Sentenza 3 novembre 2023
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 18 aprile 2024
Ordinanza collegiale 9 luglio 2024
Ordinanza collegiale 6 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/05/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04205/2025REG.PROV.COLL.
N. 09196/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9196 del 2023, proposto da
Veleria San Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG Z2D385FF8A, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
AT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16298/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AT S.r.l., del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Viola Franco in delega orale di Viola Fabrizio, Ausiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla AT s.r.l. contro il Ministero della Difesa e nei confronti della Veleria San Giorgio s.r.l. (d’ora innanzi anche SG), per l’annullamento dell’aggiudicazione a quest’ultima società della gara G378 Smart CIG Z2D385FF8A (gara europea a procedura ristretta), per la fornitura di un quantitativo minimo di 1.750 salvagenti individuali tipo SAL 11 MMI (certificati secondo norma NAV-80- 4220-0016-13-00B000 ED. GIUGNO 2021), per l’importo massimo di Euro 599.725,00 (IVA non imponibile).
1.1. Il T.a.r. – respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività – ha, nel merito, ritenuto fondati il secondo motivo del ricorso principale e il primo ed il secondo dei motivi aggiunti, in merito all’inosservanza, da parte della controinteressata di alcuni requisiti minimi dell’offerta, individuati dalla parte 2.4. della Specifica Tecnica “NAV”-80-4220-0016-13-00B000 (“ Specifica tecnica di idoneità all’impiego del salvagente individuale destinato al personale addetto alle manovre marinaresche a bordo della Unità della M.M.I. ”).
Il primo giudice ha basato la decisione sul verbale di riesame delle offerte del 12 luglio 2023 da parte della Commissione giudicatrice, interpretato nel senso che questa, chiamata a riesaminare l’offerta della SG in pendenza del presente giudizio, avrebbe “ implicitamente ammesso la fondatezza di quanto dedotto da parte ricorrente nel secondo motivo del ricorso, con riferimento:
- alla difformità tecnica dei nastri retroriflettenti dei giubbotti salvagente offerti dalla Veleria San Giorgio, aventi in effetti un valore di riflettività (espressamente dichiarato dalla offerente) inferiore al minimo prescritto dalla Specifica Tecnica NAV (paragrafo 2.3.8 e 2.4.10 NAV);
- alla previsione, per la chiusura del giubbotto proposto da Veleria San Giorgio, di un nastro in polipropilene con bottone automatico anziché “un nastro con chiusura a fibbia a sgancio rapido da 20 mm” (come prevedeva il paragrafo 2.3.2 della stessa Specifica Tecnica)”.
Ha quindi ritenuto che “le difformità evidenziate nel ricorso sono state riconosciute ex post dalla stessa S.A. all’esito del procedimento di verifica in autotutela avviato dopo l’aggiudicazione, proprio allo scopo di accertare eventuali difformità di entrambe le offerte presentate rispetto alla Specifica Tecnica. ”.
1.1.1. Ha poi aggiunto che la difformità dell’offerta della controinteressata non avrebbe potuto essere sanata dalla considerazione, contenuta nella motivazione del provvedimento confermativo della Commissione giudicatrice, secondo cui “ entrambe le Società hanno confermato l’intendimento a realizzare i manufatti in conformità con la documentazione allegata al Disciplinare di Gara ”.
In proposito, il primo giudice ha osservato che “ poiché i requisiti sopra evidenziati attinenti al nastro retroriflettente, alla fibbia e al sistema di chiusura dei salvagenti erano espressamente richiesti dalla “lex specialis” che non ne prevedeva la derogabilità, essi debbono qualificarsi e ritenersi come elementi essenziali dell’offerta. Pertanto la scelta dell’Amministrazione di consentire all’aggiudicataria un adeguamento futuro dell’offerta (vale a dire delle caratteristiche tecniche del salvagente), a parità di prezzo, onde renderla conforme a tutte le prescrizioni tecniche della NAV (che, viceversa, non sono integralmente rispettate dal prodotto così come offerto), è scelta che si pone in aperto contrasto con il principio della immodificabilità delle offerte presentate in gara, oltre che con i principi di trasparenza, affidamento e “par condicio” tra tutti gli operatori in competizione ”.
1.2. Il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla AT s.r.l. sono stati perciò accolti e per l’effetto gli atti impugnati sono stati annullati.
1.3. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero della Difesa e della Veleria San Giorgio, in solido, ed in favore della parte ricorrente.
2. La Veleria San Giorgio ha proposto appello con tre motivi.
2.1. Il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Marina si sono costituiti, con l’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato, aderendo al gravame proposto dall’appellante ed alle motivazioni espresse da quest’ultima.
2.2. La società AT si è costituita per resistere all’appello e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., il terzo dei motivi aggiunti, assorbito dalla decisione di prime cure.
2.3. Con ordinanza collegiale n. 1341 del 9 febbraio 2024 è stata disposta una verificazione, demandandone l’esecuzione al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli.
Dopo la sostituzione di quest’ultimo, nonché del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) dell’Università degli Studi di Trieste, nominato a sua volta in sostituzione (con ordinanza n. 3514 del 18 aprile 2024), la relazione di verificazione è stata, infine, predisposta e depositata in data 11 novembre 2024 da parte del prof. Giorgio Chiandussi, docente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS) del Politecnico di Torino, delegato all’uopo dal Direttore dello stesso Dipartimento, nominato verificatore, con facoltà di delega, con ordinanza collegiale n. 7460 del 6 settembre 2024.
2.4. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie di tutte le parti e di repliche delle due società.
3. Portata assorbente e decisiva ai fini dell’accoglimento del gravame - per come si dirà - rivestono i motivi secondo e terzo dell’appello, da esaminarsi congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo dei due si deduce che la sentenza sarebbe “ contraddittoria, non condivisibile e, comunque, erronea ” nella parte in cui ha basato la decisione sul verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 12 luglio 2023.
Secondo l’appellante, la Commissione si sarebbe limitata a riportare le “incongruenze” reciprocamente lamentate da ciascuna delle parti contendenti rispetto all’offerta dell’altra, al fine di richiedere chiarimenti, finalizzati ad ottenere elementi per valutare compiutamente la configurazione dei prodotti proposti da entrambe in sede di gara.
I chiarimenti sarebbero stati forniti dalla SG con PEC del 17 luglio 2023 ed apprezzati favorevolmente dalla Commissione giudicatrice con il successivo verbale del 25 luglio 2023, di conferma dell’aggiudicazione.
3.1.1. L’appellante evidenzia come, con i detti chiarimenti, sarebbe stato precisato che il nastro riflettente da applicare sul modello SAL 11 offerto dall’aggiudicataria certificato LA (ORALITE FD 1403) è migliore di quello previsto dalla specifica tecnica, perché - contrariamente a quanto pure ritenuto dal T.a.r. (dando seguito alle deduzioni della parte ricorrente in primo grado) - avente un valore di riflettenza notevolmente superiore (valore di 1000 anziché di appena 450), come sarebbe dato evincere dagli allegati già depositati nel corso del giudizio di primo grado.
Per di più, l’appellante sottolinea come la fornitura di un nastro retroriflettente approvato LA ED e marcatura come da IMO LA MSC. 81(70)MSC 200(80) sarebbe stata approvata dalla stazione appaltante con la risposta data il 27 febbraio 2023 alla corrispondente richiesta di chiarimenti.
3.1.2. Parimenti, la stazione appaltante avrebbe fornito chiarimenti favorevoli alla posizione dell’appellante in merito al secondo profilo, concernente i due componenti di ritenzione dei salvagenti (indicati da SG in “ nastro con bottone automatico e fibbia da 40 MMA con bottoni rossi ISO 12402-7 ”, mentre la giusta configurazione sarebbe stata una fibbia da 20 mm a livello sternale e una fibbia da 40 mm a due bottoni rossi), con altra risposta del 27 febbraio 2023 (con la quale è stata ritenuta equivalente al nastro da 20 mm con fibbia regolabile posto sullo sterno la soluzione proposta dalla SG di nastro in polipropilene completo di bottone automatico posto a livello dello sterno, purché fosse prevista “ una maniglia di sollevamento a scomparsa da 25 mm di spessore per il recupero del primo soccorso in acqua ”).
3.1.3. L’appellante contesta inoltre l’assunto della AT secondo cui l’elemento di chiusura sarebbe “strutturale” al fine del superamento delle prove di trazione sul giubbotto, così come esplicitato al paragrafo della S.T. punto 2.12.4.6. Secondo SG, infatti, ad essere “strutturale” ed “indispensabile” sarebbe la posizione, non del bottone/fibbia, bensì della fibbia di regolazione da 40 mm ad alta tenacità e sgancio rapido a due bottoni a norma Iso 12402-7 posta in vita.
3.1.4. In ogni caso, le soluzioni proposte da SG, secondo quest’ultima, oltre ad essere state avallate dai chiarimenti della stazione appaltante, sarebbero soluzioni con caratteristiche similari o addirittura superiori a quelle poste a base di gara, alla stregua del principio di equivalenza cui è tenuta ad uniformarsi la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis ).
3.1.5. In conclusione del secondo motivo, l’appellante evidenzia come la decisione del T.a.r. risulti smentita dal contenuto della memoria conclusionale della stessa Amministrazione del primo grado e sia inoltre del tutto priva di supporto motivazionale in quanto – avendo il T.a.r. omesso di disporre una consulenza tecnica o una verificazione – la motivazione è fondata sul travisamento di un documento interlocutorio con il quale la Commissione in data 12 luglio 2023 si sarebbe limitata a chiedere chiarimenti alle parti.
3.2. Col terzo motivo di appello si censura come erronea la sentenza nella parte in cui assume che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente consentito all’aggiudicataria un adeguamento futuro dell’offerta a parità di prezzo, onde renderla conforme a tutte le prescrizioni tecniche della NAV.
L’appellante premette quanto segue:
- la gara risponde all’esigenza dello Stato Maggiore della Marina di acquistare dei salvagente individuali rispondenti alla norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 ED. GIUGNO 2021 e per tale motivo prevede la fornitura di un quantitativo minimo di 1.750 salvagente individuale tipo SAL 11MMI;
- l’oggetto della fornitura avrebbe dovuto essere illustrato con una proposta tecnico organizzativa riferita ai criteri di valutazione indicati nell’Allegato n. 2 “Criteri/Parametri di valutazione dell’offerta ” e con un relativo “Allegato Riepilogativo” di cui all’allegato 9 del disciplinare (punto 16.2 del disciplinare);
- l’Amministrazione ha richiesto che il prodotto offerto rispettasse i “requisiti minimi” indicati dalla STI, prevedendo l’esclusione per le offerte tecniche che non rispettassero “ le caratteristiche minime stabilite nella Specifica Tecnica ” (punto 20 del disciplinare).
3.2.1. Premesso quindi che il prodotto dovesse corrispondere o essere “equivalente” alla Specifica Tecnica, i punteggi tecnici che hanno determinato l’aggiudicazione alla SG non derivano dalle caratteristiche del prodotto, bensì dai cinque elementi costituenti i criteri di valutazione delle offerte, in particolare dall’ultimo ( C5 – Sovrannumero di salvagente SAL11 , rispetto al quantitativo minimo (BA5) posto a base di gara, avendo SG offerto un soprannumero di salvagenti rispetto al quantitativo minimo superiore rispetto a quello offerto dall’appellata).
3.2.2. Dato quanto sopra, l’appellante osserva che il T.a.r. non si sarebbe avveduto del fatto che l’Amministrazione, nel richiedere ad entrambe le partecipanti la conferma che il prodotto rispettasse “le prescrizioni tecniche del NAV”, non avrebbe introdotto alcuna novità o modifica della lex specialis , bensì avrebbe meramente richiesto quanto già da questa previsto.
4. I due motivi sono fondati.
4.1. Il verbale della Commissione giudicatrice del 12 luglio 2023 ha un contenuto composito, parte del quale risulta superato dallo sviluppo procedimentale successivo. Risultano quindi pertinenti le critiche mosse dall’appellante al giudice di primo grado per aver attribuito al detto verbale una portata di determinazione definitiva, che invece è smentita per tabulas .
La Commissione giudicatrice ha effettivamente dato conto del fatto che << per quanto riguarda la Società Veleria San Giorgio, dall'analisi del documento descrittivo allegato all'offerta tecnica, denominato "proposta tecnico-organizzativa", emerge quanto segue:
• la Specifica Tecnica (allegato 1 al Disciplinare), al paragrafo 2.3.8 e 2.4.10, prevede che i nastri retroriflettenti debbano essere conformi alle norme EN 20471 e EN 469 e con un valore di Riflettività minimo di 450 cd·lux-1·m-2 , mentre la società Veleria San Giorgio ha proposto nastri retroriflettenti a norma LA ED (Riflettività massima 180 cd·lux-1·m-2) e quindi di caratteristiche inferiori rispetto a quanto richiesto dalla Specifica Tecnica;
• la Specifica Tecnica (allegato 1 al Disciplinare), al paragrafo 2.3.2, prevede nella parte frontale un nastro con chiusura a fibbia a sgancio rapido da 20 mm, al livello dello sterno, mentre la società Veleria San Giorgio ha proposto un nastro in polipropilene con bottone automatico e quindi di caratteristiche inferiori rispetto a quanto richiesto dalla Specifica Tecnica. >>.
Tuttavia, su tali << incongruenze tra quanto dichiarato nel “Documento di offerta tecnica” e quanto riportato negli allegati descrittivi […]>>, la Commissione si è determinata a richiedere chiarimenti (peraltro non solo alla SG, ma anche alla AT, per le diverse “incongruenze” riguardanti l’offerta tecnica di quest’ultima), senza giungere ad alcuna conclusione di difformità del salvagente offerto da SG dalla Specifica Tecnica di gara.
4.1.1. La risposta alla richiesta di chiarimenti inviata dalla società Veleria San Giorgio in data 13/17 luglio 2023 è significativa della conformità della “proposta tecnico-organizzativa” di quest’ultima alla Specifica Tecnica, laddove evidenzia quanto segue, riportando peraltro i quesiti e le risposte fornite dall’Amministrazione in data 27 febbraio 2023 proprio in merito agli elementi in contestazione del giubbotto salvagente oggetto di fornitura:
<< Più precisamente, quanto al rilievo di cui al punto a) della richiesta di chiarimenti, si rileva che il nastro retroriflettente certificato LA proposto dalla SG è utilizzato su tutti i giubbotti di salvataggio nonché utilizzato dai Vari Enti nelle proprie Specifiche Tecniche di salvagente, tra cui la MMI (es. salvagente SAL06), in quanto è un nastro retroriflettente per sicurezza in mare approvato e regolato anche dal Dipartimento dei Trasporti Marittimo.
Il nastro offerto, invero, possiede caratteristiche superiori a quelle riportate nella S.T., in quanto specifico per i giubbotti di salvataggio, salvagenti, zattere conformi all'IMO (International Maritime Organization) e avente un coefficiente di retroriflettenza superiore, valore di 1000 anziché 450, come è dato evincere dagli allegati depositati in atti (delle due tipologie di nastro: LA ED e EN 20471 + EN 469). Il nastro retroriflettente EN 20471 + EN 469, infatti, non è in uso in ambito marittimo, essendo specifico per indumenti ad alta visibilità (ad es. per soccorso stradale) ed indumenti di protezione generici.
La proposta della SG è, dunque, stata confezionata considerando la finalità della gara indicate nella S.T., cioè a dire di destinare il giubbotto oggetto della gara agli addetti alle operazioni sui ponti scoperti, di supporto aeromobili ed a tutte le manovre marinaresche.
In ogni caso, in fase antecedente la data della presentazione delle offerte in data 20.02.2023 è stata presentata la specifica richiesta che si riporta di seguito:
“REQUISITO SPECIFICA TECNICA 2.3.8: Nastri retroriflettenti (Vedasi anche tabella 2.4.10)
Quesito: E' possibile utilizzare in alternativa, nelle stesse posizioni e con eguali superfici in cm2, un nastro retroriflettente approvato LA ED e marcatura come da IMO LA MSC. 81(70) MSC 200(80)”.
Ebbene, l'Offerta della SG è stata presentata solo a seguito della lettura della risposta del 27.02.2023, con la quale Codesta Amministrazione ha confermato che:
"Risposta: Si conferma che è possibile prevedere nelle stesse posizioni e con eguali superfici in cm2, un nastro retroriflettente approvato LA ED e marcatura come da IMO LA MSC.81(70) MSC 200(80)".
Quanto al rilievo di cui al punto b) della richiesta in esame, si segnala che anche tale aspetto nel corso della procedura è stato oggetto di richiesta di chiarimenti.
In data 20.02.2023, infatti, sono stati richiesti chiarimenti in merito ad una ridondante informazione di bottoni e fibbie nella parte alta della zona ventrale a copertura della cerniera, atteso che sia nel campione similare visionato presso la nave Vulcano sia su altri campioni similari si evince che possono essere utilizzate entrambe le soluzioni poiché non è un elemento strutturale, ma a mera protezione della cerniera (nella specie, le due parti ridondanti nella S.T sono 2.3.2 pag. 8 e 2.3.5. pag. 14).
A causa di tali ridondanze e contrarietà in data 20.02.2023 sono stati, dunque, formulati i seguenti chiarimenti:
"REQUISITO SPECIFICA TECNICA 2.3.2 e 2.3.5 (...)
Questa è assicurata da una fibbia a sgancio rapido da 20 mm completa di nastro (anch'esso da 20 mm di spessore) regolabile della stessa misura posto a livello dello sterno, e da un nastro di ritenzione ventrale (da 40 mm) dotato di fibbia ad alta tenacità e sgancio rapido a due bottoni a norma ISO 12402-7. Sul nastro ventrale (lato sx.) ripiegata in apposito scomparto, sarà predisposta a scomparsa la maniglia di sollevamento da 25 mm di spessore, per il recupero di primo soccorso in acqua. Campione visionato: Sullo sterno non è presente la fibbia da 20 mm a sgancio rapido completa di nastro regolabile. Il nastro ventrale è da 20 mm e dotato di fibbia a sgancio rapido da 20 mm. Sul nastro ventrale non è presente la maniglia di sollevamento a scomparsa.
Quesito: Il nastro da 20 mm con fibbia regolabile posto sullo sterno sembra essere ridondante con un altro requisito della Specifica Tecnica (punto 2.3.5). Dovrà esistere un sistema di ritenuta della cerniera, tipo nastro in polipropilene completo di bottone automatico posto a livello dello sterno in modo da chiudersi in maniera orizzontale ed assicurare la stessa cerniera. Si richiede chiarimento sulle differenze rilevate.".
Orbene, relativamente al soprariportato quesito, Codesta Spett.le Amministrazione, in data 27.02.2023, ha fornito la seguente risposta:
"REQUISITO SPECIFICA TECNICA 2.3.2 e 2.3.5 (...)
Risposta: vista la ridondanza tra il nastro da 20 mm con fibbia regolabile posto sullo sterno ed il nastro in polipropilene completo di bottone automatico posto a livello dello sterno, in modo da chiudersi in maniera orizzontale ed assicurare la stessa cerniera, potrà essere scelta una delle due soluzioni.
Si ribadisce però la necessità di prevedere una maniglia di sollevamento a scomparsa da 25 mm di spessore, per il recupero di primo soccorso in acqua.".
La SG, dunque, alla luce della risposta innanzi riportata ha progettato il prodotto, prevedendo un nastro in polipropilene con bottone posto a chiusura e protezione del cursore della cerniera, adempiendo così esattamente a quanto riportato nella risposta da Voi fornita. […]>>.
4.1.2. Il sub-procedimento di riesame delle offerte si è quindi concluso col verbale della Commissione giudicatrice del 25 luglio 2023.
Contrariamente a quanto affermato in sentenza, così come il precedente verbale del 12 luglio 2023 non contiene affatto un riconoscimento ex post delle difformità evidenziate nel ricorso, nemmeno il verbale conclusivo del 25 luglio 2023 contiene una “sanatoria” di tali asserite difformità, nella parte in cui vi si afferma che “ entrambe le Società hanno confermato l’intendimento a realizzare i manufatti in conformità con la documentazione allegata al disciplinare di gara ”. Piuttosto, tenuto conto della risposta fornita alla richiesta di chiarimenti (sopra testualmente riprodotta), la Commissione giudicatrice ha inteso confermare l’aggiudicazione alla SG, attestando - sia pure con un’espressione poco perspicace - la conformità attuale (non futura) della proposta tecnica dell’aggiudicataria alla Specifica Tecnica.
4.2. La correttezza della conclusione raggiunta dalla stazione appaltante – ribadita in sede processuale nella memoria conclusionale dell’Avvocatura distrettuale in primo grado – trova puntuale e certo riscontro nella relazione di verificazione depositata l’11 novembre 2024, in risposta ai seguenti quesiti rivolti dal Collegio all’organismo di verificazione:
1) - chiarisca se i nastri retroriflettenti proposti dalla società Veleria San Giorgio s.r.l. abbiano caratteristiche conformi o equivalenti alla specifica tecnica (allegato 1 al disciplinare) di cui ai paragrafi 2.3.8 e 2.4.10, che prevede che i nastri retroriflettenti debbano essere conformi alle norme EN 20471 e EN 469 ;
2) - chiarisca se il nastro di chiusura in polipropilene con bottone automatico proposto dalla società Veleria San Giorgio s.r.l. abbia caratteristiche conformi o equivalenti alla specifica tecnica (allegato 1 al disciplinare) di cui al paragrafo 2.3.2, che prevede nella parte frontale un nastro con chiusura a fibbia a sgancio rapido da 20 mm., al livello dello sterno, e verifichi, in particolare, se la protezione richiesta sia funzionale al superamento delle prove di trazione sul salvagente, come esplicitate al paragrafo 2.12.4.6. e comunque se il salvagente proposto dalla società Veleria San Giorgio s.r.l. sia idoneo al superamento dei test ISO/IMO (International Marittime Organization) di trazione orizzontale e verticale .
4.3. La risposta fornita al primo quesito consente di chiarire, per un verso l’esatta portata della Specifica Tecnica nella parte in contestazione e, per altro verso, anche la ragione per la quale nel verbale del 12 luglio 2023 la Commissione giudicatrice abbia attribuito il valore di retroflettività massima di 180 ai nastri retroriflettenti a norma LA ED.
4.3.1. Quanto al primo profilo, il verificatore ha messo in evidenza come la Specifica Tecnica della gara d’appalto fa esplicito riferimento alla norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 "Specifica tecnica di idoneità all'impiego del salvagente individuale destinato al personale addetto alle manovre marinaresche a bordo della Unità della M.M.I.". Per quanto riguarda il nastro riflettente da applicare ai salvagente, la norma riporta:
- al punto 2.3.2 la descrizione della “COPERTURA ESTERNA DI PROTEZIONE”, avente, tra l’altro, la forma di “un classico gilet”, recante due nastri riflettenti anteriori ed uno nella parte posteriore;
- al punto 2.3.8 quanto segue:
2.3.8 NASTRI RETRORIFLETTENTI
Due patch di nastro retroluminescente [Conformi alla EN 20471 ed alla EN 469], da cm 11x7,5 ciascuna, sono poste sulla parte frontale all’altezza inferiore delle spalle, esso permetterà facilmente l’individuazione del soggetto in acqua anche durante le fasi di recupero notturno.
Una patch dello stesso tipo ma con dimensioni di cm 30x5 (con una tolleranza in lunghezza di 5 cm in eccesso e/o difetto in base alla taglia) sarà presente, disposto in orizzontale, sulla parte posteriore della custodia del sistema.
- al punto 2.4.10 le caratteristiche che i nastri riflettenti in oggetto devono possedere, come da relativa tabella (riportata alla pag. 55 della relazione di verificazione), che individua: la composizione, in cotone (100% FR); il colore, grigio; la riflettività, Ra>450; la “norma di prova”, EN 20471, EN 469.
Relativamente al richiamo di tali ultime norme, è rilevante l’osservazione del verificatore secondo cui “ Se da una parte viene richiesta una conformità alle norme UNI EN ISO 20471 e UNI EN 469, dall’altra viene richiesto solo il soddisfacimento di un semplice requisito di riflettività superiore a 450 (cd·lux-1·m-2) con indicazione delle norme UNI EN ISO 20471 e UNI EN 469 in qualità di NORMA DI PROVA e senza alcun riferimento alle condizioni al contorno per la valutazione del requisito (angolo di osservazione e angolo di entrata/incidenza della luce) ” (pag. 55).
Dopo avere preso in esame le norme UNI EN ISO 20471 e UNI EN 469, “al fine di comprenderne scopo e campo di applicazione” (pagg. 55-58), il verificatore giunge alla conclusione secondo cui è da ritenere che la norma NAV-80-4220-0016-13-00B000, alla quale la Specifica Tecnica della gara di appalto fa esplicito riferimento, “ non richieda tanto che i nastri retroriflettenti da apporre sui salvagente rispettino le norme UNI EN ISO 20471 e UNI EN 469, quanto, piuttosto, che essi possiedano un coefficiente di retroriflessione superiore a 450 cd·lux-1·m-2 valutato in accordo con il metodo di prova previsto dalla norma UNI EN ISO 20471 a cui anche la norma UNI EN 469 fa riferimento. Tale valutazione risulta così coerente al riferimento alle norme UNI EN ISO 20471 e UNI EN 469 riportata al punto 2.4.10 in qualità di NORMA DI PROVA. ”.
Si tratta di una conclusione pienamente condivisibile, non solo perché raggiunta all’esito di un esame puntuale delle norme di riferimento da parte del verificatore, ma anche perché coerente con i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante il 27 febbraio 2023 (sopra riportati all’interno della risposta di SG del 13/17 luglio 2023) e con la specificità del nastro riflettente da applicare a dei giubbotti di salvataggio conformi a quanto prescritto dall’IMO (International Maritime Organization), mentre il nastro conforme alle norme EN 20471+EN 469 non è in uso in ambito marittimo (per le ragioni esplicitate nella verificazione, a cui è sufficiente fare rinvio). In definitiva, il richiamo delle due norme UNI EN contenuto nel paragrafo 2.4.10 serve ad indicare, come chiarito dal verificatore, il metodo di prova da seguire per valutare correttamente il coefficiente di retroriflessione.
4.3.2. Quanto a quest’ultimo, la norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 richiede che i nastri retroriflettenti da apporre sui salvagente siano caratterizzati da un coefficiente di retroriflessione superiore a 450 cd·lux-1·m-2.
In effetti, i nastri riflettenti Solas ED indicati nella proposta tecnico organizzativa di SG – come chiarito dal verificatore – rispondono “ alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare LA (Safety Of Life At Sea) costituita in seno alla IMO (International Maritime Organization) e alla Direttiva 2014/90/EU generalmente denominata Direttiva ED (Maritime Equipment Directive) che dispone la certificazione ai fini della marcatura e commercializzazione CE degli equipaggiamenti marini utilizzati e allestiti sulle imbarcazioni dei paesi dell’Unione Europea. Al fine di assicurare la conformità di tali equipaggiamenti ai regolamenti delle Convenzioni Internazionali (LA), è stabilito che i riferimenti normativi da prendere in considerazione per la certificazione sono quelli emessi dalla IMO (International Maritime Organization) e quelli emessi nei paesi della Comunità Europea (standard comunitari).
Con riferimento ai nastri retroriflettenti il riferimento normativo è la risoluzione Resolution MSC.481(102) Revised recommendation on the use and fitting of retro-reflective materials on life-saving appliances emessa dall’IMO (International Maritime Organization) che impone i requisiti di carattere fotometrico [riportati alla pag. 59 della relazione di verificazione]”, per i quali “indipendentemente dal valore dell’angolo di ingresso e dell’angolo di osservazione della luce, il massimo valore di retroflessione minima garantito è di 180 cd·lux-1·m-2, inferiore a quanto richiesto dalla norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 ” (pagg. 59-60).
Risulta perciò coerente la conclusione del verificatore secondo cui l’indicazione della conformità alla Convenzione LA 74 (e alla Direttiva ED) non è sufficiente a garantire che il nastro retroriflettente utilizzato soddisfi i requisiti imposti dalla Specifica Tecnica allegata al disciplinare di gara.
Tale conclusione spiega il contenuto del verbale del 12 luglio 2023, nel quale il riferimento al valore di retroflessione di 180 cd·lux-1·m-2 fatto dalla Commissione giudicatrice non è dovuto ad un errore, bensì alla mancata considerazione di dati ulteriori riguardo alle caratteristiche del nastro offerto dalla Veleria San Giorgio. Tali dati peraltro sono stati richiesti ed ottenuti con la richiesta di chiarimenti di cui sopra.
Come infatti confermato dal verificatore, “ in risposta alla richiesta di chiarimenti, la Società Veleria San Giorgio S.r.l. ha di fatto fornito l’indicazione precisa del nastro retroriflettente previsto per la realizzazione dei salvagente oggetto della gara d’appalto, il nastro ORALITE® FD 1404 Imo Flex prodotto dalla Società ORAFOL Europe GmbH. Il nastro retroriflettente in oggetto, conforme alla Risoluzione A658(16) dell’International Maritime Organization (IMO) sostituita nel 2020 dalla Resolution MSC.481(102) di cui sopra, soddisfa i requisiti della convenzione LA 74 e della Direttiva ED con valori di retroriflettanza minimi garantiti di gran lunga superiori a quelli minimi richiesti … e di gran lunga superiori al minimo garantito richiesto dalla norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 ” (pag.60).
A quanto sopra si aggiunga che il verificatore ha constatato che la società oggi appellante “ ha fornito anche il materiale illustrativo delle caratteristiche tecniche di un secondo nastro retroriflettente, il nastro ORALITE® GP 030 prodotto sempre dalla Società ORAFOL Europe GmbH. Il nastro in oggetto, conforme alle norme UNI EN ISO 20471 / UNI EN 469, è caratterizzato da valori minimi garantiti del coefficiente di retroriflessione superiori a quelli richiesti dalle norme di riferimento ma con valore massimo non superiore (valore al limite) a quello richiesto dalla norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 ” (pag. 60).
4.3.3. In base alle risposte fornite dalla SG ai chiarimenti richiesti dalla Commissione giudicatrice, ai documenti prodotti dall’aggiudicataria in sede procedimentale e giudiziaria ed alla relazione del verificatore (la cui conclusione sul primo quesito è nel senso che “ il nastro retroriflettente ORALITE® FD 1404 Imo Flex prodotto dalla Società ORAFOL Europe GmbH e proposto dalla Società Veleria San Giorgio S.r.l. soddisfi i requisiti in termini di coefficiente di retroriflessione imposti dalla norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 ”), risulta provato che il nastro riflettente da applicare sul modello SAL 11 offerto dall’aggiudicataria, oltre ad essere stato autorizzato dalla stazione appaltante con la nota del 27 febbraio 2023, rispetta i requisiti minimi previsti dalla Specifica Tecnica.
4.3.4. I rilievi difensivi svolti da AT per confutare - anche in base ad una relazione tecnica di parte - le conclusioni raggiunte dal verificatore sul primo quesito sono, per un verso, inammissibili, per altro verso, non pertinenti.
In sintesi, secondo la relazione della parte appellata:
- il nastro riflettente offerto dalla parte appellante non rispetterebbe la norma EN ISO 20471 (alta visibilità) e la norma EN 469 (resistenza al calore e ignifughi);
- il RINA, rispondendo ad apposito quesito di AT, ha affermato che “ un materiale riflettente LA non soddisfa i requisiti delle normative EN ”;
- il nastro offerto non soddisferebbe la resistenza ai cicli di lavaggio (di cui al punto 3.4.1 della specifica NAV).
Si tratta di questioni estranee al thema decidendum come si è delineato sia in primo grado che in appello, dal momento che l’elemento oggetto del dibattito processuale (oltre che del verbale della Commissione giudicatrice del 12 luglio 2023) è stato il valore di retroriflettenza del nastro offerto da SG.
Quanto a quest’ultimo, poi, si è detto sopra come le norme EN ISO 20471 e EN 469 rivestano - nel contesto della previsione del paragrafo 2.4.10 della NAV - il ruolo di norme di prova, dal momento che l’unica richiesta inerente al requisito della riflettività è che questa sia di valore superiore a 450.
4.3.5. Giova aggiungere che il riferimento alle norme EN contenuto nella nota apposta al punto 2.3.8 della NAV va inteso - così come correttamente è stato inteso dal verificatore (pagg. 55-58), ma anche dalla stazione appaltante (nei detti chiarimenti) - nei limiti di compatibilità delle caratteristiche del nastro con la sua funzione strumentale all’utilizzo di un salvagente per le operazioni di salvataggio in mare, laddove le norme EN sono orientate ad un impiego terrestre.
Di qui - fermo restando quanto si è detto sopra a proposito della delimitazione del thema decidendum - anche l’irrilevanza delle argomentazioni della AT fondate sull’asserita mancata rispondenza del nastro offerto da SG alle norme EN, laddove la questione giuridicamente rilevante si sarebbe posta soltanto se AT avesse sostenuto e dimostrato che il nastro conforme alla LA ED (IMO risoluzione A.658(16), sostituita nel 2020 dalla risoluzione MSC.481 (102)), prodotto specificatamente destinato all’impiego su sistemi di salvataggio marittimi, avesse una resistenza in mare minore del nastro conforme alle norme UNI EN.
Il caso è paradigmatico dell’applicazione del principio di equivalenza ai sensi dell’art. 68, comma 5, lett. b) e comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, dal momento che l’Amministrazione si è avvalsa della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui alle dette norme UNI EN, ma SG ha dimostrato – e la verificazione ha confermato – che la soluzione proposta, conforme invece alla convenzione LA 74 e alla Direttiva ED – già avallata dalla stazione appaltante – non solo ottempera “in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche” (arg. ex art. 68, comma 7), ma addirittura presenta caratteristiche complessivamente superiori a queste ultime, avendo valori di retroriflettenza minimi garantiti superiori a quelli minimi richiesti dalla norma NAV. Per la stessa ragione, è del tutto irrilevante che la Direttiva ED (cioè la direttiva 2014/90/UE) si applichi o, secondo quanto sostenuto da AT, non si applichi alle navi della Marina Militare.
Invero, come affermato in giurisprudenza, “ Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto ”, con la conseguenza che “ se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l'onere di dimostrare, appunto, l'equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara. Ma, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la scelta tecnico discrezionale può essere inficiata soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità ” (Cons. Stato, Sez. III 13 dicembre 2018 n. 7039), laddove nel caso di specie la verificazione ha, per contro, confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione (sin dal momento in cui ha reso il “chiarimento” del 27 febbraio 2023).
4.4. Altrettanto decisiva ai fini dell’accoglimento del gravame è la risposta fornita dal verificatore al secondo quesito, concernente una delle due componenti di ritenzione della cerniera del giubbotto, in particolare quella sternale.
4.4.1. In proposito la norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 riporta al punto 2.3.2 quanto segue:
Il gilet dovrà prevedere nella parte frontale, una volta indossato, la chiusura attraverso una cerniera di 35 cm di lunghezza. Questa è assicurata da una fibbia a sgancio rapido da 20 mm completa di nastro (anch’esso da 20 mm di spessore) regolabile della stessa misura posto a livello dello sterno, e da un nastro di ritenzione ventrale (da 40 mm) dotato di fibbia ad alta tenacità e sgancio rapido a due bottoni a norma ISO 12402-7.
e al punto 2.3.5 quanto segue:
Il salvagente sarà dotato di una cerniera (lunghezza circa cm 35) ad alta tenacità che permette di chiudere il sistema una volta indossato. Dovrà esistere un sistema di ritenuta della cerniera, tipo nastro in polipropilene completo di bottone automatico posto a livello dello sterno in modo da chiudersi in maniera orizzontale ed assicurare la stessa cerniera. Dovrà esserci anche un nastro in polipropilene, che una volta inserito nel passante ventrale del gilet; tramite una fibbia a sgancio rapido certificata ISO 12402-7, assicurerà il salvagente all’individuo durante l’utilizzo.
Le due indicazioni – come sottolineato dal verificatore – “ sono parzialmente contradditorie in quanto prevedono un diverso sistema di ritenuta della cerniera a livello dello sterno, prima costituito da un nastro in polipropilene chiuso con una fibbia e poi costituito da un nastro in polipropilene con bottone automatico, variando di fatto il sistema di chiusura utilizzato ” (pag. 61).
4.4.2. Tale contrasto interno alla norma tecnica di riferimento -valutato unitamente a quanto si dirà sulla funzione e sugli effetti della chiusura rispetto alla prova di carico - consente di valorizzare il chiarimento reso dalla stazione appaltante il 27 febbraio 2023 (sopra testualmente riportato all’interno dei chiarimenti forniti da SG il 13 luglio 2023) nel senso della possibilità per l’operatore economico di scegliere, a sua discrezione, “una delle due soluzioni”, ferma restando la necessità della maniglia di sollevamento avente le caratteristiche ivi descritte.
4.4.3. Vanno disattesi i rilievi difensivi di AT, basati sull’assunto erroneo che il verificatore avrebbe, invece, ritenuto la soluzione proposta da SG (vale a dire quella del bottone automatico, in luogo della fibbia a sgancio) “non equivalente” alla Specifica Tecnica.
La parte appellata perviene a tale assunto estrapolando una frase della relazione di verificazione (che si trova alla pag.64) che, nell’ampio contesto argomentativo di quest’ultima, ha tutt’altro significato e si spiega in ragione della “contraddittorietà” tutta interna alla norma NAV evidenziata dallo stesso verificatore (nel passaggio della relazione sopra riportato). Segnatamente, l’equivalenza cui fa riferimento il verificatore è quella che risulta dal confronto fra le due soluzioni, non dal confronto fra una soluzione e la Specifica Tecnica. D’altronde, il verificatore non avrebbe certo potuto concludere per la “non equivalenza” a quest’ultima di una soluzione che lo stesso paragrafo 2.3.5. della NAV di gara individua come praticabile, e che tale è stata espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante (nella nota del 27 febbraio 2023).
4.4.4. E’ vero piuttosto che la “non equivalenza” di cui dice il verificatore attiene al fatto che “ la chiusura mediante fibbia è ragionevolmente caratterizzata da una maggiore capacità di tenuta ai carichi di trazione applicati lungo l’asse del nastro superiore ” (pag. 65).
Anche questa affermazione va tuttavia contestualizzata perché non consente affatto di pervenire alla conclusione a contrario secondo cui, invece, come sostenuto da AT, la soluzione mediante bottone sarebbe inadeguata a sopportare le prove di collaudo previste dalla lex specialis .
Invero, in linea di principio, è lo stesso verificatore che fa salve “ le caratteristiche meccaniche sia del nastro che della fibbia ” (pag. 64) e precisa che “ La valutazione dell’efficacia dei due metodi di chiusura a livello dello sterno deve però essere effettuata alla luce delle caratteristiche tecniche richieste al salvagente dal punto di vista della capacità di sopportare carichi applicati non necessariamente in corrispondenza del nastro a livello dello sterno. Di fatto la norma NAV-80-4220-0016-13-00B000 richiede che il salvagente sia in grado di superare le prove di carico orizzontale e verticale indicate al paragrafo 2.12.4.6. ” (pag. 65).
La verificazione non afferma in alcun punto che il superamento di queste prove sarebbe, in tesi, precluso dall’adozione dell’una o dell’altra delle due soluzioni.
4.4.5. Questa conclusione, valutata unitamente alle argomentazioni che la sorreggono, nonché al contenuto della Specifica Tecnica ed ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, sarebbe già sufficiente all’accoglimento dell’appello ed al conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Invero, nella fase della gara, rileva la conformità del prodotto alla Specifica Tecnica, che nel caso di specie non può essere messa in discussione, senza nemmeno la necessità di fare ricorso al “principio di equivalenza”, poiché la soluzione prescelta da SG è contemplata già come possibile al punto 2.3.5. della NAV di gara.
4.4.6. La resistenza del prodotto fornito alle prove di collaudo attiene invece alla fase esecutiva, sicché a quest’ultima -in particolare, alla “verifica di conformità” (come da rubrica del punto 2.12 della norma NAV), volta appunto a riscontrare l’esatto adempimento dell’obbligazione dell’appaltatore (arg. ex art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016) - deve intendersi riferita la prova di carico descritta al punto 2.12.4.6.
Malgrado ciò, va evidenziato che il verificatore, nel rispondere al secondo quesito, ha concluso come segue: “ La protezione a livello dello sterno proposta dalla Società Veleria San Giorgio S.r.l. risulta quindi funzionale al superamento delle prove di trazione sul salvagente, come esplicitate al paragrafo 2.12.4.6. e rende il salvagente proposto idoneo al superamento dei test ISO/IMO (International Marittime Organization) di trazione orizzontale e verticale. ”.
Il fatto che, nel caso di specie, il superamento della prova di carico del nastro offerto da SG abbia trovato concreto positivo riscontro nel rapporto di prova emesso dalla società RINA Service S.p.A. (su cui si è basato il verificatore), all’opposto di quanto sostiene AT negli scritti conclusivi, rafforza piuttosto che sminuire l’esito della verificazione. Il verificatore ha infatti confermato che le prove di carico orizzontale e verticale sono state eseguite con valori di carico applicato e tempi di applicazione addirittura superiori a quanto previsto dalla norma NAV -80- 4220-0016-13-00B000, senza che il dato risulti smentito dalla parte appellata.
L’assunto di quest’ultima secondo cui il rapporto di prova della RINA non sarebbe stato utilizzabile a fini processuali non è condivisibile, poiché non si tratta di produzione documentale inammissibile ex art. 104 c.p.a., bensì del report di un’attività tecnica che la parte ha sostanzialmente demandato ad un soggetto di fiducia (ma particolarmente accreditato), assimilabile ad una relazione tecnica di parte (che la prassi ammette, ogniqualvolta sia utile all’espletamento della difesa in giudizio, dal punto di vista tecnico, anche se il collegio non l’abbia specificamente autorizzata, come è previsto dall’art. 67, comma 3, c.p.a. nel caso in cui venga disposta una CTU).
L’ulteriore assunto di AT secondo cui si tratterebbe di report inaffidabile, tanto che la prova di carico avrebbe dovuto essere “ripetuta” dal verificatore, non trova in atti alcun concreto elemento di supporto.
D’altronde il compimento della prova di carico da parte del verificatore non era nemmeno richiesto, e sarebbe stata attività sovrabbondante rispetto allo scopo della verificazione, atteso che -come già detto- nella fase della gara rileva la mera idoneità astratta del prodotto offerto al superamento delle prove di collaudo, e questa non è stata nemmeno messa in dubbio, né dalla stazione appaltante né dall’organismo di verificazione, per il solo fatto che il giubbotto salvagente offerto da SG, in luogo della chiusura sternale mediante fibbia a sgancio rapido, presentasse la chiusura mediante nastro di polipropilene con bottone automatico.
4.5. In conclusione, i motivi secondo e terzo dell’appello vanno accolti.
5. L’accoglimento dei due mezzi di gravame rende definitivamente privo di interesse il primo motivo di appello.
Peraltro, quest’ultimo sarebbe stato già inammissibile per carenza di interesse, come eccepito dall’appellata, perché volto a sostenere l’irricevibilità per tardività del primo motivo del ricorso principale che è stato assorbito dal T.a.r. e non riproposto dalla parte appellata ex art. 101 c.p.c.
6. AT ha invece riproposto, ai sensi del comma 2 dell’art. 101 c.p.a., il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, pure assorbito in primo grado.
6.1. Con questo si deduce che i provvedimenti impugnati -specificamente i verbali della Commissione giudicatrice del 12 e del 25 luglio 2023 e la delibera dell’Amministrazione del 3 agosto 2023 – sarebbero affetti da carenza di motivazione, perché “ a fronte delle gravi carenze degli elementi essenziali dell’offerta dell’aggiudicataria (cfr. verbale di gara del 12.7.2023) ”, vi sarebbe stato “ un acrobatico revirement dell’ente appaltante e della commissione, laddove con evidente salto logico hanno inteso sanare ex post le gravi ed insanabili carenze ”, affidandosi all’asserzione di un “intendimento” dell’aggiudicataria di conformare i propri prodotti alla documentazione di gara.
6.2. La manifesta infondatezza del motivo riproposto risulta dallo svolgimento della motivazione relativa al secondo ed al terzo motivo di appello.
Da quanto sopra detto emerge infatti che:
- nessun accertamento di gravi difformità dell’offerta di SG è contenuto nel verbale del 12 luglio 2023;
- i chiarimenti e i documenti (tra cui le schede tecniche) prodotti dall’aggiudicataria hanno fornito elementi di riscontro della conformità del prodotto offerto alla Specifica Tecnica;
- il verbale del 25 luglio 2023 ha in sostanza preso atto di tale conformità e perciò confermato l’aggiudicazione, senza basarsi su alcuna “dichiarazione di intenti” di SG e senza rimettere alcuna valutazione della stazione appaltante a futuri, asseriti, adeguamenti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria;
- non vi è stata alcuna deroga all’art. 20 del disciplinare di gara, che prevedeva l’esclusione del concorrente soltanto nel caso di accertato mancato rispetto delle caratteristiche minime stabilite nella Specifica Tecnica (all.1); evenienza, quest’ultima, estranea all’offerta tecnica di SG.
6.3. Il motivo riproposto va respinto.
7. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, vanno respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado da AT e va affermata la legittimità degli atti impugnati.
7.1. Le spese processuali dei due gradi si compensano per giusti motivi, considerata la necessità del procedimento di riesame dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria condotto dalla Commissione giudicatrice in pendenza di giudizio e dell’ausilio della verificazione.
7.2. Vanno poste a carico di AT, parte soccombente all’esito dell’intero giudizio, oltre alle spese per i contributi unificati dei due gradi (rispettivamente anticipati dalla stessa AT e dall’appellante Veleria San Giorgio), le spese della verificazione.
Queste si liquidano nell’importo complessivo di € 4.837,86 per onorario, oltre oneri accessori, come da richiesta depositata il 16 dicembre 2024, cui si fa rinvio anche per i criteri di liquidazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti da AT.
Spese compensate, ad eccezione delle spese di verificazione, che si liquidano come da parte motiva in favore dell’organismo di verificazione e si pongono a carico della società AT.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO