nel periodo tra il 21.2.2006 ed il 5.1.2009 o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
c) rideterminare nella somma di giustizia, per effetto dell'intervenuta ed eccepita prescrizione di cui al presente atto, il saldo, a debito della del conto corrente oggetto di Controparte_1 causa n. 11167,69 (già n. 11167,40);
d) condannare, in via tra loro solidale, la (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, il Sig. (nato a [...] il [...], CP_2
c.f. ) e il Sig. (nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_3
), al pagamento in favore di C.F._2 Parte_1 rappresentata da del saldo del conto corrente
[...] Parte_2 oggetto di causa n. 11167,69 (già n. 11167,40), ricalcolato come da precedente punto c), oltre interessi al tasso legale dal 26.5.2018 al saldo effettivo senza capitalizzazione degli stessi
(entro il limite di € 390.000,00 della garanzia prestata quanto ai
Sigg.ri e ) o della diversa maggiore o minore somma CP_2 Controparte_3 ritenuta di giustizia;
e) condannare, in via tra loro solidale, la (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, il Sig. (nato a [...] il [...], CP_2
pagina 2 di 22 c.f. ) e il Sig. (nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_3
), alla rifusione in favore di C.F._2 Parte_1 rappresentata da delle spese di lite di prime cure
[...] Parte_2 liquidate dal Tribunale in € 9.850,00 oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa;
f) respingere l'appello incidentale avverso, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
g) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed
I.v.a., del presente grado.
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.ma Corte, se lo riterrà necessario od opportuno, disponga una consulenza contabile d'ufficio integrativa della precedente agli atti o nuova, al fine della rideterminazione del saldo del/dei rapporto/i oggetto di causa e/o altro fine che venisse ritenuto di giustizia, in riferimento ai motivi di appello esposti.
Per e : Controparte_1 CP_2 Controparte_3
“nel merito: in via principale respingere l'appello di per i motivi di cui in narrativa e, in Pt_1 accoglimento dell'appello incidentale di e dei sig.ri e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, la nullità della pattuizione del tasso debitore delle aperture di credito su Conto Corrente successive al 28.4.2013 e per l'effetto ricalcolare il saldo del Conto Corrente nei termini e alle condizioni descritte in narrativa;
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, non dimostrato il saldo debitore del Conto
Corrente al 1.3.2008 e per l'effetto ricalcolare il saldo del Conto Corrente nei termini e alle condizioni descritte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione del 4.7.2013 di e del 4.7.2013 di;
CP_2 Controparte_3
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, l'errata regolazione delle spese legali di lite del procedimento di primo grado e per l'effetto condannare alla refusione delle spese Pt_1 di lite a favore di e dei sig.ri e e, quantomeno, CP_1 CP_2 Controparte_3
Contr compensando le spese di lite con pagina 3 di 22 - accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che e i sig.ri e CP_1 CP_2 CP_3
Contr
nulla devono a – o eventualmente ad - in ragione rispettivamente del
[...] Pt_1 rapporto bancario di Conto Corrente e del rapporto di garanzia personale;
In via istruttoria
- rimettere la causa in istruttoria disponendo integrazione di CT nei termini e con i quesiti proposti dall'appellata sub par. 72 e 80 del presente atto di appello
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa”.
Vicende processuali
1) A seguito di ricorso presentato da quale procuratrice di CP_5 Controparte_4 anca PS), il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
25383/2018 del 19/11/2018 con il quale veniva ingiunto a (in qualità di debitrice Controparte_1 principale) e ad e (in qualità di fideiussori) di pagare alla CP_2 Controparte_3 creditrice ricorrente, immediatamente, quanto alla debitrice principale, ed entro il termine di
40 giorni dalla notifica del D.I., quanto ai fideiussori, la somma di euro 365.602,45, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 11167, acceso in data 21.2.06 e chiuso in data 25.5.18, in relazione al quale era stata prestata, in data 4.7.13, fideiussione da parte dei sig.ri sino alla concorrenza dell'importo di euro 390.000,00. CP_3
2) Con atto di citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, gli ingiunti Controparte_1
e , lamentando la carenza di prova documentale del credito CP_2 Controparte_3 ex adverso azionato (essendo stato prodotto il solo estratto ex art. 50 TUB) e contestando, sotto più profili, la pretesa creditoria contro di essi azionata, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, per quanto riguardava l'opponente debitrice principale, Controparte_1 chiedevano: l'accertamento della nullità degli addebiti illegittimamente effettuati sul conto corrente, con conseguente sostituzione del tasso ultralegale applicato con quello sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB;
l'espunzione degli addebiti relativi alla CMS, alla commissione di immediata disponibilità fondi, alla commissione di istruttoria veloce ed alla commissione per revisione fidi ed, infine, l'eliminazione degli interessi anatocistici dal 1.1.14 al 30.6.16, ciò al fine di conseguire la rettifica del saldo finale del conto corrente e la conseguente condanna pagina 4 di 22 della CA convenuta alla restituzione dell'eventuale importo risultante a credito della correntista. Infine, chiedevano la condanna al risarcimento del danno in ragione dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza, da parte di CA PS, della posizione di presso la Centrale Rischi della CA d'Italia. Controparte_1
Per quanto riguardava la posizione dei fideiussori, gli opponenti chiedevano la declaratoria di nullità totale dei contratti di fideiussione del 4.7.13, con il conseguente accertamento dell'assenza di alcuna pretesa creditoria della banca;
in via subordinata, previa declaratoria di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., chiedevano accertarsi l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della banca a far valere il proprio credito, con conseguente declaratoria dell'assenza di alcun credito.
Sul punto, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di fideiussione per la conformità delle clausole ivi contenute (clausole 2, 6 ed 8) al modello ABI, giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della CA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005: in particolare, veniva contestata la validità della clausola n. 6 contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
e, sulla premessa della sua inefficacia, veniva eccepita la tardività dell'iniziativa monitoria assunta dalla banca per inosservanza del termine di cui alla disposizione citata, essendo avvenuto il recesso dal rapporto di conto corrente in data 16.5.18 ed essendo stato notificato il decreto ingiuntivo solo in data 28.11.18.
3) Costituendosi in giudizio l'opposta , rappresentata dalla Controparte_4 propria procuratrice eccepiva la prescrizione della pretesa restitutoria ex adverso CP_5 azionata con riferimento agli addebiti effettuati in conto prima del decennio prescrizionale antecedente alla notifica dell'atto di opposizione (avvenuta il 5.1.2019); eccepiva, comunque, la genericità e l'infondatezza delle contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria da essa azionata.
Quanto alla posizione dei fideiussori, deduceva che, comunque, quand'anche ritenuta l'inefficacia della clausola di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., doveva ritenersi rispettato il termine decadenziale previsto da tale norma sulla base delle tempestive comunicazioni inoltrate sia alla debitrice principale che ai garanti.
pagina 5 di 22 Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande e la conferma dell'ingiunzione e, in via subordinata, per l'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti in solido al versamento dell'importo ingiunto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
4) In corso di causa, in data 5.8.21, si costituiva in giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
per il tramite della propria procuratrice Parte_1 Parte_2
Contr riportandosi integralmente alle difese già svolte dall'opposta e deducendo:
- di essere titolare del credito controverso a seguito di una scissione parziale disposta da
CA PS, con la quale le era stato trasferito, in qualità di beneficiaria della scissione, un compendio di attività e passività composto, tra l'altro, “da crediti deteriorati unitamente ai Contr relativi accessori e rapporti giuridici … ivi incluso il credito già vantato da nei confronti di e dei Sigg.ri e ”; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- che, del trasferimento del ND , era stata data pubblicità mediante avviso Per_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151.
5) Nel corso del giudizio veniva respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. avanzata dalla debitrice principale e veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dei garanti;
veniva disposta ed espletata CT contabile.
6) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6678/2023, pubblicata in data 3/8/2023 ed impugnata in questa sede, ha così deciso:
“1) dichiara la carenza di titolarità del credito dell'intervenuta volontaria Parte_1
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 25383 reso da questo
Tribunale in data 8.11.18 ad istanza di rappresentata Controparte_4 dalla mandataria CP_5
3) accerta e dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 11167 acceso in data 21.2.06 intercorso tra e in punto di Controparte_1 Controparte_7 capitalizzazione trimestrale degli interessi, CMS ed interessi ultralegali;
4) accerta che il saldo del conto corrente ricalcolato al 28.5.18 è pari ad € 157.301,73 a debito della correntista;
5) condanna gli opponenti ed in solido a Controparte_1 Controparte_3 CP_2 corrispondere all'opposta la suddetta somma oltre Controparte_4 accessori come da motivazione;
pagina 6 di 22 6) rigetta ogni altra domanda;
7) condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in €
9.850 oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa;
8) pone in via definita le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico di parte opposta”.
Il Tribunale, in particolare, con tale sentenza:
i) quanto alla “censura formulata dagli opponenti riguardo alla carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta , premesso che questa era “intervenuta allegando la propria Parte_1 qualità di beneficiaria della scissione parziale operata da Controparte_4 in data 25.11.20 cui è conseguito il trasferimento a suo favore di un compendio di
[...] attività e passività descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato in data 4.10.20 dalle assemblee straordinarie delle due società”, ha ritenuto che tali circostanze valessero a configurare la legittimazione di detta parte ad intervenire nel giudizio, mentre, per ciò che riguardava “la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio”, ha ritenuto di dover dichiarare la carenza di titolarità del credito controverso in capo all'intervenuta per avere questa tardivamente fornito la prova Pt_1 dell'effettiva titolarità, e, ciò, avendo rilevato:
- che in sede di costituzione in giudizio era stato prodotto “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il quale fa riferimento ad un compendio di attività e passività quale identificato nell'atto di scissione ed al subentro della beneficiaria nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati costituenti il suddetto compendio senza ulteriori e più specifici criteri identificativi”;
- che, diversamente, “l'atto di scissione (ivi incluso l'elenco delle posizioni oggetto di trasferimento) nonché la dichiarazione resa dalla – Controparte_4 questi sì aventi valenza esaustiva ai fini probatori - sono stati prodotti solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sì da doversi considerare tale produzione tardiva”;
- che, invero, sarebbe stato “onere dell'intervenuta eseguire tale adempimento in sede di intervento ex art. 111 c.p.c. al fine di documentare idoneamente l'avvenuta inclusione del credito nel perimetro dell'operato trasferimento per effetto della scissione”;
ii) quanto alla pretesa azionata con decreto ingiuntivo, avuto riguardo alle risultanze della
CT contabile esperita in causa, ha ritenuto che questa avesse “fornito parziale riscontro alle
pagina 7 di 22 censure svolte dagli opponenti quanto entità del credito ed ai criteri di calcolo utilizzati”, avendo rilevato quanto segue:
- che doveva ritenersi infondata la contestazione relativa all'allegata carenza documentale ed alla conseguente inidoneità delle produzioni a consentire una disamina efficace, in quanto
“l'opposta ha infatti allegato il contratto di conto corrente, l'estratto conto ex art. 50 Tub nonché – nella presente fase di opposizione – la serie integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino alla chiusura, ad eccezione di quello relativo al mese di febbraio 2008. Tale carenza, tuttavia, non ha inciso sull'accertamento del consulente avendo quest'ultimo chiarito a pag. 12 della relazione di aver effettuato un'operazione di “raccordo” tra il periodo precedente e quello successivo mediante l'utilizzo della differenza algebrica dei due saldi estremi”;
- per ciò che riguardava la prescrizione, che, “in assenza di atti interruttivi anteriori, il termine prescrizionale deve essere computato con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva avvenuta il 5.1.19”; che, nella specie, “Il c.t.u. ha verificato che nel periodo compreso tra il 21.2.06 – data di accensione del contratto di conto corrente – ed il 5.1.09 - data di decorrenza del decennio prescrizionale - non vi sono state rimesse solutorie. Ciò sulla base del saldo ricalcolato e non già delle originarie annotazioni contabili della banca in conformità al principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità”; che, al riguardo, “Il c.t.u. ha evidenziato che – pur non essendo presente per il periodo antecedente al 26.2.10 alcuna pattuizione scritta di aperture di credito – l'esistenza delle stesse può agevolmente essere desunta dai report della Centrale Rischi, dall'andamento del conto corrente e, segnatamente, dagli scalari (che riportano due o tre tassi di interesse con medesima data di decorrenza), dall'addebito di voci per spese di istruttoria revisione fidi o spese di gestione fido o spese affidamenti e/o scoperti nonché dall'addebito della commissione di massino scoperto calcolata con aliquote differenti”; che, del resto, non poteva dubitarsi che la prova del fido di fatto “possa avere anche natura deduttiva: ciò al fine di evitare che l'istituto di credito - che ha dato causa alla nullità del contratto di affidamento non predisponendo per iscritto le relative condizioni contrattuali - possa giovarsi, ai fini della dimostrazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, della nullità cui ha dato corso”; che, inoltre, “è del tutto fisiologico che l'apertura credito sia priva della forma scritta laddove regolata dalle condizioni economiche del contratto cui la stessa accede, come nel caso di
pagina 8 di 22 specie”; che, pertanto, “assodato, dunque, che la correntista ha in concreto beneficiato di un fido di fatto sin dall'apertura del rapporto, va evidenziato che - non avendo il c.t.u. identificato con esattezza il plafond della concessione di credito - ha correttamente considerato come ripristinatorie tutte le rimesse eseguite”; che, infine, doveva ritenersi infondata la contestazione in proposito svolta dal consulente della parte opposta “alla stregua delle regole dell'onere probatorio che grava sulla parte che intende giovarsi dell'allegazione”; che, pertanto, la pretesa restitutoria azionata non poteva ritenersi coperta da prescrizione;
- che, alla luce delle condivisibili valutazioni svolte dal C.T.U., il saldo a debito della correntista, alla data della chiusura del conto, doveva essere rideterminato nella minor somma di € 157.301,73 (in luogo del saldo a debito risultante dall'estratto conto di €
364.021,17), e, ciò, dopo aver:
A) dichiarato la nullità del contratto di conto corrente nella parte relativa all'omessa pattuizione per iscritto della misura degli interessi, ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB, e conseguentemente, applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB dalla data di apertura del conto sino al 2.6.13 e gli interessi come pattuiti nel contratto stipulato “in data 3.6.13, ove il tasso debitore è correttamente individuato quale tasso variabile di mese in mese in funzione dell'Euribor” dal 3.6.13 fino alla data di chiusura del conto;
B) espunto le somme dovute a titolo di spese e commissioni non pattuite;
C) espunto le somme dovute a titolo di C.M.S. in considerazione dell'indeterminatezza della pattuizione;
D) espunto le somme dovute a titolo di interessi anatocistici risultanti dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti per il periodo decorrente dall'1.1.14 sino al
30.6.16;
- che, pertanto, gli opponenti dovevano essere condannati in via solidale tra loro al pagamento in favore della parte opposta “della somma pari ad € 157.301,73 corrispondente al saldo ricalcolato al 28.5.18 data di chiusura del conto. Su tale somma competono gli interessi al tasso di legge da tale data sino al saldo effettivo”;
iii) ha ritenuto che fosse infondata “la censura inerente la pretesa nullità della garanzia fideiussoria prestata in data 4.7.13 per conformità delle clausole ivi contenute (clausola 2, 6 ed 8) al modello ABI giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza”, e, ciò, avendo rilevato:
pagina 9 di 22 - da un lato, che “gli opponenti non hanno dimostrato che l'allegata intesa dominante fosse perdurante alla data di stipulazione della garanzia la cui sottoscrizione risulta successiva di ben 8 anni rispetto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla CA d'Italia n. 55/2005. In sostanza, non è stata né allegata né dimostrata la perdurante uniforme applicazione del modello ABI da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato”;
- da un altro lato, che, “in ogni caso, anche a voler ritenere invalida la clausola 6 (contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.) non è ravvisabile la lamentata tardività dell'iniziativa assunta dalla banca. Ciò in quanto il deposito del ricorso monitorio – momento che vale a connotare l'iniziativa giudiziale del creditore - risulta effettuato in data 12.10.18 a fronte del recesso comunicato in data 16.5.18 sì da risultare ampiamente rispettato il termine decadenziale”; iv) ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dagli opponenti, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della CA d'Italia, perché “si rileva come la pretesa azionata in sede monitoria – pur ricalcolata – abbia trovato riscontro qualificandosi il saldo pur sempre a debito della correntista. Ciò ha reso del tutto legittima l'iniziativa assunta dall'istituto bancario in sede di segnalazione della posizione”;
v) quanto alla regolazione delle spese, ha ritenuto: a) di porre le spese di lite a carico degli opponenti in solido, considerato sia l'integrale rigetto delle contestazioni formulate dai garanti sia l'esistenza di un saldo che, pur rettificato, era risultato essere comunque a debito della correntista;
b) di porre le spese di CT a carico dell'opposta, avendo la stessa dato causa all'accertamento; c) di non dover liquidare nulla in favore della terza intervenuta volontaria, attesa la dichiarata carenza di titolarità della pretesa creditoria.
7) Avverso tale sentenza ha proposto appello in qualità di procuratrice di Parte_2
chiedendone la riforma per i seguenti due motivi Parte_1 di impugnazione:
- “Violazione degli artt. 58 T.U.B., degli artt. 111-115-116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”
- “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, T.U.B., degli artt. 1842, 2697 e 2935 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c”.
8) Si sono costituiti in giudizio gli appellati e Controparte_1 CP_2 CP_3
i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello avversario e, a loro volta, hanno proposto
[...]
pagina 10 di 22 appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata, previa integrazione della
C.T.U. già espletata in primo grado, al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente e deducendo, al riguardo:
i) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di applicazione del tasso debitore pattuito con accordo del 3.6.2013 successivamente alla data del 28.4.2013 (rectius 24.8.2013)”;
ii) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di mancata dimostrazione del credito banca in relazione al mese di febbraio 2008”;
iii) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di statuizione di nullità parziale delle fideiussioni del 4.7.2013”; iv) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di statuizione di condanna di e dei sig.ri al pagamento delle spese di lite”. CP_8 CP_3
9) L'appellata non costituitasi in giudizio, è stata Controparte_4 dichiarata contumace.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, sia l'appello principale proposto da Parte_1 sia l'appello incidentale proposto dagli appellati possono dirsi in parte
[...] meritevoli di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
10) Va richiamato che con il primo motivo di appello principale è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di titolarità del credito controverso in capo ad intervenuta quale cessionaria del credito originariamente Pt_1 vantato dalla CA PS, per il fatto che:
i) ha erroneamente ritenuto insufficiente a provare tale titolarità “l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco tempestivamente prodotto con il proprio atto di intervento, il quale reca, a pag. 2, il chiaro riferimento ai crediti classificati come sofferenze ai sensi delle circolari di CA d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”;
ii) ha erroneamente ritenuto tardiva, per quanto idonea a provare la titolarità del credito, la produzione dell'atto di scissione contenente gli NDG (numero direzione generale, che, nel pagina 11 di 22 sistema bancario, è il numero che identifica ogni cliente nella scheda anagrafica della banca), tra cui quello portante il n. “53077703”: al riguardo, è stato dedotto:
- che detto atto ben poteva essere da essa prodotto in sede di comparsa conclusionale in quanto “inerente alla titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione che rappresentava una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto”;
- che, in ogni caso, tale documento era stato prodotto solo in quel momento in quanto la controparte, solo in sede di comparsa conclusionale, aveva “scelto di porre in discussione la legittimazione di dopo che aveva finito per accettarla, così abbandonando l'inziale Pt_1 generica contestazione, formulata all'udienza del 11.1.2022”, come dimostrato dal fatto che
“la controparte aveva precisato le conclusioni del 23.3.2023, senza formulare eccezioni di sorta avverso ed anzi rivolgendo le proprie domande nei confronti della sola Pt_1 cessionaria e non più nei confronti della CA, con conseguente rilevanza della Pt_1 condotta processuale di non contestazione della controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
10.1) Gli appellati e Sig.ri hanno contestato tale primo motivo di Controparte_1 CP_3 appello deducendo l'inidoneità a provare la titolarità del credito controverso in capo alla
[...]
A) sia dell'estratto della Gazzetta ufficiale in cui si precisa che il ND di Pt_1 scissione è formato da crediti deteriorati come descritti e dettagliati nel Progetto di Scissione non prodotto in corso di causa;
B) sia del documento (tardivamente prodotto solo in comparsa conclusionale di replica) in cui CA PS aveva dichiarato l'avvenuto trasferimento del credito controverso in favore di perché non sottoscritto da un funzionario di Parte_1
CA PS dotato poteri di rappresentanza e perché inidoneo a sostituire il contratto di cessione;
C) sia del documento (sempre tardivamente prodotto) contenente l'elenco delle posizioni rientranti nel compendio scisso in quanto unilateralmente formato da Parte_1
10.2) Ad avviso della Corte il primo motivo di appello principale deve ritenersi fondato, non sembrando condivisibile la valutazione con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'intervenuta non avesse tempestivamente dimostrato di essere divenuta cessionaria e, Pt_1 quindi, titolare del credito già azionato in sede monitoria dalla CA PS.
Al riguardo, va richiamato, in sintesi, che il Tribunale, considerato che intervenendo in Pt_1 giudizio, aveva prodotto solo l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che aveva poi prodotto documenti idonei (“questi sì aventi valenza esaustiva ai fini probatori”) solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale, ha ritenuto tardiva tale produzione e, quindi,
pagina 12 di 22 ha dichiarato la carenza di titolarità del credito dell'intervenuta sì da giungere a Pt_1 condannare gli opponenti a pagare il residuo credito (nella minor misura accertata in causa) all'opposta CA PS anziché all'intervenuta Pt_1
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto: Pt_1
- da un lato, che, nel caso, doveva ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare la titolarità del credito, l'estratto della Gazzetta Ufficiale da cui emergeva che, in data 25.11.2020, la Contr scissione parziale di aveva dato origine ad alla quale erano stati trasferiti Parte_1
“crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di CA d'Italia nr. 139/1991 e nr.
272/2008 (i "Crediti NPL") e crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di CA d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti
NPL, i "Crediti Deteriorati")”, posto che il credito per cui era causa rientrava sicuramente nella categoria dei crediti a sofferenza (tanto che gli opponenti avevano chiesto il risarcimento del danno da indebita segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi); che, del resto, dal momento in cui, in data 5.08.2021, (peraltro assistita dai medesimi difensori di CA Pt_1
PS) era intervenuta in giudizio, l'opposta CA PS aveva omesso di partecipare al giudizio;
che, inoltre, era in possesso della documentazione probatoria ed aveva Pt_1 partecipato alla CT senza incontrare alcuna contestazione degli opponenti che, non a caso, in sede di precisazione delle conclusioni, avevano rivolto le loro conclusioni unicamente nei confronti di e non anche nei confronti di CA PS;
Pt_1
- da un altro lato, che essa aveva, poi, prodotto gli ulteriori documenti (ritenuti dal giudice di primo grado idonei ma tardivi) con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria per il semplice fatto che gli opponenti, dopo che all'udienza del 1.1.22 si erano limitati a contestare la legittimazione passiva di per poi assumere un atteggiamento di Pt_1 non contestazione (come avvalorato dalle conclusioni precisate), solo nella comparsa conclusionale avevano ribadito tale contestazione con la precisazione che “l'atto di intervento di è successivo al termine ultimo (6.2.21) per la produzione di documenti Parte_1 concesso dal Tribunale, all'udienza del 17.11.2020, per il deposito delle memorie istruttorie” ed avevano ulteriormente eccepito la carenza di interesse di CA PS alla prosecuzione del giudizio in quanto questa aveva omesso ogni attività difensiva successivamente alla data dell'intervento di Pt_1
pagina 13 di 22 Ebbene, ad avviso della Corte, deve ritenersi che la titolarità del credito in capo ad sia Pt_1 stata solo apparentemente (e, quindi, non idoneamente) contestata dagli originari opponenti e odierni appellati.
Invero, gli appellati, alla prima udienza utile successiva all'intervento nel giudizio di primo grado di e negli scritti conclusivi, si sono limitati a contestare “la legittimazione Parte_1 all'intervento di in quanto la stessa non ha fornito riscontro circa l'acquisita Parte_1 titolarità del credito opposto”, sì da aver effettuato, in tal modo, una contestazione generica e meramente apparente della circostanza che fosse titolare del credito Parte_1 controverso in veste di cessionaria dello stesso da parte di CA PS: questa, del resto, successivamente all'intervento di (peraltro assistita dai medesimi difensori di CA Pt_1
PS), ha smesso di partecipare al giudizio, al punto che nel fascicolo telematico di primo grado di parte CA PS (rimasta contumace in secondo grado) risultano essere stati ulteriormente depositati il foglio di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali della parte intervenuta Pt_1
Quanto alla valenza della predetta contestazione degli appellati va, anzitutto, richiamato che, come rilevato anche dal Giudice di primo grado, la legittimazione ad agire è condizione dell'azione che differisce dalla titolarità del credito, la quale concerne il merito della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., Sent. n. 2951/2016).
Inoltre, l'apparenza della contestazione risiede nel fatto che gli opponenti, nonostante
[...]
in sede di intervento, avesse puntualmente dedotto le ragioni poste a fondamento Pt_1 della titolarità del credito oggetto di causa ed avesse allegato la pubblicazione in G.U. da cui si sarebbe dovuto evincere il trasferimento del credito in suo favore, alla prima udienza utile hanno omesso di prendere puntuale posizione su tali circostanze, limitandosi ad eccepire genericamente l'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'intervenuta, ma senza, con ciò, negare specificamente il fatto storico della vicenda successoria costitutivo della titolarità stessa: tale generica allegazione non può, pertanto, essere ricondotta alla specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Infatti, in materia di prova civile, va richiamato, da un lato, che una contestazione generica, a fronte di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, deve equipararsi alla mancanza di contestazione;
da un altro lato, che la semplice doglianza della mancanza di prova di un fatto non equivale, di per sé, a far ritenere che quel fatto sia stato pagina 14 di 22 contestato, potendosi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale solo ove vengano con la stessa richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative (cfr.
Cass. civ., Sent. n. 8933/2009; Cass. civ., Sent. n. 17889/2020).
A ciò si aggiunge che, successivamente alla mancata contestazione del fatto storico costitutivo della titolarità del credito controverso in capo ad gli originari Parte_1 opponenti, in sede di precisazioni delle conclusioni, hanno rivolto le proprie domande unicamente nei confronti dell'intervenuta e non anche nei confronti dell'originaria Pt_1 creditrice CA PS, sì da avere in tal modo implicitamente riconosciuto la qualità di controparte e titolare del credito controverso in capo all'intervenuta Parte_1
Per queste ragioni, dovendosi ritenere fondato il primo motivo di appello, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla e nella parte in cui ha condannato gli originari Parte_1 opponenti, in solido tra loro, a pagare la somma accertata a saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa in favore dell'originaria creditrice in Controparte_4 luogo della cessionaria intervenuta Parte_1
11) Va, quindi, richiamato che, con il secondo motivo di gravame principale, la parte appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, avrebbe errato nel ritenere tutte ripristinatorie (anziché solutorie) le rimesse effettuate in conto corrente e, conseguentemente, ha “ritenuto non coperte dalla prescrizione eccepita dalla
CA (e fatta propria dall'intervenuta le rimesse intervenute tra il 21.2.2006 Parte_1
(data di accensione del contratto di conto corrente) ed il 5.1.2009 (data di decorrenza del decennio prescrizionale rispetto alla notifica dell'atto di opposizione, avvenuta il 5.1.2019), non espungendole, perciò, dal conteggio per la rideterminazione del saldo di conto corrente e, di conseguenza, indicando erroneamente in € 157.301,73 il saldo a debito della correntista”.
In particolare, quanto al regime di ripartizione dell'onere probatorio, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto “che la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell'onere di indicare i versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)”.
L'appellante ha, poi, sostenuto che, nonostante non sia stato dal “c.t.u. identificato con esattezza il plafond della concessione di credito”, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che pagina 15 di 22 “nel periodo compreso tra il 21.2.06 – data di accensione del contratto di conto corrente – ed il 5.1.09 - data di decorrenza del decennio prescrizionale - non vi sono state rimesse solutorie” e, in conseguenza di ciò, non ha ritenuto prescritte le rimesse intervenute prima del
5.1.2009 (data di decorrenza del decennio prescrizionale antecedente alla notifica dell'atto di opposizione, avvenuta il 5.1.2019) e, pertanto, non le ha espunte dal conteggio per la rideterminazione del saldo del conto corrente: in particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la “prova del fido, in assenza di contratto scritto di apertura di credito di fatto, possa avere anche natura deduttiva”, nonostante “la legge – soprattutto l'art. 117 T.U.B. - impone la forma scritta a tutti i contratti bancari e, dunque, anche al contratto di apertura di credito, con la conseguenza che, in assenza di tale forma, il negozio è radicalmente nullo e l'esistenza del contratto di apertura di credito dev'essere provata con la forma scritta”.
11.1) Gli appellati e i Sig.ri hanno contestato tale motivo di appello Controparte_1 CP_3 sostenendo che il Giudice di primo grado, al fine di valutare la natura delle rimesse effettuate e, conseguentemente, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta da CA PS, avrebbe correttamente ritenuto raggiunta la prova dell'apertura di credito sulla base di plurimi e inequivoci elementi.
11.2) Ad avviso della Corte il secondo motivo di appello principale è infondato, dovendosi ritenere che non sia meritevole di censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione svolta da CA PS per i motivi che seguono.
Va richiamato che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto provata l'esistenza di un fido di fatto sulla scorta di una pluralità di elementi deduttivi diffusamente rappresentati dal C.T.U., sì da aver poi concluso per l'insussistenza di rimesse solutorie da parte della correntista con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Controparte_1
CA opposta.
Tale conclusione è stata, infatti, correttamente raggiunta dal Giudice di primo grado, in applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali “al fine di accertare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, successivamente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare
pagina 16 di 22 se quest'ultimo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso” (Cassazione civile sez. I,
19/05/2020, n.9141) e, come già rilevato, dopo aver ritenuto provata, in via deduttiva,
l'esistenza di un fido di fatto.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente sostenuto che la prova della sussistenza di un'apertura di credito, laddove sia funzionale all'accertamento della natura delle rimesse in conto corrente effettuate e all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, può essere fornita anche con mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, a titolo esemplificativo, gli estratti conto o i riassunti scalari o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della CA d'Italia, non ostando a tale conclusione l'art. 117, comma primo, del D.Lgs. n. 385/1993, che impone che i contratti bancari siano redatti in forma scritta (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n. 2338).
Deve, pertanto, condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della natura delle rimesse affluite sul conto corrente intrattenuto dalla con la Controparte_1
CA PS, ha desunto la sussistenza di una apertura di credito “dai report della Centrale
Rischi, dall'andamento del conto corrente e, segnatamente, dagli scalari (che riportano due o tre tassi di interesse con medesima data di decorrenza), dall'addebito di voci per spese di istruttoria revisione fidi o spese di gestione fido o spese affidamenti e/o scoperti nonché dall'addebito della commissione di massino scoperto calcolata con aliquote differenti”.
Non può, infatti, dubitarsi che tali elementi siano idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
L'accertamento della sussistenza di un affidamento, funzionale all'attribuzione della natura ripristinatoria della totalità delle rimesse effettuate, è di per sé sufficiente ad escludere la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate da parte della nel corso del rapporto di conto corrente, restando, dunque, irrilevante ogni Controparte_1 considerazione – svolta dal Giudice di primo grado - in ordine al regime di ripartizione dell'onere della prova circa la natura delle rimesse effettuate.
12) Quanto all'appello incidentale proposto dagli appellati, va richiamato che questi, con il primo motivo di appello hanno dedotto l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, aderendo alle considerazioni del C.T.U., ha applicato pagina 17 di 22 dal 3.6.13 fino al 28.5.18 (data di chiusura del conto corrente) il tasso variabile in funzione dell'Euribor come pattuito nel contratto di apertura credito del 3.6.13, e, ciò, senza considerare che la CA PS avrebbe dato esecuzione a tale contratto, applicando il tasso ivi stabilito, solo dal 3.6.13 fino al 24.8.13, avendo poi la stessa applicato (fino alla estinzione del contratto di conto corrente) un tasso più alto rispetto a quello pattuito.
12.1) Il primo motivo di appello incidentale è infondato per i motivi di seguito indicati.
Va richiamato che, il Tribunale, nella sentenza appellata, dopo aver rilevato, ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB, la nullità del contratto di conto corrente nella parte relativa all'omessa pattuizione per iscritto della misura degli interessi ed aver rilevato, invece, la corretta individuazione del tasso debitore nella lettera di apertura di credito del 2.6.13, ha condivisibilmente aderito alla ricostruzione contabile svolta dal CT, il quale, per il periodo compreso tra l'apertura del contratto di conto corrente e la data del 2.6.13, ha effettuato la sostituzione del tasso in concreto applicato dalla banca con il tasso previsto al comma 7 dell'art. 117 TUB e, per il periodo successivo (ossia per il periodo compreso tra il 3.6.13 e la data di estinzione del rapporto di conto corrente), recependo, sul punto, i rilievi degli originari opponenti, ha applicato il tasso “variabile di mese in mese in funzione dell'Euribor” stabilito pattiziamente con lettera di credito del 3.6.13 (vd.si pag. 24 della relazione peritale depositata in primo grado, nonché lettera di credito al doc. 185 del fascicolo di primo grado di CA
PS), sì da rendere del tutto inconcludente la doglianza svolta dagli appellati in ordine al tasso in concreto applicato dalla banca.
13) Va, quindi, richiamato che, con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellati hanno lamentato l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nel ritenere che la mancata produzione dell'estratto conto relativo al mese di febbraio 2008 non avrebbe pregiudicato l'accertamento del CT (il quale ha chiarito di aver effettuato, per il mese mancante, un'operazione di raccordo mediante la differenza algebrica dei saldi estremi e con l'esclusione, per tale intervallo, degli interessi e delle competenze ad esso relative), avrebbe in tal modo condiviso un “artifizio contabile” del
C.T.U., così illegittimamente sopperendo ad una carenza probatoria della creditrice.
13.1) Tale motivo di appello incidentale non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
pagina 18 di 22 Il Tribunale ha, infatti, correttamente ritenuto che, nonostante non fosse stato prodotto da parte della CA l'estratto conto relativo al solo mese di febbraio 2008, fosse comunque possibile un'attendibile ricostruzione del rapporto di conto corrente attraverso la ragionevole e motivata operazione di raccordo posta in essere dal CT, operazione che, del resto, deve ritenersi consentita, anche in ragione del limitato numero delle operazioni mancanti, in base al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio presta adesione, secondo il quale “nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino gli estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere certamente effettuata sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili senza soluzione di continuità, pur tuttavia potendosi effettuare "raccordi" quando la mancanza degli estratti sia contenuta entro periodi limitati di tempo (un trimestre per anno, per soli due anni, e a distanza di quattro anni l'uno dall'altro)" (Cass. civ. sez. I, 29/02/2024, n. 5387).
14) Con il loro terzo motivo di appello gli appellanti in via incidentale sig.ri e CP_2
, chiamati a rispondere come garanti della debitrice principale Controparte_3 CP_1
hanno lamentato l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in
[...] punto di statuizione della nullità parziale della fideiussione da essi rilasciata, per il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, essi avrebbero dimostrato “la nullità parziale della Fideiussione limitatamente alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., per violazione della normativa antitrust” avendo prodotto diversi modelli di fideiussione dall'anno 2003 all'anno 2013 che dimostrerebbero il perdurare dell'intesa restrittiva della concorrenza, sia in epoca precedente al provvedimento di CA
d'Italia n. 55/05 che successivamente allo stesso.
14.1) Ad avviso del collegio anche tale terzo motivo di appello incidentale non merita accoglimento, dovendosi ritenere lo stesso infondato e, prima ancora, inconcludente ai fini del decidere.
Al riguardo, a prescindere da ogni considerazione sul tema della prova della permanenza di un accordo anticoncorrenziale rispetto ad una fideiussione omnibus rilasciata ad otto anni di distanza dal provvedimento della CA d'Italia del 2005, ed al di là della valutazione di inadeguatezza delle produzioni a tal fine effettuate dalle parti appellate (valendo le stesse, al più, a dimostrare la diffusione di determinate clausole fra gli istituti bancari ma non anche l'imprescindibile presupposto di una nuova intesa anticoncorrenziale fra la banca originaria pagina 19 di 22 creditrice e gli altri operatori del mercato), pare dirimente il rilievo che le parti appellate non hanno ritenuto di muovere alcuna contestazione alla valutazione del Tribunale (da ritenersi in tal modo coperta da giudicato) secondo cui non sarebbe nemmeno ravvisabile la lamentata tardività dell'iniziativa di recupero del credito svolta dalla banca, per essersi questa giudizialmente attivata entro il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., “ciò in quanto il deposito del ricorso monitorio – momento che vale a connotare l'iniziativa giudiziale del creditore - risulta effettuato in data 12.10.18 a fronte del recesso comunicato in data 16.5.18 sì da risultare ampiamente rispettato il termine decadenziale”.
15) Con il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale gli appellati hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha, da un lato, ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta CA PS, nonostante le domande proposte in primo grado fossero state in buona parte accolte (il che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite), e, dall'altro lato, ha omesso di condannare l'intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli originari opponenti, Parte_1 nonostante questi fossero stati costretti a difendersi nel merito rispetto a domande ritenute infondate.
15.1) Tale motivo di appello incidentale può ritenersi solo parzialmente fondato.
Va richiamato che il Giudice di primo grado ha posto le spese di lite a carico degli originari opponenti avendo considerato “sia l'integrale rigetto delle contestazioni formulate dai garanti sia l'esistenza di un saldo che, pur rettificato, è risultato essere comunque a debito della correntista”.
Tale valutazione merita di essere riesaminata ove si consideri che, se, da un lato, nel giudizio di primo grado, gli opponenti sono comunque risultati debitori di una parte (meno della metà) della somma contro di essi pretesa con il decreto ingiuntivo opposto, da un altro lato, gli stessi hanno ragionevolmente introdotto il giudizio di opposizione a motivo della nullità di diverse clausole del contratto di conto corrente che hanno condotto ad un sensibile ridimensionamento del saldo a debito del rapporto di conto corrente.
Ciò, ad avviso del collegio, consente di giustificare l'applicazione di un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, da ritenersi adeguata nella misura del 50%, con conseguente condanna degli originari opponenti e odierni appellati a rimborsare ad Pt_1
(anziché a CA PS) la restante quota del 50 % delle spese di lite da questa sostenute,
pagina 20 di 22 come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati dal D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo lo scaglione riferibile al valore del credito accertato in primo grado (€ 52.001,00 – 260.000,00) ed ai valori medi di tariffa.
Va solo chiarito che, in ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello principale e dell'accertamento della titolarità del credito controverso in capo alla deve Parte_1 ritenersi superata la doglianza svolta dagli appellanti in via incidentale in ordine alla mancata condanna, da parte del Tribunale, di alla rifusione delle spese di lite del primo Parte_1 grado in loro favore.
Per i motivi esposti, la sentenza di primo grado va riformata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite nei limiti indicati nonchè nella parte in cui ha posto queste ultime integralmente a carico degli odierni appellati.
16) Per le considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo di appello principale ed in parziale accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, va parzialmente riformata la sentenza impugnata, da confermarsi per il resto.
17) Quanto alle spese del presente grado, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata ed all'esito complessivo della lite, ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, sì da potersi porre a carico delle parti appellate la quota del 50% delle spese di lite della parte appellante, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6678/2023 pubblicata in data 3/8/2023, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la titolarità del credito per cui è causa in capo all'appellante
[...]
e, per l'effetto, condanna gli appellati Parte_1 Controparte_1 CP_3
ed , in solido tra loro, a corrispondere all'appellante
[...] CP_2 Parte_1
pagina 21 di 22 (invece che alla , Parte_1 Controparte_4 rappresentata dalla propria procuratrice la somma di € 157.301,73 oltre Parte_2 interessi al tasso legale dal 28/5/2018 al saldo;
2) in parziale accoglimento del quarto motivo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispone la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite del primo grado e, per l'effetto, condanna gli appellati a rimborsare all'appellante
(invece che alla Parte_3 Controparte_4
, rappresentata dalla propria procuratrice la restante quota delle
[...] Parte_2 spese di lite del primo grado di giudizio liquidate (per tale quota) in complessivi euro 7.051,50, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
4) dispone la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite del presente grado e, per l'effetto, condanna gli appellati a rimborsare alla parte appellante
[...]
rappresentata dalla propria procuratrice la Parte_1 Parte_2 restante quota delle spese di lite del presente grado che si liquidano (per tale quota) in complessivi euro 4.995,50, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
il Consigliere est., il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela Musillo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 296/2024, promossa in grado d'appello
DA
(P.I. n. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice (P.I. n. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_2
Via Valvassori Peroni n. 76, Milano, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Avino, che la difende come da procura in atti (indirizzo PEC: . Email_1
APPELLANTE
NEI CONFRONTI
(P.I. n. ), (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 CP_2 C.F._1
e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
CE IL (indirizzo PEC: ed elettivamente Email_2 domiciliati, presso il suo Studio Legale in Milano alla via Matteo Bandello n. 5, come da procura in atti.
APPELLATI
pagina 1 di 22 E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4
(P.I. n. ). CP_5 P.IVA_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Contratti bancari e di fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per quale procuratrice di Parte_2 Parte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione di appello dell'esponente e per gli altri che si dovessero ravvisare, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Milano di prime cure n. 6678/2023 depositata il 3.8.2023
e non notificata:
a) accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità del credito oggetto di causa di
[...]
Parte_1
b) accertare e dichiarare la prescrizione delle rimesse intervenute nel periodo tra il 21.2.2006 ed il 5.1.2009 o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
c) rideterminare nella somma di giustizia, per effetto dell'intervenuta ed eccepita prescrizione di cui al presente atto, il saldo, a debito della del conto corrente oggetto di Controparte_1 causa n. 11167,69 (già n. 11167,40);
d) condannare, in via tra loro solidale, la (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, il Sig. (nato a [...] il [...], CP_2
c.f. ) e il Sig. (nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_3
), al pagamento in favore di C.F._2 Parte_1 rappresentata da del saldo del conto corrente
[...] Parte_2 oggetto di causa n. 11167,69 (già n. 11167,40), ricalcolato come da precedente punto c), oltre interessi al tasso legale dal 26.5.2018 al saldo effettivo senza capitalizzazione degli stessi
(entro il limite di € 390.000,00 della garanzia prestata quanto ai
Sigg.ri e ) o della diversa maggiore o minore somma CP_2 Controparte_3 ritenuta di giustizia;
e) condannare, in via tra loro solidale, la (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, il Sig. (nato a [...] il [...], CP_2
pagina 2 di 22 c.f. ) e il Sig. (nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_3
), alla rifusione in favore di C.F._2 Parte_1 rappresentata da delle spese di lite di prime cure
[...] Parte_2 liquidate dal Tribunale in € 9.850,00 oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa;
f) respingere l'appello incidentale avverso, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
g) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed
I.v.a., del presente grado.
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.ma Corte, se lo riterrà necessario od opportuno, disponga una consulenza contabile d'ufficio integrativa della precedente agli atti o nuova, al fine della rideterminazione del saldo del/dei rapporto/i oggetto di causa e/o altro fine che venisse ritenuto di giustizia, in riferimento ai motivi di appello esposti.
Per e : Controparte_1 CP_2 Controparte_3
“nel merito: in via principale respingere l'appello di per i motivi di cui in narrativa e, in Pt_1 accoglimento dell'appello incidentale di e dei sig.ri e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, la nullità della pattuizione del tasso debitore delle aperture di credito su Conto Corrente successive al 28.4.2013 e per l'effetto ricalcolare il saldo del Conto Corrente nei termini e alle condizioni descritte in narrativa;
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, non dimostrato il saldo debitore del Conto
Corrente al 1.3.2008 e per l'effetto ricalcolare il saldo del Conto Corrente nei termini e alle condizioni descritte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione del 4.7.2013 di e del 4.7.2013 di;
CP_2 Controparte_3
- accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, l'errata regolazione delle spese legali di lite del procedimento di primo grado e per l'effetto condannare alla refusione delle spese Pt_1 di lite a favore di e dei sig.ri e e, quantomeno, CP_1 CP_2 Controparte_3
Contr compensando le spese di lite con pagina 3 di 22 - accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che e i sig.ri e CP_1 CP_2 CP_3
Contr
nulla devono a – o eventualmente ad - in ragione rispettivamente del
[...] Pt_1 rapporto bancario di Conto Corrente e del rapporto di garanzia personale;
In via istruttoria
- rimettere la causa in istruttoria disponendo integrazione di CT nei termini e con i quesiti proposti dall'appellata sub par. 72 e 80 del presente atto di appello
Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa”.
Vicende processuali
1) A seguito di ricorso presentato da quale procuratrice di CP_5 Controparte_4 anca PS), il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
25383/2018 del 19/11/2018 con il quale veniva ingiunto a (in qualità di debitrice Controparte_1 principale) e ad e (in qualità di fideiussori) di pagare alla CP_2 Controparte_3 creditrice ricorrente, immediatamente, quanto alla debitrice principale, ed entro il termine di
40 giorni dalla notifica del D.I., quanto ai fideiussori, la somma di euro 365.602,45, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 11167, acceso in data 21.2.06 e chiuso in data 25.5.18, in relazione al quale era stata prestata, in data 4.7.13, fideiussione da parte dei sig.ri sino alla concorrenza dell'importo di euro 390.000,00. CP_3
2) Con atto di citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, gli ingiunti Controparte_1
e , lamentando la carenza di prova documentale del credito CP_2 Controparte_3 ex adverso azionato (essendo stato prodotto il solo estratto ex art. 50 TUB) e contestando, sotto più profili, la pretesa creditoria contro di essi azionata, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, per quanto riguardava l'opponente debitrice principale, Controparte_1 chiedevano: l'accertamento della nullità degli addebiti illegittimamente effettuati sul conto corrente, con conseguente sostituzione del tasso ultralegale applicato con quello sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB;
l'espunzione degli addebiti relativi alla CMS, alla commissione di immediata disponibilità fondi, alla commissione di istruttoria veloce ed alla commissione per revisione fidi ed, infine, l'eliminazione degli interessi anatocistici dal 1.1.14 al 30.6.16, ciò al fine di conseguire la rettifica del saldo finale del conto corrente e la conseguente condanna pagina 4 di 22 della CA convenuta alla restituzione dell'eventuale importo risultante a credito della correntista. Infine, chiedevano la condanna al risarcimento del danno in ragione dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza, da parte di CA PS, della posizione di presso la Centrale Rischi della CA d'Italia. Controparte_1
Per quanto riguardava la posizione dei fideiussori, gli opponenti chiedevano la declaratoria di nullità totale dei contratti di fideiussione del 4.7.13, con il conseguente accertamento dell'assenza di alcuna pretesa creditoria della banca;
in via subordinata, previa declaratoria di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., chiedevano accertarsi l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della banca a far valere il proprio credito, con conseguente declaratoria dell'assenza di alcun credito.
Sul punto, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di fideiussione per la conformità delle clausole ivi contenute (clausole 2, 6 ed 8) al modello ABI, giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della CA d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005: in particolare, veniva contestata la validità della clausola n. 6 contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
e, sulla premessa della sua inefficacia, veniva eccepita la tardività dell'iniziativa monitoria assunta dalla banca per inosservanza del termine di cui alla disposizione citata, essendo avvenuto il recesso dal rapporto di conto corrente in data 16.5.18 ed essendo stato notificato il decreto ingiuntivo solo in data 28.11.18.
3) Costituendosi in giudizio l'opposta , rappresentata dalla Controparte_4 propria procuratrice eccepiva la prescrizione della pretesa restitutoria ex adverso CP_5 azionata con riferimento agli addebiti effettuati in conto prima del decennio prescrizionale antecedente alla notifica dell'atto di opposizione (avvenuta il 5.1.2019); eccepiva, comunque, la genericità e l'infondatezza delle contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria da essa azionata.
Quanto alla posizione dei fideiussori, deduceva che, comunque, quand'anche ritenuta l'inefficacia della clausola di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., doveva ritenersi rispettato il termine decadenziale previsto da tale norma sulla base delle tempestive comunicazioni inoltrate sia alla debitrice principale che ai garanti.
pagina 5 di 22 Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande e la conferma dell'ingiunzione e, in via subordinata, per l'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti in solido al versamento dell'importo ingiunto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
4) In corso di causa, in data 5.8.21, si costituiva in giudizio, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
per il tramite della propria procuratrice Parte_1 Parte_2
Contr riportandosi integralmente alle difese già svolte dall'opposta e deducendo:
- di essere titolare del credito controverso a seguito di una scissione parziale disposta da
CA PS, con la quale le era stato trasferito, in qualità di beneficiaria della scissione, un compendio di attività e passività composto, tra l'altro, “da crediti deteriorati unitamente ai Contr relativi accessori e rapporti giuridici … ivi incluso il credito già vantato da nei confronti di e dei Sigg.ri e ”; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- che, del trasferimento del ND , era stata data pubblicità mediante avviso Per_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151.
5) Nel corso del giudizio veniva respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. avanzata dalla debitrice principale e veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dei garanti;
veniva disposta ed espletata CT contabile.
6) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6678/2023, pubblicata in data 3/8/2023 ed impugnata in questa sede, ha così deciso:
“1) dichiara la carenza di titolarità del credito dell'intervenuta volontaria Parte_1
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 25383 reso da questo
Tribunale in data 8.11.18 ad istanza di rappresentata Controparte_4 dalla mandataria CP_5
3) accerta e dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 11167 acceso in data 21.2.06 intercorso tra e in punto di Controparte_1 Controparte_7 capitalizzazione trimestrale degli interessi, CMS ed interessi ultralegali;
4) accerta che il saldo del conto corrente ricalcolato al 28.5.18 è pari ad € 157.301,73 a debito della correntista;
5) condanna gli opponenti ed in solido a Controparte_1 Controparte_3 CP_2 corrispondere all'opposta la suddetta somma oltre Controparte_4 accessori come da motivazione;
pagina 6 di 22 6) rigetta ogni altra domanda;
7) condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in €
9.850 oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa;
8) pone in via definita le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico di parte opposta”.
Il Tribunale, in particolare, con tale sentenza:
i) quanto alla “censura formulata dagli opponenti riguardo alla carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta , premesso che questa era “intervenuta allegando la propria Parte_1 qualità di beneficiaria della scissione parziale operata da Controparte_4 in data 25.11.20 cui è conseguito il trasferimento a suo favore di un compendio di
[...] attività e passività descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato in data 4.10.20 dalle assemblee straordinarie delle due società”, ha ritenuto che tali circostanze valessero a configurare la legittimazione di detta parte ad intervenire nel giudizio, mentre, per ciò che riguardava “la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio”, ha ritenuto di dover dichiarare la carenza di titolarità del credito controverso in capo all'intervenuta per avere questa tardivamente fornito la prova Pt_1 dell'effettiva titolarità, e, ciò, avendo rilevato:
- che in sede di costituzione in giudizio era stato prodotto “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il quale fa riferimento ad un compendio di attività e passività quale identificato nell'atto di scissione ed al subentro della beneficiaria nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati costituenti il suddetto compendio senza ulteriori e più specifici criteri identificativi”;
- che, diversamente, “l'atto di scissione (ivi incluso l'elenco delle posizioni oggetto di trasferimento) nonché la dichiarazione resa dalla – Controparte_4 questi sì aventi valenza esaustiva ai fini probatori - sono stati prodotti solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sì da doversi considerare tale produzione tardiva”;
- che, invero, sarebbe stato “onere dell'intervenuta eseguire tale adempimento in sede di intervento ex art. 111 c.p.c. al fine di documentare idoneamente l'avvenuta inclusione del credito nel perimetro dell'operato trasferimento per effetto della scissione”;
ii) quanto alla pretesa azionata con decreto ingiuntivo, avuto riguardo alle risultanze della
CT contabile esperita in causa, ha ritenuto che questa avesse “fornito parziale riscontro alle
pagina 7 di 22 censure svolte dagli opponenti quanto entità del credito ed ai criteri di calcolo utilizzati”, avendo rilevato quanto segue:
- che doveva ritenersi infondata la contestazione relativa all'allegata carenza documentale ed alla conseguente inidoneità delle produzioni a consentire una disamina efficace, in quanto
“l'opposta ha infatti allegato il contratto di conto corrente, l'estratto conto ex art. 50 Tub nonché – nella presente fase di opposizione – la serie integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino alla chiusura, ad eccezione di quello relativo al mese di febbraio 2008. Tale carenza, tuttavia, non ha inciso sull'accertamento del consulente avendo quest'ultimo chiarito a pag. 12 della relazione di aver effettuato un'operazione di “raccordo” tra il periodo precedente e quello successivo mediante l'utilizzo della differenza algebrica dei due saldi estremi”;
- per ciò che riguardava la prescrizione, che, “in assenza di atti interruttivi anteriori, il termine prescrizionale deve essere computato con decorrenza dalla notifica della citazione introduttiva avvenuta il 5.1.19”; che, nella specie, “Il c.t.u. ha verificato che nel periodo compreso tra il 21.2.06 – data di accensione del contratto di conto corrente – ed il 5.1.09 - data di decorrenza del decennio prescrizionale - non vi sono state rimesse solutorie. Ciò sulla base del saldo ricalcolato e non già delle originarie annotazioni contabili della banca in conformità al principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità”; che, al riguardo, “Il c.t.u. ha evidenziato che – pur non essendo presente per il periodo antecedente al 26.2.10 alcuna pattuizione scritta di aperture di credito – l'esistenza delle stesse può agevolmente essere desunta dai report della Centrale Rischi, dall'andamento del conto corrente e, segnatamente, dagli scalari (che riportano due o tre tassi di interesse con medesima data di decorrenza), dall'addebito di voci per spese di istruttoria revisione fidi o spese di gestione fido o spese affidamenti e/o scoperti nonché dall'addebito della commissione di massino scoperto calcolata con aliquote differenti”; che, del resto, non poteva dubitarsi che la prova del fido di fatto “possa avere anche natura deduttiva: ciò al fine di evitare che l'istituto di credito - che ha dato causa alla nullità del contratto di affidamento non predisponendo per iscritto le relative condizioni contrattuali - possa giovarsi, ai fini della dimostrazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, della nullità cui ha dato corso”; che, inoltre, “è del tutto fisiologico che l'apertura credito sia priva della forma scritta laddove regolata dalle condizioni economiche del contratto cui la stessa accede, come nel caso di
pagina 8 di 22 specie”; che, pertanto, “assodato, dunque, che la correntista ha in concreto beneficiato di un fido di fatto sin dall'apertura del rapporto, va evidenziato che - non avendo il c.t.u. identificato con esattezza il plafond della concessione di credito - ha correttamente considerato come ripristinatorie tutte le rimesse eseguite”; che, infine, doveva ritenersi infondata la contestazione in proposito svolta dal consulente della parte opposta “alla stregua delle regole dell'onere probatorio che grava sulla parte che intende giovarsi dell'allegazione”; che, pertanto, la pretesa restitutoria azionata non poteva ritenersi coperta da prescrizione;
- che, alla luce delle condivisibili valutazioni svolte dal C.T.U., il saldo a debito della correntista, alla data della chiusura del conto, doveva essere rideterminato nella minor somma di € 157.301,73 (in luogo del saldo a debito risultante dall'estratto conto di €
364.021,17), e, ciò, dopo aver:
A) dichiarato la nullità del contratto di conto corrente nella parte relativa all'omessa pattuizione per iscritto della misura degli interessi, ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB, e conseguentemente, applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB dalla data di apertura del conto sino al 2.6.13 e gli interessi come pattuiti nel contratto stipulato “in data 3.6.13, ove il tasso debitore è correttamente individuato quale tasso variabile di mese in mese in funzione dell'Euribor” dal 3.6.13 fino alla data di chiusura del conto;
B) espunto le somme dovute a titolo di spese e commissioni non pattuite;
C) espunto le somme dovute a titolo di C.M.S. in considerazione dell'indeterminatezza della pattuizione;
D) espunto le somme dovute a titolo di interessi anatocistici risultanti dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti per il periodo decorrente dall'1.1.14 sino al
30.6.16;
- che, pertanto, gli opponenti dovevano essere condannati in via solidale tra loro al pagamento in favore della parte opposta “della somma pari ad € 157.301,73 corrispondente al saldo ricalcolato al 28.5.18 data di chiusura del conto. Su tale somma competono gli interessi al tasso di legge da tale data sino al saldo effettivo”;
iii) ha ritenuto che fosse infondata “la censura inerente la pretesa nullità della garanzia fideiussoria prestata in data 4.7.13 per conformità delle clausole ivi contenute (clausola 2, 6 ed 8) al modello ABI giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza”, e, ciò, avendo rilevato:
pagina 9 di 22 - da un lato, che “gli opponenti non hanno dimostrato che l'allegata intesa dominante fosse perdurante alla data di stipulazione della garanzia la cui sottoscrizione risulta successiva di ben 8 anni rispetto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla CA d'Italia n. 55/2005. In sostanza, non è stata né allegata né dimostrata la perdurante uniforme applicazione del modello ABI da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato”;
- da un altro lato, che, “in ogni caso, anche a voler ritenere invalida la clausola 6 (contenente la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.) non è ravvisabile la lamentata tardività dell'iniziativa assunta dalla banca. Ciò in quanto il deposito del ricorso monitorio – momento che vale a connotare l'iniziativa giudiziale del creditore - risulta effettuato in data 12.10.18 a fronte del recesso comunicato in data 16.5.18 sì da risultare ampiamente rispettato il termine decadenziale”; iv) ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dagli opponenti, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della CA d'Italia, perché “si rileva come la pretesa azionata in sede monitoria – pur ricalcolata – abbia trovato riscontro qualificandosi il saldo pur sempre a debito della correntista. Ciò ha reso del tutto legittima l'iniziativa assunta dall'istituto bancario in sede di segnalazione della posizione”;
v) quanto alla regolazione delle spese, ha ritenuto: a) di porre le spese di lite a carico degli opponenti in solido, considerato sia l'integrale rigetto delle contestazioni formulate dai garanti sia l'esistenza di un saldo che, pur rettificato, era risultato essere comunque a debito della correntista;
b) di porre le spese di CT a carico dell'opposta, avendo la stessa dato causa all'accertamento; c) di non dover liquidare nulla in favore della terza intervenuta volontaria, attesa la dichiarata carenza di titolarità della pretesa creditoria.
7) Avverso tale sentenza ha proposto appello in qualità di procuratrice di Parte_2
chiedendone la riforma per i seguenti due motivi Parte_1 di impugnazione:
- “Violazione degli artt. 58 T.U.B., degli artt. 111-115-116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”
- “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, T.U.B., degli artt. 1842, 2697 e 2935 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c”.
8) Si sono costituiti in giudizio gli appellati e Controparte_1 CP_2 CP_3
i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello avversario e, a loro volta, hanno proposto
[...]
pagina 10 di 22 appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata, previa integrazione della
C.T.U. già espletata in primo grado, al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente e deducendo, al riguardo:
i) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di applicazione del tasso debitore pattuito con accordo del 3.6.2013 successivamente alla data del 28.4.2013 (rectius 24.8.2013)”;
ii) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di mancata dimostrazione del credito banca in relazione al mese di febbraio 2008”;
iii) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di statuizione di nullità parziale delle fideiussioni del 4.7.2013”; iv) la “insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in punto di statuizione di condanna di e dei sig.ri al pagamento delle spese di lite”. CP_8 CP_3
9) L'appellata non costituitasi in giudizio, è stata Controparte_4 dichiarata contumace.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, sia l'appello principale proposto da Parte_1 sia l'appello incidentale proposto dagli appellati possono dirsi in parte
[...] meritevoli di accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
10) Va richiamato che con il primo motivo di appello principale è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di titolarità del credito controverso in capo ad intervenuta quale cessionaria del credito originariamente Pt_1 vantato dalla CA PS, per il fatto che:
i) ha erroneamente ritenuto insufficiente a provare tale titolarità “l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco tempestivamente prodotto con il proprio atto di intervento, il quale reca, a pag. 2, il chiaro riferimento ai crediti classificati come sofferenze ai sensi delle circolari di CA d'Italia nr.
139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”;
ii) ha erroneamente ritenuto tardiva, per quanto idonea a provare la titolarità del credito, la produzione dell'atto di scissione contenente gli NDG (numero direzione generale, che, nel pagina 11 di 22 sistema bancario, è il numero che identifica ogni cliente nella scheda anagrafica della banca), tra cui quello portante il n. “53077703”: al riguardo, è stato dedotto:
- che detto atto ben poteva essere da essa prodotto in sede di comparsa conclusionale in quanto “inerente alla titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione che rappresentava una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto”;
- che, in ogni caso, tale documento era stato prodotto solo in quel momento in quanto la controparte, solo in sede di comparsa conclusionale, aveva “scelto di porre in discussione la legittimazione di dopo che aveva finito per accettarla, così abbandonando l'inziale Pt_1 generica contestazione, formulata all'udienza del 11.1.2022”, come dimostrato dal fatto che
“la controparte aveva precisato le conclusioni del 23.3.2023, senza formulare eccezioni di sorta avverso ed anzi rivolgendo le proprie domande nei confronti della sola Pt_1 cessionaria e non più nei confronti della CA, con conseguente rilevanza della Pt_1 condotta processuale di non contestazione della controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
10.1) Gli appellati e Sig.ri hanno contestato tale primo motivo di Controparte_1 CP_3 appello deducendo l'inidoneità a provare la titolarità del credito controverso in capo alla
[...]
A) sia dell'estratto della Gazzetta ufficiale in cui si precisa che il ND di Pt_1 scissione è formato da crediti deteriorati come descritti e dettagliati nel Progetto di Scissione non prodotto in corso di causa;
B) sia del documento (tardivamente prodotto solo in comparsa conclusionale di replica) in cui CA PS aveva dichiarato l'avvenuto trasferimento del credito controverso in favore di perché non sottoscritto da un funzionario di Parte_1
CA PS dotato poteri di rappresentanza e perché inidoneo a sostituire il contratto di cessione;
C) sia del documento (sempre tardivamente prodotto) contenente l'elenco delle posizioni rientranti nel compendio scisso in quanto unilateralmente formato da Parte_1
10.2) Ad avviso della Corte il primo motivo di appello principale deve ritenersi fondato, non sembrando condivisibile la valutazione con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'intervenuta non avesse tempestivamente dimostrato di essere divenuta cessionaria e, Pt_1 quindi, titolare del credito già azionato in sede monitoria dalla CA PS.
Al riguardo, va richiamato, in sintesi, che il Tribunale, considerato che intervenendo in Pt_1 giudizio, aveva prodotto solo l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che aveva poi prodotto documenti idonei (“questi sì aventi valenza esaustiva ai fini probatori”) solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale, ha ritenuto tardiva tale produzione e, quindi,
pagina 12 di 22 ha dichiarato la carenza di titolarità del credito dell'intervenuta sì da giungere a Pt_1 condannare gli opponenti a pagare il residuo credito (nella minor misura accertata in causa) all'opposta CA PS anziché all'intervenuta Pt_1
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto: Pt_1
- da un lato, che, nel caso, doveva ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare la titolarità del credito, l'estratto della Gazzetta Ufficiale da cui emergeva che, in data 25.11.2020, la Contr scissione parziale di aveva dato origine ad alla quale erano stati trasferiti Parte_1
“crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di CA d'Italia nr. 139/1991 e nr.
272/2008 (i "Crediti NPL") e crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di CA d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti
NPL, i "Crediti Deteriorati")”, posto che il credito per cui era causa rientrava sicuramente nella categoria dei crediti a sofferenza (tanto che gli opponenti avevano chiesto il risarcimento del danno da indebita segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi); che, del resto, dal momento in cui, in data 5.08.2021, (peraltro assistita dai medesimi difensori di CA Pt_1
PS) era intervenuta in giudizio, l'opposta CA PS aveva omesso di partecipare al giudizio;
che, inoltre, era in possesso della documentazione probatoria ed aveva Pt_1 partecipato alla CT senza incontrare alcuna contestazione degli opponenti che, non a caso, in sede di precisazione delle conclusioni, avevano rivolto le loro conclusioni unicamente nei confronti di e non anche nei confronti di CA PS;
Pt_1
- da un altro lato, che essa aveva, poi, prodotto gli ulteriori documenti (ritenuti dal giudice di primo grado idonei ma tardivi) con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria per il semplice fatto che gli opponenti, dopo che all'udienza del 1.1.22 si erano limitati a contestare la legittimazione passiva di per poi assumere un atteggiamento di Pt_1 non contestazione (come avvalorato dalle conclusioni precisate), solo nella comparsa conclusionale avevano ribadito tale contestazione con la precisazione che “l'atto di intervento di è successivo al termine ultimo (6.2.21) per la produzione di documenti Parte_1 concesso dal Tribunale, all'udienza del 17.11.2020, per il deposito delle memorie istruttorie” ed avevano ulteriormente eccepito la carenza di interesse di CA PS alla prosecuzione del giudizio in quanto questa aveva omesso ogni attività difensiva successivamente alla data dell'intervento di Pt_1
pagina 13 di 22 Ebbene, ad avviso della Corte, deve ritenersi che la titolarità del credito in capo ad sia Pt_1 stata solo apparentemente (e, quindi, non idoneamente) contestata dagli originari opponenti e odierni appellati.
Invero, gli appellati, alla prima udienza utile successiva all'intervento nel giudizio di primo grado di e negli scritti conclusivi, si sono limitati a contestare “la legittimazione Parte_1 all'intervento di in quanto la stessa non ha fornito riscontro circa l'acquisita Parte_1 titolarità del credito opposto”, sì da aver effettuato, in tal modo, una contestazione generica e meramente apparente della circostanza che fosse titolare del credito Parte_1 controverso in veste di cessionaria dello stesso da parte di CA PS: questa, del resto, successivamente all'intervento di (peraltro assistita dai medesimi difensori di CA Pt_1
PS), ha smesso di partecipare al giudizio, al punto che nel fascicolo telematico di primo grado di parte CA PS (rimasta contumace in secondo grado) risultano essere stati ulteriormente depositati il foglio di precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali della parte intervenuta Pt_1
Quanto alla valenza della predetta contestazione degli appellati va, anzitutto, richiamato che, come rilevato anche dal Giudice di primo grado, la legittimazione ad agire è condizione dell'azione che differisce dalla titolarità del credito, la quale concerne il merito della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., Sent. n. 2951/2016).
Inoltre, l'apparenza della contestazione risiede nel fatto che gli opponenti, nonostante
[...]
in sede di intervento, avesse puntualmente dedotto le ragioni poste a fondamento Pt_1 della titolarità del credito oggetto di causa ed avesse allegato la pubblicazione in G.U. da cui si sarebbe dovuto evincere il trasferimento del credito in suo favore, alla prima udienza utile hanno omesso di prendere puntuale posizione su tali circostanze, limitandosi ad eccepire genericamente l'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'intervenuta, ma senza, con ciò, negare specificamente il fatto storico della vicenda successoria costitutivo della titolarità stessa: tale generica allegazione non può, pertanto, essere ricondotta alla specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Infatti, in materia di prova civile, va richiamato, da un lato, che una contestazione generica, a fronte di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, deve equipararsi alla mancanza di contestazione;
da un altro lato, che la semplice doglianza della mancanza di prova di un fatto non equivale, di per sé, a far ritenere che quel fatto sia stato pagina 14 di 22 contestato, potendosi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale solo ove vengano con la stessa richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative (cfr.
Cass. civ., Sent. n. 8933/2009; Cass. civ., Sent. n. 17889/2020).
A ciò si aggiunge che, successivamente alla mancata contestazione del fatto storico costitutivo della titolarità del credito controverso in capo ad gli originari Parte_1 opponenti, in sede di precisazioni delle conclusioni, hanno rivolto le proprie domande unicamente nei confronti dell'intervenuta e non anche nei confronti dell'originaria Pt_1 creditrice CA PS, sì da avere in tal modo implicitamente riconosciuto la qualità di controparte e titolare del credito controverso in capo all'intervenuta Parte_1
Per queste ragioni, dovendosi ritenere fondato il primo motivo di appello, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la carenza di titolarità del credito controverso in capo alla e nella parte in cui ha condannato gli originari Parte_1 opponenti, in solido tra loro, a pagare la somma accertata a saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa in favore dell'originaria creditrice in Controparte_4 luogo della cessionaria intervenuta Parte_1
11) Va, quindi, richiamato che, con il secondo motivo di gravame principale, la parte appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, avrebbe errato nel ritenere tutte ripristinatorie (anziché solutorie) le rimesse effettuate in conto corrente e, conseguentemente, ha “ritenuto non coperte dalla prescrizione eccepita dalla
CA (e fatta propria dall'intervenuta le rimesse intervenute tra il 21.2.2006 Parte_1
(data di accensione del contratto di conto corrente) ed il 5.1.2009 (data di decorrenza del decennio prescrizionale rispetto alla notifica dell'atto di opposizione, avvenuta il 5.1.2019), non espungendole, perciò, dal conteggio per la rideterminazione del saldo di conto corrente e, di conseguenza, indicando erroneamente in € 157.301,73 il saldo a debito della correntista”.
In particolare, quanto al regime di ripartizione dell'onere probatorio, secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto “che la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell'onere di indicare i versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)”.
L'appellante ha, poi, sostenuto che, nonostante non sia stato dal “c.t.u. identificato con esattezza il plafond della concessione di credito”, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che pagina 15 di 22 “nel periodo compreso tra il 21.2.06 – data di accensione del contratto di conto corrente – ed il 5.1.09 - data di decorrenza del decennio prescrizionale - non vi sono state rimesse solutorie” e, in conseguenza di ciò, non ha ritenuto prescritte le rimesse intervenute prima del
5.1.2009 (data di decorrenza del decennio prescrizionale antecedente alla notifica dell'atto di opposizione, avvenuta il 5.1.2019) e, pertanto, non le ha espunte dal conteggio per la rideterminazione del saldo del conto corrente: in particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la “prova del fido, in assenza di contratto scritto di apertura di credito di fatto, possa avere anche natura deduttiva”, nonostante “la legge – soprattutto l'art. 117 T.U.B. - impone la forma scritta a tutti i contratti bancari e, dunque, anche al contratto di apertura di credito, con la conseguenza che, in assenza di tale forma, il negozio è radicalmente nullo e l'esistenza del contratto di apertura di credito dev'essere provata con la forma scritta”.
11.1) Gli appellati e i Sig.ri hanno contestato tale motivo di appello Controparte_1 CP_3 sostenendo che il Giudice di primo grado, al fine di valutare la natura delle rimesse effettuate e, conseguentemente, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta da CA PS, avrebbe correttamente ritenuto raggiunta la prova dell'apertura di credito sulla base di plurimi e inequivoci elementi.
11.2) Ad avviso della Corte il secondo motivo di appello principale è infondato, dovendosi ritenere che non sia meritevole di censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione svolta da CA PS per i motivi che seguono.
Va richiamato che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto provata l'esistenza di un fido di fatto sulla scorta di una pluralità di elementi deduttivi diffusamente rappresentati dal C.T.U., sì da aver poi concluso per l'insussistenza di rimesse solutorie da parte della correntista con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Controparte_1
CA opposta.
Tale conclusione è stata, infatti, correttamente raggiunta dal Giudice di primo grado, in applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce dei quali “al fine di accertare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, successivamente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare
pagina 16 di 22 se quest'ultimo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso” (Cassazione civile sez. I,
19/05/2020, n.9141) e, come già rilevato, dopo aver ritenuto provata, in via deduttiva,
l'esistenza di un fido di fatto.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente sostenuto che la prova della sussistenza di un'apertura di credito, laddove sia funzionale all'accertamento della natura delle rimesse in conto corrente effettuate e all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, può essere fornita anche con mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, a titolo esemplificativo, gli estratti conto o i riassunti scalari o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della CA d'Italia, non ostando a tale conclusione l'art. 117, comma primo, del D.Lgs. n. 385/1993, che impone che i contratti bancari siano redatti in forma scritta (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/01/2024, n. 2338).
Deve, pertanto, condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della natura delle rimesse affluite sul conto corrente intrattenuto dalla con la Controparte_1
CA PS, ha desunto la sussistenza di una apertura di credito “dai report della Centrale
Rischi, dall'andamento del conto corrente e, segnatamente, dagli scalari (che riportano due o tre tassi di interesse con medesima data di decorrenza), dall'addebito di voci per spese di istruttoria revisione fidi o spese di gestione fido o spese affidamenti e/o scoperti nonché dall'addebito della commissione di massino scoperto calcolata con aliquote differenti”.
Non può, infatti, dubitarsi che tali elementi siano idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.
L'accertamento della sussistenza di un affidamento, funzionale all'attribuzione della natura ripristinatoria della totalità delle rimesse effettuate, è di per sé sufficiente ad escludere la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate da parte della nel corso del rapporto di conto corrente, restando, dunque, irrilevante ogni Controparte_1 considerazione – svolta dal Giudice di primo grado - in ordine al regime di ripartizione dell'onere della prova circa la natura delle rimesse effettuate.
12) Quanto all'appello incidentale proposto dagli appellati, va richiamato che questi, con il primo motivo di appello hanno dedotto l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, aderendo alle considerazioni del C.T.U., ha applicato pagina 17 di 22 dal 3.6.13 fino al 28.5.18 (data di chiusura del conto corrente) il tasso variabile in funzione dell'Euribor come pattuito nel contratto di apertura credito del 3.6.13, e, ciò, senza considerare che la CA PS avrebbe dato esecuzione a tale contratto, applicando il tasso ivi stabilito, solo dal 3.6.13 fino al 24.8.13, avendo poi la stessa applicato (fino alla estinzione del contratto di conto corrente) un tasso più alto rispetto a quello pattuito.
12.1) Il primo motivo di appello incidentale è infondato per i motivi di seguito indicati.
Va richiamato che, il Tribunale, nella sentenza appellata, dopo aver rilevato, ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB, la nullità del contratto di conto corrente nella parte relativa all'omessa pattuizione per iscritto della misura degli interessi ed aver rilevato, invece, la corretta individuazione del tasso debitore nella lettera di apertura di credito del 2.6.13, ha condivisibilmente aderito alla ricostruzione contabile svolta dal CT, il quale, per il periodo compreso tra l'apertura del contratto di conto corrente e la data del 2.6.13, ha effettuato la sostituzione del tasso in concreto applicato dalla banca con il tasso previsto al comma 7 dell'art. 117 TUB e, per il periodo successivo (ossia per il periodo compreso tra il 3.6.13 e la data di estinzione del rapporto di conto corrente), recependo, sul punto, i rilievi degli originari opponenti, ha applicato il tasso “variabile di mese in mese in funzione dell'Euribor” stabilito pattiziamente con lettera di credito del 3.6.13 (vd.si pag. 24 della relazione peritale depositata in primo grado, nonché lettera di credito al doc. 185 del fascicolo di primo grado di CA
PS), sì da rendere del tutto inconcludente la doglianza svolta dagli appellati in ordine al tasso in concreto applicato dalla banca.
13) Va, quindi, richiamato che, con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellati hanno lamentato l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nel ritenere che la mancata produzione dell'estratto conto relativo al mese di febbraio 2008 non avrebbe pregiudicato l'accertamento del CT (il quale ha chiarito di aver effettuato, per il mese mancante, un'operazione di raccordo mediante la differenza algebrica dei saldi estremi e con l'esclusione, per tale intervallo, degli interessi e delle competenze ad esso relative), avrebbe in tal modo condiviso un “artifizio contabile” del
C.T.U., così illegittimamente sopperendo ad una carenza probatoria della creditrice.
13.1) Tale motivo di appello incidentale non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
pagina 18 di 22 Il Tribunale ha, infatti, correttamente ritenuto che, nonostante non fosse stato prodotto da parte della CA l'estratto conto relativo al solo mese di febbraio 2008, fosse comunque possibile un'attendibile ricostruzione del rapporto di conto corrente attraverso la ragionevole e motivata operazione di raccordo posta in essere dal CT, operazione che, del resto, deve ritenersi consentita, anche in ragione del limitato numero delle operazioni mancanti, in base al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio presta adesione, secondo il quale “nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino gli estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere certamente effettuata sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili senza soluzione di continuità, pur tuttavia potendosi effettuare "raccordi" quando la mancanza degli estratti sia contenuta entro periodi limitati di tempo (un trimestre per anno, per soli due anni, e a distanza di quattro anni l'uno dall'altro)" (Cass. civ. sez. I, 29/02/2024, n. 5387).
14) Con il loro terzo motivo di appello gli appellanti in via incidentale sig.ri e CP_2
, chiamati a rispondere come garanti della debitrice principale Controparte_3 CP_1
hanno lamentato l'insufficiente ed erronea motivazione della sentenza di primo grado, in
[...] punto di statuizione della nullità parziale della fideiussione da essi rilasciata, per il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, essi avrebbero dimostrato “la nullità parziale della Fideiussione limitatamente alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c., per violazione della normativa antitrust” avendo prodotto diversi modelli di fideiussione dall'anno 2003 all'anno 2013 che dimostrerebbero il perdurare dell'intesa restrittiva della concorrenza, sia in epoca precedente al provvedimento di CA
d'Italia n. 55/05 che successivamente allo stesso.
14.1) Ad avviso del collegio anche tale terzo motivo di appello incidentale non merita accoglimento, dovendosi ritenere lo stesso infondato e, prima ancora, inconcludente ai fini del decidere.
Al riguardo, a prescindere da ogni considerazione sul tema della prova della permanenza di un accordo anticoncorrenziale rispetto ad una fideiussione omnibus rilasciata ad otto anni di distanza dal provvedimento della CA d'Italia del 2005, ed al di là della valutazione di inadeguatezza delle produzioni a tal fine effettuate dalle parti appellate (valendo le stesse, al più, a dimostrare la diffusione di determinate clausole fra gli istituti bancari ma non anche l'imprescindibile presupposto di una nuova intesa anticoncorrenziale fra la banca originaria pagina 19 di 22 creditrice e gli altri operatori del mercato), pare dirimente il rilievo che le parti appellate non hanno ritenuto di muovere alcuna contestazione alla valutazione del Tribunale (da ritenersi in tal modo coperta da giudicato) secondo cui non sarebbe nemmeno ravvisabile la lamentata tardività dell'iniziativa di recupero del credito svolta dalla banca, per essersi questa giudizialmente attivata entro il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., “ciò in quanto il deposito del ricorso monitorio – momento che vale a connotare l'iniziativa giudiziale del creditore - risulta effettuato in data 12.10.18 a fronte del recesso comunicato in data 16.5.18 sì da risultare ampiamente rispettato il termine decadenziale”.
15) Con il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale gli appellati hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha, da un lato, ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta CA PS, nonostante le domande proposte in primo grado fossero state in buona parte accolte (il che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite), e, dall'altro lato, ha omesso di condannare l'intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli originari opponenti, Parte_1 nonostante questi fossero stati costretti a difendersi nel merito rispetto a domande ritenute infondate.
15.1) Tale motivo di appello incidentale può ritenersi solo parzialmente fondato.
Va richiamato che il Giudice di primo grado ha posto le spese di lite a carico degli originari opponenti avendo considerato “sia l'integrale rigetto delle contestazioni formulate dai garanti sia l'esistenza di un saldo che, pur rettificato, è risultato essere comunque a debito della correntista”.
Tale valutazione merita di essere riesaminata ove si consideri che, se, da un lato, nel giudizio di primo grado, gli opponenti sono comunque risultati debitori di una parte (meno della metà) della somma contro di essi pretesa con il decreto ingiuntivo opposto, da un altro lato, gli stessi hanno ragionevolmente introdotto il giudizio di opposizione a motivo della nullità di diverse clausole del contratto di conto corrente che hanno condotto ad un sensibile ridimensionamento del saldo a debito del rapporto di conto corrente.
Ciò, ad avviso del collegio, consente di giustificare l'applicazione di un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, da ritenersi adeguata nella misura del 50%, con conseguente condanna degli originari opponenti e odierni appellati a rimborsare ad Pt_1
(anziché a CA PS) la restante quota del 50 % delle spese di lite da questa sostenute,
pagina 20 di 22 come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati dal D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo lo scaglione riferibile al valore del credito accertato in primo grado (€ 52.001,00 – 260.000,00) ed ai valori medi di tariffa.
Va solo chiarito che, in ragione dell'accoglimento del primo motivo di appello principale e dell'accertamento della titolarità del credito controverso in capo alla deve Parte_1 ritenersi superata la doglianza svolta dagli appellanti in via incidentale in ordine alla mancata condanna, da parte del Tribunale, di alla rifusione delle spese di lite del primo Parte_1 grado in loro favore.
Per i motivi esposti, la sentenza di primo grado va riformata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite nei limiti indicati nonchè nella parte in cui ha posto queste ultime integralmente a carico degli odierni appellati.
16) Per le considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo di appello principale ed in parziale accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, va parzialmente riformata la sentenza impugnata, da confermarsi per il resto.
17) Quanto alle spese del presente grado, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata ed all'esito complessivo della lite, ricorrono i presupposti per disporre un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, sì da potersi porre a carico delle parti appellate la quota del 50% delle spese di lite della parte appellante, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6678/2023 pubblicata in data 3/8/2023, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la titolarità del credito per cui è causa in capo all'appellante
[...]
e, per l'effetto, condanna gli appellati Parte_1 Controparte_1 CP_3
ed , in solido tra loro, a corrispondere all'appellante
[...] CP_2 Parte_1
pagina 21 di 22 (invece che alla , Parte_1 Controparte_4 rappresentata dalla propria procuratrice la somma di € 157.301,73 oltre Parte_2 interessi al tasso legale dal 28/5/2018 al saldo;
2) in parziale accoglimento del quarto motivo di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispone la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite del primo grado e, per l'effetto, condanna gli appellati a rimborsare all'appellante
(invece che alla Parte_3 Controparte_4
, rappresentata dalla propria procuratrice la restante quota delle
[...] Parte_2 spese di lite del primo grado di giudizio liquidate (per tale quota) in complessivi euro 7.051,50, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
4) dispone la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite del presente grado e, per l'effetto, condanna gli appellati a rimborsare alla parte appellante
[...]
rappresentata dalla propria procuratrice la Parte_1 Parte_2 restante quota delle spese di lite del presente grado che si liquidano (per tale quota) in complessivi euro 4.995,50, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
il Consigliere est., il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela Musillo
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