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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Cons.
Dott. ssa Maria Carla Rossi Cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 25.06.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4174/2025, pubblicata il 22.05.2025
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano in P.IVA_1
Via Gallarate n. 213, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Navone, elettivamente domiciliata a
Milano in Piazza S. Ambrogio n. 14 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale a Rimini in Via Dati 89/B, con il patrocinio dell'Avv. Priamo Conti, elettivamente domiciliata a Rimini in Via E. Curiel n. 11 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4174/2025, pubblicata il
22/05/2025, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” pagina 1 di 12 Causa discussa oralmente all'udienza del 5.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del
5.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: in totale riforma della sentenza appellata n. 4174/2025 resa inter partes dal Tribunale di Milano –
Sezione 13° Civile in data 22 maggio 2025, notificata in data 26 maggio 2025, e previa revoca della medesima:
IN VIA PRELIMINARE:
▪ Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata per i motivi dianzi esposti.
IN VIA PREGIUDIZIALE:
▪ Dichiarare l'improcedibilità della presente domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per non aver preliminarmente e ritualmente svolto la domanda di mediazione obbligatoria.
NEL MERITO: CP_ Part
▪ Rigettarsi tutte le domande proposte da nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per
i motivi dianzi esposti e, per l'effetto, confermare la validità dei contratti di locazione del 1° giugno 2016 e del 1° marzo 2019 sino alla loro scadenza naturale. CP_
▪ Rigettarsi la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 co. 1 ovvero dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e dell'art. ex art. 8, comma, 12-bis, d.lgs. 28/2010, in quanto infondata in fatto e in diritto.
▪ Con vittoria di spese e competenze del giudizio comprese quelle della fase monitoria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪ Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto le stesse vertono, in parte, su circostanze documentali e, in parte, su circostanze tecniche e/o comunque contenenti valutazioni non demandabili a testimoni.
In caso di ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni:
Arch. di Monza e Sig. di Milano. Testimone_1 Testimone_2
▪ Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sulle seguenti circostanze: da 1) a 10) omissis
▪ Disporsi la rinnovazione della C.T.U. per tutti i motivi dettagliatamente esposti nelle note di trattazione scritte per l'udienza dell'11 febbraio 2025 e/o, comunque, convocare il CTU, Arch. affinché Persona_1 quest'ultimo fornisca i necessari chiarimenti del caso sulla base delle osservazioni dianzi indicate.
Per CP_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Sezione III:
1) respinta ogni domanda ed eccezione proposta da controparte;
2) rigettare la richiesta di sospensione.
pagina 2 di 12 3) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 bis Parte_2
c.p.c.;
4) Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 4174 del 22/5/2025 del Tribunale di Milano;
5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondato l'appello e si ritenga di riformare la sentenza in merito alla risoluzione dei contratti ex art. 1456 c.c., si chiede
- ACCERTARE l'inadempimento contrattuale del conduttore per entrambi i contratti, consistente negli abusi edilizi perpetrati, nel cambio di destinazione, nelle modifiche non autorizzate e nella demolizione del muro di recinzione come descritti in narrativa e per l'effetto,
- DICHIARARE, comunque risolti per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. della parte conduttrice soc. il contratto di locazione del 01/06/2016 ed il contratto di Parte_2 locazione del 12/02/2019, entrambi stipulati tra la soc. e la soc. . CP_1 Parte_2
- CONDANNARE la società conduttrice alla restituzione deli immobili oggetto Parte_2 dei contratti e fissare la data del rilascio.
- ORDINARE comunque alla società conduttrice di rilasciare l'immobile vacuo Parte_2 da persone e cose con rimozione di tutti i container e manufatti abusivi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali e CPA come per legge.
In via istruttoria, previa declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie dell'appellante in quanto decaduta, si chiede l'ammissione delle prove orali - PROVA PER
INTERROGATORIO FORMALE del Sig. legale rappresentante della soc. RBB CP_2
SCARL e PROVA PER TESTIMONI sui capitoli: da 1) a 4) …omissis…”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte
(di seguito solo ) ha proposto rituale Parte_3 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato risolti per inadempimento imputabile all'odierna appellante i contratti di locazione dell' 01/06/2016 e del 12/02/2019, entrambi stipulati con (di seguito solo Plum), CP_1 odierna appellata, con condanna alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti liberi da persone e sgombri da cose. CP_ La vicenda che qui occupa trae origine dal deposito da parte di di ricorso ex art. 447 bis
c.p.c., con il quale la ricorrente in sintesi esponeva:
- di essere proprietaria degli immobili siti in Milano Via Privata Grosio n. 3 censiti al
NCEU del Comune di Milano al Fg. 122, mapp. 1 nonché dell'unità immobiliare sita in pagina 3 di 12 Milano alla Via Gallarate n. 213 distinta al NCEU del Comune di Milano al Fg. 122, mapp. 2 e mapp. 53;
- di aver inizialmente concesso in locazione a RBB con contratto del 1° giugno 2016,
l'immobile sito in Milano alla Via Gallarate n. 213 ad uso magazzino e deposito per attività di noleggio per la durata di anni 6 rinnovabili di ulteriori anni 6; Parte
- di aver successivamente concesso in locazione a , con contratto del 12 febbraio
2019, anche l'immobile sito in Milano alla Via Privata Grosio n. 3, ad uso magazzino e deposito per la durata di anni 6 rinnovabili di ulteriori 6 anni;
- che i suddetti contratti di locazione prevedevano al punto 5) la risoluzione di diritto dell'accordo negoziale ex art. 1456 c.c. per l'eventuale cambio di mutazione della destinazione d'uso degli immobili locati oltre che per il mancato pagamento del canone ed al successivo punto 12) la possibilità per la conduttrice di effettuare modifiche ed addizioni agli immobili locati, solo previo consenso scritto da parte della locatrice;
CP_ Parte
- che in data 27.2.2019 aveva comunicato a di aver riscontrato che nell'immobile locato risultavano collocati manufatti e container ad uso ufficio, con impianto di climatizzazione ed opere abusive delle quali chiedeva la rimozione;
- che dal sopralluogo effettuato in data 13.12.2022 era emerso quanto segue:
- nell'immobile locato erano stati posizionati box container (manufatti prefabbricati) ad uso ufficio con impianto di climatizzazione, risultanti abusivi;
- il muro divisorio tra le due proprietà, oggetto di distinti contratti di locazione, era stato parzialmente demolito con conseguente creazione di un collegamento tra i due piazzali;
- il locale ufficio dell'immobile di Via Grosio, regolarmente censito e presente sul piazzale, risultava modificato nella facciata e nella finestra, con la riduzione delle aperture e la installazione di una portafinestra e finestra in luogo di una precedente vetrata ed una precedente finestra, tutto ciò in assenza di preventiva richiesta di autorizzazione da parte della proprietà e dell'ufficio tecnico comunale;
- che nonostante le intimazioni la situazione rimaneva invariata (come riscontrato nell'ultimo sopralluogo del mese di giugno 2023).
CP_ Per quanto sopra esposto, chiedeva:
pagina 4 di 12 - in via principale, di accertare l'inadempimento contrattuale del conduttore per entrambi i contratti, consistente nella perpetrazione degli abusi edilizi, nel cambio di destinazione d'uso degli immobili e nelle modifiche non autorizzate quanto alla demolizione del muro di recinzione;
- di conseguenza, dichiararsi la risoluzione di diritto dei contratti di locazione del
1/06/2016 e del 12/02/2019 ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza dell'art. 5 previsto nei rispettivi contratti per inadempimento della parte conduttrice.
- di dichiarare i contratti di locazione di cui sopra comunque risolti per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. della parte conduttrice;
- di condannare la società conduttrice alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti e di ordinarne il rilascio libero da persone o cose;
con condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato in ragione della somma di € 10.000,00 e con vittoria di spese di lite e di mediazione.
Con decreto emesso in data 30.4.2024 il Tribunale di Milano fissava l'udienza di discussione del 13.6.2024 in modalità cartolare, concedendo alle parti termine di giorni 5 per il deposito di note di trattazione: parte attrice depositava in data 7.6.2024 le note di trattazione scritta rassegnando le medesime conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendo inoltre la dichiarazione di contumacia del convenuto ed insistendo sulle richieste istruttorie.
Parte Con comparsa depositata in data 10.6.2024, si costituiva in giudizio , la quale, in via CP_ pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda svolta da , posto che l'oggetto della mediazione esperita non corrispondeva alle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado;
nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria e, in sintesi, deduceva quanto segue:
- che l'immobile oggetto del contratto stipulato nel 2016 era stato locato in precedenza a e che dalle planimetrie allegate al contratto, sottoscritto dalle parti CP_3
CP_ odiernamente in lite, si evinceva che, all'interno dell'area locata da , erano già presenti i manufatti (box) amovibili;
- che l'area di Via Grosio n. 3, oggetto del secondo contratto di locazione, era stata CP_ Parte acquistata da , poco tempo prima, su indicazione di che, in caso di rivendita, avrebbe avuto diritto ad una percentuale sulla differenza incassata oltre il milione di euro;
Parte
- che i manufatti non erano utilizzati come uffici di , poiché questi ultimi erano dislocati in altra sede;
pagina 5 di 12 - che, ferma la pattuizione di cui all'art. 12 dei contratti, che prevedeva la possibilità per
RBB di “eseguire nell'immobile concesso in locazione addizioni, modifiche, innovazioni migliorative concernenti le facciate, la verniciatura interna delle stesse,
l'inserimento di un bagno wc, la sistemazione dell'area esterna, nonché apporre pannelli reclamizzanti l'attività svolta”, le modifiche alla facciata e alle finestre — consistenti nella riduzione delle aperture e nella sostituzione di una precedente vetrata e di una finestra con una portafinestra e una nuova finestra nel locale ad uso ufficio dell'immobile di Via Grosio — risultavano già esistenti nel 2018;
- che il varco nel muro divisorio tra le due proprietà era stato autorizzato verbalmente, Parte con impegno di di riconsegnare gli immobili “nel medesimo stato in cui le è stato consegnato”;
- che non vi era stato alcun aumento di volumetria, né alcun cambio di destinazione d'uso Parte del compendio locato, tanto che la stessa locatrice aveva confermato che svolgeva comunque la medesima attività e, dunque, non vi era stato alcun inadempimento né all'art. 5 né all'art. 12 dei contratti.
Con ordinanza del 23.7.2024, il Tribunale prendeva atto della tardiva costituzione in giudizio di parte convenuta con le relative preclusioni istruttorie e rigettava le richieste di prove orali ammettendo la CTU.
Esperito il tentativo di conciliazione, il CTU incaricato redigeva e depositava la propria perizia,
e, in risposta ai quesiti formulati, così concludeva:
Part
• nell'immobile concesso in locazione alla sono presenti dei container utilizzati per ufficio, magazzino e spogliatoi. Tali usi sono consentiti solo temporaneamente e necessitano in ogni caso di autorizzazione anche nel loro uso provvisorio. Dallo stato di arredo presente si ritiene che gli spazi vengano utilizzati in loco con aumento della volumetria assentita e senza autorizzazione della proprietà e delle autorità competenti.
• il muro divisorio tra le due proprietà, oggetto di distinti contratti di locazione è stato parzialmente demolito senza autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale o richiesta di manutenzione ordinaria ed così è presente un collegamento tra i due piazzali oggetto di distinti contratti di locazione.
• il locale ufficio dell'immobile di Via Grosio, regolarmente censito presente sul piazzale, risulta modificato nella facciata e nella finestra, senza autorizzazione della proprietà e senza la richiesta autorizzazione all'ufficio tecnico comunale, con la riduzione dell'apertura e l'installazione di una portafinestra e finestra in luogo di una pagina 6 di 12 precedente vetrata ed una precedente finestra come risulta da planimetria catastale e dagli atti di fabbrica. L'immobile è stato usato od è utilizzato ancora oggi non conformemente alle prescrizioni urbanistiche (deposito senza permanenza di persone) ma come mensa per i dipendenti”.
Espletata la CTU, con provvedimento dell'11.03.2025 il Tribunale di Milano, ritenuta la casa matura per la decisione rinviava la causa all'udienza del 22.5.2025 e poi decisa con sentenza n. CP_ 4174/2025, con la quale il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di nei termini già precisati sopra.
In particolare, il Tribunale, ritenuta valida la clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo
5) di entrambi i contratti di locazione - in quanto dotata di un contenuto sufficientemente specifico e determinato- e ritenuta provata la modifica della destinazione d'uso dei locali locati in base alle risultanze della disposta CTU, in assenza di prova da parte della convenuta dell'essere incorsa in impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, dichiarava la risoluzione di diritto dei contratti per inadempimento del conduttore, ai sensi Parte dell'art. 1456 c.c. con conseguente condanna di al rilascio degli immobili, fissando per l'esecuzione il termine del 22.6.2025.
Parte Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da , CP_ ritenendo che , in sede di mediazione, avesse comunque fatto valere – seppure senza precisarne i motivi – l'inadempimento di RBB rispetto ai due contratti stipulati.
CP_ Quanto alla domanda risarcitoria proposta da , la stessa veniva rigettata per genericità e difetto di prova, non essendo stati allegati né dimostrati i danni asseritamente subiti.
Infine, il Tribunale condannava la soccombente al pagamento delle spese processuali.
Parte Avverso la predetta decisione ha proposto appello , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza e, nel merito, la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria con particolare riferimento all'operatività della clausola risolutiva espressa in relazione all'art. 1456 c.c. e all'eccezione pregiudiziale in materia di mediazione;
2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto documentati fatti che tali non erano e violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver ritenuto non contestati fatti che tali non erano, pagina 7 di 12 con particolare riferimento all'indagine ed alle conclusioni della C.T.U. svolta dall'Arch. Persona_1
CP_ Si costituiva in giudizio , chiedendo innanzitutto il rigetto dell'istanza di sospensione.
In via preliminare, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto dell'impugnazione per infondatezza, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
In via subordinata, chiedeva comunque dichiararsi la risoluzione dei contratti di locazione Parte intercorrenti con per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
All'udienza del 5.11.2025, la Corte, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, decideva la causa come in dispositivo a seguito di discussione orale.
&&&
Preliminarmente, sull'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. rileva la Corte che deve richiamarsi la pronunzia della Suprema Corte n.
10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierna ricorrente meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Venendo alla disamina del merito, deve osservarsi quanto segue.
CP_ La statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta in primo grado da non è stata attinta da motivo di appello incidentale e sulla medesima si è quindi formato il giudicato.
Parte Per quanto attiene alla disamina delle doglianze svolte da si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
c.p.c., lamentando che la motivazione sia solo apparente e contraddittoria, in relazione sia all'efficacia della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), sia all'eccezione pregiudiziale relativa al mancato svolgimento della mediazione.
La conduttrice lamenta che il giudice di primo grado avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza tener conto della realtà
pagina 8 di 12 fattuale emergente dalla documentazione da essa prodotta (quali le immagini storiche di Google
Maps dal 2008 al 2023, i rilievi tecnici e fotografici allegati, nonché i contratti di locazione Parte relativi alle sedi di ).
Ribadisce, inoltre, che le opere eseguite rientrerebbero tra quelle contrattualmente autorizzate, che non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d'uso e che, pertanto, la destinazione economico-funzionale dell'immobile sarebbe rimasta invariata.
Aggiunge che la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe carente, non avendo preso in considerazione né svolto un'indagine oggettiva sui rapporti decennali intercorrenti tra le parti.
E ancora sostiene l'appellante che il giudice non avrebbe valutato i fatti posti a fondamento della risoluzione, né chiarito in cosa consistessero la mutata destinazione dell'immobile e l'aumento di volumetria eccepito.
Parte
Infine, lamenta l'illegittimo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata in primo grado, sostenendo che il procedimento di mediazione non si sarebbe svolto correttamente, poiché nella relativa domanda era stata indicata unicamente la “risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore”, formula che, a suo avviso, non avrebbe consentito di determinare compiutamente l'oggetto del contendere.
Parte Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il giudice di primo grado ritenuto documentati fatti che tali non sono, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver ritenuto non contestati di fatti che tali non sono, con particolare riferimento all'indagine ed alle conclusioni della C.T.U. svolta dall'Arch. Persona_1
In sintesi, secondo l'appellante, la sentenza sarebbe viziata per aver il Tribunale considerato documentalmente provato e/o incontestato il mutamento della destinazione d'uso, limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, senza esaminare e confutare le osservazioni formulate da RBB.
I motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall'appellante in primo grado e riproposta in appello: pur essendo la mediazione riferita alla CP_
“risoluzione del contratto per inadempimento”, ha invocato, in primo grado,
l'inadempimento di RBB ai due contratti stipulati e dalla corrispondenza intervenuta tra le parti può comunque desumersi che l'inadempimento riguardasse il mutamento della destinazione pagina 9 di 12 CP_ degli immobili locati (cfr. pec del 30/1/2023 - doc. 6 e doc. 7 prodotti da col ricorso di CP_ primo grado - e risposta del 2/2/2023 della società conduttrice - doc. 8 prodotto dal col ricorso di primo grado).
Nel merito, non può che condividersi la statuizione, logica e correttamente motivata con la quale il Tribunale è pervenuto a dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
In primo luogo, non va pretermesso che, come rilevato nell'ordinanza del Tribunale di Milano Parte del 24.07.2024, si è costituita tardivamente in data 10.06.2024., in violazione dell'art. 416
c.p.c., incorrendo così nelle relative preclusioni e decadenze, comprese quelle in materia di prova.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha correttamente e condivisibilmente escluso le produzioni documentali di RBB perché tardive;
per la stessa ragione, anche le richieste istruttorie riproposte in appello dall'appellante devono ritenersi inammissibili.
Ciò premesso, la Corte osserva che:
- l'espletamento della CTU ha consentito di accertare la presenza nell'immobile Parte concesso in locazione alla di container utilizzati per ufficio, magazzino e spogliatoi, non autorizzati dalla proprietà e dalle autorità; l'avvenuta demolizione senza autorizzazione del muro divisorio con creazione di un collegamento tra i due piazzali oggetto dei contratti di locazione;
la modifica del locale ufficio di Via Grosio mediante la riduzione dell'apertura e l'installazione di una portafinestra e finestra in luogo di una precedente vetrata ed una precedente finestra, come risulta da planimetria catastale e dagli atti di fabbrica nonché l'uso illegittimo del predetto immobile come locale mensa, in violazione delle prescrizioni urbanistiche (cfr. pag. 25 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio). Parte
- a fronte di ciò, non ha comprovato di aver richiesto autorizzazioni di alcun tipo ai fini del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile né ha fornito alcun elemento idoneo – tenuto conto dei sopra evidenziati rilievi di inammissibilità delle produzioni – ad inficiare le risultanze della CTU;
Parte
- non ha inoltre fornito alcuna prova processualmente valutabile in merito alla preesistenza dei container e/o dei manufatti rispetto alla stipula del contratto di locazione. Al contrario, la mail RBB del 2.2.2023 – inviata in risposta alla diffida di CP_
del 28.1.2023 – non contiene alcun riferimento alla preesistenza dei manufatti prefabbricati e, anzi, richiama espressamente l'obbligo di riconsegna degli immobili pagina 10 di 12 nello stesso stato in cui erano stati consegnati. Tale richiamo risulta del tutto incompatibile con l'assunto della conduttrice circa la preesistenza dei manufatti (si v. CP_ doc. 7 e 8 prodotti da col ricorso di primo grado);
- gli interventi accertati dalla CTU e sopra descritti non rientrano tra quelli contemplati dall'art. 12 dei contratti, che concerne unicamente “addizioni, modifiche, innovazioni migliorative concernenti le facciate, la verniciatura interna delle stesse, la sistemazione dell'area esterna, nonché apporre pannelli reclamizzanti l'attività svolta”;
- l'installazione di nuovi manufatti sul piazzale, con conseguente aumento di volumetria
(container adibiti a uffici, spogliatoi e servizi igienici), le modifiche apportate al muro di recinzione e l'utilizzo del locale adibito a ufficio in Via Grosio come mensa, hanno determinato un effettivo mutamento della destinazione d'uso rispetto a quella pattuita
(deposito e magazzino), a prescindere dal fatto che l'attività commerciale svolta dalla conduttrice sia rimasta invariata.
Risulta quindi del tutto comprovato l'inadempimento nel quale è incorsa l'odierna appellante, sicché ricorrono, ad avviso della Corte, i presupposti per ritenere corretta la dichiarazione di Parte risoluzione per inadempimento colpevole di di cui all'impugnata sentenza, alla luce della previsione contenuta nell'art. 5) del contratto intercorso tra le parti, connotata da contenuto sufficientemente specifico e determinato.
Sul punto va evidenziato che la tesi di parte appellante secondo la quale la clausola risolutiva espressa sarebbe riferibile al mero inadempimento del conduttore all'obbligazione di corrispondere il canone di locazione, non può essere condivisa alla luce del tenore letterale della clausola stessa, pacificamente non limitato in via esclusiva al suddetto inadempimento.
In ogni caso, deve osservarsi che l'inadempimento nel quale è incorsa RBB è grave anche valutato nella sua complessiva entità e risulta idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
In conclusione, è comprovato, come ben argomentato dal Tribunale, come la conduttrice abbia violato gli obblighi previsti dagli artt. 5 e 12 dei contratti di locazione, a mezzo dei comportamenti accertati dal CTU.
L'appellata sentenza deve essere quindi confermata, risultando tutti i motivi d'appello infondati.
pagina 11 di 12 Parte Al rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal DM n.147/22, medi per cause di media complessità in relazione al valore indeterminabile della controversia ed alle fasi difensive effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria e riduzione alla metà per la fase decisionale, consistita nella discussione orale senza il deposito degli scritti conclusivi)..
Deve infine accertarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2022, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Tribunale di Milano n. Parte_1
4174/2025, pubblicata in data 22.5.2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 6.734,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Cons.
Dott. ssa Maria Carla Rossi Cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 25.06.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4174/2025, pubblicata il 22.05.2025
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano in P.IVA_1
Via Gallarate n. 213, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Navone, elettivamente domiciliata a
Milano in Piazza S. Ambrogio n. 14 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale a Rimini in Via Dati 89/B, con il patrocinio dell'Avv. Priamo Conti, elettivamente domiciliata a Rimini in Via E. Curiel n. 11 presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4174/2025, pubblicata il
22/05/2025, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” pagina 1 di 12 Causa discussa oralmente all'udienza del 5.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del
5.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: in totale riforma della sentenza appellata n. 4174/2025 resa inter partes dal Tribunale di Milano –
Sezione 13° Civile in data 22 maggio 2025, notificata in data 26 maggio 2025, e previa revoca della medesima:
IN VIA PRELIMINARE:
▪ Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata per i motivi dianzi esposti.
IN VIA PREGIUDIZIALE:
▪ Dichiarare l'improcedibilità della presente domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per non aver preliminarmente e ritualmente svolto la domanda di mediazione obbligatoria.
NEL MERITO: CP_ Part
▪ Rigettarsi tutte le domande proposte da nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per
i motivi dianzi esposti e, per l'effetto, confermare la validità dei contratti di locazione del 1° giugno 2016 e del 1° marzo 2019 sino alla loro scadenza naturale. CP_
▪ Rigettarsi la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 co. 1 ovvero dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e dell'art. ex art. 8, comma, 12-bis, d.lgs. 28/2010, in quanto infondata in fatto e in diritto.
▪ Con vittoria di spese e competenze del giudizio comprese quelle della fase monitoria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪ Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto le stesse vertono, in parte, su circostanze documentali e, in parte, su circostanze tecniche e/o comunque contenenti valutazioni non demandabili a testimoni.
In caso di ammissione delle prove avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni:
Arch. di Monza e Sig. di Milano. Testimone_1 Testimone_2
▪ Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sulle seguenti circostanze: da 1) a 10) omissis
▪ Disporsi la rinnovazione della C.T.U. per tutti i motivi dettagliatamente esposti nelle note di trattazione scritte per l'udienza dell'11 febbraio 2025 e/o, comunque, convocare il CTU, Arch. affinché Persona_1 quest'ultimo fornisca i necessari chiarimenti del caso sulla base delle osservazioni dianzi indicate.
Per CP_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Sezione III:
1) respinta ogni domanda ed eccezione proposta da controparte;
2) rigettare la richiesta di sospensione.
pagina 2 di 12 3) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 348 bis Parte_2
c.p.c.;
4) Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 4174 del 22/5/2025 del Tribunale di Milano;
5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondato l'appello e si ritenga di riformare la sentenza in merito alla risoluzione dei contratti ex art. 1456 c.c., si chiede
- ACCERTARE l'inadempimento contrattuale del conduttore per entrambi i contratti, consistente negli abusi edilizi perpetrati, nel cambio di destinazione, nelle modifiche non autorizzate e nella demolizione del muro di recinzione come descritti in narrativa e per l'effetto,
- DICHIARARE, comunque risolti per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. della parte conduttrice soc. il contratto di locazione del 01/06/2016 ed il contratto di Parte_2 locazione del 12/02/2019, entrambi stipulati tra la soc. e la soc. . CP_1 Parte_2
- CONDANNARE la società conduttrice alla restituzione deli immobili oggetto Parte_2 dei contratti e fissare la data del rilascio.
- ORDINARE comunque alla società conduttrice di rilasciare l'immobile vacuo Parte_2 da persone e cose con rimozione di tutti i container e manufatti abusivi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali e CPA come per legge.
In via istruttoria, previa declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie dell'appellante in quanto decaduta, si chiede l'ammissione delle prove orali - PROVA PER
INTERROGATORIO FORMALE del Sig. legale rappresentante della soc. RBB CP_2
SCARL e PROVA PER TESTIMONI sui capitoli: da 1) a 4) …omissis…”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte
(di seguito solo ) ha proposto rituale Parte_3 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato risolti per inadempimento imputabile all'odierna appellante i contratti di locazione dell' 01/06/2016 e del 12/02/2019, entrambi stipulati con (di seguito solo Plum), CP_1 odierna appellata, con condanna alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti liberi da persone e sgombri da cose. CP_ La vicenda che qui occupa trae origine dal deposito da parte di di ricorso ex art. 447 bis
c.p.c., con il quale la ricorrente in sintesi esponeva:
- di essere proprietaria degli immobili siti in Milano Via Privata Grosio n. 3 censiti al
NCEU del Comune di Milano al Fg. 122, mapp. 1 nonché dell'unità immobiliare sita in pagina 3 di 12 Milano alla Via Gallarate n. 213 distinta al NCEU del Comune di Milano al Fg. 122, mapp. 2 e mapp. 53;
- di aver inizialmente concesso in locazione a RBB con contratto del 1° giugno 2016,
l'immobile sito in Milano alla Via Gallarate n. 213 ad uso magazzino e deposito per attività di noleggio per la durata di anni 6 rinnovabili di ulteriori anni 6; Parte
- di aver successivamente concesso in locazione a , con contratto del 12 febbraio
2019, anche l'immobile sito in Milano alla Via Privata Grosio n. 3, ad uso magazzino e deposito per la durata di anni 6 rinnovabili di ulteriori 6 anni;
- che i suddetti contratti di locazione prevedevano al punto 5) la risoluzione di diritto dell'accordo negoziale ex art. 1456 c.c. per l'eventuale cambio di mutazione della destinazione d'uso degli immobili locati oltre che per il mancato pagamento del canone ed al successivo punto 12) la possibilità per la conduttrice di effettuare modifiche ed addizioni agli immobili locati, solo previo consenso scritto da parte della locatrice;
CP_ Parte
- che in data 27.2.2019 aveva comunicato a di aver riscontrato che nell'immobile locato risultavano collocati manufatti e container ad uso ufficio, con impianto di climatizzazione ed opere abusive delle quali chiedeva la rimozione;
- che dal sopralluogo effettuato in data 13.12.2022 era emerso quanto segue:
- nell'immobile locato erano stati posizionati box container (manufatti prefabbricati) ad uso ufficio con impianto di climatizzazione, risultanti abusivi;
- il muro divisorio tra le due proprietà, oggetto di distinti contratti di locazione, era stato parzialmente demolito con conseguente creazione di un collegamento tra i due piazzali;
- il locale ufficio dell'immobile di Via Grosio, regolarmente censito e presente sul piazzale, risultava modificato nella facciata e nella finestra, con la riduzione delle aperture e la installazione di una portafinestra e finestra in luogo di una precedente vetrata ed una precedente finestra, tutto ciò in assenza di preventiva richiesta di autorizzazione da parte della proprietà e dell'ufficio tecnico comunale;
- che nonostante le intimazioni la situazione rimaneva invariata (come riscontrato nell'ultimo sopralluogo del mese di giugno 2023).
CP_ Per quanto sopra esposto, chiedeva:
pagina 4 di 12 - in via principale, di accertare l'inadempimento contrattuale del conduttore per entrambi i contratti, consistente nella perpetrazione degli abusi edilizi, nel cambio di destinazione d'uso degli immobili e nelle modifiche non autorizzate quanto alla demolizione del muro di recinzione;
- di conseguenza, dichiararsi la risoluzione di diritto dei contratti di locazione del
1/06/2016 e del 12/02/2019 ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza dell'art. 5 previsto nei rispettivi contratti per inadempimento della parte conduttrice.
- di dichiarare i contratti di locazione di cui sopra comunque risolti per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. della parte conduttrice;
- di condannare la società conduttrice alla restituzione degli immobili oggetto dei contratti e di ordinarne il rilascio libero da persone o cose;
con condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificato in ragione della somma di € 10.000,00 e con vittoria di spese di lite e di mediazione.
Con decreto emesso in data 30.4.2024 il Tribunale di Milano fissava l'udienza di discussione del 13.6.2024 in modalità cartolare, concedendo alle parti termine di giorni 5 per il deposito di note di trattazione: parte attrice depositava in data 7.6.2024 le note di trattazione scritta rassegnando le medesime conclusioni del ricorso introduttivo, chiedendo inoltre la dichiarazione di contumacia del convenuto ed insistendo sulle richieste istruttorie.
Parte Con comparsa depositata in data 10.6.2024, si costituiva in giudizio , la quale, in via CP_ pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda svolta da , posto che l'oggetto della mediazione esperita non corrispondeva alle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado;
nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria e, in sintesi, deduceva quanto segue:
- che l'immobile oggetto del contratto stipulato nel 2016 era stato locato in precedenza a e che dalle planimetrie allegate al contratto, sottoscritto dalle parti CP_3
CP_ odiernamente in lite, si evinceva che, all'interno dell'area locata da , erano già presenti i manufatti (box) amovibili;
- che l'area di Via Grosio n. 3, oggetto del secondo contratto di locazione, era stata CP_ Parte acquistata da , poco tempo prima, su indicazione di che, in caso di rivendita, avrebbe avuto diritto ad una percentuale sulla differenza incassata oltre il milione di euro;
Parte
- che i manufatti non erano utilizzati come uffici di , poiché questi ultimi erano dislocati in altra sede;
pagina 5 di 12 - che, ferma la pattuizione di cui all'art. 12 dei contratti, che prevedeva la possibilità per
RBB di “eseguire nell'immobile concesso in locazione addizioni, modifiche, innovazioni migliorative concernenti le facciate, la verniciatura interna delle stesse,
l'inserimento di un bagno wc, la sistemazione dell'area esterna, nonché apporre pannelli reclamizzanti l'attività svolta”, le modifiche alla facciata e alle finestre — consistenti nella riduzione delle aperture e nella sostituzione di una precedente vetrata e di una finestra con una portafinestra e una nuova finestra nel locale ad uso ufficio dell'immobile di Via Grosio — risultavano già esistenti nel 2018;
- che il varco nel muro divisorio tra le due proprietà era stato autorizzato verbalmente, Parte con impegno di di riconsegnare gli immobili “nel medesimo stato in cui le è stato consegnato”;
- che non vi era stato alcun aumento di volumetria, né alcun cambio di destinazione d'uso Parte del compendio locato, tanto che la stessa locatrice aveva confermato che svolgeva comunque la medesima attività e, dunque, non vi era stato alcun inadempimento né all'art. 5 né all'art. 12 dei contratti.
Con ordinanza del 23.7.2024, il Tribunale prendeva atto della tardiva costituzione in giudizio di parte convenuta con le relative preclusioni istruttorie e rigettava le richieste di prove orali ammettendo la CTU.
Esperito il tentativo di conciliazione, il CTU incaricato redigeva e depositava la propria perizia,
e, in risposta ai quesiti formulati, così concludeva:
Part
• nell'immobile concesso in locazione alla sono presenti dei container utilizzati per ufficio, magazzino e spogliatoi. Tali usi sono consentiti solo temporaneamente e necessitano in ogni caso di autorizzazione anche nel loro uso provvisorio. Dallo stato di arredo presente si ritiene che gli spazi vengano utilizzati in loco con aumento della volumetria assentita e senza autorizzazione della proprietà e delle autorità competenti.
• il muro divisorio tra le due proprietà, oggetto di distinti contratti di locazione è stato parzialmente demolito senza autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale o richiesta di manutenzione ordinaria ed così è presente un collegamento tra i due piazzali oggetto di distinti contratti di locazione.
• il locale ufficio dell'immobile di Via Grosio, regolarmente censito presente sul piazzale, risulta modificato nella facciata e nella finestra, senza autorizzazione della proprietà e senza la richiesta autorizzazione all'ufficio tecnico comunale, con la riduzione dell'apertura e l'installazione di una portafinestra e finestra in luogo di una pagina 6 di 12 precedente vetrata ed una precedente finestra come risulta da planimetria catastale e dagli atti di fabbrica. L'immobile è stato usato od è utilizzato ancora oggi non conformemente alle prescrizioni urbanistiche (deposito senza permanenza di persone) ma come mensa per i dipendenti”.
Espletata la CTU, con provvedimento dell'11.03.2025 il Tribunale di Milano, ritenuta la casa matura per la decisione rinviava la causa all'udienza del 22.5.2025 e poi decisa con sentenza n. CP_ 4174/2025, con la quale il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di nei termini già precisati sopra.
In particolare, il Tribunale, ritenuta valida la clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo
5) di entrambi i contratti di locazione - in quanto dotata di un contenuto sufficientemente specifico e determinato- e ritenuta provata la modifica della destinazione d'uso dei locali locati in base alle risultanze della disposta CTU, in assenza di prova da parte della convenuta dell'essere incorsa in impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, dichiarava la risoluzione di diritto dei contratti per inadempimento del conduttore, ai sensi Parte dell'art. 1456 c.c. con conseguente condanna di al rilascio degli immobili, fissando per l'esecuzione il termine del 22.6.2025.
Parte Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da , CP_ ritenendo che , in sede di mediazione, avesse comunque fatto valere – seppure senza precisarne i motivi – l'inadempimento di RBB rispetto ai due contratti stipulati.
CP_ Quanto alla domanda risarcitoria proposta da , la stessa veniva rigettata per genericità e difetto di prova, non essendo stati allegati né dimostrati i danni asseritamente subiti.
Infine, il Tribunale condannava la soccombente al pagamento delle spese processuali.
Parte Avverso la predetta decisione ha proposto appello , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza e, nel merito, la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria con particolare riferimento all'operatività della clausola risolutiva espressa in relazione all'art. 1456 c.c. e all'eccezione pregiudiziale in materia di mediazione;
2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto documentati fatti che tali non erano e violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver ritenuto non contestati fatti che tali non erano, pagina 7 di 12 con particolare riferimento all'indagine ed alle conclusioni della C.T.U. svolta dall'Arch. Persona_1
CP_ Si costituiva in giudizio , chiedendo innanzitutto il rigetto dell'istanza di sospensione.
In via preliminare, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto dell'impugnazione per infondatezza, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
In via subordinata, chiedeva comunque dichiararsi la risoluzione dei contratti di locazione Parte intercorrenti con per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
All'udienza del 5.11.2025, la Corte, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, decideva la causa come in dispositivo a seguito di discussione orale.
&&&
Preliminarmente, sull'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. rileva la Corte che deve richiamarsi la pronunzia della Suprema Corte n.
10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierna ricorrente meritano approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Venendo alla disamina del merito, deve osservarsi quanto segue.
CP_ La statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni svolta in primo grado da non è stata attinta da motivo di appello incidentale e sulla medesima si è quindi formato il giudicato.
Parte Per quanto attiene alla disamina delle doglianze svolte da si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
c.p.c., lamentando che la motivazione sia solo apparente e contraddittoria, in relazione sia all'efficacia della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), sia all'eccezione pregiudiziale relativa al mancato svolgimento della mediazione.
La conduttrice lamenta che il giudice di primo grado avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza tener conto della realtà
pagina 8 di 12 fattuale emergente dalla documentazione da essa prodotta (quali le immagini storiche di Google
Maps dal 2008 al 2023, i rilievi tecnici e fotografici allegati, nonché i contratti di locazione Parte relativi alle sedi di ).
Ribadisce, inoltre, che le opere eseguite rientrerebbero tra quelle contrattualmente autorizzate, che non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d'uso e che, pertanto, la destinazione economico-funzionale dell'immobile sarebbe rimasta invariata.
Aggiunge che la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe carente, non avendo preso in considerazione né svolto un'indagine oggettiva sui rapporti decennali intercorrenti tra le parti.
E ancora sostiene l'appellante che il giudice non avrebbe valutato i fatti posti a fondamento della risoluzione, né chiarito in cosa consistessero la mutata destinazione dell'immobile e l'aumento di volumetria eccepito.
Parte
Infine, lamenta l'illegittimo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata in primo grado, sostenendo che il procedimento di mediazione non si sarebbe svolto correttamente, poiché nella relativa domanda era stata indicata unicamente la “risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore”, formula che, a suo avviso, non avrebbe consentito di determinare compiutamente l'oggetto del contendere.
Parte Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il giudice di primo grado ritenuto documentati fatti che tali non sono, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver ritenuto non contestati di fatti che tali non sono, con particolare riferimento all'indagine ed alle conclusioni della C.T.U. svolta dall'Arch. Persona_1
In sintesi, secondo l'appellante, la sentenza sarebbe viziata per aver il Tribunale considerato documentalmente provato e/o incontestato il mutamento della destinazione d'uso, limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, senza esaminare e confutare le osservazioni formulate da RBB.
I motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall'appellante in primo grado e riproposta in appello: pur essendo la mediazione riferita alla CP_
“risoluzione del contratto per inadempimento”, ha invocato, in primo grado,
l'inadempimento di RBB ai due contratti stipulati e dalla corrispondenza intervenuta tra le parti può comunque desumersi che l'inadempimento riguardasse il mutamento della destinazione pagina 9 di 12 CP_ degli immobili locati (cfr. pec del 30/1/2023 - doc. 6 e doc. 7 prodotti da col ricorso di CP_ primo grado - e risposta del 2/2/2023 della società conduttrice - doc. 8 prodotto dal col ricorso di primo grado).
Nel merito, non può che condividersi la statuizione, logica e correttamente motivata con la quale il Tribunale è pervenuto a dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
In primo luogo, non va pretermesso che, come rilevato nell'ordinanza del Tribunale di Milano Parte del 24.07.2024, si è costituita tardivamente in data 10.06.2024., in violazione dell'art. 416
c.p.c., incorrendo così nelle relative preclusioni e decadenze, comprese quelle in materia di prova.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha correttamente e condivisibilmente escluso le produzioni documentali di RBB perché tardive;
per la stessa ragione, anche le richieste istruttorie riproposte in appello dall'appellante devono ritenersi inammissibili.
Ciò premesso, la Corte osserva che:
- l'espletamento della CTU ha consentito di accertare la presenza nell'immobile Parte concesso in locazione alla di container utilizzati per ufficio, magazzino e spogliatoi, non autorizzati dalla proprietà e dalle autorità; l'avvenuta demolizione senza autorizzazione del muro divisorio con creazione di un collegamento tra i due piazzali oggetto dei contratti di locazione;
la modifica del locale ufficio di Via Grosio mediante la riduzione dell'apertura e l'installazione di una portafinestra e finestra in luogo di una precedente vetrata ed una precedente finestra, come risulta da planimetria catastale e dagli atti di fabbrica nonché l'uso illegittimo del predetto immobile come locale mensa, in violazione delle prescrizioni urbanistiche (cfr. pag. 25 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio). Parte
- a fronte di ciò, non ha comprovato di aver richiesto autorizzazioni di alcun tipo ai fini del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile né ha fornito alcun elemento idoneo – tenuto conto dei sopra evidenziati rilievi di inammissibilità delle produzioni – ad inficiare le risultanze della CTU;
Parte
- non ha inoltre fornito alcuna prova processualmente valutabile in merito alla preesistenza dei container e/o dei manufatti rispetto alla stipula del contratto di locazione. Al contrario, la mail RBB del 2.2.2023 – inviata in risposta alla diffida di CP_
del 28.1.2023 – non contiene alcun riferimento alla preesistenza dei manufatti prefabbricati e, anzi, richiama espressamente l'obbligo di riconsegna degli immobili pagina 10 di 12 nello stesso stato in cui erano stati consegnati. Tale richiamo risulta del tutto incompatibile con l'assunto della conduttrice circa la preesistenza dei manufatti (si v. CP_ doc. 7 e 8 prodotti da col ricorso di primo grado);
- gli interventi accertati dalla CTU e sopra descritti non rientrano tra quelli contemplati dall'art. 12 dei contratti, che concerne unicamente “addizioni, modifiche, innovazioni migliorative concernenti le facciate, la verniciatura interna delle stesse, la sistemazione dell'area esterna, nonché apporre pannelli reclamizzanti l'attività svolta”;
- l'installazione di nuovi manufatti sul piazzale, con conseguente aumento di volumetria
(container adibiti a uffici, spogliatoi e servizi igienici), le modifiche apportate al muro di recinzione e l'utilizzo del locale adibito a ufficio in Via Grosio come mensa, hanno determinato un effettivo mutamento della destinazione d'uso rispetto a quella pattuita
(deposito e magazzino), a prescindere dal fatto che l'attività commerciale svolta dalla conduttrice sia rimasta invariata.
Risulta quindi del tutto comprovato l'inadempimento nel quale è incorsa l'odierna appellante, sicché ricorrono, ad avviso della Corte, i presupposti per ritenere corretta la dichiarazione di Parte risoluzione per inadempimento colpevole di di cui all'impugnata sentenza, alla luce della previsione contenuta nell'art. 5) del contratto intercorso tra le parti, connotata da contenuto sufficientemente specifico e determinato.
Sul punto va evidenziato che la tesi di parte appellante secondo la quale la clausola risolutiva espressa sarebbe riferibile al mero inadempimento del conduttore all'obbligazione di corrispondere il canone di locazione, non può essere condivisa alla luce del tenore letterale della clausola stessa, pacificamente non limitato in via esclusiva al suddetto inadempimento.
In ogni caso, deve osservarsi che l'inadempimento nel quale è incorsa RBB è grave anche valutato nella sua complessiva entità e risulta idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
In conclusione, è comprovato, come ben argomentato dal Tribunale, come la conduttrice abbia violato gli obblighi previsti dagli artt. 5 e 12 dei contratti di locazione, a mezzo dei comportamenti accertati dal CTU.
L'appellata sentenza deve essere quindi confermata, risultando tutti i motivi d'appello infondati.
pagina 11 di 12 Parte Al rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal DM n.147/22, medi per cause di media complessità in relazione al valore indeterminabile della controversia ed alle fasi difensive effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria e riduzione alla metà per la fase decisionale, consistita nella discussione orale senza il deposito degli scritti conclusivi)..
Deve infine accertarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2022, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Tribunale di Milano n. Parte_1
4174/2025, pubblicata in data 22.5.2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 6.734,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Roberto Aponte
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