Versione
20 dicembre 1972
20 dicembre 1972
Art. 2.
I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'.
I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per se' odore caratteristico e sufficiente perche' possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantita' pericolosa per esplosivita' e tossicita'.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 19/02/2015, n. 509Provvedimento: […] Come detto, l'art. 2 della legge n. 1083 del 1971 ha sancito l'obbligo di provvedere all'odorizzazione del gas impiegato “…ad uso domestico ed uso similare”. […]Leggi di più...
- odorizzazione del gas·
- competenza dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas·
- giurisprudenza amministrativa·
- classificazione dei consumatori·
- delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas·
- consumatori finali·
- obbligo di odorizzazione del gas·
- regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale·
- norma sulla sicurezza del gas combustibile·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove norme·
- compensazione delle spese di giudizio·
- regolazione del settore energetico·
- interpretazione delle norme