Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3607
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Sentenza 28 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Titolarità del credito a seguito di scissione parziale

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la carenza di titolarità del credito in capo all'appellante per tardiva produzione documentale, ritenendo la contestazione degli appellati generica e apparentemente tale.

  • Rigettato
    Natura ripristinatoria delle rimesse e prova del fido di fatto

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto provata l'esistenza di un fido di fatto sulla base di elementi deduttivi (report CRIF, andamento conto, scalari, addebiti spese fidi), rendendo tutte le rimesse ripristinatorie e quindi non soggette a prescrizione.

  • Accolto
    Ricalcolo del saldo a debito

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava gli appellati a pagare la somma in favore della banca originaria, disponendo la condanna al pagamento in favore dell'appellante, titolare del credito.

  • Accolto
    Condanna in solido al pagamento del saldo rideterminato

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava gli appellati a pagare la somma in favore della banca originaria, disponendo la condanna al pagamento in favore dell'appellante, titolare del credito.

  • Accolto
    Riforma della statuizione sulle spese di lite

    La Corte ha parzialmente accolto il motivo di appello incidentale relativo alle spese di lite, disponendo la compensazione parziale delle spese di primo grado e condannando gli appellati a rimborsare all'appellante la restante quota.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello incidentale

    La Corte ha rigettato l'appello incidentale proposto da Controparte_1, Controparte_2 e Controparte_3 nei limiti in cui non è stato accolto.

  • Rigettato
    Nullità del tasso debitore per violazione art. 117 TUB

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo antecedente al 3.6.13 e il tasso pattuito successivamente, ritenendo infondato il motivo di appello incidentale.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del saldo debitore per il mese di febbraio 2008

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la ricostruzione del rapporto fosse attendibile nonostante la mancanza dell'estratto conto di febbraio 2008, grazie all'operazione di raccordo effettuata dal CTU.

  • Rigettato
    Nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione per contrasto con normativa antitrust

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che gli appellati non avessero dimostrato la perdurante applicazione del modello ABI e che, in ogni caso, l'iniziativa della banca fosse tempestiva rispetto al termine di decadenza.

  • Accolto
    Errata regolazione delle spese legali di primo grado

    La Corte ha parzialmente accolto il motivo, disponendo la compensazione parziale delle spese di primo grado nella misura del 50% e condannando gli appellati a rimborsare all'appellante la restante quota.

  • Rigettato
    Inesistenza del debito verso la banca

    La Corte ha rigettato tale domanda, confermando la parziale debenza del saldo del conto corrente.

  • Rigettato
    Illegittimità della segnalazione a sofferenza

    La Corte ha rigettato la domanda, ritenendo legittima la segnalazione in quanto il saldo, seppur ricalcolato, risultava comunque a debito della correntista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3607
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3607
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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