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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. US Di LV Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa CA CA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26312/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione in data 15.7.2024 e promosso da:
C.F. , con sede in Ponte (BN) alla via Parte_1 P.IVA_1
Piana S.P. 106 n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria della società C.F. , della società Parte_2 P.IVA_2
C.F. , nonché del Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Abbamonte
[...] P.IVA_4
e dall'Avv. Arturo Cancrini, elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Avignonesi n. 5, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. , P.I. , con sede legale in Roma alla via CP_1 P.IVA_5 P.IVA_6
Monzambano n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Miele, dall'Avv. Daniela Marzano e dall'Avv. Alessandro Tabarini, elettivamente domiciliata in Roma alla via Monzambano n. 10, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OGGETTO: Appalto di opere pubbliche sopra soglia comunitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “1. La scrivente difesa prende atto del deposito della consulenza tecnica di ufficio, che impugna nella parte in cui ha negato o ridimensionato le pretese dell'ATI attrice.
2. Nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito, e richiesto in atti e alle osservazioni del proprio Consulente di parte, conclude perché voglia il Tribunale adito, per le ragioni innanzi espresse:
1. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'ATI al 16.7.21, ovvero: a) al pagamento della somma di euro 5.894.455,96 per i titoli esposti nella Riserva n. 1 iscritta al SAL n. 3 (andamento anomalo dei lavori, oltre rivalutazione ed interessi come per legge);
2. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei compensi e spese di CP_1 lite, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.”
PARTE CONVENUTA: “In rappresentanza di i sottoscritti difensori costituiti si CP_1 riportano integralmente ai propri atti di causa ed in particolare alla comparsa di costituzione
e risposta ed alle memorie istruttorie depositate, le cui conclusioni si chiede all'odierno Giudice di accogliere.
Con riferimento al merito della perizia depositata dal consulente nominato d'ufficio, va - in questa sede - evidenziata la presenza di alcune lacune nell'elaborato.
In particolare, il nominato perito dimostra di non aver tenuto in debito conto le controdeduzioni formulate dal ctp per il cui recepimento ed accoglimento nel merito questa difesa insiste CP_1 sin d'ora. In via subordinata si chiede che la causa venga introitata a sentenza con termini ordinari per note conclusionali e repliche.”
Nella comparsa di costituzione conclude:
“In funzione di quanto precede, l' come sopra rappresentata e difesa insiste CP_1 affinché, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, l'adito Tribunale voglia: a) rigettare la domanda attrice in quanto tardiva, inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto, considerato che le riserve iscritte di cui si chiede oggi il ristoro appaiono improponibili, tardive, nonché assolutamente infondate ed indimostrate;
b) condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze di lite.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 22.4.2022 la in proprio e in Parte_1
Parte qualità di mandataria della costituita con le mandanti Parte_2 [...]
e conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_3 Parte_4 Parte_4
Tribunale l' in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto: CP_1
- che con bando pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea n. 2017/S 247- CP_1
517165, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 27.12.2017,
l' aveva indetto una gara ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50 del 2016, CP_1 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di € 45.960.074,86, di cui € 2.919.221,90 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso, per l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei “Lavori di completamento alla statale SS 212 della Val Fortore, dallo svincolo di S. Marco di Cavoti a S.
LO in Galdo (Asse SS Fortorina) primo lotto variante di S. Marco dei Cavoti, 2°
Stralcio”;
- che, con provvedimento del Direttore Generale dell' n. CDG-0689312-I del 20.12.2018 CP_1
Parte si era proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell' dierna attrice per la somma complessiva di € 33.616.388,64, al netto del ribasso del 28,697% comprensivo di €
2.919.221,90 per oneri di sicurezza;
- che, con contratto del 18.6.2019, rep n. 28.378, racc. 14.154, l' aveva affidato all'ATI CP_1
i lavori, prevedendo per la loro esecuzione un tempo utile di 840 giorni;
- che in data 18.11.2019 l' nelle more del completamento delle attività di bonifica degli CP_1 ordigni bellici effettuate dalla ditta CF&G di e dell'autorizzazione dell' Persona_1 [...]
aveva consegnato solamente in parte Controparte_2
i lavori, rimandandone ad un successivo verbale la consegna totale;
Parte
- che, con comunicazione inviata tramite PEC il 19.5.2020, l' veva trasmesso un nuovo programma esecutivo dei lavori che, rispetto al cronoprogramma di cui al contratto, tenesse conto sia della consegna parziale dei lavori che degli impedimenti verificatisi successivamente, quali l'impossibilità di esecuzione del viadotto 01 per il mancato spostamento della linea l'impossibilità di installare la strumentazione atta ad espletare la propedeutica attività CP_3 di monitoraggio della galleria per l'indisponibilità delle aree;
l'impossibilità di eseguire gran parte dei lavori previsti in corrispondenza della rotonda 2 di inizio lotto e fino all'imbocco sud della galleria nonché in corrispondenza della rotonda 3 di fine lotto per mancato spostamento di un elevato numero di sottoservizi e linee esterne interferenti, come la condotta Molise Acque, le linee Enel MT, un acquedotto;
la impossibilità di eseguire la paratia GA02 di imbocco nord galleria a causa della presenza di innumerevoli sottoservizi presenti nel sedime;
le criticità lamentate nella riserva apposta al verbale di consegna;
- che i lavori erano stati definitivamente consegnati il 21.4.2020 e che in dipendenza dei 840 giorni utili per la ultimazione degli stessi il relativo termine veniva a cadere in data 8.8.2022;
- che il verbale di consegna dei lavori era stato sottoscritto con riserva dall'ATI, che aveva contestato l'incompleta disponibilità delle aree ed imprecisioni progettuali;
- che nel corso dei lavori l'ATI aveva iscritto in contabilità (a tutto il SAL n. 3) ulteriori quattro riserve per anomalo andamento, per maggiori oneri per la sicurezza a causa delle misure di sicurezza adottate per arginare la diffusione della pandemia da covid-19, per ulteriori attività di progettazione esecutiva e per il ristoro per l'anomalo aumento dei prezzi per la somma complessiva di € 2.118.493,26 al 19.9.2020, di € 3.961.199,14 al 20.2.2021 e di € 5.905.530,23 al 16.7.2021;
- che nel corso della realizzazione dei lavori che non erano impediti dalla mancata disponibilità di talune aree, nel periodo compreso tra la consegna dei lavori e la chiusura del relativo registro di contabilità a tutto il 19.9.2020, erano emerse diverse gravi imprecisioni del progetto Parte esecutivo, tali da rallentare i lavori e richiedere all' i procedere ad una nuova progettazione esecutiva di adeguamento, tanto che nei 152 giorni trascorsi dalla consegna definitiva fino alla data di chiusura della contabilità per lavori a tutto il 19.9.2020 (SAL n. 1) a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g. 40.019,51, era stato possibile produrre per soli
€/g. 11.616,00, con una conseguente ridotta produttività del 70,97%.
- che l'ATI aveva quindi chiesto il ristoro di maggiori oneri e danni sostenuti con riferimento alla ridotta produttività registrata nel periodo afferente al SAL n. 1, quantificandoli nella somma di € 1.878.871,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- che la riserva di anomalo andamento era ribadita ed ampliata nel SAL n. 2 del 20.2.2021, allorquando la ATI aveva registrato una ridotta produttività (pari al 62,82%) da imputarsi alla natura continuativa delle cause ostative;
- che con nota del 14.9.2020, aveva autorizzato lo spostamento dell'elettrodotto CP_1
interferente poi definitivamente rimosso in data 7.10.2020; CP_3
- che la citata rimozione aveva consentito di entrare in possesso delle aree interessate, ma che le carenze della progettazione esecutiva avevano comunque impedito la normale prosecuzione delle lavorazioni;
- che le ulteriori aree di cui al verbale consegna lavori del 21.4.2020 erano comunque rimaste indisponibili;
- che in data 29.9.2020 la direzione dei lavori, con ordine di servizio n. 3, aveva ordinato all'ATI di trasmettere gli elaborati costruttivi, le relazioni di calcolo, i computi metrici estimativi di raffronto della galleria artificiale-naturale di imbocco sud GA01 e dei viadotti 1 e 2, nonché il piano completo di monitoraggio geotecnico e strutturale in corso di opera;
- che il 9.10.2020 l'ATI aveva restituito con riserva il citato ordine di servizio n. 3 per evidenziare, ancora una volta, la necessità di procedere ad una generale rivisitazione del progetto esecutivo posto a base di gara nonché di entrare in possesso di tutte le aree;
- che in data 12.11.2020 l'ATI aveva, pertanto, trasmesso ex art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e successive modificazioni ed ex art. 8 del D.M. n. 49 del 2018 una proposta di perizia tecnica migliorativa in corso d'opera, contenente le variazioni migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara;
- che dopo la trasmissione della citata perizia tecnica, con ordine di servizio n. 8 del 30.7.2021, il responsabile unico del procedimento, congiuntamente alla direzione dei lavori, avevano ordinato di eseguire ulteriori opere;
- che la necessità di rivedere gran parte della progettazione c.d. costruttiva, ma in realtà di natura esecutiva, aveva contribuito al verificarsi della sottoproduzione di cui si era doluta l'ATI, poiché la problematica aveva ridotto notevolmente i lavori eseguibili e da stravolgere ogni aspetto dell'organizzazione produttiva, così generando importanti diseconomie ed onerosità;
- che nei 155 giorni trascorsi dalla chiusura della contabilità per lavori dal 19.9.2020 alla data di chiusura della contabilità per lavori a tutto il 20.2.2021, a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g. 40.019,51, era stato possibile produrre per soli €/g. 14.879,26, con una conseguente ridotta produttività del 62,82%;
- che l'ATI aveva quindi chiesto il ristoro per i maggiori oneri sostenuti e per i danni subiti per la ridotta produttività registrata nel periodo afferente al SAL n. 2, quantificandoli in €
1.820.694,51, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- che la riserva di anomalo andamento era stata ribadita ed ampliata al SAL n. 3 del 16.7.2021, allorquando l'ATI aveva registrato la ridotta produttività, pari al 69,59%, da imputarsi alla natura continuativa delle cause ostative;
- che la sottoproduzione registrata nel citato periodo era stata causata dalla necessità di rivedere gran parte della progettazione delle opere da realizzare;
- che l'ATI aveva recepito le indicazioni fornite dal committente ed aveva, quindi, trasmesso, in data 18.5.2021, la revisione-integrazione della proposta di variante tecnica, autorizzata dal progettista con PEC del 23.6.2021;
- che la direzione Progettazione e Realizzazione di aveva quindi autorizzato la redazione CP_1
della proposta variativa tecnica finale e, al contempo, la realizzazione di parte delle lavorazioni afferenti alle opere in variante, successivamente oggetto di ordine di servizio n. 8;
Parte
- che solamente all'esito delle descritte vicende la aveva potuto riprendere in modo organico gran parte dei lavori previsti in contratto, fatte salve le nuove opere non previste dallo stesso;
- che nei 147 giorni trascorsi dalla chiusura della contabilità per lavori dal 20.2.2021 alla data di chiusura della contabilità per lavori a tutto il 16.7.2021, a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g.40.019,51, era stato possibile produrre per soli €/g.12.169,21, con una conseguente ridotta produttività del 69,59%; - che l'ATI aveva, quindi, chiesto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti e i danni subiti con riferimento alla ridotta produttività registrata nel periodo afferente al SAL n. 3 quantificandoli nella somma di € 1.929.132,13, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- che il totale complessivo della riserva per andamento anomalo dei lavori ammontava ad €
5.628.697,67; Parte
- che la veva iscritto la riserva n. 2 chiedendo la contabilizzazione di € 30.423,40 a titolo di maggiori costi di sicurezza CO atteso che con nota prot. CDG-0156463-P del CP_1
16.3.2020, ordinando altresì la contestuale sospensione dei lavori dalla data del 18.3.2020,
Parte aveva richiesto alla i provvedere all'integrazione dei piani operativi di sicurezza nonché all'immediata adozione immediata delle misure di prevenzione previste dalla normativa pro tempore vigente,
- che, una volta acquisito il piano operativo di sicurezza della mandataria la Parte_1
direzione lavori, unitamente al responsabile unico del procedimento, con nota prot. CDG-
0190545-P del 9.4.2020, aveva disposto la successiva ripresa dei lavori, previa verifica di idoneità da parte del CSE;
- che i lavori erano, quindi, ripresi il 21.4.2020 e, con comunicazione del 15.6.2020, l'ATI aveva rappresentato alla committente la necessità, imposta dalla legge, di aggiornare il PSC;
- che il 3.9.2020 il CSE aveva approvato il protocollo aziendale per adeguarlo alla normativa anti covid ed il 1°.
3.2021 l' aveva trasmesso la stima dei costi aggiuntivi della sicurezza CP_1
per le misure restrittive imposte dalla necessità di contrastare la diffusione della pandemia da covid-19 per il periodo compreso fra il 21.4.2020 e il 31.12.2021, quantificandoli in €
53.808,25;
- che l'ATI aveva evidenziato la incongruità del prezziario utilizzato dall' inviandole la CP_1
corretta quantificazione dei costi per la sicurezza afferenti alle misure anti covid, allegando apposita documentazione giustificativa, quantificati in € 68.627,26;
- che l'ATI aveva proceduto, pertanto, all'iscrizione della riserva n. 2 per € 41.723,13, avente ad oggetto la differenza tra i costi sostenuti a titolo di sicurezza per le misure anti-covid e quelli riconosciuti nella contabilità;
- che l'ATI, in occasione della chiusura del SAL n. 1 fino al 19.9.2020, aveva iscritto nel registro di contabilità la riserva n. 3 per € 246.409,16, aggiornata in occasione di ogni successiva chiusura contabile, a titolo di progettazione esecutiva aggiuntiva, resasi necessaria a causa della sopravvenuta normativa NTC 2018 e per le carenze del progetto di appalto e delle successive nuove opere richieste da CP_1 - che tale opera di progettazione doveva essere remunerata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e successive modificazioni;
- che l'ATI aveva avviato il procedimento di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del d.lgs. n. 50 del 2016 con riferimento alle riserve iscritte al SAL n. 3 del 6.8.2021;
- che l' in data 2.3.2022, aveva formulato una proposta di accordo bonario per la minor CP_1 somma di € 16.768,26 afferente alla riserva iscritta per anomalo andamento dei lavori.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva:
- quanto alla riserva n. 1, la sussistenza del diritto al pagamento della somma complessiva di €
5.628.697,67 per anomalo andamento dei lavori per i seguenti titoli: maggiori spese generali, improduttivo vincolo del personale impiegatizio e salariato, improduttivo vincolo delle attrezzature e dei mezzi, improduttivo vincolo delle polizze, improduttivo vincolo dei costi della sicurezza, mancato utile, ritardata percezione dell'utile, improduttivo vincolo delle spese fisse;
- quanto alla riserva n. 2 la sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 41.723,13 per maggiori costi sostenuti per presidi sanitari del personale impiegato in cantiere e per la sanificazione del cantiere stesso e di tutti i locali comuni e delle attrezzature impiegate;
- quanto alla riserva n. 3 la sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 246.409,16 per la progettazione extracontrattuale.
Parte attrice concludeva, quindi, chiedendo in citazione: “1. condannare l' per il CP_1
risarcimento dei danni contrattuali e non subiti dall'ATI al 16.7.2021 in corso di esecuzione del contratto di cui è causa:
a) al pagamento della somma di euro 5.628.697,67 per i titoli esposti nella RISERVA N. 1 iscritta in contabilità nei termini sopra esposito, e sviluppati sino a tutto il SAL n. 3 (andamento anomalo dei lavori), oltre rivalutazione ed interessi anche di mora come per legge;
b) al pagamento dell'importo di euro 30.423,40 per il titolo esposto nella RISERVA N. 2 iscritta al SAL n. 3 (maggiori costi sicurezza COVID), oltre rivalutazione ed interessi anche di mora come per legge;
c) al pagamento dell'importo di euro 246.409,16 per il titolo esposto nella RISERVA N. 3 iscritta al SAL n. 3 (progettazione extracontrattuale), oltre rivalutazione ed interessi anche di mora come per legge”.
2. Con comparsa depositata il 5.10.2022 si costituiva in giudizio esponendo: CP_1
- che in data 18.11.2019 a causa delle problematiche relative agli espropri delle aree di CP_1
cantiere ed alla bonifica da ordigni bellici, aveva proceduto alla consegna parziale dei lavori, Parte con verbale accettato senza riserve dalla - che in data 18.3.2020, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, i lavori erano stati sospesi con verbale prot. CDG- 0160196-P ed il 19.3.2020 il direttore lavori aveva redatto, in contraddittorio con l'appaltatrice, uno stato di consistenza dei lavori fino a quel momento svolti;
- che in data 21.4.2020 era avvenuta la consegna totale dei lavori mediante verbale sottoscritto con riserva dall'appaltatrice;
- che l'impresa esecutrice, con nota del 22.6.2020, aveva trasmesso il programma esecutivo dei lavori, in cui aveva fissato all'8.8.2022 la data di ultimazione delle opere, rimodulando il cronoprogramma dei lavori da eseguire in dipendenza dei diversi impedimenti verificatisi sino a quel momento e tale programma esecutivo dei lavori era stato consegnato in cantiere il
7.6.2020;
- che nel corso dei lavori aveva ordinato all'appaltatrice di eseguire un monitoraggio CP_1
geotecnico integrativo, afferente alle aree esterne al corpo stradale in costruzione, in corrispondenza delle zone potenzialmente interessate da movimenti di versante;
- che a far tempo da marzo 2020 fino a luglio 2021 l'appaltatrice, in base ai primi dati di monitoraggio, concordemente alla direzione lavori, aveva eseguito una serie di monitoraggi geognostici integrativi finalizzati alle verifiche di calcolo strutturale di dettaglio delle opere in appalto, le cui risultanze avevano sostanzialmente confermato quanto riscontrato durante il monitoraggio delle aree esterne effettuato nello stesso periodo da altra società per conto di
CP_1
- che l'appaltatrice, sempre concordemente alla direzione lavori, sulla scorta dei parametri geomeccanici e in applicazione della normativa NTC 2018, aveva effettuato il ricalcolo delle strutture, tanto che, anche per tale motivo, si era reso necessario adeguare alcune opere previste in progetto al reale stato dei luoghi;
- che il 12.11.2020 l'impresa aveva trasmesso, su richiesta di una proposta di variante CP_1
tecnica in corso di opera a carattere migliorativo, sia in termini tecnici che economici, redatta dalla stessa appaltatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche in combinato disposto con l'art. 8, comma 8 del D.M. 49 del 2018 e dell'all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n.
50 del 2016 e condivisa dalla direzione dei lavori e poi dal responsabile unico del procedimento;
- che la direzione dei lavori aveva individuato i maggiori oneri derivanti dalle citate variazioni in relazione alle seguenti somme:
a) € 2.703.494,33 per lavori;
b) € 102.890,73 per oneri per la sicurezza;
c) € 53.808,25 per costi della sicurezza causati dalla pandemia da CO-19; d) € 117.748,23 per oneri di progettazione relativi alle sole opere aggiuntive oggetto di perizia di variante;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di variante era necessario acquisire nuove aree di esproprio;
- che, con la perizia di variante, erano state previsti cinquanta nuovi prezzi precedentemente concordati con la società appaltatrice tramite due distinti verbali;
- che per effetto delle variazioni previste dalla perizia di variante:
a) la somma complessiva dell'affidamento era aumentata di € 2.977.941,54;
b) il tempo utile per eseguire i lavori era prorogato di n. 304 giorni naturali consecutivi comprensivi di n. 94 giorni per andamento stagionale sfavorevole, temine che non teneva conto anche delle opere per la cui realizzazione si richiedevano nuovi espropri;
- che il 21.6.2022 l'appaltatrice aveva sottoscritto apposito atto di sottomissione con cui aveva rinunciato alla riserva n. 1 di € 1.631.269,02 per la parte successiva al SAL n. 3 con lavori a tutto il 16.7.2021 e alle riserve nn. 2 e 3, per € 315.036,42, affermando che le stesse erano state superate dalle previsioni contenute nella perizia di variante e che avevano trovato compensazione nei nuovi prezzi e corrispettivi previsti nel medesimo atto;
- che al momento del deposito della comparsa di risposta i lavori erano pervenuti al 37% circa di avanzamento e erano stati realizzati n. 6 SAL, per complessivi € 13.000.000,00 circa.
La convenuta, quanto alla riserva n. 1 (anomalo andamento dei lavori), precisava:
- che l'appaltatrice era la sola responsabile dei rallentamenti produttivi, dipesi dalla sua ridotta capacità produttiva, dal ritardo nell'approvvigionamento dei materiali di cantiere, dal ridotto impiego di manodopera e macchinari e dall'incompleta gestione degli elaborati grafici costruttivi, che erano stati presentati dall'impresa a distanza di tempo e con progressive integrazioni, tali da non consentire al soggetto verificatore di emettere, in termini congrui, il necessario rapporto di verifica definitivo;
- che le attività di esproprio erano state completate prima della consegna totale dei lavori del
24.4.2020, essendosi concluse in data 10.3.2020;
- che la sola doglianza astrattamente degna di nota, ma da provare con riferimento ai danni effettivamente subiti, aveva riguardato la mancata espropriazione di una piccola porzione dell'area di sedime sovrastante la galleria naturale San Marco, tale da limitare parzialmente le opere di monitoraggio strutturale della galleria finalizzate anche all'analisi dei terreni di scavo;
- che la possibile limitazione alle attività di monitoraggio era tuttavia trascurabile, tanto che con le note n. 214525 del 28.4.2020 e n. 306883 del 17.05.2021 aveva chiarito all'ATI che CP_1 il monitoraggio dell'area di scavo della galleria era comunque possibile;
- che il presunto ostacolo determinato dalla mancata acquisizione integrale dell'area sovrastante la galleria San Marco era tale da determinare al massimo una mancata attività e non poteva essere oggetto di riserva, non avendo prodotto alcun rallentamento delle lavorazioni, evidenziando che tale lacuna progettuale era stata corretta con la perizia di variante, così prevedendo la messa a disposizione in favore dell'impresa della residua area sovrastante la galleria, in ogni caso la società appaltatrice avviava i lavori di scavo della galleria sottostante solamente in data 25.1.2022;
- che i lavori di spostamento delle reti di servizi interferenti erano iniziati a maggio 2020 a causa del fermo totale delle attività per emergenza sanitaria da CO e che:
a) il 7.10.2020 aveva dismesso il suo elettrodotto MT interferente;
CP_3
b) il 4.3.2021 aveva spostato le linee MT interferenti;
CP_3
c) il 25.11.2020 ACS aveva spostato la condotta idrica interferente;
d) da giugno ad agosto 2021 aveva realizzato il nuovo elettrodotto MT e dismesso un CP_3
altro elettrodotto interferente;
e) a settembre 2021 la ditta incaricata aveva provveduto allo spostamento delle condotte idriche interferenti;
- che la controparte aveva comunque errato nel considerare come non eseguibili la totalità delle opere e non solo quelle la cui realizzazione era effettivamente ostacolata dalle interferenze, così imputando alla stazione appaltante ritardi e mancate riprese lavori che, al contrario, erano dipese unicamente dalla lacunosa organizzazione delle lavorazioni da parte della stessa appaltatrice;
- che la controparte aveva, altresì, errato nel computare i ritardi sulla base del cronoprogramma allegato al contratto di appalto, ormai superato, e non sulla base del programma esecutivo dei lavori rimodulato, e che aveva pretestuosamente omesso di evidenziare come in data 15.6.2020, all'esito di ripetute richieste formulate dalla direzione lavori e come previsto dal capitolato speciale di appalto, aveva trasmesso una seconda versione aggiornata e dettagliata del CP_1
programma esecutivo dei lavori già contenente il mancato spostamento di alcuni servizi a rete interferenti;
- che la parte attrice non aveva considerato che il programma delle attività lavorative di contratto già contemplava in periodo cuscinetto di tre mesi per il completamento di attività preliminari, periodo prorogabile senza particolari impedimenti ai lavori sino al 20.7.2020;
- che la ridotta produttività lamentata dalla società appaltatrice non era riconducibile al ritardato spostamento delle interferenze, in quanto la citata rimozione era avvenuta compatibilmente con gli effettivi tempi di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dei lavori redatto nel giugno 2020;
- che la data di inizio delle lavorazioni e la data di rimozione delle reti di servizi interferenti erano sostanzialmente conciliabili, in quanto le progettazioni esecutive di dettaglio delle presunte opere impeditive venivano trasmesse dalla società appaltatrice, per la successiva approvazione del direttore lavori e susseguente deposito presso la struttura compartimentale, in data successiva all'effettiva rimozione delle interferenze e con notevole ritardo;
- che mentre le questioni afferenti agli espropri e la bonifica di ordigni bellici venivano risolte nei primi mesi del 2020 (in regime di consegna parziale dei lavori) gli spostamenti delle interferenze avevano sempre seguito un programma di risoluzione compatibile sia con il programma esecutivo dei lavori del 15.06.2021 che con gli effettivi fronti di lavoro attivati dalla società appaltatrice;
- che l'appaltatrice, nonostante il completo spostamento delle reti interferenti, aveva comunque avviato le lavorazioni in ritardo per cause ad essa esclusivamente imputabili, tanto che la direzione lavori si vedeva costretta ad emanare diversi ordini di servizio;
- che le asserite gravi imprecisioni del progetto esecutivo erano infondate e che solamente con riferimento ad alcune delle opere previste aveva riconosciuto un tempo, seppur minimo, CP_1 di anomalo andamento, tanto che il 2.3.2022 aveva inviato all'ATI una proposta di CP_1
accordo bonario, con cui le era stato riconosciuto il ristoro dei maggior oneri sostenuti, quantificati in € 16.768,26, limitatamente alle seguenti opere:
a) OS02 per interferenza dal 1.9.2020 al 7.20.2020 (36 giorni) quantificata in € 3.924,80;
b) OS04 per interferenza dal 30.9.2020 al 7.10.2020 (7 giorni) quantificata in € 924,34;
c) rotatoria n. 3 per interferenza dal 3.5.2021 al 16.7.2021 (74 giorni) quantificata in €
11.919,12;
- che in ogni caso la richiesta di controparte era assolutamente spropositata nella sua quantificazione.
Parte convenuta quanto alle riserve n. 2 (costi aggiuntivi sicurezza CO) e n. 3 (oneri di progettazioni extracontrattuali) precisava invece:
- che l'appaltatrice, con l'atto di sottomissione del 21.6.2022, aveva rinunciato a parte della riserva n. 1, in particolare alla parte successiva al SAL n. 3 per € 1.631.269,02, alla riserva n.
2, del valore di € 68.627,26, ed alla riserva n. 3, del valore di € 246.409,16;
- che la riserva n. 2, afferente ai costi aggiuntivi per la sicurezza a causa della pandemia da
CO-19, era comunque inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata iscritta sin dal verbale di consegna del 21.4.2020; - che, in via ulteriormente subordinata, la riserva n. 2 era infondata, atteso che aveva CP_1 predisposto un'apposita integrazione dell'elenco prezzi in modo da tenere conto delle nuove incombenze e delle nuove procedure necessarie per limitare il rischio di diffusione del virus sui luoghi di lavoro, con maggiori oneri pari ad € 53.808,25;
- che, in via ulteriormente subordinata, la riserva n. 2 era infondata, in quanto definita sulla base di una quantificazione apodittica, atteso che la società appaltatrice, pur a fronte di specifiche richieste, aveva omesso di fornire prova dei costi effettivamente sostenuti;
- che la domanda relativa alla riserva n. 3 era inammissibile per contrarietà all'art. 205, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché il progetto esecutivo posto a base della gara d'appalto era stato validato dal responsabile unico del procedimento a seguito delle verifiche effettuate dalla società esterna qualificata di ingegneria;
- che, in subordine, la riserva n. 3 era inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata iscritta sin dal verbale di consegna del 21.4.2020, in quanto la gara che aveva condotto all'assegnazione dell'appalto si era svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale era stata prevista la presentazione di un'offerta tecnica e la verifica del progetto esecutivo posto a base dell'appalto, anche in funzione delle possibili offerte migliorative dello stesso, che l'appaltatrice aveva presentato, quindi la società, già in fase di gara, aveva modo di valutare sotto ogni profilo l'adeguatezza del progetto esecutivo, dalla parte attrice riconosciuto completo di ogni elemento necessario al fine di una sua corretta esecuzione;
- che, in via ulteriormente subordinata, la riserva n. 3 era infondata, poiché, in materia di appalto di opere pubbliche, le carenze della progettazione esecutiva dovevano essere inquadrate nell'ottica dell'osservanza dei canoni di diligenza e buona fede, tanto che la società appaltatrice era comunque chiamata, nella fase di realizzazione dell'opera, a far fronte alle presunte mancanze della progettazione esecutiva, essendo vincolato al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 1175, 1375 e 1376 c.c.
Tanto esposto, la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3. Parte attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., rilevava che, all'esito dell'approvazione della variante e della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 21.6.2022, aveva interesse alla prosecuzione del giudizio solo con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate con la riserva n. 1, iscritta in contabilità per anomalo andamento dei lavori nei documenti di SAL n. 1, n. 2 e n. 3 al 16.7.2021, per complessivi € 5.632.822,36.
La causa era, quindi, istruita in via documentale e mediante CTU ed era, all'esito, assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4.- Nel merito, la presente controversia trae origine dal contratto di appalto, rep. n. 28.378, racc.
14.154, stipulato in data 18/6/2019 all'esito di gara ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.
50/2016, tra in qualità di committente, e l'ATI composta da CP_1 Parte_1
(mandataria), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(mandanti), in qualità di appaltatrice, avente ad oggetto “Lavori di completamento alla statale
SS 212 della Val fortore, dallo svincolo di S. Marco di Cavoti a S. LO in Galdo (Asse
SS Fortorina) 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti, 2° Stralcio”.
In particolare l'affidamento dei lavori in questione concerne la realizzazione: “di un tratto stradale di circa 2,5 km complessivi, comprendente anche alcune opere d'arte quali due viadotti
a scavalco di corsi d'acqua ed una galleria naturale con relative opere di imbocco (tratti di galleria artificiale). I corpi stradali in rilevato e in trincea comportavano la realizzazione di opere di sostegno in cemento armato (muri e paratie di pali)” (cfr, CTU in atti).
Quanto al corrispettivo dell'appalto, l'importo complessivo dell'opera posto a base di gara era pari ad € 45.960.074,86, di cui € 2.919.221,90 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso Part e l' dierna attrice “si aggiudicava la gara di appalto con un'offerta di ribasso del 28,679%, cosicché complessivamente il prezzo dell'opera si stabiliva in € 33.616.388,64 di cui €
30.697.165,15 per l'esecuzione dei lavori oltre al richiamato costo della sicurezza”.
La durata dei lavori stata fissata contrattualmente in n. 840 giorni decorrenti dal verbale di consegna, termine comprensivo di n. 180 giorni di presumibili condizioni climatiche sfavorevoli;
inoltre, la tempistica dei lavori doveva svolgersi secondo il cronoprogramma di progetto, allegato al contratto inter partes.
Parte attrice ha chiesto in limine litis la condanna della convenuta al pagamento degli importi derivanti dalle riserve iscritte in contabilità nn. 1, 2 e 3, domanda ridotta nel corso del giudizio all'importo richiesto con la riserva n.1 per anomalo andamento dell'appalto, come aggiornata fino al SAL n. 3, per lavori fino al 16/7/2021, per il valore di € 5.894.455,96, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In particolare, la parte attrice ha rappresentato che “in data successiva alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha provveduto alla approvazione di una variante, con CP_1 necessità di nuovi espropri e con la previsione di n. 50 nuovi prezzi. In data 21.6.22 l'ATI ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione, precisando all'art. 8 che “con riferimento alle riserve già iscritte in contabilità, da ultimo al SAL n. 5 per lavori a tutto il 26/3/22, l'Impresa rinuncia parzialmente alla riserva n. 1 per la quota eccedente al 3° SAL per lavori a tutto il
16/7/2021 per l'importo economico di € 1.631.269,02; l'Impresa rinuncia totalmente alle riserve n. 2 e n. 3, pari all'importo di € 315.036,42, ritenendo che le stesse siano state superate dalle previsioni di perizia e trovando le stesse compensazione nei nuovi prezzi e corrispettivi previsti nel presente atto per un totale complessivo di € 1.946.305,44. Con specifico riferimento alle suddette riserve l'Appaltatore rinuncia espressamente a tutte le richieste, anche di natura risarcitoria, formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato innanzi al
Tribunale civile di Roma, contrassegnato con il numero R.G. 26312/22 del 22/4/2022”.
Con riferimento all'iscrizione delle riserve, sono applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, avuto riguardo alla data di pubblicazione del bando di gara
(27.12.2017), le pattuizioni contenute nel contratto di appalto inter partes stipulato il 18.6.2019, il capitolato speciale e la restante documentazione indicata nell'art. 3 del contratto.
Ciò posto, si rileva che, anche con riferimento all'appalto in esame, vige il principio in base al quale l'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni
(e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. civ., 9.5.2018, n. 11188).
Tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve c.d. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve c.d. risarcitorie).
La normativa suindicata sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che - in ogni caso - le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e l'appaltatore è tenuto, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti, la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (Cass. civ., 28.2.2018, n. 4718).
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, devesi osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi,
l'iscrizione della riserva è tempestiva”. (Cass. Civ., sez. 1, sent. 24/06/2008 n. 17083). Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi” (Cass. civ., sez. 1, sent.
03/11/2000 n. 14361).
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse richieste.
Parte attrice ha rilevato nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la tardività della eccezione di inammissibilità per tardiva iscrizione della riserva n.1 in quanto l'eccezione sarebbe stata sollevata dalla controparte per la prima volta in comparsa conclusionale, dopo il maturare, quindi, delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e in un atto deputato all'illustrazione delle difese già svolte con i precedenti scritti difensivi ed all'esposizione dei fatti relativi all'istruttoria espletata e ai documenti acquisiti al processo, con la preclusione di qualsiasi nuova allegazione o eccezione non rilevabile d'ufficio.
Va dato atto che nella comparsa di risposta, depositata il 5/10/2022, la convenuta ha dedotto che “(…) le riserve iscritte di cui si chiede oggi il ristoro appaiono improponibili, tardive, nonché assolutamente infondate ed indimostrate”, ma nulla ha specificato in merito alla tardività quanto alla riserva n. 1, bensì solo quanto alla tardività della iscrizione delle riserve n. 2 e 3.
Unicamente in sede di comparsa conclusionale ha, invece, precisato che anche la CP_1 riserva n. 1 non era stata iscritta sin dal verbale di consegna parziale dei lavori del 18/11/2019, quale primo atto contabile utile, ritenendo, quindi, la riserva non esplicitata nei tempi previsti dalla normativa e dal contratto inter partes ed ha richiamato l'art. 26, punto 3.1 del contratto di appalto, che prevede l'onere di iscrizione a pena di decadenza e l'art. 205, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
L'eccezione risulta, dunque, tardiva e, dunque, inammissibile.
In ogni caso, anche alla luce delle verifiche effettuate dal CTU, l'eccezione è infondata.
L'appaltatrice ha sottoscritto con riserva il verbale di consegna definitiva dei lavori (21.4.2020)
e ogni ODL, indi ha iscritto la riserva nelle scritture contabili a partire dal primo SAL
(08/10/2020) fino al terzo SAL (04/08/2021) ed è stata inizialmente esplicitata per il periodo compreso tra la consegna parziale dei lavori e il 19/09/2020, data di chiusura del Registro di contabilità per il SAL n. 1, per cui è correttamente riferita al periodo in cui si sono manifestate le problematiche di esecuzione dell'appalto nello svolgimento dei lavori del primo SAL e poi nel corso dei due successivi.
E', dunque, condivisibile quanto osservato dall'ausiliario del Tribunale, secondo cui anche la riserva in oggetto è stata iscritta ed esplicata tempestivamente.
Tanto premesso, alla luce dei documenti prodotti e della CTU effettuata nel corso della istruttoria,, la domanda della società attrice è risultata parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va dato atto che il CTU ha ricostruito in modo puntuale l'andamento dell'appalto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, evidenziando sia il succedersi degli Ordini di servizio del direttore dei lavori, gli stati di avanzamento lavori nel periodo di interesse, le comunicazioni tra le parti, le iscrizioni con riserva effettuate dall'appaltatrice con conseguenti prese di posizione da parte della direzione lavori e sul punto, non ravvisandosi discrepanze rispetto ai fatti come ricostruiti negli atti delle parti, si rinvia per maggiori dettagli alla puntuale ricostruzione del consulente tecnico e si richiamano solo le circostanze relative alla iscrizione della riserva n. 1 oggetto del contendere.
Dopo un periodo iniziale con consegna parziale dei lavori al 18.11.2019, il periodo in rilievo per la richiesta risarcitoria avanzata dall'appaltatrice è quello tra la consegna definitiva dei lavori (21.04.2020) e la prima chiusura contabile (19.09.2020) periodo in cui l'ATI ha lamentato problematiche sia conseguenti alla mancata consegna di tutte le aree dei lavori sia alla persistenza di interferenze.
Già il verbale del 21.4.2020 veniva sottoscritto con riserva per ragioni cautelative, non risultando garantita, secondo la la libera disponibilità di tutte le aree dei Parte_1 lavori e stante la riscontrata permanenza di una serie di reti impiantistiche ed installazioni interferenti con le aree oggetto dei lavori (presenza di sottoservizi a quella data ancora non rimossi quale la condotta idrica presso la rotatoria n.2, linea ENEL MT presso l'imbocco paratia sud della galleria, serie di sottoservizi interrati in corrispondenza delle opere di imbocco nord della galleria, altre linee ENEL MT nella zona medesima e in corrispondenza di pile e spalla del viadotto 1, una serie di linee aeree presso l'area della rotonda 3, ed altri). Inoltre, ulteriori cause di impedimento alle lavorazioni previste derivavano da diffide provenienti da proprietà privata che inibivano lo svolgimento di attività di monitoraggio geotecnico relativo alla galleria, e problematiche simili riguardavano il monitoraggio strutturale da eseguire su un edificio esistente.
L'appaltatrice evidenziava carenze nel progetto esecutivo (mancata previsione progettuale dello scarico idraulico in corrispondenza della rotonda 2, assenza delle verifiche geotecniche di stabilità dei pendii e dei fronti di scavo dalla sezione 90 alle sezioni 125 e 135) e le problematiche conseguenti alla necessità di adeguamento delle previsioni progettuali delle opere di sostegno redatte con le precedenti NTC 2008, da adeguare alla normativa NTC 2018.
Nel primo periodo di 152 giorni dal 21.4.2020 al 19.9.2020 a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g. 40.019,51, la produzione si attestava a €/g. 11.616,00 con una conseguente ridotta produttività del 70,97% e al primo SAL emergeva un ritardo nella prodizione, l'importo del SAL risultava minore delle previsioni e corrispondente al 5,5 % circa dei lavori contrattuali. Part In tale sede l' ichiedeva il ristoro dei maggiori oneri e danni sostenuti con riferimento alla ridotta produttività registrata per € 1.878.871,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di spese generali infruttifere, improduttivo vincolo di personale impiegatizio e salariato, improduttivo vincolo di attrezzature, polizze, costi della sicurezza, ritardata percezione dell'utile e costi fissi. Successivamente l'appaltatrice ribadiva ed aggiornava la riserva n. 1 per anomalo andamento anche in occasione del SAL n. 2 del 20.2.2021, lamentando una ridotta produttività pari al
62,82% stante la prosecuzione degli ostacoli alla esecuzione dei lavori e a tale data la produzione risultava pari al 12,5% circa dell'importo contrattuale.
Tra il primo ed il secondo SAL risultavano risolte plurime interferenze, tra queste si completava la rimozione di reti su strada comunale interferenti con gli scavi della zona Nord della galleria,
e mediante disattivazione di una linea di elettrodotto in media tensione riguardante la zona Sud del lotto;
nel novembre 2020 nella zona della rotatoria di inizio lotto veniva rimossa la condotta idrica di un acquedotto.
Va segnalato che nel periodo l'appaltatrice ribadiva la esistenza di problematiche non risolte nel progetto esecutivo, quali la presenza di pendii instabili interferenti con l'opera e nel novembre 2020 l'ATI presentava una proposta migliorativa di variante tecnica, sottoposta nei mesi successivi a verifiche, integrazioni e revisioni.
Con l'aggiornamento della riserva all'atto della sottoscrizione del SAL n. 2 l'ATI richiedeva il ristoro dei maggiori oneri e danni sostenuti con riferimento alla ridotta produttività registrata nel Periodo relativo al secondo Stato di Avanzamento Lavori per € 1.820.694,51 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Secondo l'impresa perduravano difficoltà relative all'indisponibilità di aree per l'esecuzione di lavori e per l'espletamento di monitoraggi, in particolar modo nella zona Nord per il sedime di galleria e una spalla del primo viadotto.
La riserva veniva ribadita ed aggiornata anche al SAL n. 3 del 16/7/2021, quando risultava nel periodo una ridotta produttività, pari al 69,59% e si registrava una produzione complessiva pari a circa il 17,5% dell'importo contrattuale e veniva richiesto il ristoro dell'ulteriore importo di € 1.929.132,12, indicando in ulteriore aumento i maggiori oneri per spese generali, improduttivo vincolo del personale, improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi, improduttivo vincolo delle polizze.
Tra il secondo ed il terzo trasmetteva una revisione della Proposta di Variante CP_4
Tecnica, autorizzata dal Progettista con pec del 23.6.21, poi approvata all'esito di ampie interlocuzioni in data 15.7.2022. Part Va, inoltre, ricordato che con atto di sottomissione sottoscritto in data 21 giugno 2022 l' accettava e si impegnava ad eseguire le variate lavorazioni oggetto della perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale d'appalto, l'importo complessivo netto per l'intervento ammontava, dunque, ad € 36.594.330,18, comprensivo di € 20.006.251,04 per lavori a corpo, € 13.394.410,03 per lavori a misura, € 3.022.112,63 per costi della sicurezza lavori, € 53.808,25 per costi della sicurezza CO, ed € 117.748,23 per oneri di progettazione.
Veniva precisato, inoltre, che per la compensazione dei maggiori prezzi di materiali da costruzione relativa ai due semestri dell'anno 2021, le relative somme sarebbero state accantonate nel quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione.
L'impresa dichiarava di rinunciare totalmente alle riserve n.2 e n.3 per l'importo di €
315.036,42, ritenendole superate dalle previsioni della variante.
Alla luce dei documenti in atti, secondo la valutazione del CTU si è verificato nell'arco temporale dei primi tre SAL un anomalo andamento dell'appalto, per la concorrenza dei seguenti fattori: “l'analisi svolta nel paragrafo IV.3, ha evidenziato per parte delle opere condizioni di rallentamento ed impedimento a causa della presenza di manufatti e reti impiantistiche interferenti con l'esecuzione dei lavori. Dette condizioni risultano in contrasto con gli accordi preliminari, in sede anche di consegna iniziale, in quanto era stato previsto
l'intervento degli enti gestori dei servizi per l'eliminazione delle interferenze.”.
Ha ritenuto, pertanto, il c.t.u., con valutazione esente da vizi logico-giuridici, che, in base ai documenti versati in atti, le cause ostative al regolare andamento dell'appalto indicate dall'attrice in riserva si sono effettivamente verificate, provocate da cause di varia natura derivate in parte dai servizi a rete interferenti con lo svolgimento dei lavori, in parte da ritardi nelle attività espropriative da parte della stazione appaltante, in parte anche da ragioni tecniche emerse nel corso dei lavori, che hanno indotto la stazione appaltante ad introdurre, a seguito di proposta migliorativa promossa dall'appaltatrice, la menzionata perizia tecnica di variante.
In particolare, il CTU ha esaminato ciascuna delle opere da realizzate ed ha individuato le specifiche circostanze impeditive che hanno interessato alcune opere in appalto, prendendo come riferimento il programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dalla società nel giugno 2020, segnatamente ha ritenuto:
• Quanto alla rotatoria 2, il CTU, pur riscontrando gli impedimenti lamentati (presenza di due reti di servizi interferenti, ovverosia una linea elettrica n media tensione e CP_3 una condotta idrica dell'acquedotto Alto Calore Servizi), oltre alla mancata previsione in corrispondenza della rotatoria dell'allontanamento delle acque di pioggia relative all'intero primo tratto stradale fino all'imbocco sud della galleria e anomali ristagni d'acqua, in particolar modo nella stagione delle piogge (risolto con la realizzazione del collettamento delle acque fino ad un recapito naturale, previa autorizzazione delle autorità competenti) ha ritenuto il rinvio dell'esecuzione della rotatoria sostanzialmente ininfluente nello sviluppo generale dell'intero appalto, tenuto conto che l'opera non era propedeutica ad altri lavori, l'area era di transito per mezzi pesanti e il completamento dell'opera era in ogni caso prevista nelle fasi finali dell'appalto.
Il CTU ha rilevato, invece, un differimento temporale causato dalla eliminazione dell'acquedotto interferente in data 27/11/2020, con maggiori oneri e danni per spese generali (nella quota parte di 2/3 dipendente dal tempo) e mancato utile nei rispettivi periodi di non eseguibilità dei lavori previsti (vasca di protezione ambientale, vasca di sicurezza idraulica, scortico, scavi di sbancamento e rilevati).
• Quanto al corpo stradale CS–01 il CTU ha rilevato una sottoproduzione rispetto al programma nel corso del primo periodo nella parte relativa a “movimenti di materia” ed ha dato atto di una interferenza di cui si era tenuto conto nel programma CP_3 lavori.
L'interferenza rimossa il 6/10/2020 oltre le previsioni, ha comportato 35 giorni CP_3 di ritardo nella realizzazione di due paratie nonché un pari ritardo per la realizzazione della sede stradale (Scotico, scavi di sbancamento, fondazione stradale, impianti)
A ciò si aggiunge un ritardo per il periodo dal 3/11/2020 al 16/7/2021 per la realizzazione dei tiranti, rinviata con necessità della variante e di nuovi espropri, con conseguente calcolo del danno effettuata ai sensi dell'art. 160 DPR 207/2010
• Quanto al corpo stradale CS-02 che consiste nel tratto che congiunge l'imbocco della galleria al viadotto 1, anche se i lavori risultano avviati con leggero anticipo, le successive lavorazioni relative ai muri di sostegno OS07 e OS08 non avevano luogo secondo programma: il CTU ha riscontrato una difficoltà esecutiva per l'opera OS07 per un'insufficienza di adiacenti aree espropriate, problema che si rifletteva anche su un muro d'ala della contigua spalla del viadotto, con conseguente calcolo del danno ai sensi dell'art. 160 DPR 207/2010.
• Quanto alla galleria San Marco ed alle relative opere di imbocco a sud ed a nord, le attività di realizzazione della porzione centrale di galleria naturale (circa 400 metri) hanno avuto ritardi conseguenti alla ritardata esecuzione dei due tratti stradali di galleria artificiale ai due imbocchi: lato sud era emersa la necessità di realizzazione perforazioni più profonde per i tiranti di ancoraggio delle paratie rispetto a quanto inizialmente previsto, con conseguente interessamento di maggiori aree e necessità di attività integrative di esproprio che si concludevano solo a fine 2022; lato nord non erano emersi analoghi impedimenti, anche se condizionati dal necessario approntamento di attività di monitoraggio e le aree di sedime soprastanti la galleria naturale nella zona nord richiedevano ulteriori atti espropriativi, integrati poi nella perizia di variante.
Il CTU ha considerato il necessario differimento di alcuna parti d'opera (tiranti della berlinese dell'imbocco sud GA01; gallerie artificiali in corrispondenza di entrambi gli imbocchi;
consolidamento, scavo e rivestimento della galleria naturale) dal momento di previsione nel piano lavori al SAL n. 3, con conseguente calcolo del danno ai sensi dell'art. 160 DPR 207/2010.
• Quanto ai viadotti V1-01 (di scavallo del torrente Tammarecchia) e VI-02, i lavori subivano rallentamenti conseguenti alla interferenza di una linea di elettrodotto in media tensione attraversante obliquamente la sede stradale e passante rispettivamente a sinistra e a destra delle pile 1 e 2, disattivato solo nell'estate 2021.
I viadotti venivano interessati dal progetto di variante, con diversa configurazione delle strutture di fondazione, con pali di minori dimensioni ma in numero maggiore ed i relativi lavori venivano riprogrammati e avviati alla fine del luglio 2021, con superamento della originaria programmazione.
Anche per i ritardi dei relativi lavori per i due viadotti (paratie, fondazioni profonde, plinti di fondazione, elevazione spalle sud e nord), il CTU ha utilizzato i criteri di cui all'art. 160 DPR 207/2010.
• Quanto ai corpi stradali CS-03 (compreso tra i due viadotti) e -0 (successivo al tratto finale secondo viadotto e rotatoria di fine lotto, la (che effettuava CP_5 attività di controllo per aveva rilevato la mancanza nel progetto esecutivo di CP_1 specifiche verifiche di calcolo per situazioni di instabilità, che richiedeva l'inserimento di opere di sostegno e di drenaggio dei versanti instabili, a difesa dell'opera viaria.
Il CTU sul punto ha rilevato che si trattava di interventi localizzati e compensati in perizia di variante, con modesta ricaduta sull'andamento generale dell'appalto.
• Quanto alla rotatoria 3 (RT02) di connessione al sistema viario esistente, il CTU ne ha rilevato la marginalità dell'opera, rinviata per la presenza di manufatti e servizi impiantistici (linee elettriche MT/BT, acquedotto comunale, un torrino in c.a.).
Il CTU ha calcolato i giorni di ritardo dovuto agli impedimenti per ragioni non previste in sede di consegna, per i maggiori oneri e danni connessi a spese generali infruttifere e mancato utile nel periodo suddetto quanto alle opere previste (vasca di protezione ambientale, tombino idraulico, tombino idraulico viabilità esistente, scotico, scavi di sbancamento e rilevati). Il CTU non ha riconosciuto danno conseguente ad allegate problematiche riguardanti i corpi stradali e relativi scavi di sbancamento e rilevati, quanto ai corpi stradali CS-03 (sezione 90) e
-0 (sezioni 125 e 135) per le ulteriori misure di protezione rese necessarie per i fenomeni franosi in atto: il CTU ha evidenziato correttamente che gli interventi di stabilizzazione delle tre zone indicate hanno trovato soluzione mediante inserimento di opere di sostegno e drenaggio nel progetto di variante successivamente approvato e, trattandosi di situazioni localizzate, non ha ritenuto che vi sia stata una incidenza sull'andamento dei lavori nel periodo in esame.
Le voci di danno riconosciute per l'anomalo andamento imputabile alla stazione appaltante, principalmente per la mancata rimozione di reti interferenti sono state quantificate quanto alle maggiori spese generali improduttive e di mancato utile separando:
➢ un primo gruppo di lavorazioni (completamente impedite e per le quali è stato riscontrato un vero e proprio anomalo andamento), con ristoro delle spese generali pari ai 2/3
(parte variabile e dipendente dal tempo) della percentuale media del 15% attribuita per norma di legge (l'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010) all'onere in questione ed applicata al puro costo dell'opera, nonché il risarcimento del mancato utile nella misura di legge del 10% sul costo dell'opera comprensivo delle spese generali;
➢ un secondo gruppo di lavorazioni (coinvolte da una riprogrammazione nell'ambito della perizia di variante), inquadrate nell'ambito di sospensioni de facto, con applicazione della normativa relativa alla sospensione illegittima (art. 160, c. 2, lett. a del D.P.R. 207/2010), riconoscendo le spese generali nella misura della metà della percentuale minima (6,5%), mentre la lesione dell'utile è stata limitata ai soli interessi moratori sulla ritardata percezione.
L'ausiliario del Tribunale ha riconosciuto, dunque, la parziale fondatezza della riserva, limitatamente all'importo di € 701.361,60 per spese generali improduttive ed alla somma di €
139.244,84 per lesione dell'utile di impresa, voci calcolate secondo i menzionati criteri, che appaiono complessivamente condivisibili ed adeguato ristoro al ritardo delle attività imputabile alla committenza.
Parte attrice ha lamentato anche maggiori oneri per improduttivo vincolo di personale impiegatizio e salariato e di attrezzature e mezzi d'opera, che il CTU non ha riconosciuto sussistenti dopo aver effettuato un riscontro comparativo sui dati ufficiali delle presenze del personale in cantiere e dei mezzi d'opera come desumibili dal giornale dei lavori.
Il CTU ha rilevato che la sottoproduzione complessiva sino al SAL n. 3 è stata pari al 62%
(detraendo i lavori realizzati prima della consegna definitiva dei lavori) e non tutta la mancata produzione è stata attribuita alle interferenze presenti nelle aree di cantiere, mancati espropri o carenze previsionali nelle misure di protezione, ma solo il 46,4% riconducibile alle specifiche opere o parti d'opere da eseguire.
Ha confrontato i dati ed il costo del personale e dei mezzi con le tabelle di costi di produzione forniti dal D.M. 11/12/1978 e relativa incidenza sulle opere realizzate nel periodo ed il CTU non ha rilevato alcun significativo scostamento della spesa sostenuta per il personale operaio da un costo prevedibile con riferimento all'effettiva produzione registrata (anzi il primo risulta contenuto entro il valore di riferimento indicato dalla normativa); anche per la voce di spesa relativa ai mezzi d'opera, il costo desumibile dai dati ufficiali registrati per il cantiere rientra nei limiti indicativi forniti dalla normativa, e pertanto non è risultato un improduttivo vincolo di tali risorse.
Non possono essere riconosciute, inoltre, le voci di maggior costo per l'improduttivo vincolo di personale impiegatizio espressamente riferito alla direzione del cantiere e ad attività di tecnici, l'improduttivo vincolo di polizze, l'improduttivo vincolo di spese fisse di cantiere che in base al disposto dell'art. 32 comma 4 del DPR 207/2010 sono già ricomprese nel maggior costo a titolo di spese generali.
Quanto all'“improduttivo vincolo dei costi della sicurezza”, va dato atto che nel suo elaborato il CTU ha evidenziato che i costi della sicurezza sono valutati tramite computo metrico estimativo in sede di redazione del progetto esecutivo posto a base di gara e viene escluso dalla pratica del ribasso, rapportandoli alla esecuzione dei lavori previsti, non esistendo una quota riferita alle situazioni di fermo dell'attività. Il CTU ha rilevato, peraltro, che non sono state indicate necessità da parte dell'appaltatrice che richiedevano l'integrazione del piano di sicurezza. Ha, dunque, escluso alcun riconoscimento di danno per tale voce.
Sul punto la CTU non può essere condivisa.
Va, infatti, confermato il principio già espresso dall'Ufficio (Trib. Roma n. 16710/2023 del
17.11.2023, Trib. Roma n.13748 del 28.09.2023) in base al quale una quota degli oneri della sicurezza, che per giurisprudenza costante è da stimare nella misura di 2/3, dipende dal fattore tempo, per cui aumenta il relativo costo in caso di maggior durata dei lavori, mentre solo una quota stimata in 1/3 è fissa, viene sostenuta una tantum ed è indipendente dal fattore temporale.
Lo sviluppo della richiesta di parte attrice è contenuto nella memoria tecnica depositata in sede di CTU che va condivisa nella impostazione, rapportando però il maggiore onere giornaliero alla misura della minore produzione che il CTU ha riconosciuto come riconducibile ad anomalo andamento fino al SAL n. 3 e che ha stimato, come detto, in misura pari al 46,4%.
Se ne ricava il seguente calcolo. L'appalto è stato aggiudicato con la previsione di € 2.919.221,90 per oneri di sicurezza e la società attrice ha richiesto per improduttivo vincolo dei costi per la sicurezza conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto l'importo di € 712.533,79, considerando la sottoproduzione pari al 70,97% sino al primo SAL, pari al 62,82% sino al secondo SAL e pari al 69,59% sino al terzo SAL.
Riconducendo al 46,4% la sottoproduzione dovuta ad anomalo andamento nel periodo, se ne ricava:
€ 2.919.221,90 (previsti in contratto) : 840 (giorni di durata contrattuale)= 3.475,26 (onere giornaliero) di cui i 2/3 costituiscono l'onere giornaliero sicurezza dipendente dal tempo (2/3)
[€/g] = 2.316,84. Tale importo va rapportato alla misura della ridotta produttività, ovverosia al
46,4% verificato dal CTU [€/g] = 1075,01.
Tale maggiore onere giornaliero va moltiplicato per il periodo interessato dall'anomalo andamento sino al terzo SAL (152 giorni + 155 + 147= 454 giorni) per un totale di 488.054,54
(€ 1075,01x454) di maggiore onere sostenuto.
Da ultimo, il CTU non ha accertato la sussistenza di alcun credito a favore della stazione appaltante, anche in ragione del fatto che l'appalto era ancora in corso di svolgimento all'atto della instaurazione del giudizio.
La domanda inerente alla riserva n.1 nel periodo richiesto è, dunque, meritevole di parziale accoglimento e, in base ai calcoli del consulente, che si ritengono condivisibili, essendo privi di errori tecnico-giuridici quanto alle voci sopra specificate, ma che vanno integrati quanto ai maggiori oneri per la sicurezza, deve essere liquidata per la suddetta riserva la complessiva somma di € 1.328.660,98.
Trattandosi di importo afferente ad una riserva di natura risarcitoria per anomalo andamento, sulla suddetta somma spetta alla parte attrice la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La rivalutazione decorre dalla data del deposito della c.t.u. (17/1/2024), che ha quantificato il danno a quella data.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, si deve osservare quanto segue. L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi”
(cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il-lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso
(Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi,
è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “… Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto, anche la nota sentenza Cass. civ. s.u. n. 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima -
l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU
1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi,
a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano, invece, gli interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e sono determinate secondo i parametri tra minimo e medio di cui al D.M. 147/2022, in base all'accertato.
Anche le spese di CTU, già liquidate quanto ai rapporti con il CTU con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione Part collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 26312/2022 tra l'
[...]
(mandataria), che agisce anche per Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (mandanti), in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_4 tempore della mandataria, e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA tenuta e per l'effetto CONDANNA l pagamento in favore dell' CP_1 [...] di € 1.328.660,98 (€ 701.361,60 per spese generali improduttive, € Parte_1
139.244,84 per lesione dell'utile di impresa ed € 488.054,54 per maggiori oneri per la sicurezza), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
2) CONDANNA a rifondere le spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per CP_1 compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) PONE definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto quanto ai rapporti con il CTU, a carico di CP_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
US Di LV
Il Giudice estensore
CA CA
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. US Di LV Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa CA CA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26312/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione in data 15.7.2024 e promosso da:
C.F. , con sede in Ponte (BN) alla via Parte_1 P.IVA_1
Piana S.P. 106 n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria della società C.F. , della società Parte_2 P.IVA_2
C.F. , nonché del Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Abbamonte
[...] P.IVA_4
e dall'Avv. Arturo Cancrini, elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Avignonesi n. 5, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. , P.I. , con sede legale in Roma alla via CP_1 P.IVA_5 P.IVA_6
Monzambano n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Miele, dall'Avv. Daniela Marzano e dall'Avv. Alessandro Tabarini, elettivamente domiciliata in Roma alla via Monzambano n. 10, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTA OGGETTO: Appalto di opere pubbliche sopra soglia comunitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “1. La scrivente difesa prende atto del deposito della consulenza tecnica di ufficio, che impugna nella parte in cui ha negato o ridimensionato le pretese dell'ATI attrice.
2. Nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito, e richiesto in atti e alle osservazioni del proprio Consulente di parte, conclude perché voglia il Tribunale adito, per le ragioni innanzi espresse:
1. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti CP_1 dall'ATI al 16.7.21, ovvero: a) al pagamento della somma di euro 5.894.455,96 per i titoli esposti nella Riserva n. 1 iscritta al SAL n. 3 (andamento anomalo dei lavori, oltre rivalutazione ed interessi come per legge);
2. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei compensi e spese di CP_1 lite, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.”
PARTE CONVENUTA: “In rappresentanza di i sottoscritti difensori costituiti si CP_1 riportano integralmente ai propri atti di causa ed in particolare alla comparsa di costituzione
e risposta ed alle memorie istruttorie depositate, le cui conclusioni si chiede all'odierno Giudice di accogliere.
Con riferimento al merito della perizia depositata dal consulente nominato d'ufficio, va - in questa sede - evidenziata la presenza di alcune lacune nell'elaborato.
In particolare, il nominato perito dimostra di non aver tenuto in debito conto le controdeduzioni formulate dal ctp per il cui recepimento ed accoglimento nel merito questa difesa insiste CP_1 sin d'ora. In via subordinata si chiede che la causa venga introitata a sentenza con termini ordinari per note conclusionali e repliche.”
Nella comparsa di costituzione conclude:
“In funzione di quanto precede, l' come sopra rappresentata e difesa insiste CP_1 affinché, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, l'adito Tribunale voglia: a) rigettare la domanda attrice in quanto tardiva, inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto, considerato che le riserve iscritte di cui si chiede oggi il ristoro appaiono improponibili, tardive, nonché assolutamente infondate ed indimostrate;
b) condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze di lite.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 22.4.2022 la in proprio e in Parte_1
Parte qualità di mandataria della costituita con le mandanti Parte_2 [...]
e conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_3 Parte_4 Parte_4
Tribunale l' in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto: CP_1
- che con bando pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea n. 2017/S 247- CP_1
517165, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 27.12.2017,
l' aveva indetto una gara ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50 del 2016, CP_1 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di € 45.960.074,86, di cui € 2.919.221,90 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso, per l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei “Lavori di completamento alla statale SS 212 della Val Fortore, dallo svincolo di S. Marco di Cavoti a S.
LO in Galdo (Asse SS Fortorina) primo lotto variante di S. Marco dei Cavoti, 2°
Stralcio”;
- che, con provvedimento del Direttore Generale dell' n. CDG-0689312-I del 20.12.2018 CP_1
Parte si era proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell' dierna attrice per la somma complessiva di € 33.616.388,64, al netto del ribasso del 28,697% comprensivo di €
2.919.221,90 per oneri di sicurezza;
- che, con contratto del 18.6.2019, rep n. 28.378, racc. 14.154, l' aveva affidato all'ATI CP_1
i lavori, prevedendo per la loro esecuzione un tempo utile di 840 giorni;
- che in data 18.11.2019 l' nelle more del completamento delle attività di bonifica degli CP_1 ordigni bellici effettuate dalla ditta CF&G di e dell'autorizzazione dell' Persona_1 [...]
aveva consegnato solamente in parte Controparte_2
i lavori, rimandandone ad un successivo verbale la consegna totale;
Parte
- che, con comunicazione inviata tramite PEC il 19.5.2020, l' veva trasmesso un nuovo programma esecutivo dei lavori che, rispetto al cronoprogramma di cui al contratto, tenesse conto sia della consegna parziale dei lavori che degli impedimenti verificatisi successivamente, quali l'impossibilità di esecuzione del viadotto 01 per il mancato spostamento della linea l'impossibilità di installare la strumentazione atta ad espletare la propedeutica attività CP_3 di monitoraggio della galleria per l'indisponibilità delle aree;
l'impossibilità di eseguire gran parte dei lavori previsti in corrispondenza della rotonda 2 di inizio lotto e fino all'imbocco sud della galleria nonché in corrispondenza della rotonda 3 di fine lotto per mancato spostamento di un elevato numero di sottoservizi e linee esterne interferenti, come la condotta Molise Acque, le linee Enel MT, un acquedotto;
la impossibilità di eseguire la paratia GA02 di imbocco nord galleria a causa della presenza di innumerevoli sottoservizi presenti nel sedime;
le criticità lamentate nella riserva apposta al verbale di consegna;
- che i lavori erano stati definitivamente consegnati il 21.4.2020 e che in dipendenza dei 840 giorni utili per la ultimazione degli stessi il relativo termine veniva a cadere in data 8.8.2022;
- che il verbale di consegna dei lavori era stato sottoscritto con riserva dall'ATI, che aveva contestato l'incompleta disponibilità delle aree ed imprecisioni progettuali;
- che nel corso dei lavori l'ATI aveva iscritto in contabilità (a tutto il SAL n. 3) ulteriori quattro riserve per anomalo andamento, per maggiori oneri per la sicurezza a causa delle misure di sicurezza adottate per arginare la diffusione della pandemia da covid-19, per ulteriori attività di progettazione esecutiva e per il ristoro per l'anomalo aumento dei prezzi per la somma complessiva di € 2.118.493,26 al 19.9.2020, di € 3.961.199,14 al 20.2.2021 e di € 5.905.530,23 al 16.7.2021;
- che nel corso della realizzazione dei lavori che non erano impediti dalla mancata disponibilità di talune aree, nel periodo compreso tra la consegna dei lavori e la chiusura del relativo registro di contabilità a tutto il 19.9.2020, erano emerse diverse gravi imprecisioni del progetto Parte esecutivo, tali da rallentare i lavori e richiedere all' i procedere ad una nuova progettazione esecutiva di adeguamento, tanto che nei 152 giorni trascorsi dalla consegna definitiva fino alla data di chiusura della contabilità per lavori a tutto il 19.9.2020 (SAL n. 1) a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g. 40.019,51, era stato possibile produrre per soli
€/g. 11.616,00, con una conseguente ridotta produttività del 70,97%.
- che l'ATI aveva quindi chiesto il ristoro di maggiori oneri e danni sostenuti con riferimento alla ridotta produttività registrata nel periodo afferente al SAL n. 1, quantificandoli nella somma di € 1.878.871,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- che la riserva di anomalo andamento era ribadita ed ampliata nel SAL n. 2 del 20.2.2021, allorquando la ATI aveva registrato una ridotta produttività (pari al 62,82%) da imputarsi alla natura continuativa delle cause ostative;
- che con nota del 14.9.2020, aveva autorizzato lo spostamento dell'elettrodotto CP_1
interferente poi definitivamente rimosso in data 7.10.2020; CP_3
- che la citata rimozione aveva consentito di entrare in possesso delle aree interessate, ma che le carenze della progettazione esecutiva avevano comunque impedito la normale prosecuzione delle lavorazioni;
- che le ulteriori aree di cui al verbale consegna lavori del 21.4.2020 erano comunque rimaste indisponibili;
- che in data 29.9.2020 la direzione dei lavori, con ordine di servizio n. 3, aveva ordinato all'ATI di trasmettere gli elaborati costruttivi, le relazioni di calcolo, i computi metrici estimativi di raffronto della galleria artificiale-naturale di imbocco sud GA01 e dei viadotti 1 e 2, nonché il piano completo di monitoraggio geotecnico e strutturale in corso di opera;
- che il 9.10.2020 l'ATI aveva restituito con riserva il citato ordine di servizio n. 3 per evidenziare, ancora una volta, la necessità di procedere ad una generale rivisitazione del progetto esecutivo posto a base di gara nonché di entrare in possesso di tutte le aree;
- che in data 12.11.2020 l'ATI aveva, pertanto, trasmesso ex art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e successive modificazioni ed ex art. 8 del D.M. n. 49 del 2018 una proposta di perizia tecnica migliorativa in corso d'opera, contenente le variazioni migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara;
- che dopo la trasmissione della citata perizia tecnica, con ordine di servizio n. 8 del 30.7.2021, il responsabile unico del procedimento, congiuntamente alla direzione dei lavori, avevano ordinato di eseguire ulteriori opere;
- che la necessità di rivedere gran parte della progettazione c.d. costruttiva, ma in realtà di natura esecutiva, aveva contribuito al verificarsi della sottoproduzione di cui si era doluta l'ATI, poiché la problematica aveva ridotto notevolmente i lavori eseguibili e da stravolgere ogni aspetto dell'organizzazione produttiva, così generando importanti diseconomie ed onerosità;
- che nei 155 giorni trascorsi dalla chiusura della contabilità per lavori dal 19.9.2020 alla data di chiusura della contabilità per lavori a tutto il 20.2.2021, a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g. 40.019,51, era stato possibile produrre per soli €/g. 14.879,26, con una conseguente ridotta produttività del 62,82%;
- che l'ATI aveva quindi chiesto il ristoro per i maggiori oneri sostenuti e per i danni subiti per la ridotta produttività registrata nel periodo afferente al SAL n. 2, quantificandoli in €
1.820.694,51, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- che la riserva di anomalo andamento era stata ribadita ed ampliata al SAL n. 3 del 16.7.2021, allorquando l'ATI aveva registrato la ridotta produttività, pari al 69,59%, da imputarsi alla natura continuativa delle cause ostative;
- che la sottoproduzione registrata nel citato periodo era stata causata dalla necessità di rivedere gran parte della progettazione delle opere da realizzare;
- che l'ATI aveva recepito le indicazioni fornite dal committente ed aveva, quindi, trasmesso, in data 18.5.2021, la revisione-integrazione della proposta di variante tecnica, autorizzata dal progettista con PEC del 23.6.2021;
- che la direzione Progettazione e Realizzazione di aveva quindi autorizzato la redazione CP_1
della proposta variativa tecnica finale e, al contempo, la realizzazione di parte delle lavorazioni afferenti alle opere in variante, successivamente oggetto di ordine di servizio n. 8;
Parte
- che solamente all'esito delle descritte vicende la aveva potuto riprendere in modo organico gran parte dei lavori previsti in contratto, fatte salve le nuove opere non previste dallo stesso;
- che nei 147 giorni trascorsi dalla chiusura della contabilità per lavori dal 20.2.2021 alla data di chiusura della contabilità per lavori a tutto il 16.7.2021, a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g.40.019,51, era stato possibile produrre per soli €/g.12.169,21, con una conseguente ridotta produttività del 69,59%; - che l'ATI aveva, quindi, chiesto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti e i danni subiti con riferimento alla ridotta produttività registrata nel periodo afferente al SAL n. 3 quantificandoli nella somma di € 1.929.132,13, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi;
- che il totale complessivo della riserva per andamento anomalo dei lavori ammontava ad €
5.628.697,67; Parte
- che la veva iscritto la riserva n. 2 chiedendo la contabilizzazione di € 30.423,40 a titolo di maggiori costi di sicurezza CO atteso che con nota prot. CDG-0156463-P del CP_1
16.3.2020, ordinando altresì la contestuale sospensione dei lavori dalla data del 18.3.2020,
Parte aveva richiesto alla i provvedere all'integrazione dei piani operativi di sicurezza nonché all'immediata adozione immediata delle misure di prevenzione previste dalla normativa pro tempore vigente,
- che, una volta acquisito il piano operativo di sicurezza della mandataria la Parte_1
direzione lavori, unitamente al responsabile unico del procedimento, con nota prot. CDG-
0190545-P del 9.4.2020, aveva disposto la successiva ripresa dei lavori, previa verifica di idoneità da parte del CSE;
- che i lavori erano, quindi, ripresi il 21.4.2020 e, con comunicazione del 15.6.2020, l'ATI aveva rappresentato alla committente la necessità, imposta dalla legge, di aggiornare il PSC;
- che il 3.9.2020 il CSE aveva approvato il protocollo aziendale per adeguarlo alla normativa anti covid ed il 1°.
3.2021 l' aveva trasmesso la stima dei costi aggiuntivi della sicurezza CP_1
per le misure restrittive imposte dalla necessità di contrastare la diffusione della pandemia da covid-19 per il periodo compreso fra il 21.4.2020 e il 31.12.2021, quantificandoli in €
53.808,25;
- che l'ATI aveva evidenziato la incongruità del prezziario utilizzato dall' inviandole la CP_1
corretta quantificazione dei costi per la sicurezza afferenti alle misure anti covid, allegando apposita documentazione giustificativa, quantificati in € 68.627,26;
- che l'ATI aveva proceduto, pertanto, all'iscrizione della riserva n. 2 per € 41.723,13, avente ad oggetto la differenza tra i costi sostenuti a titolo di sicurezza per le misure anti-covid e quelli riconosciuti nella contabilità;
- che l'ATI, in occasione della chiusura del SAL n. 1 fino al 19.9.2020, aveva iscritto nel registro di contabilità la riserva n. 3 per € 246.409,16, aggiornata in occasione di ogni successiva chiusura contabile, a titolo di progettazione esecutiva aggiuntiva, resasi necessaria a causa della sopravvenuta normativa NTC 2018 e per le carenze del progetto di appalto e delle successive nuove opere richieste da CP_1 - che tale opera di progettazione doveva essere remunerata ai sensi del D.M. 17.6.2016 e successive modificazioni;
- che l'ATI aveva avviato il procedimento di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del d.lgs. n. 50 del 2016 con riferimento alle riserve iscritte al SAL n. 3 del 6.8.2021;
- che l' in data 2.3.2022, aveva formulato una proposta di accordo bonario per la minor CP_1 somma di € 16.768,26 afferente alla riserva iscritta per anomalo andamento dei lavori.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva:
- quanto alla riserva n. 1, la sussistenza del diritto al pagamento della somma complessiva di €
5.628.697,67 per anomalo andamento dei lavori per i seguenti titoli: maggiori spese generali, improduttivo vincolo del personale impiegatizio e salariato, improduttivo vincolo delle attrezzature e dei mezzi, improduttivo vincolo delle polizze, improduttivo vincolo dei costi della sicurezza, mancato utile, ritardata percezione dell'utile, improduttivo vincolo delle spese fisse;
- quanto alla riserva n. 2 la sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 41.723,13 per maggiori costi sostenuti per presidi sanitari del personale impiegato in cantiere e per la sanificazione del cantiere stesso e di tutti i locali comuni e delle attrezzature impiegate;
- quanto alla riserva n. 3 la sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 246.409,16 per la progettazione extracontrattuale.
Parte attrice concludeva, quindi, chiedendo in citazione: “1. condannare l' per il CP_1
risarcimento dei danni contrattuali e non subiti dall'ATI al 16.7.2021 in corso di esecuzione del contratto di cui è causa:
a) al pagamento della somma di euro 5.628.697,67 per i titoli esposti nella RISERVA N. 1 iscritta in contabilità nei termini sopra esposito, e sviluppati sino a tutto il SAL n. 3 (andamento anomalo dei lavori), oltre rivalutazione ed interessi anche di mora come per legge;
b) al pagamento dell'importo di euro 30.423,40 per il titolo esposto nella RISERVA N. 2 iscritta al SAL n. 3 (maggiori costi sicurezza COVID), oltre rivalutazione ed interessi anche di mora come per legge;
c) al pagamento dell'importo di euro 246.409,16 per il titolo esposto nella RISERVA N. 3 iscritta al SAL n. 3 (progettazione extracontrattuale), oltre rivalutazione ed interessi anche di mora come per legge”.
2. Con comparsa depositata il 5.10.2022 si costituiva in giudizio esponendo: CP_1
- che in data 18.11.2019 a causa delle problematiche relative agli espropri delle aree di CP_1
cantiere ed alla bonifica da ordigni bellici, aveva proceduto alla consegna parziale dei lavori, Parte con verbale accettato senza riserve dalla - che in data 18.3.2020, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, i lavori erano stati sospesi con verbale prot. CDG- 0160196-P ed il 19.3.2020 il direttore lavori aveva redatto, in contraddittorio con l'appaltatrice, uno stato di consistenza dei lavori fino a quel momento svolti;
- che in data 21.4.2020 era avvenuta la consegna totale dei lavori mediante verbale sottoscritto con riserva dall'appaltatrice;
- che l'impresa esecutrice, con nota del 22.6.2020, aveva trasmesso il programma esecutivo dei lavori, in cui aveva fissato all'8.8.2022 la data di ultimazione delle opere, rimodulando il cronoprogramma dei lavori da eseguire in dipendenza dei diversi impedimenti verificatisi sino a quel momento e tale programma esecutivo dei lavori era stato consegnato in cantiere il
7.6.2020;
- che nel corso dei lavori aveva ordinato all'appaltatrice di eseguire un monitoraggio CP_1
geotecnico integrativo, afferente alle aree esterne al corpo stradale in costruzione, in corrispondenza delle zone potenzialmente interessate da movimenti di versante;
- che a far tempo da marzo 2020 fino a luglio 2021 l'appaltatrice, in base ai primi dati di monitoraggio, concordemente alla direzione lavori, aveva eseguito una serie di monitoraggi geognostici integrativi finalizzati alle verifiche di calcolo strutturale di dettaglio delle opere in appalto, le cui risultanze avevano sostanzialmente confermato quanto riscontrato durante il monitoraggio delle aree esterne effettuato nello stesso periodo da altra società per conto di
CP_1
- che l'appaltatrice, sempre concordemente alla direzione lavori, sulla scorta dei parametri geomeccanici e in applicazione della normativa NTC 2018, aveva effettuato il ricalcolo delle strutture, tanto che, anche per tale motivo, si era reso necessario adeguare alcune opere previste in progetto al reale stato dei luoghi;
- che il 12.11.2020 l'impresa aveva trasmesso, su richiesta di una proposta di variante CP_1
tecnica in corso di opera a carattere migliorativo, sia in termini tecnici che economici, redatta dalla stessa appaltatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche in combinato disposto con l'art. 8, comma 8 del D.M. 49 del 2018 e dell'all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n.
50 del 2016 e condivisa dalla direzione dei lavori e poi dal responsabile unico del procedimento;
- che la direzione dei lavori aveva individuato i maggiori oneri derivanti dalle citate variazioni in relazione alle seguenti somme:
a) € 2.703.494,33 per lavori;
b) € 102.890,73 per oneri per la sicurezza;
c) € 53.808,25 per costi della sicurezza causati dalla pandemia da CO-19; d) € 117.748,23 per oneri di progettazione relativi alle sole opere aggiuntive oggetto di perizia di variante;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di variante era necessario acquisire nuove aree di esproprio;
- che, con la perizia di variante, erano state previsti cinquanta nuovi prezzi precedentemente concordati con la società appaltatrice tramite due distinti verbali;
- che per effetto delle variazioni previste dalla perizia di variante:
a) la somma complessiva dell'affidamento era aumentata di € 2.977.941,54;
b) il tempo utile per eseguire i lavori era prorogato di n. 304 giorni naturali consecutivi comprensivi di n. 94 giorni per andamento stagionale sfavorevole, temine che non teneva conto anche delle opere per la cui realizzazione si richiedevano nuovi espropri;
- che il 21.6.2022 l'appaltatrice aveva sottoscritto apposito atto di sottomissione con cui aveva rinunciato alla riserva n. 1 di € 1.631.269,02 per la parte successiva al SAL n. 3 con lavori a tutto il 16.7.2021 e alle riserve nn. 2 e 3, per € 315.036,42, affermando che le stesse erano state superate dalle previsioni contenute nella perizia di variante e che avevano trovato compensazione nei nuovi prezzi e corrispettivi previsti nel medesimo atto;
- che al momento del deposito della comparsa di risposta i lavori erano pervenuti al 37% circa di avanzamento e erano stati realizzati n. 6 SAL, per complessivi € 13.000.000,00 circa.
La convenuta, quanto alla riserva n. 1 (anomalo andamento dei lavori), precisava:
- che l'appaltatrice era la sola responsabile dei rallentamenti produttivi, dipesi dalla sua ridotta capacità produttiva, dal ritardo nell'approvvigionamento dei materiali di cantiere, dal ridotto impiego di manodopera e macchinari e dall'incompleta gestione degli elaborati grafici costruttivi, che erano stati presentati dall'impresa a distanza di tempo e con progressive integrazioni, tali da non consentire al soggetto verificatore di emettere, in termini congrui, il necessario rapporto di verifica definitivo;
- che le attività di esproprio erano state completate prima della consegna totale dei lavori del
24.4.2020, essendosi concluse in data 10.3.2020;
- che la sola doglianza astrattamente degna di nota, ma da provare con riferimento ai danni effettivamente subiti, aveva riguardato la mancata espropriazione di una piccola porzione dell'area di sedime sovrastante la galleria naturale San Marco, tale da limitare parzialmente le opere di monitoraggio strutturale della galleria finalizzate anche all'analisi dei terreni di scavo;
- che la possibile limitazione alle attività di monitoraggio era tuttavia trascurabile, tanto che con le note n. 214525 del 28.4.2020 e n. 306883 del 17.05.2021 aveva chiarito all'ATI che CP_1 il monitoraggio dell'area di scavo della galleria era comunque possibile;
- che il presunto ostacolo determinato dalla mancata acquisizione integrale dell'area sovrastante la galleria San Marco era tale da determinare al massimo una mancata attività e non poteva essere oggetto di riserva, non avendo prodotto alcun rallentamento delle lavorazioni, evidenziando che tale lacuna progettuale era stata corretta con la perizia di variante, così prevedendo la messa a disposizione in favore dell'impresa della residua area sovrastante la galleria, in ogni caso la società appaltatrice avviava i lavori di scavo della galleria sottostante solamente in data 25.1.2022;
- che i lavori di spostamento delle reti di servizi interferenti erano iniziati a maggio 2020 a causa del fermo totale delle attività per emergenza sanitaria da CO e che:
a) il 7.10.2020 aveva dismesso il suo elettrodotto MT interferente;
CP_3
b) il 4.3.2021 aveva spostato le linee MT interferenti;
CP_3
c) il 25.11.2020 ACS aveva spostato la condotta idrica interferente;
d) da giugno ad agosto 2021 aveva realizzato il nuovo elettrodotto MT e dismesso un CP_3
altro elettrodotto interferente;
e) a settembre 2021 la ditta incaricata aveva provveduto allo spostamento delle condotte idriche interferenti;
- che la controparte aveva comunque errato nel considerare come non eseguibili la totalità delle opere e non solo quelle la cui realizzazione era effettivamente ostacolata dalle interferenze, così imputando alla stazione appaltante ritardi e mancate riprese lavori che, al contrario, erano dipese unicamente dalla lacunosa organizzazione delle lavorazioni da parte della stessa appaltatrice;
- che la controparte aveva, altresì, errato nel computare i ritardi sulla base del cronoprogramma allegato al contratto di appalto, ormai superato, e non sulla base del programma esecutivo dei lavori rimodulato, e che aveva pretestuosamente omesso di evidenziare come in data 15.6.2020, all'esito di ripetute richieste formulate dalla direzione lavori e come previsto dal capitolato speciale di appalto, aveva trasmesso una seconda versione aggiornata e dettagliata del CP_1
programma esecutivo dei lavori già contenente il mancato spostamento di alcuni servizi a rete interferenti;
- che la parte attrice non aveva considerato che il programma delle attività lavorative di contratto già contemplava in periodo cuscinetto di tre mesi per il completamento di attività preliminari, periodo prorogabile senza particolari impedimenti ai lavori sino al 20.7.2020;
- che la ridotta produttività lamentata dalla società appaltatrice non era riconducibile al ritardato spostamento delle interferenze, in quanto la citata rimozione era avvenuta compatibilmente con gli effettivi tempi di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dei lavori redatto nel giugno 2020;
- che la data di inizio delle lavorazioni e la data di rimozione delle reti di servizi interferenti erano sostanzialmente conciliabili, in quanto le progettazioni esecutive di dettaglio delle presunte opere impeditive venivano trasmesse dalla società appaltatrice, per la successiva approvazione del direttore lavori e susseguente deposito presso la struttura compartimentale, in data successiva all'effettiva rimozione delle interferenze e con notevole ritardo;
- che mentre le questioni afferenti agli espropri e la bonifica di ordigni bellici venivano risolte nei primi mesi del 2020 (in regime di consegna parziale dei lavori) gli spostamenti delle interferenze avevano sempre seguito un programma di risoluzione compatibile sia con il programma esecutivo dei lavori del 15.06.2021 che con gli effettivi fronti di lavoro attivati dalla società appaltatrice;
- che l'appaltatrice, nonostante il completo spostamento delle reti interferenti, aveva comunque avviato le lavorazioni in ritardo per cause ad essa esclusivamente imputabili, tanto che la direzione lavori si vedeva costretta ad emanare diversi ordini di servizio;
- che le asserite gravi imprecisioni del progetto esecutivo erano infondate e che solamente con riferimento ad alcune delle opere previste aveva riconosciuto un tempo, seppur minimo, CP_1 di anomalo andamento, tanto che il 2.3.2022 aveva inviato all'ATI una proposta di CP_1
accordo bonario, con cui le era stato riconosciuto il ristoro dei maggior oneri sostenuti, quantificati in € 16.768,26, limitatamente alle seguenti opere:
a) OS02 per interferenza dal 1.9.2020 al 7.20.2020 (36 giorni) quantificata in € 3.924,80;
b) OS04 per interferenza dal 30.9.2020 al 7.10.2020 (7 giorni) quantificata in € 924,34;
c) rotatoria n. 3 per interferenza dal 3.5.2021 al 16.7.2021 (74 giorni) quantificata in €
11.919,12;
- che in ogni caso la richiesta di controparte era assolutamente spropositata nella sua quantificazione.
Parte convenuta quanto alle riserve n. 2 (costi aggiuntivi sicurezza CO) e n. 3 (oneri di progettazioni extracontrattuali) precisava invece:
- che l'appaltatrice, con l'atto di sottomissione del 21.6.2022, aveva rinunciato a parte della riserva n. 1, in particolare alla parte successiva al SAL n. 3 per € 1.631.269,02, alla riserva n.
2, del valore di € 68.627,26, ed alla riserva n. 3, del valore di € 246.409,16;
- che la riserva n. 2, afferente ai costi aggiuntivi per la sicurezza a causa della pandemia da
CO-19, era comunque inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata iscritta sin dal verbale di consegna del 21.4.2020; - che, in via ulteriormente subordinata, la riserva n. 2 era infondata, atteso che aveva CP_1 predisposto un'apposita integrazione dell'elenco prezzi in modo da tenere conto delle nuove incombenze e delle nuove procedure necessarie per limitare il rischio di diffusione del virus sui luoghi di lavoro, con maggiori oneri pari ad € 53.808,25;
- che, in via ulteriormente subordinata, la riserva n. 2 era infondata, in quanto definita sulla base di una quantificazione apodittica, atteso che la società appaltatrice, pur a fronte di specifiche richieste, aveva omesso di fornire prova dei costi effettivamente sostenuti;
- che la domanda relativa alla riserva n. 3 era inammissibile per contrarietà all'art. 205, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché il progetto esecutivo posto a base della gara d'appalto era stato validato dal responsabile unico del procedimento a seguito delle verifiche effettuate dalla società esterna qualificata di ingegneria;
- che, in subordine, la riserva n. 3 era inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata iscritta sin dal verbale di consegna del 21.4.2020, in quanto la gara che aveva condotto all'assegnazione dell'appalto si era svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale era stata prevista la presentazione di un'offerta tecnica e la verifica del progetto esecutivo posto a base dell'appalto, anche in funzione delle possibili offerte migliorative dello stesso, che l'appaltatrice aveva presentato, quindi la società, già in fase di gara, aveva modo di valutare sotto ogni profilo l'adeguatezza del progetto esecutivo, dalla parte attrice riconosciuto completo di ogni elemento necessario al fine di una sua corretta esecuzione;
- che, in via ulteriormente subordinata, la riserva n. 3 era infondata, poiché, in materia di appalto di opere pubbliche, le carenze della progettazione esecutiva dovevano essere inquadrate nell'ottica dell'osservanza dei canoni di diligenza e buona fede, tanto che la società appaltatrice era comunque chiamata, nella fase di realizzazione dell'opera, a far fronte alle presunte mancanze della progettazione esecutiva, essendo vincolato al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 1175, 1375 e 1376 c.c.
Tanto esposto, la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3. Parte attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., rilevava che, all'esito dell'approvazione della variante e della sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 21.6.2022, aveva interesse alla prosecuzione del giudizio solo con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate con la riserva n. 1, iscritta in contabilità per anomalo andamento dei lavori nei documenti di SAL n. 1, n. 2 e n. 3 al 16.7.2021, per complessivi € 5.632.822,36.
La causa era, quindi, istruita in via documentale e mediante CTU ed era, all'esito, assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4.- Nel merito, la presente controversia trae origine dal contratto di appalto, rep. n. 28.378, racc.
14.154, stipulato in data 18/6/2019 all'esito di gara ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.
50/2016, tra in qualità di committente, e l'ATI composta da CP_1 Parte_1
(mandataria), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(mandanti), in qualità di appaltatrice, avente ad oggetto “Lavori di completamento alla statale
SS 212 della Val fortore, dallo svincolo di S. Marco di Cavoti a S. LO in Galdo (Asse
SS Fortorina) 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti, 2° Stralcio”.
In particolare l'affidamento dei lavori in questione concerne la realizzazione: “di un tratto stradale di circa 2,5 km complessivi, comprendente anche alcune opere d'arte quali due viadotti
a scavalco di corsi d'acqua ed una galleria naturale con relative opere di imbocco (tratti di galleria artificiale). I corpi stradali in rilevato e in trincea comportavano la realizzazione di opere di sostegno in cemento armato (muri e paratie di pali)” (cfr, CTU in atti).
Quanto al corrispettivo dell'appalto, l'importo complessivo dell'opera posto a base di gara era pari ad € 45.960.074,86, di cui € 2.919.221,90 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso Part e l' dierna attrice “si aggiudicava la gara di appalto con un'offerta di ribasso del 28,679%, cosicché complessivamente il prezzo dell'opera si stabiliva in € 33.616.388,64 di cui €
30.697.165,15 per l'esecuzione dei lavori oltre al richiamato costo della sicurezza”.
La durata dei lavori stata fissata contrattualmente in n. 840 giorni decorrenti dal verbale di consegna, termine comprensivo di n. 180 giorni di presumibili condizioni climatiche sfavorevoli;
inoltre, la tempistica dei lavori doveva svolgersi secondo il cronoprogramma di progetto, allegato al contratto inter partes.
Parte attrice ha chiesto in limine litis la condanna della convenuta al pagamento degli importi derivanti dalle riserve iscritte in contabilità nn. 1, 2 e 3, domanda ridotta nel corso del giudizio all'importo richiesto con la riserva n.1 per anomalo andamento dell'appalto, come aggiornata fino al SAL n. 3, per lavori fino al 16/7/2021, per il valore di € 5.894.455,96, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In particolare, la parte attrice ha rappresentato che “in data successiva alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha provveduto alla approvazione di una variante, con CP_1 necessità di nuovi espropri e con la previsione di n. 50 nuovi prezzi. In data 21.6.22 l'ATI ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione, precisando all'art. 8 che “con riferimento alle riserve già iscritte in contabilità, da ultimo al SAL n. 5 per lavori a tutto il 26/3/22, l'Impresa rinuncia parzialmente alla riserva n. 1 per la quota eccedente al 3° SAL per lavori a tutto il
16/7/2021 per l'importo economico di € 1.631.269,02; l'Impresa rinuncia totalmente alle riserve n. 2 e n. 3, pari all'importo di € 315.036,42, ritenendo che le stesse siano state superate dalle previsioni di perizia e trovando le stesse compensazione nei nuovi prezzi e corrispettivi previsti nel presente atto per un totale complessivo di € 1.946.305,44. Con specifico riferimento alle suddette riserve l'Appaltatore rinuncia espressamente a tutte le richieste, anche di natura risarcitoria, formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato innanzi al
Tribunale civile di Roma, contrassegnato con il numero R.G. 26312/22 del 22/4/2022”.
Con riferimento all'iscrizione delle riserve, sono applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, avuto riguardo alla data di pubblicazione del bando di gara
(27.12.2017), le pattuizioni contenute nel contratto di appalto inter partes stipulato il 18.6.2019, il capitolato speciale e la restante documentazione indicata nell'art. 3 del contratto.
Ciò posto, si rileva che, anche con riferimento all'appalto in esame, vige il principio in base al quale l'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni
(e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. civ., 9.5.2018, n. 11188).
Tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve c.d. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve c.d. risarcitorie).
La normativa suindicata sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che - in ogni caso - le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e l'appaltatore è tenuto, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Infatti, la riserva non è prevista dal legislatore in funzione di mere esigenze contabili, bensì in ragione della tutela della P.A., che, nell'esercizio della sua attività discrezionale, deve essere posta in grado di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e deve inoltre poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento del rapporto di appalto ovvero del recesso dal contratto, in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico (Cass. civ., 28.2.2018, n. 4718).
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, devesi osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi,
l'iscrizione della riserva è tempestiva”. (Cass. Civ., sez. 1, sent. 24/06/2008 n. 17083). Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi” (Cass. civ., sez. 1, sent.
03/11/2000 n. 14361).
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse richieste.
Parte attrice ha rilevato nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. la tardività della eccezione di inammissibilità per tardiva iscrizione della riserva n.1 in quanto l'eccezione sarebbe stata sollevata dalla controparte per la prima volta in comparsa conclusionale, dopo il maturare, quindi, delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. e in un atto deputato all'illustrazione delle difese già svolte con i precedenti scritti difensivi ed all'esposizione dei fatti relativi all'istruttoria espletata e ai documenti acquisiti al processo, con la preclusione di qualsiasi nuova allegazione o eccezione non rilevabile d'ufficio.
Va dato atto che nella comparsa di risposta, depositata il 5/10/2022, la convenuta ha dedotto che “(…) le riserve iscritte di cui si chiede oggi il ristoro appaiono improponibili, tardive, nonché assolutamente infondate ed indimostrate”, ma nulla ha specificato in merito alla tardività quanto alla riserva n. 1, bensì solo quanto alla tardività della iscrizione delle riserve n. 2 e 3.
Unicamente in sede di comparsa conclusionale ha, invece, precisato che anche la CP_1 riserva n. 1 non era stata iscritta sin dal verbale di consegna parziale dei lavori del 18/11/2019, quale primo atto contabile utile, ritenendo, quindi, la riserva non esplicitata nei tempi previsti dalla normativa e dal contratto inter partes ed ha richiamato l'art. 26, punto 3.1 del contratto di appalto, che prevede l'onere di iscrizione a pena di decadenza e l'art. 205, co. 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
L'eccezione risulta, dunque, tardiva e, dunque, inammissibile.
In ogni caso, anche alla luce delle verifiche effettuate dal CTU, l'eccezione è infondata.
L'appaltatrice ha sottoscritto con riserva il verbale di consegna definitiva dei lavori (21.4.2020)
e ogni ODL, indi ha iscritto la riserva nelle scritture contabili a partire dal primo SAL
(08/10/2020) fino al terzo SAL (04/08/2021) ed è stata inizialmente esplicitata per il periodo compreso tra la consegna parziale dei lavori e il 19/09/2020, data di chiusura del Registro di contabilità per il SAL n. 1, per cui è correttamente riferita al periodo in cui si sono manifestate le problematiche di esecuzione dell'appalto nello svolgimento dei lavori del primo SAL e poi nel corso dei due successivi.
E', dunque, condivisibile quanto osservato dall'ausiliario del Tribunale, secondo cui anche la riserva in oggetto è stata iscritta ed esplicata tempestivamente.
Tanto premesso, alla luce dei documenti prodotti e della CTU effettuata nel corso della istruttoria,, la domanda della società attrice è risultata parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va dato atto che il CTU ha ricostruito in modo puntuale l'andamento dell'appalto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, evidenziando sia il succedersi degli Ordini di servizio del direttore dei lavori, gli stati di avanzamento lavori nel periodo di interesse, le comunicazioni tra le parti, le iscrizioni con riserva effettuate dall'appaltatrice con conseguenti prese di posizione da parte della direzione lavori e sul punto, non ravvisandosi discrepanze rispetto ai fatti come ricostruiti negli atti delle parti, si rinvia per maggiori dettagli alla puntuale ricostruzione del consulente tecnico e si richiamano solo le circostanze relative alla iscrizione della riserva n. 1 oggetto del contendere.
Dopo un periodo iniziale con consegna parziale dei lavori al 18.11.2019, il periodo in rilievo per la richiesta risarcitoria avanzata dall'appaltatrice è quello tra la consegna definitiva dei lavori (21.04.2020) e la prima chiusura contabile (19.09.2020) periodo in cui l'ATI ha lamentato problematiche sia conseguenti alla mancata consegna di tutte le aree dei lavori sia alla persistenza di interferenze.
Già il verbale del 21.4.2020 veniva sottoscritto con riserva per ragioni cautelative, non risultando garantita, secondo la la libera disponibilità di tutte le aree dei Parte_1 lavori e stante la riscontrata permanenza di una serie di reti impiantistiche ed installazioni interferenti con le aree oggetto dei lavori (presenza di sottoservizi a quella data ancora non rimossi quale la condotta idrica presso la rotatoria n.2, linea ENEL MT presso l'imbocco paratia sud della galleria, serie di sottoservizi interrati in corrispondenza delle opere di imbocco nord della galleria, altre linee ENEL MT nella zona medesima e in corrispondenza di pile e spalla del viadotto 1, una serie di linee aeree presso l'area della rotonda 3, ed altri). Inoltre, ulteriori cause di impedimento alle lavorazioni previste derivavano da diffide provenienti da proprietà privata che inibivano lo svolgimento di attività di monitoraggio geotecnico relativo alla galleria, e problematiche simili riguardavano il monitoraggio strutturale da eseguire su un edificio esistente.
L'appaltatrice evidenziava carenze nel progetto esecutivo (mancata previsione progettuale dello scarico idraulico in corrispondenza della rotonda 2, assenza delle verifiche geotecniche di stabilità dei pendii e dei fronti di scavo dalla sezione 90 alle sezioni 125 e 135) e le problematiche conseguenti alla necessità di adeguamento delle previsioni progettuali delle opere di sostegno redatte con le precedenti NTC 2008, da adeguare alla normativa NTC 2018.
Nel primo periodo di 152 giorni dal 21.4.2020 al 19.9.2020 a fronte di una produzione giornaliera media prevista per €/g. 40.019,51, la produzione si attestava a €/g. 11.616,00 con una conseguente ridotta produttività del 70,97% e al primo SAL emergeva un ritardo nella prodizione, l'importo del SAL risultava minore delle previsioni e corrispondente al 5,5 % circa dei lavori contrattuali. Part In tale sede l' ichiedeva il ristoro dei maggiori oneri e danni sostenuti con riferimento alla ridotta produttività registrata per € 1.878.871,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di spese generali infruttifere, improduttivo vincolo di personale impiegatizio e salariato, improduttivo vincolo di attrezzature, polizze, costi della sicurezza, ritardata percezione dell'utile e costi fissi. Successivamente l'appaltatrice ribadiva ed aggiornava la riserva n. 1 per anomalo andamento anche in occasione del SAL n. 2 del 20.2.2021, lamentando una ridotta produttività pari al
62,82% stante la prosecuzione degli ostacoli alla esecuzione dei lavori e a tale data la produzione risultava pari al 12,5% circa dell'importo contrattuale.
Tra il primo ed il secondo SAL risultavano risolte plurime interferenze, tra queste si completava la rimozione di reti su strada comunale interferenti con gli scavi della zona Nord della galleria,
e mediante disattivazione di una linea di elettrodotto in media tensione riguardante la zona Sud del lotto;
nel novembre 2020 nella zona della rotatoria di inizio lotto veniva rimossa la condotta idrica di un acquedotto.
Va segnalato che nel periodo l'appaltatrice ribadiva la esistenza di problematiche non risolte nel progetto esecutivo, quali la presenza di pendii instabili interferenti con l'opera e nel novembre 2020 l'ATI presentava una proposta migliorativa di variante tecnica, sottoposta nei mesi successivi a verifiche, integrazioni e revisioni.
Con l'aggiornamento della riserva all'atto della sottoscrizione del SAL n. 2 l'ATI richiedeva il ristoro dei maggiori oneri e danni sostenuti con riferimento alla ridotta produttività registrata nel Periodo relativo al secondo Stato di Avanzamento Lavori per € 1.820.694,51 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Secondo l'impresa perduravano difficoltà relative all'indisponibilità di aree per l'esecuzione di lavori e per l'espletamento di monitoraggi, in particolar modo nella zona Nord per il sedime di galleria e una spalla del primo viadotto.
La riserva veniva ribadita ed aggiornata anche al SAL n. 3 del 16/7/2021, quando risultava nel periodo una ridotta produttività, pari al 69,59% e si registrava una produzione complessiva pari a circa il 17,5% dell'importo contrattuale e veniva richiesto il ristoro dell'ulteriore importo di € 1.929.132,12, indicando in ulteriore aumento i maggiori oneri per spese generali, improduttivo vincolo del personale, improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi, improduttivo vincolo delle polizze.
Tra il secondo ed il terzo trasmetteva una revisione della Proposta di Variante CP_4
Tecnica, autorizzata dal Progettista con pec del 23.6.21, poi approvata all'esito di ampie interlocuzioni in data 15.7.2022. Part Va, inoltre, ricordato che con atto di sottomissione sottoscritto in data 21 giugno 2022 l' accettava e si impegnava ad eseguire le variate lavorazioni oggetto della perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale d'appalto, l'importo complessivo netto per l'intervento ammontava, dunque, ad € 36.594.330,18, comprensivo di € 20.006.251,04 per lavori a corpo, € 13.394.410,03 per lavori a misura, € 3.022.112,63 per costi della sicurezza lavori, € 53.808,25 per costi della sicurezza CO, ed € 117.748,23 per oneri di progettazione.
Veniva precisato, inoltre, che per la compensazione dei maggiori prezzi di materiali da costruzione relativa ai due semestri dell'anno 2021, le relative somme sarebbero state accantonate nel quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione.
L'impresa dichiarava di rinunciare totalmente alle riserve n.2 e n.3 per l'importo di €
315.036,42, ritenendole superate dalle previsioni della variante.
Alla luce dei documenti in atti, secondo la valutazione del CTU si è verificato nell'arco temporale dei primi tre SAL un anomalo andamento dell'appalto, per la concorrenza dei seguenti fattori: “l'analisi svolta nel paragrafo IV.3, ha evidenziato per parte delle opere condizioni di rallentamento ed impedimento a causa della presenza di manufatti e reti impiantistiche interferenti con l'esecuzione dei lavori. Dette condizioni risultano in contrasto con gli accordi preliminari, in sede anche di consegna iniziale, in quanto era stato previsto
l'intervento degli enti gestori dei servizi per l'eliminazione delle interferenze.”.
Ha ritenuto, pertanto, il c.t.u., con valutazione esente da vizi logico-giuridici, che, in base ai documenti versati in atti, le cause ostative al regolare andamento dell'appalto indicate dall'attrice in riserva si sono effettivamente verificate, provocate da cause di varia natura derivate in parte dai servizi a rete interferenti con lo svolgimento dei lavori, in parte da ritardi nelle attività espropriative da parte della stazione appaltante, in parte anche da ragioni tecniche emerse nel corso dei lavori, che hanno indotto la stazione appaltante ad introdurre, a seguito di proposta migliorativa promossa dall'appaltatrice, la menzionata perizia tecnica di variante.
In particolare, il CTU ha esaminato ciascuna delle opere da realizzate ed ha individuato le specifiche circostanze impeditive che hanno interessato alcune opere in appalto, prendendo come riferimento il programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dalla società nel giugno 2020, segnatamente ha ritenuto:
• Quanto alla rotatoria 2, il CTU, pur riscontrando gli impedimenti lamentati (presenza di due reti di servizi interferenti, ovverosia una linea elettrica n media tensione e CP_3 una condotta idrica dell'acquedotto Alto Calore Servizi), oltre alla mancata previsione in corrispondenza della rotatoria dell'allontanamento delle acque di pioggia relative all'intero primo tratto stradale fino all'imbocco sud della galleria e anomali ristagni d'acqua, in particolar modo nella stagione delle piogge (risolto con la realizzazione del collettamento delle acque fino ad un recapito naturale, previa autorizzazione delle autorità competenti) ha ritenuto il rinvio dell'esecuzione della rotatoria sostanzialmente ininfluente nello sviluppo generale dell'intero appalto, tenuto conto che l'opera non era propedeutica ad altri lavori, l'area era di transito per mezzi pesanti e il completamento dell'opera era in ogni caso prevista nelle fasi finali dell'appalto.
Il CTU ha rilevato, invece, un differimento temporale causato dalla eliminazione dell'acquedotto interferente in data 27/11/2020, con maggiori oneri e danni per spese generali (nella quota parte di 2/3 dipendente dal tempo) e mancato utile nei rispettivi periodi di non eseguibilità dei lavori previsti (vasca di protezione ambientale, vasca di sicurezza idraulica, scortico, scavi di sbancamento e rilevati).
• Quanto al corpo stradale CS–01 il CTU ha rilevato una sottoproduzione rispetto al programma nel corso del primo periodo nella parte relativa a “movimenti di materia” ed ha dato atto di una interferenza di cui si era tenuto conto nel programma CP_3 lavori.
L'interferenza rimossa il 6/10/2020 oltre le previsioni, ha comportato 35 giorni CP_3 di ritardo nella realizzazione di due paratie nonché un pari ritardo per la realizzazione della sede stradale (Scotico, scavi di sbancamento, fondazione stradale, impianti)
A ciò si aggiunge un ritardo per il periodo dal 3/11/2020 al 16/7/2021 per la realizzazione dei tiranti, rinviata con necessità della variante e di nuovi espropri, con conseguente calcolo del danno effettuata ai sensi dell'art. 160 DPR 207/2010
• Quanto al corpo stradale CS-02 che consiste nel tratto che congiunge l'imbocco della galleria al viadotto 1, anche se i lavori risultano avviati con leggero anticipo, le successive lavorazioni relative ai muri di sostegno OS07 e OS08 non avevano luogo secondo programma: il CTU ha riscontrato una difficoltà esecutiva per l'opera OS07 per un'insufficienza di adiacenti aree espropriate, problema che si rifletteva anche su un muro d'ala della contigua spalla del viadotto, con conseguente calcolo del danno ai sensi dell'art. 160 DPR 207/2010.
• Quanto alla galleria San Marco ed alle relative opere di imbocco a sud ed a nord, le attività di realizzazione della porzione centrale di galleria naturale (circa 400 metri) hanno avuto ritardi conseguenti alla ritardata esecuzione dei due tratti stradali di galleria artificiale ai due imbocchi: lato sud era emersa la necessità di realizzazione perforazioni più profonde per i tiranti di ancoraggio delle paratie rispetto a quanto inizialmente previsto, con conseguente interessamento di maggiori aree e necessità di attività integrative di esproprio che si concludevano solo a fine 2022; lato nord non erano emersi analoghi impedimenti, anche se condizionati dal necessario approntamento di attività di monitoraggio e le aree di sedime soprastanti la galleria naturale nella zona nord richiedevano ulteriori atti espropriativi, integrati poi nella perizia di variante.
Il CTU ha considerato il necessario differimento di alcuna parti d'opera (tiranti della berlinese dell'imbocco sud GA01; gallerie artificiali in corrispondenza di entrambi gli imbocchi;
consolidamento, scavo e rivestimento della galleria naturale) dal momento di previsione nel piano lavori al SAL n. 3, con conseguente calcolo del danno ai sensi dell'art. 160 DPR 207/2010.
• Quanto ai viadotti V1-01 (di scavallo del torrente Tammarecchia) e VI-02, i lavori subivano rallentamenti conseguenti alla interferenza di una linea di elettrodotto in media tensione attraversante obliquamente la sede stradale e passante rispettivamente a sinistra e a destra delle pile 1 e 2, disattivato solo nell'estate 2021.
I viadotti venivano interessati dal progetto di variante, con diversa configurazione delle strutture di fondazione, con pali di minori dimensioni ma in numero maggiore ed i relativi lavori venivano riprogrammati e avviati alla fine del luglio 2021, con superamento della originaria programmazione.
Anche per i ritardi dei relativi lavori per i due viadotti (paratie, fondazioni profonde, plinti di fondazione, elevazione spalle sud e nord), il CTU ha utilizzato i criteri di cui all'art. 160 DPR 207/2010.
• Quanto ai corpi stradali CS-03 (compreso tra i due viadotti) e -0 (successivo al tratto finale secondo viadotto e rotatoria di fine lotto, la (che effettuava CP_5 attività di controllo per aveva rilevato la mancanza nel progetto esecutivo di CP_1 specifiche verifiche di calcolo per situazioni di instabilità, che richiedeva l'inserimento di opere di sostegno e di drenaggio dei versanti instabili, a difesa dell'opera viaria.
Il CTU sul punto ha rilevato che si trattava di interventi localizzati e compensati in perizia di variante, con modesta ricaduta sull'andamento generale dell'appalto.
• Quanto alla rotatoria 3 (RT02) di connessione al sistema viario esistente, il CTU ne ha rilevato la marginalità dell'opera, rinviata per la presenza di manufatti e servizi impiantistici (linee elettriche MT/BT, acquedotto comunale, un torrino in c.a.).
Il CTU ha calcolato i giorni di ritardo dovuto agli impedimenti per ragioni non previste in sede di consegna, per i maggiori oneri e danni connessi a spese generali infruttifere e mancato utile nel periodo suddetto quanto alle opere previste (vasca di protezione ambientale, tombino idraulico, tombino idraulico viabilità esistente, scotico, scavi di sbancamento e rilevati). Il CTU non ha riconosciuto danno conseguente ad allegate problematiche riguardanti i corpi stradali e relativi scavi di sbancamento e rilevati, quanto ai corpi stradali CS-03 (sezione 90) e
-0 (sezioni 125 e 135) per le ulteriori misure di protezione rese necessarie per i fenomeni franosi in atto: il CTU ha evidenziato correttamente che gli interventi di stabilizzazione delle tre zone indicate hanno trovato soluzione mediante inserimento di opere di sostegno e drenaggio nel progetto di variante successivamente approvato e, trattandosi di situazioni localizzate, non ha ritenuto che vi sia stata una incidenza sull'andamento dei lavori nel periodo in esame.
Le voci di danno riconosciute per l'anomalo andamento imputabile alla stazione appaltante, principalmente per la mancata rimozione di reti interferenti sono state quantificate quanto alle maggiori spese generali improduttive e di mancato utile separando:
➢ un primo gruppo di lavorazioni (completamente impedite e per le quali è stato riscontrato un vero e proprio anomalo andamento), con ristoro delle spese generali pari ai 2/3
(parte variabile e dipendente dal tempo) della percentuale media del 15% attribuita per norma di legge (l'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010) all'onere in questione ed applicata al puro costo dell'opera, nonché il risarcimento del mancato utile nella misura di legge del 10% sul costo dell'opera comprensivo delle spese generali;
➢ un secondo gruppo di lavorazioni (coinvolte da una riprogrammazione nell'ambito della perizia di variante), inquadrate nell'ambito di sospensioni de facto, con applicazione della normativa relativa alla sospensione illegittima (art. 160, c. 2, lett. a del D.P.R. 207/2010), riconoscendo le spese generali nella misura della metà della percentuale minima (6,5%), mentre la lesione dell'utile è stata limitata ai soli interessi moratori sulla ritardata percezione.
L'ausiliario del Tribunale ha riconosciuto, dunque, la parziale fondatezza della riserva, limitatamente all'importo di € 701.361,60 per spese generali improduttive ed alla somma di €
139.244,84 per lesione dell'utile di impresa, voci calcolate secondo i menzionati criteri, che appaiono complessivamente condivisibili ed adeguato ristoro al ritardo delle attività imputabile alla committenza.
Parte attrice ha lamentato anche maggiori oneri per improduttivo vincolo di personale impiegatizio e salariato e di attrezzature e mezzi d'opera, che il CTU non ha riconosciuto sussistenti dopo aver effettuato un riscontro comparativo sui dati ufficiali delle presenze del personale in cantiere e dei mezzi d'opera come desumibili dal giornale dei lavori.
Il CTU ha rilevato che la sottoproduzione complessiva sino al SAL n. 3 è stata pari al 62%
(detraendo i lavori realizzati prima della consegna definitiva dei lavori) e non tutta la mancata produzione è stata attribuita alle interferenze presenti nelle aree di cantiere, mancati espropri o carenze previsionali nelle misure di protezione, ma solo il 46,4% riconducibile alle specifiche opere o parti d'opere da eseguire.
Ha confrontato i dati ed il costo del personale e dei mezzi con le tabelle di costi di produzione forniti dal D.M. 11/12/1978 e relativa incidenza sulle opere realizzate nel periodo ed il CTU non ha rilevato alcun significativo scostamento della spesa sostenuta per il personale operaio da un costo prevedibile con riferimento all'effettiva produzione registrata (anzi il primo risulta contenuto entro il valore di riferimento indicato dalla normativa); anche per la voce di spesa relativa ai mezzi d'opera, il costo desumibile dai dati ufficiali registrati per il cantiere rientra nei limiti indicativi forniti dalla normativa, e pertanto non è risultato un improduttivo vincolo di tali risorse.
Non possono essere riconosciute, inoltre, le voci di maggior costo per l'improduttivo vincolo di personale impiegatizio espressamente riferito alla direzione del cantiere e ad attività di tecnici, l'improduttivo vincolo di polizze, l'improduttivo vincolo di spese fisse di cantiere che in base al disposto dell'art. 32 comma 4 del DPR 207/2010 sono già ricomprese nel maggior costo a titolo di spese generali.
Quanto all'“improduttivo vincolo dei costi della sicurezza”, va dato atto che nel suo elaborato il CTU ha evidenziato che i costi della sicurezza sono valutati tramite computo metrico estimativo in sede di redazione del progetto esecutivo posto a base di gara e viene escluso dalla pratica del ribasso, rapportandoli alla esecuzione dei lavori previsti, non esistendo una quota riferita alle situazioni di fermo dell'attività. Il CTU ha rilevato, peraltro, che non sono state indicate necessità da parte dell'appaltatrice che richiedevano l'integrazione del piano di sicurezza. Ha, dunque, escluso alcun riconoscimento di danno per tale voce.
Sul punto la CTU non può essere condivisa.
Va, infatti, confermato il principio già espresso dall'Ufficio (Trib. Roma n. 16710/2023 del
17.11.2023, Trib. Roma n.13748 del 28.09.2023) in base al quale una quota degli oneri della sicurezza, che per giurisprudenza costante è da stimare nella misura di 2/3, dipende dal fattore tempo, per cui aumenta il relativo costo in caso di maggior durata dei lavori, mentre solo una quota stimata in 1/3 è fissa, viene sostenuta una tantum ed è indipendente dal fattore temporale.
Lo sviluppo della richiesta di parte attrice è contenuto nella memoria tecnica depositata in sede di CTU che va condivisa nella impostazione, rapportando però il maggiore onere giornaliero alla misura della minore produzione che il CTU ha riconosciuto come riconducibile ad anomalo andamento fino al SAL n. 3 e che ha stimato, come detto, in misura pari al 46,4%.
Se ne ricava il seguente calcolo. L'appalto è stato aggiudicato con la previsione di € 2.919.221,90 per oneri di sicurezza e la società attrice ha richiesto per improduttivo vincolo dei costi per la sicurezza conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto l'importo di € 712.533,79, considerando la sottoproduzione pari al 70,97% sino al primo SAL, pari al 62,82% sino al secondo SAL e pari al 69,59% sino al terzo SAL.
Riconducendo al 46,4% la sottoproduzione dovuta ad anomalo andamento nel periodo, se ne ricava:
€ 2.919.221,90 (previsti in contratto) : 840 (giorni di durata contrattuale)= 3.475,26 (onere giornaliero) di cui i 2/3 costituiscono l'onere giornaliero sicurezza dipendente dal tempo (2/3)
[€/g] = 2.316,84. Tale importo va rapportato alla misura della ridotta produttività, ovverosia al
46,4% verificato dal CTU [€/g] = 1075,01.
Tale maggiore onere giornaliero va moltiplicato per il periodo interessato dall'anomalo andamento sino al terzo SAL (152 giorni + 155 + 147= 454 giorni) per un totale di 488.054,54
(€ 1075,01x454) di maggiore onere sostenuto.
Da ultimo, il CTU non ha accertato la sussistenza di alcun credito a favore della stazione appaltante, anche in ragione del fatto che l'appalto era ancora in corso di svolgimento all'atto della instaurazione del giudizio.
La domanda inerente alla riserva n.1 nel periodo richiesto è, dunque, meritevole di parziale accoglimento e, in base ai calcoli del consulente, che si ritengono condivisibili, essendo privi di errori tecnico-giuridici quanto alle voci sopra specificate, ma che vanno integrati quanto ai maggiori oneri per la sicurezza, deve essere liquidata per la suddetta riserva la complessiva somma di € 1.328.660,98.
Trattandosi di importo afferente ad una riserva di natura risarcitoria per anomalo andamento, sulla suddetta somma spetta alla parte attrice la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La rivalutazione decorre dalla data del deposito della c.t.u. (17/1/2024), che ha quantificato il danno a quella data.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, si deve osservare quanto segue. L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi”
(cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il-lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso
(Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi,
è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “… Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto, anche la nota sentenza Cass. civ. s.u. n. 1712/95 richiede la prova - ed ancor prima -
l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU
1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi,
a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano, invece, gli interessi come per legge dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e sono determinate secondo i parametri tra minimo e medio di cui al D.M. 147/2022, in base all'accertato.
Anche le spese di CTU, già liquidate quanto ai rapporti con il CTU con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione Part collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 26312/2022 tra l'
[...]
(mandataria), che agisce anche per Parte_1 Parte_2 Parte_3
e (mandanti), in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_4 tempore della mandataria, e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA tenuta e per l'effetto CONDANNA l pagamento in favore dell' CP_1 [...] di € 1.328.660,98 (€ 701.361,60 per spese generali improduttive, € Parte_1
139.244,84 per lesione dell'utile di impresa ed € 488.054,54 per maggiori oneri per la sicurezza), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;
2) CONDANNA a rifondere le spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per CP_1 compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) PONE definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto quanto ai rapporti con il CTU, a carico di CP_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
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Il Giudice estensore
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