Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina– Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 751/2022 R.G., assegnata in decisione seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2023, promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Conti, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale Civile di
Pescara il 19.7.2018, Appellante
Contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Paola Marinari per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pescara n. 1196 dell'1.8.2018,
Appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 890/2022 del 13.6.2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei su esposti motivi ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 890 del 13/06/2022, Rep. n. 1529, del Tribunale di Pescara, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese: In via istruttoria: A) disporre, si opus sit, e senza inversione dell'onere della prova, l'integrale rinnovazione della CTU;
Nel merito:
“In via principale, accertata l'esistenza del credito fatto valere in primo grado in sede monitoria da nei confronti del nella misura Parte_1 Controparte_1 di €.132.122,13, così come portata dall'opposto decreto n. 1196 del 1° agosto 2018
1
in subordine, condannare il al Controparte_1 pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, comunque contenuta entro e non oltre il limite massimo indicato nella dichiarazione di valore più avanti resa, che risulterà di giustizia, anche all'esito di espletanda C.T.U., da maggiorare di interessi, come per legge;
con vittoria in entrambi i casi alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, comprensive di esborsi, compenso d'avvocato, rimborso forfettario, spese di CTU ed accessori di legge”.
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale: “1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, 2) Riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la liquidazione del compenso unicamente sulla base del criterio del decisum, compensandolo per un terzo, e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in misura proporzionata all'effettiva attività professionale svolta per perseguire il concreto interesse della parte rappresentata. 3) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 820/2022 del 13.6.2022, ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal al Controparte_1
decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n. 1196/2018 dell'1.8.2018, emesso su ricorso della Società “ ” per il pagamento della Parte_1
somma di € 132.122,13, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di consumi idrici registrati sul contatore del citato Condominio nel periodo dal
9.2.2009 al 2.8.2013.
Il predetto Tribunale ha quindi condannato il medesimo al pagamento CP_1
in favore dell' della minore somma di € 14.289,74, oltre I.v.a. 10% ed Parte_1
interessi legali dalla data della domanda, disponendo la compensazione tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3 e condannando la Società opposta al pagamento della quota di 2/3.
L'opponente, nella citata opposizione, ha contestato la pretesa di cui al decreto ingiuntivo n. 1196/2018 rilevando l'avvenuto pagamento dei consumi fino al
12.10.2012 sia direttamente alla Società sia alla Concessionaria della Parte_1
Riscossione “Soget S.p.A.”, con la quale, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, è stata sottoscritta una transazione contenente una rateizzazione del debito regolarmente adempiuta dalla debitrice.
2 Il ha dunque chiesto la rideterminazione dell'importo dovuto per il CP_1
periodo successivo a quello sopra indicato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La , in persona del legale rappresentante, Parte_1
si è costituita in giudizio, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Pescara, all'esito della c.t.u. - espletata per determinare i consumi di acqua effettivamente effettuati dal per il periodo Controparte_1
9.02.2009 al 2.08.2013, gli importi dallo stesso pagati fino 31.12.2013 e quindi l'entità del credito della convenuta opposta - ha rilevato l'insussistenza del debito del in relazione alle fatture n. 7979/2010, 232594/2011 e 191799/2012 CP_1
poiché i relativi importi risultano interamente pagati, alla luce dell'estratto conto del 17.9.2013. Infatti, ad avviso del citato Tribunale, dalla situazione riepilogativa fornita dalla “Soget S.p.A.” al C.T.U. si evince che nessun l'importo residuo è ancora dovuto dal in relazione alle fatture suddette, per la Controparte_1
cui riscossione la ha appunto incaricato la “Soget S.p.A.”. Quest'ultima, Parte_1
nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal , ha CP_1
stipulato con lo stesso una transazione in data 19/02/2015 nella quale è previsto, tra l'altro, che per effetto del pagamento della complessiva somma di € 42.000,00, sia estinta ogni pretesa per i titoli in esame, non risultando alla data suddetta altre cartelle esattoriali a carico del . CP_1
La transazione, regolarmente adempiuta, ad avviso del primo Giudice è efficace anche nei confronti della Società di Somministrazione, anche se rimasta ad essa estranea, poiché il Concessionario della Riscossione ha agito in nome e per conto della medesima Società. Inoltre, l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dal anche nei confronti della la quale, però, pur costituitasi, CP_1 Parte_1
ha abbandonato poi il giudizio demandando, quindi, all'Agente della Riscossione la gestione integrale del rapporto con la parte debitrice e rimettendosi quindi alle conseguenze della sua attività. I
Il Tribunale di Pescara ha poi rilevato che per la fattura n. 56685 emessa in data
12/03/2009 il abbia integralmente adempiuto al pagamento rateale CP_1
concordato direttamente con la per cui il debito del stesso Parte_1 CP_1
è relativo alla sola somministrazione dal 13/10/2012 al 2/08/2013, il cui importo è
3 stato dedotto dalla fattura n. 306524 del 27/09/2013 e determinato in € 14.289,74, oltre I.v.a. e interessi legali.
La Società “ , in persona del legale rappresentante, Parte_1
ha proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
il in persona Controparte_1
dell'Amministratore, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione del compenso, disposta dal Tribunale unicamente sulla base del criterio del decisum.
In seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 28.11.2023 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. La Società appellante, nel primo motivo dell'impugnazione, ha criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha recepito le conclusioni del C.T.U. ed ha ritenuto efficace nei confronti della medesima Società la transazione stipulata tra il e la “Soget S.p.A.” CP_1
Ad avviso della predetta Società, in primo luogo il C.T.U. ha erroneamente svolto la propria indagine poiché ha posto alla base della stessa l'estratto conto del
17.9.2013, che indica una situazione debitoria provvisoria, mentre l'estratto conto del 26.2.3.2018, allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, indica tutti i pagamenti effettuati fino a tale data dal CP_1
1.1. In ordine a tale rilievo occorre considerare, in maniera determinante, che il
C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado ha ricostruito tutti i versamenti effettuati, confrontando gli estratti conto dell' e dell'Agente di Parte_1
Riscossione. Da tale esame è emerso che alla data del 17.9.2013 i debiti del riguardavano soltanto le somme la cui riscossione era stata demandata CP_1
all'Agente di Riscossione e che sono state pagate nel 2015 per effetto della transazione sopra indicata (pagg. 19-22 della c.t.u.).
Il Tribunale di Pescara ha pertanto correttamente condiviso la relazione del C.T.U., ritenendo così interamente pagate le fatture n. 232594 del 27.7.2011, n. 191799 del
4 26.02.2012 e n. 7979 del 2010, cedute alla “Soget S.p.A.” per la riscossione e oggetto dell'atto di transazione del 19.2.2015.
Quindi, la richiesta dell'appellante di rinnovazione della c.t.u. è inammissibile per la sua irrilevanza.
1.2. Poi, in ordine al rilievo dell'appellante in ordine all'efficacia nei suoi confronti della citata transazione, affermata dal Tribunale di Pescara, occorre ribadire, anche in questo caso in maniera determinante, che il Concessionario della Riscossione
“Soget S.p.A.” ha agito in nome e per conto della Società di Somministrazione e che, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, l' è stata Parte_1
convenuta in giudizio dal ed ha poi abbandonato il giudizio CP_1
rimettendosi dunque all'attività dell'Agente di Riscossione.
Pertanto anche la stipulazione della transazione da quest'ultimo compiuta con il deve ritenersi efficace nei confronti della predetta Società. CP_1
A conferma di tale conclusione è opportuno rilevare che nel processo tributario il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denunciatio litis all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente. Tale partecipazione rileva unicamente nel rapporto interno ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass., 26 maggio 2021, n. 14566).
Pertanto, il primo motivo dell'impugnazione è infondato rispetto a tutti i profili dedotti.
2. Tale infondatezza si estende al secondo motivo dell'appello, nel quale è stata criticata la statuizione di condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di 2/3.
Invero tale critica presuppone l'erroneità nel merito della decisione impugnata, che però non sussiste alla luce delle considerazioni sopra esposte.
3. L'appello incidentale del concerne la Controparte_1
liquidazione del compenso compiuta dal Giudice di primo grado secondo il criterio del decisum anziché del disputatum.
5 Ad avviso del predetto Condominio, il criterio applicato è errato poiché la Società opposta, odierna appellante, lo ha costretto a difendersi relativamente a una pretesa sproporzionata ed infondata rispetto a quella effettivamente dovuta.
3.1. Occorre però osservare che il criterio applicato dal Tribunale di Pescara corrisponde alla disposizione della vigente tariffa professionale forense (art. 5 D.M.
n. 55 del 2014) secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione.
Invero, si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda oppure al valore effettivo della controversia quando il secondo risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
In questo caso il valore della domanda originaria non può costituire un parametro di riferimento idoneo alla liquidazione del compenso, essendo del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, ricorrendo dunque sua obiettiva inadeguatezza in relazione all'attività svolta (Cass. 5 gennaio 2024, n. 376; Cass.,
13 marzo 2023, n. 7224; Cass. 23 novembre 2022, n. 34523).
Pertanto anche l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
è infondato.
4. Alla luce delle considerazioni esposte le impugnazioni, principale e incidentale, devono essere respinte, disponendo, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, l'integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali di questo grado del giudizio.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'appellante principale e quello incidentale sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla ”, in Parte_1
persona del legale rappresentante, nei confronti del Controparte_1
, in persona dell'Amministratore, alla sentenza del Tribunale di Pescara n.
[...]
890/2022 del 13.6.2022; rigetta anche l'appello incidentale proposto dal citato a tale sentenza, che dunque conferma integralmente. CP_1
6 2) Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado del giudizio.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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