Articolo 10 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 9Articolo 11
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1 gennaio 1992
Art. 10. (Erogazioni a titolo assistenziale) 1. Il trattamento di assistenza previsto dall' articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , puo' essere erogato, oltre che a favore degli scritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa, nonche' a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'articolo 12; il trattamento puo' essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati. 2. Il trattamento di assistenza puo' consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio. 3. Il regolamento per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e' deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, e' accertata dalla giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal comitato dei delegati.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 34 della legge n. 160/1963 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) e' il seguente:
"Art. 34. - Il trattamento di assitenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992