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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del giorno 7 /11/2024 alle ore 11,05, innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n.6361 dell'anno
2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
sono presenti l'avv. Dolce per parte attrice e l'avv. Minolfo in sost- avv. Li
Vigni, nonché la dott.ssa Maria Luisa Dolce per la pratica forense. L'avv.
Dolce discute oralmente la causa, conclude come in atto di citazione e suc- cessive memorie, chiede la condanna di controparte alle spese di lite con distrazione in proprio favore, avendole anticipate senza riscuotere com- pensi. L'avv. Minolfo conclude come in comparsa e successive note scritte per l'udienza del 15.6.2023.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della ca- mera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti. R.G. 6361/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna
Nozzetti, all'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6361 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'avv. Cristiano Dolce ( giusto mandato Email_1
allegato al fascicolo informatico
ATTORE
E
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gior- gio Li Vigni ( giusto mandato allegato al fa- Email_2
scicolo informatico
CONVENUTA dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 nei confronti del perso- Controparte_2 na del rappresentante legale pro-tempore con l'atto di citazione noti-
2 R.G. 6361/2021
ficato il 30.4.2021, condanna l'Azienda convenuta a pagare all'attore
l'importo di € 13.036,46, a titolo risarcitorio, oltre interessi al sag- gio legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione al soddisfo;
condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite soste- nute dall'attore, le liquida in complessivi € 5.622,00 di cui € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario ex art. 2
d.m. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;
pone le spese relative alla CTU medico legale a carico del
[...]
Controparte_1
E dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.4.2021, Parte_1
convenne in giudizio l' , al fine di Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'errata prestazione sanitaria ricevuta presso l'Ospedale Ingrassia di
CP_1
A tal fine espose che:
- a seguito di una caduta accidentale da motoveicolo, in data
25.05.2020, si era recato al P.S. del predetto nosocomio ove, refer- tata la “frattura scomposta del terzo distale di radio e ulna di sx. Capi frattura leggermente angolati”, era stata praticata manovra di ridu- zione e applicata doccia gessata a causa del disassiamento dei mon- coni di frattura metadiafisaria dell'ulna, ed, al contempo, era stata prospettata la necessità di procedere al trattamento chirurgico;
- in data 27.05.2020, previo consenso informato, era stato sottoposto presso la Controparte_3
3
[...] R.G. 6361/2021
sia ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura della metafisi distale del radio;
- dimesso il giorno seguente con la diagnosi di“Frattura scomposta terzo distale avambraccio sinistro”, gli era stato consigliato di usare un tutore reggi braccio e un tutore di polso con stecca palmare rinviando per un controllo a distanza di 15 giorni;
- successivamente si era sottoposto a ripetuti controlli ortopedici e radiografici, in particolare: in data 11.6.2020 erano stati rimossi i punti di sutura;
in data 20.6.2020 era stata prescritta magnetotera- pia;
in data 24.6.2020 era stata eseguita medicazione della ferita che presentava della secrezione e gli era stato prescritto di conti- nuare la FKT e magnetoterapia;
in data 04.07.2020 a ferita asciutta aveva ricevuto la prescrizione di continuare la FKT;
- l'11.7.2020 si era sottoposto ad un controllo Rx che aveva eviden- ziato: “Controllo di frattura al terzo distale diafisario di radio (sintetiz- zata con placca e viti) e ulna sx: minimo disassiamento dei frammenti”, e nella stessa giornata all'esito del controllo ortopedico stante il mi- glioramento del quadro clinico dopo la visione dell'esame RX di controllo era stato autorizzato a guidare l'automobile, continuando la FKT;
- al controllo ortopedico del 30.7.2020 era stato prescritto di conti- nuare con la FKT e la ripresa dei normali movimenti;
- i1 3.8.2020 si era sottoposto ad un esame Rx di controllo presso la medesima struttura ospedaliera che aveva evidenziato: “Al controllo odierno rispetto all'esame precedente del 30/7/2020 si rileva disassia- mento ad axim della frattura metadiafisaria distale del radio trattata con placca e viti metalliche in situ”.
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- consultato uno specialista ortopedico che gli aveva consigliato una nuova osteosintesi, si era ricoverato il 18.08.2020 presso la casa di di , ove era stato sottoposto in data CP_4 CP_1
19.8.2020 ad intervento chirurgico di: “rimozione placca, calloclasia, nuova riduzione e sintesi con placca volare e dorsale” e dimesso in data
21.08.2020 con la diagnosi di: “perdita di riduzione in esiti di recente osteosintesi frattura diafisaria del radio sinistro”;
- nel post operatorio, gli era stato prescritto di mantenere un tutore per 30 giorni e di evitare assolutamente sforzi e sollevare pesi;
al controllo del 22.09.2020 prescrizione di graduale dismissione del tutore;
- in seguito al controllo RX del 13.10.2020 aveva iniziato la mobi- lizzazione definitiva dell'arto e l'esame RX del 16.11.2020 aveva evidenziato “…. Monconi di frattura radiale in asse con formazione di callo osseo calcificato”;
- al controllo del 15.12.2020 era stata finalmente autorizzata la ri- presa delle normali attività.
Tutto ciò premesso, stante il perdurare della sintomatologia dolorosa al polso sx con limitazione funzionale e perdita di forza, avvalendosi della consulenza di parte del dott. , l'attore reputò i sanitari Persona_1
della struttura ospedaliera responsabili per la non corretta esecuzione dell'intervento di osteosintesi, a motivo della via di accesso utilizzata e dell'errato posizionamento delle viti, che aveva causato la secondaria frat- tura spontanea, nonché per la negligente gestione della fase post operato- ria.
Chiese pertanto la liquidazione della somma di € 52.371,70 a ristoro dei danni subiti.
5 R.G. 6361/2021
Con comparsa depositata l'11.10.2021 si costituì l'
[...]
, che difese l'operato dei sanitari del Controparte_1 CP_5
sostenendo che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e gli esiti lamentati costituivano incolpevoli complicanze post operatorie in- site nel trattamento chirurgico per il quale il paziente aveva prestato il consenso informato.
Chiese pertanto il rigetto della domanda, contestandone comunque il quantum debeatur.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'assunzione della prova per testi dedotta da parte attri- ce e l'espletamento della consulenza medico legale affidata ai dott.ri
[...]
e . Persona_2 Parte_2
Con ordinanza del 23.6.2024 è stata formulata alle parti proposta ex art. 185 bis cpc per la definizione della lite mediante il pagamento in favo- re dell'attore della somma di € 11.000,00 a titolo risarcitorio, di € 3.500,00 oltre IVA e CPA quale rimborso delle spese di lite, nonché di due terzi del compenso liquidato ai CCTTUU, proposta cui soltanto parte attrice ha aderito.
La causa è stata pertanto posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza di discussione odierna.
***
La responsabilità della struttura sanitaria e il riparto dell'onere pro- batorio
Stante la procedibilità delle domande attoree, precedute dall'esperimento della procedura di mediazione esitata negativamente giu- sto verbale del 8.4.2021, sono opportune alcune premesse
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sull'inquadramento giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e sul riparto dell'onere probatorio.
A partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rappor- to che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assi- stenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adem- piere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia pre- stazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a ca- rico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (sommi- nistrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del perso- nale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di even- tuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698,
Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni do- vute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che
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la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale au- siliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006,
n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussisten- za di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tan- te, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n.
9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo diretta- mente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i dan- ni che al creditore derivano.
Per di più, la vicenda oggetto dell'odierno giudizio si colloca tempo- ralmente nel maggio del 2020, ed è pertanto disciplinata (ratione temporis) dall'art. 7 legge 8 marzo 2017 n. 24 che, al primo comma, recependo il di-
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ritto vivente di matrice giurisprudenziale, stabilisce che “La struttura sani- taria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria ob- bligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o col- pose”.
Ne consegue che, rispetto alla posizione del paziente, il riparto dell'o- nere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adem- pimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
E però, in relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali (ed in particolar modo di quelle sanitarie), la giurisprudenza della Suprema Corte ha via via puntualizzato i principi che governano la responsabilità contrattuale, precisando che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare, oltre all'esistenza del contratto (o il contatto sociale), il nesso di causalità tra l'aggra- vamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'o- missione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spet- ta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass
26907/2020, Cass. 28991/19 e Cass. 26700/2018).
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Non è dunque sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, pur qualificato, del professionista, essendo onere del paziente provare, an- che attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consi- stente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazio- ne patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) (Cass.
26907/2020), atteso che, nell'ambito dell'inadempimento delle obbliga- zioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della le- sione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'ob- bligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quel- lo contrattualmente regolato) (Cass. 10345/2021; 28991/2019).
Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non an- che dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento. Ed invero, non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, per cui se si ascrive un danno ad una condotta non può non esse- re provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via cau- sale del danno a quella condotta. (Cass. 29315/17).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conse- guenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabili- tà medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il
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risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più proba- bile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata
(Cass.3704/18; 18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove pato- logie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputa- bile (vds. in questi termini anche Cass. 28991/2019).
Occorre allora verificare se sia stato soddisfatto l'onere della prova del nesso di derivazione causale dell'evento ascritto alla convenuta. E a tal fine, è bene rammentare che mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", dovendo invece in sede civile condursi l'indagine sul nesso eziologico secondo la regola c.d. della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576;
29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Considerato che parte attrice ha sufficientemente delineato l'asserito errore nell'espletamento del trattamento chirurgico e nella fase post operatoria e riabilitativa, in cui sarebbero incorsi i sanitari dell' CP_3
di Ortopedia del P.O. Ingrassia, per accertare se sia stato soddisfatto l'onere della prova che gli competeva occorre necessariamente aver ri- guardo a quanto emerso dalle espletate indagini medico legali d'ufficio.
Le Risultanze dell'indagine peritale
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Ed invero, da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabi- lità delle conoscenze tecnico- specialistiche necessarie non solo alla com- prensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulen- te non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accer- tare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass.Civ. Sez.III 26.2.2013 n.4792
Cass. Civ. Sez.III 8.2.2019 n. 3717).
Sono proprio gli accertamenti in sede di consulenza ad offrire al giu- dice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola proba- toria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale. La regola della probabilità esprime, infatti, la relazione logica rispetto a tutti gli elementi che confermano il nesso causale e l'esclusione di altri elementi alternativi che lo escludano (cosiddetta probabilità logica o baconiana).
La consulenza svolge, quindi, un ruolo centrale, sia nell'individuare i fattori causali, positivi e negativi, in gioco, sia nel dare spessore e contenu- to alla probabilità sulla base delle conoscenze scientifiche.
Individuati dal CTP dell'attore i profili di malpractice insiti nell'operato dei medici ritenuti da porsi in relazione con gli esiti perma- nenti consistenti in dolenzia, limitazione funzionale e perdita di forza, ai
CCTTUU nominati sono stati posti i seguenti quesiti:
1)Se nell'esecuzione dell'intervento di riduzione e sintesi della frattura scomposta del terzo distale dell'avambraccio sn l'equipe chirurgica dell'
[...]
si sia conformata alle indicazioni contenute Controparte_6
nelle linee guida e nei protocolli terapeutici maggiormente accreditati presso la comunità scientifica anche internazionale, alle buone prassi clinico – assistenziali,
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e agli standard di diligenza, prudenza e perizia pertinenti al caso concreto con specifico riferimento alla scelta e al posizionamento di placche e viti, tenuto conto di quanto evidenziatosi all'esame comparativo dei radiogrammi degli esami RX eseguiti prima e dopo l'intervento;
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale avrebbe dovuto es- sere la condotta conforme alle leges artis e se la sua adozione avrebbe, più ragio- nevolmente che non - secondo una valutazione ex ante (c.d. prognosi postuma) da compiersi alla stregua del criterio di maggior probabilità logica (o di preponde- ranza dell'evidenza) e alla luce della letteratura scientifica pertinente al caso concreto – scongiurato l'evento infausto (frattura spontanea – come sostenuto dal
CTP attoreo - o recidiva/perdita della riduzione – come affermato dall'Azienda) e se dunque questo sia, più probabilmente che non, conseguenza dell'errato trattamento sanitario o ne costituisca “complicanza” prevedibile ma non prevenibile dal chirurgo;
3) se dagli esami rx di controllo avrebbe dovuto evincersi/sospettarsi il disassia- mento della frattura e se dunque siano ravvisabili profili di negligenza o imperi- zia nella gestione del decorso post operatorio e in particolare nelle indicazioni date al paziente in occasione dei controlli eseguiti a giugno e luglio 2020, preci- sando, in caso affermativo, se diverse e più appropriate indicazioni terapeutiche avrebbero ragionevolmente consentito di contenere l'entità della perdita di sintesi della frattura ed evitato l'ulteriore iter clinico;
4) Ove sia ravvisato il nesso causale tra l'errato trattamento sanitario e
l'evoluzione sfavorevole della condizione clinica dell'attore, se dall'errata presta- zione ricevuta presso l'Ospedale convenuto gli sia derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta e/o relativa (ulteriore rispetto a quello comunque correlato alle lesioni derivate dall'incidente stradale occorso il 25.5.2020 e che si sarebbe avuto pur ove l'intervento chirurgico fosse stato immune da censure), nonché
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l'entità della riduzione permanente dell'integrità psico- fisica complessivamente riportata dall'attore e la percentuale associata ai postumi che sarebbero comunque residuati in conseguenza della frattura riportata, anche in caso di trattamento sanitario in tutto conforme alle leges artis (al fine della determinazione del c.d. danno differenziale);
5) Accertare pertinenza e congruità delle spese mediche documentate.
Dopo aver ricostruito il decorso clinico e l'iter diagnostico- terapeutico af- frontato dall'attore e dopo aver svolto utili considerazioni di carattere ge- nerale sulla frattura dell'avambraccio e sul suo trattamento (solo occasio- nalmente conservativo, generalmente nel limitato caso di fratture compo- ste), il collegio peritale ha illustrato le modalità di approccio chirurgico al radio (per via dorsale – via di Thompson- generalmente utilizzato per le fratture interessanti la diafisi radiale, e per via volare – via di – Per_3
adoperato per le fratture interessanti la porzione più distale della diafisi radiale o la porzione articolare distale di questo osso) e i sistemi di osteo- sintesi maggiormente utilizzati, fornendo le spiegazioni medico – scienti- fiche circa le possibili cause del fallimento della sintesi.
Alla luce di tali considerazioni generali e della specifica storia clinica del paziente, sottoposto, in data 27.05.2020, ad intervento chirurgico per frat- tura biossea di avambraccio a sinistra, ha ritenuto la scelta del trattamen- to chirurgico per la frattura di radio assolutamente da condividere, osser- vando invece che quella dell'ulna era francamente composta, non rendendosi necessaria qui l'applicazione di mezzi di osteosintesi”.
Riguardo alla via di accesso utilizzata per eseguire l'intervento, pur con- venendo con le censure mosse dal CTP di parte attrice circa la particolare adattabilità della via di accesso anteriore al radio in un caso del genere, gli ausiliari hanno però sottolineato che: “bisogna parimenti ricordare che, non
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trattandosi di frattura francamente articolare, bensì di una frattura diafisaria distale del radio, l'opzione chirurgica della via dorsale non era da scartare a priori. Infatti, non esistono ad oggi, né tantomeno esistevano all'epoca dei fatti oggetto del presente contenzioso, linee guida che orientino in un senso o nell'altro nella scelta della via chirurgica per effettuare questo tipo di intervento. Bisogna infatti considerare che ognuno dei due approcci chirurgici presenta dei vantaggi e degli svantaggi, e molto spesso la scelta è determinata dalla maggiore familiarità del chirurgo con uno dei due.
I periti, evidenziando che”la ricostruzione documentale non corrisponde per- fettamente al dato radiografico”, in quanto nella descrizione dell'atto opera- torio è stata omessa l'applicazione della vite interframmentaria, riscontra- ta nelle immagini rx, hanno ritenuto tuttavia non censurabile la scelta del sistema di osteosintesi perché, sebbene “la sintesi è stata portata a termine mediante applicazione di placca a stabilità angolare, fissata prossimalmente con tre viti e distalmente con due viti, così come riportato nel referto operatorio, … risulta identificabile una ulteriore vite interframmentaria, applicata per meglio controllare la riduzione della frattura, effettivamente ottenuta come evidenziabile sempre dal dato radiografico”.
Per tale ragione, pur formulando qualche rilievo“sulla lunghezza distale della placca,e sulla mancanza di almeno tre viti che ingaggiassero le corticali os- see distalmente al segmento fratturato”, si è tuttavia valorizzato – in senso fa- vorevole alla sostanziale adeguatezza dell'operato dei chirurghi ortopedici
– il fatto che fosse stata impiegata una sintesi interframmentaria per aggiun- gere stabilità al costrutto meccanico, tecnica chirurgica ben nota e consolidata”.
Anche le indicazioni postoperatorie fatta eccezione per quanto si dirà a proposito del consenso e la durata della immobilizzazione sono state valu- tate positivamente dai CCTTUU e ciò fino al controllo del 4.7.2020, al-
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lorquando venne consentito al paziente di guidare. Dall'esame del
11.07.2020 non sono evidenziabili alterazioni sostanziali (sebbene venga refer- tato un minimo disassiamento dei monconi, in realtà davvero poco evidente), mentre un ulteriore controllo clinico è stato effettuato in data 30.07.2020: da questo controllo si evincerebbe una evoluzione regolare, senza particolari proble- matiche menzionate. Parrebbe essere stato eseguito anche un rx in data
30/07/2020, ma questo esame non è disponibile né sotto forma di imaging né di referto. Agli atti è invece disponibile un successivo controllo del 13.08.2020, di- sponibile sia in formato iconografico che documentale, così refertato “…rispetto all'esame precedente del 30.07.2020 si rileva disassiamento ad axim della frattu- ra metadiafisaria distale del radio trattata con placca e viti metalliche in situ..”.
Tuttavia, sulla base del referto del 13.08.2020 e in assenza di ulteriori dati anamnestici si è ritenuto, da parte del collegio, che alla data del 30.07.2020 la frattura fosse ancora in asse e che nell'intervallo temporale tra i due con- trolli clinici si fosse verificata la perdita di riduzione della sintesi prece- dentemente eseguita.
La causa dell'evento infausto verificatosi è stata testualmente spiegata come segue “In sostanza, l'inadeguata formazione di callo osseo ha reso la struttura ossea incapace di reggere alle sollecitazioni torsionali causate dal mo- vimento, scaricando cosi tutte le forze sul sistema meccanico di stabilizzazione, ovvero sulla placca e sulle viti. In queste condizioni quel che può avvenire è la perdita di riduzione, dovuta alla manca tenuta di una o più viti, che dunque si disancorano permettendo al frammento osseo precedentemente ingaggiato, di muoversi seguendo l'impulso delle masse muscolari, oppure la rottura della placca
e/o di una o più viti”.
Alla luce del quadro clinico – diagnostico – terapeutico, gli ausiliari hanno ritenuto condivisibili le censure di parte attrice sulla gestione ambulato-
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riale del 04.07.2020, perché avere consentito al a meno di un mese Pt_1
e mezzo dalla frattura, di guidare ha implicato un sovraccarico meccanico sul polso, certamente troppo precoce, considerati i normali e fisiologici tempi di guarigione di una frattura.
Il collegio peritale ha dunque riconosciuto profili di malpractice nell'aver consentito al paziente l'esecuzione di movimenti del polso (indotti dalla guida dell'auto) che prudenzialmente sarebbe stato opportuno evitare per almeno altri 30-45 giorni, e che, con ragionevole probabilità, hanno causa- to la perdita di contenzione dei monconi di frattura, provocando la neces- sità di procedere ad un nuovo intervento chirurgico di riduzione e sintesi.
All'esito quindi della disamina del caso di specie il collegio peritale ha escluso la configurabilità di condotte colpose nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di osteosintesi, condividendo nello specifico l'opzione chirurgica per via dorsale a cagione della tipologia diafisaria di- stale della frattura, in assenza di specifiche linee guida relative alla scelta della via di accesso chirurgico.
In senso opposto si sono espressi riguardo alla gestione post-operatoria del caso clinico avendo piuttosto stigmatizzato” la prescrizione a partire dal
11.07.2020 di movimenti del polso (quali indotti dalla guida) che prudenzial- mente sarebbe stato opportuno evitare, proteggendo più a lungo l'avambraccio per evitare le conseguenze poi realizzatesi;
è verosimile e sufficientemente probabile ritenere che una più lunga contenzione/protezione avrebbe contenuto l'entità del- la perdita di sintesi della frattura ed evitato l'ulteriore iter clinico, in particolar modo caratterizzato da un nuovo intervento chirurgico con accesso volare e nuo- va sintesi con placca più lunga”.
Orbene chi giudica condivide e fa proprie le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU all'esito di un accurato studio del caso e della documentazione
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clinica, sostenuto da valide, logiche e pertinenti considerazioni scientifi- che, confortate da letteratura scientifica e studi clinici citati nella biblio- grafia allegata all'elaborato peritale, e non efficacemente contrastati dalla difesa dell'attore con argomenti idonei a porre in dubbio quanto enunciato dai periti circa l'assenza di Linee Guida all'epoca dei fatti che orientassero per una univoca scelta chirurgica, vincolando l'operatore ad una opzione piuttosto che ad un'altra, e circa l'utilizzo di una sintesi interframmenta- ria, che costituisce una tecnica chirurgica conosciuta e utilizzata nel tem- po, che nel caso di specie ha aggiunto stabilità al costrutto meccanico, ga- rantendo il buon esito dell'osteosintesi, come si evince dai controlli radio- grafici post operatori.
Resta, quindi, irrilevante quanto dichiarato dalla teste Testimone_1
(moglie dell'attore), la quale ha riferito di avere visto, nel corso dell'esecuzione dell'operazione chirurgica, gli infermieri portare un moni- tor in sostituzione (ignorandone però la funzione) e di avere appreso poi dal marito che c'era stato un problema con il monitor presente in sala ope- ratoria, non essendo neppure dimostrato che l'intervento sia proseguito in assenza di dispositivi funzionanti e deponendo anzi in senso contrario il fatto che il monitor sia stato richiesto e sia pervenuto in sala operatoria durante la procedura chirurgica.
A questo punto, in ossequio ai principi enucleati dalla giurisprudenza sa- rebbe stato onere della convenuta provare che l'inadempimento non si è verificato o è stato determinato da causa non imputabile, ed invece l' dalla quale dipende il PO In- Controparte_7
grassia, privo di autonoma personalità giuridica, per effetto della l.r. 5/09
- costituitasi nel presente procedimento, non ha dimostrato in alcun modo che gli esiti infausti verificatisi rientravano nel novero delle possibili com-
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plicanze – non prevenibili - insite nell'intervento chirurgico cui l'attore si
è sottoposto e nessuna giustificazione della condotta assunta dai sanitari nella fase post operatoria, malgrado i chiari rilievi del collegio medico – legale.
Essendosi, dunque, accertati sia la sussistenza di alcuni dei profili di negligenza e imperizia denunciati da parte attrice, sia la relazione causale tra la prestazione e gli esiti incongrui prodottisi, alla convenuta va fatto carico della corrispondente obbligazione risarcitoria.
Le conseguenze dannose risarcibili
Il collegio peritale, che in risposta alle contestazioni del CTP dott. Per_4
[.
, ha analiticamente illustrato, in sede di chiarimenti, la valutazione ope- rata e i baremes a tal fine utilizzati, ha ravvisato, nei postumi permanenti complessivamente residuati alla frattura subita dal una complessi- Pt_1
va riduzione della validità psicofisica pari al 9%, considerando che il pa- ziente presenta una riduzione della flesso estensione di polso (non domi- nante) di circa 1/4, con duplice esito chirurgico cicatriziale (dorsale e vo- lare) con prevalente disfunzionalità del movimento di inclinazione ulnare, pronosupinazione libera e, soprattutto, una deformità morfologica in sen- so radiale.
Spetta però all'attore il risarcimento del solo danno biologico iatrogeno nella duplice componente temporanea e permanente, correlato esclusiva- mente agli esiti anatomici e disfunzionali determinati dalle conseguenze della erronea gestione della fase post operatoria.
Al riguardo i periti, muovendo dalla esatta premessa che dalla attuale ri- duzione complessiva della validità fisica va scorporata la quota di danno biologico che il paziente avrebbe comunque riportato a motivo della frat-
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tura iniziale, valutabile orientativamente nella misura del 5%, in conside- razione della tipologia di frattura e dell'accesso chirurgico, hanno ritenuto che l'erronea prescrizione del 11.07.2020 abbia causato in termini valuta- tivi un danno biologico permanente di natura iatrogena pari al 4%, e han- no stimato il danno biologico temporaneo iatrogeno, conseguente alla ne- cessità di eseguire il nuovo intervento chirurgico e la successiva convale- scenza, in gg. 3 di inabilità temporanea totale e in gg. 30 di inabilità tem- poranea parziale al 50%.
Va a questo punto osservato, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973,
26974 e 26975 del 2008), che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt.
138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea
o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”) suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri del- le sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga ela- borazione dottrinale e giurisprudenziale.
Con alcune recenti pronunce, la Terza Sezione Civile della Corte di Cas- sazione ha tenuto a chiarire che, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due
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forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.). La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del
2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972), dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettiva- mente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valo- re costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudi- zi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento con- creto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della
Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica
("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico") e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico- relazionale da quello morale.
Occorre dunque congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della ver- gogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello
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dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le rela- zioni di vita esterne del soggetto).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa de- finizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidia- na del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci"di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una diffe- rente ed autonoma valutazione va compiuta con riferimento alla sofferen- za interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formula- zione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudi- zio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interio- re, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così Cass. 20/8/2018 n. 20795;
Cass., 20/04/2016, n. 7766).
Ai fini della quantificazione monetaria del pregiudizio accertato e ri- sarcibile deve trovare applicazione l'art. 7 comma 4 della L. 24/2017 che stabilisce – riproducendo l'analoga previsione dell'art. 3 D. L. 189/2012
(c.d. decreto Balduzzi) - che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sani- taria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
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integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo” per cui considerato che gli esiti permanenti accertati non eccedono le micro per- manenze, vanno liquidati ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass., tenendo però conto che deve esse- re risarcito il danno biologico iatrogeno differenziale (ossia quello che si verifica, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso).
Sul punto il Tribunale recepisce il criterio preferito dalla giurispru- denza di legittimità (vds. Cass., 19/03/2014, n. 6341), secondo il quale ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in relazione alla complessiva riduzione della validità psico-fisica (ossia quella “finale”), alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconduci- bile alla responsabilità del sanitario (vds. anche Cass. 11.11.2019 n. 28990;
27.7.2015 n. 15733).
Pertanto, dall'importo (€ 15.099,01) astrattamente liquidabile sulla base della Tabelle di cui all'art.139 del Codice delle Assicurazioni aggiornate dal DM 16/7/2024 (pubblicato sulla GU m. 173 del 25/7/2024, in vigore dal 9 agosto 2024, a titolo di danno non patrimoniale per una riduzione dell'integrità fisica del 9 % subita da un soggetto di anni 56 al tempo dell'evento lesivo, va detratta la somma (€ 5.470,66) astrattamente colle-
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gata ad un'invalidità complessiva del 5% (corrispondente alla riduzione della complessiva invalidità fisica che sarebbe comunque residuata al pa- ziente in seguito alla frattura).
Si perviene così all'importo differenziale di € 9.628,35 in valori attuali, cui deve sommarsi il periodo di invalidità temporanea totale e parziale, di na- tura iatrogena, pari ad € 994,32 (calcolato applicando di € 55,24 per ogni giorno di invalidità assoluta, ridotto proporzionalmente per il periodo di invalidità parziale al 40%).
Va detto che anche nel caso in cui dall'evento dannoso siano derivate le- sioni di lieve entità, è consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 Cod. Ass.; tuttavia tale ulteriore componente del pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto non è considerata in re ipsa ma dev'essere allegata e provata anche in via presuntiva.
Sul punto, la legge 124/2017 ha recepito gli orientamenti giuri- sprudenziali più rigorosi in materia di liquidazione del danno c.d. morale nel caso di postumi micropermanenti (Corte Cost. 235/14; e più da Cass.
10816/19; 901/19), accedendo ad una valutazione omnicomprensiva an- che di questa componente mediante il valore punto base, e consentendo un incremento personalizzante nei limiti del 20%, eccezionalmente nei casi in cui sia allegata e provata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. E ciò pur ove il fatto lesivo costituisca reato colposo.
Nel caso in esame, tale voce di danno è stata puntualmente allegata e può in effetti presumersi tenuto conto che, per effetto dell'errata presta- zione ricevuta presso il PO Ingrassia, l'attore ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, ad ulteriori trattamenti fino alla guarigione clinica e del fatto che, in conseguenza della componente iatrogena, gli esiti
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permanenti – implicanti anche un pregiudizio di natura estetica oltre che funzionale – hanno raggiunto la soglia più alta delle micropermanenze. E' dunque certamente presumibile il correlato patema d'animo che giustifica l'applicazione del coefficiente incrementativo del 10%, per cui si perviene all'importo finale (per danno non patrimoniale) di euro 11.685,00.
Spettano inoltre all'attore le spese mediche documentate e ritenute congrue dai CCTTUU, perché pertinenti alle conseguenze di natura ia- trogena, pari ad € 356,00 (relative alle ricevute n. 160 del 13.8.2020, n.
205 del 22.9.2020, n. 226 del 13.10.2020) a titolo di danno patrimoniale, che trattandosi di debito di valore, vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino all'attualità (€ 52,00).
Ad va infine riconosciuto il ristoro del danno rappresenta- Parte_1
to dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene le viene liquidato l'equivalente in dena- ro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al va- lore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla rein- tegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore
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all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conse- guenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interes- se che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo inter- corrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (considera- ta anche l'entità dei tassi legali via via vigenti).
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica so- luzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Su- prema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli inte- ressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivaluta- zione.
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Operati i conteggi, l'importo risarcitorio spettante ad con Parte_1
rivalutazione ed interessi compensativi decorrenti dal 15.12.2020 ( ovvero dalla data di consolidazione dei postumi al termine del periodo post opera- torio del secondo intervento chirurgico), ascende ad oggi dunque ad €
13.036,46 (di cui € 943,46 per interessi), importo sul quale matureranno gli interessi al tasso legale dalla decisione alla data del soddisfo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpv c.p.c.), vanno addos- sate alla convenuta (così come quelle occorse per l'espletata CTU), liqui- date nel dispositivo secondo i parametri introdotti dal D.M. 55/2014, ap- plicando, per tutte le fasi, i compensi medi previsti dalla tabelle n. 2 DM
147/2022 per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (corrispondente al de- cisum) e distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiara- tosi antistatario. L'anticipazione relativa al pagamento del contributo uni- ficato va rifusa all'attore nei limiti dell'importo (€ 518,00) occorrente per l'iscrizione a ruolo di una causa di valore indeterminabile – fino ad €
52.000,00.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 7 novembre 2024
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Sentenza redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combina- to disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del giorno 7 /11/2024 alle ore 11,05, innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n.6361 dell'anno
2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
sono presenti l'avv. Dolce per parte attrice e l'avv. Minolfo in sost- avv. Li
Vigni, nonché la dott.ssa Maria Luisa Dolce per la pratica forense. L'avv.
Dolce discute oralmente la causa, conclude come in atto di citazione e suc- cessive memorie, chiede la condanna di controparte alle spese di lite con distrazione in proprio favore, avendole anticipate senza riscuotere com- pensi. L'avv. Minolfo conclude come in comparsa e successive note scritte per l'udienza del 15.6.2023.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della ca- mera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti. R.G. 6361/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna
Nozzetti, all'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6361 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so dall'avv. Cristiano Dolce ( giusto mandato Email_1
allegato al fascicolo informatico
ATTORE
E
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gior- gio Li Vigni ( giusto mandato allegato al fa- Email_2
scicolo informatico
CONVENUTA dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 nei confronti del perso- Controparte_2 na del rappresentante legale pro-tempore con l'atto di citazione noti-
2 R.G. 6361/2021
ficato il 30.4.2021, condanna l'Azienda convenuta a pagare all'attore
l'importo di € 13.036,46, a titolo risarcitorio, oltre interessi al sag- gio legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione al soddisfo;
condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite soste- nute dall'attore, le liquida in complessivi € 5.622,00 di cui € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario ex art. 2
d.m. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;
pone le spese relative alla CTU medico legale a carico del
[...]
Controparte_1
E dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.4.2021, Parte_1
convenne in giudizio l' , al fine di Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'errata prestazione sanitaria ricevuta presso l'Ospedale Ingrassia di
CP_1
A tal fine espose che:
- a seguito di una caduta accidentale da motoveicolo, in data
25.05.2020, si era recato al P.S. del predetto nosocomio ove, refer- tata la “frattura scomposta del terzo distale di radio e ulna di sx. Capi frattura leggermente angolati”, era stata praticata manovra di ridu- zione e applicata doccia gessata a causa del disassiamento dei mon- coni di frattura metadiafisaria dell'ulna, ed, al contempo, era stata prospettata la necessità di procedere al trattamento chirurgico;
- in data 27.05.2020, previo consenso informato, era stato sottoposto presso la Controparte_3
3
[...] R.G. 6361/2021
sia ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti della frattura della metafisi distale del radio;
- dimesso il giorno seguente con la diagnosi di“Frattura scomposta terzo distale avambraccio sinistro”, gli era stato consigliato di usare un tutore reggi braccio e un tutore di polso con stecca palmare rinviando per un controllo a distanza di 15 giorni;
- successivamente si era sottoposto a ripetuti controlli ortopedici e radiografici, in particolare: in data 11.6.2020 erano stati rimossi i punti di sutura;
in data 20.6.2020 era stata prescritta magnetotera- pia;
in data 24.6.2020 era stata eseguita medicazione della ferita che presentava della secrezione e gli era stato prescritto di conti- nuare la FKT e magnetoterapia;
in data 04.07.2020 a ferita asciutta aveva ricevuto la prescrizione di continuare la FKT;
- l'11.7.2020 si era sottoposto ad un controllo Rx che aveva eviden- ziato: “Controllo di frattura al terzo distale diafisario di radio (sintetiz- zata con placca e viti) e ulna sx: minimo disassiamento dei frammenti”, e nella stessa giornata all'esito del controllo ortopedico stante il mi- glioramento del quadro clinico dopo la visione dell'esame RX di controllo era stato autorizzato a guidare l'automobile, continuando la FKT;
- al controllo ortopedico del 30.7.2020 era stato prescritto di conti- nuare con la FKT e la ripresa dei normali movimenti;
- i1 3.8.2020 si era sottoposto ad un esame Rx di controllo presso la medesima struttura ospedaliera che aveva evidenziato: “Al controllo odierno rispetto all'esame precedente del 30/7/2020 si rileva disassia- mento ad axim della frattura metadiafisaria distale del radio trattata con placca e viti metalliche in situ”.
4 R.G. 6361/2021
- consultato uno specialista ortopedico che gli aveva consigliato una nuova osteosintesi, si era ricoverato il 18.08.2020 presso la casa di di , ove era stato sottoposto in data CP_4 CP_1
19.8.2020 ad intervento chirurgico di: “rimozione placca, calloclasia, nuova riduzione e sintesi con placca volare e dorsale” e dimesso in data
21.08.2020 con la diagnosi di: “perdita di riduzione in esiti di recente osteosintesi frattura diafisaria del radio sinistro”;
- nel post operatorio, gli era stato prescritto di mantenere un tutore per 30 giorni e di evitare assolutamente sforzi e sollevare pesi;
al controllo del 22.09.2020 prescrizione di graduale dismissione del tutore;
- in seguito al controllo RX del 13.10.2020 aveva iniziato la mobi- lizzazione definitiva dell'arto e l'esame RX del 16.11.2020 aveva evidenziato “…. Monconi di frattura radiale in asse con formazione di callo osseo calcificato”;
- al controllo del 15.12.2020 era stata finalmente autorizzata la ri- presa delle normali attività.
Tutto ciò premesso, stante il perdurare della sintomatologia dolorosa al polso sx con limitazione funzionale e perdita di forza, avvalendosi della consulenza di parte del dott. , l'attore reputò i sanitari Persona_1
della struttura ospedaliera responsabili per la non corretta esecuzione dell'intervento di osteosintesi, a motivo della via di accesso utilizzata e dell'errato posizionamento delle viti, che aveva causato la secondaria frat- tura spontanea, nonché per la negligente gestione della fase post operato- ria.
Chiese pertanto la liquidazione della somma di € 52.371,70 a ristoro dei danni subiti.
5 R.G. 6361/2021
Con comparsa depositata l'11.10.2021 si costituì l'
[...]
, che difese l'operato dei sanitari del Controparte_1 CP_5
sostenendo che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e gli esiti lamentati costituivano incolpevoli complicanze post operatorie in- site nel trattamento chirurgico per il quale il paziente aveva prestato il consenso informato.
Chiese pertanto il rigetto della domanda, contestandone comunque il quantum debeatur.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'assunzione della prova per testi dedotta da parte attri- ce e l'espletamento della consulenza medico legale affidata ai dott.ri
[...]
e . Persona_2 Parte_2
Con ordinanza del 23.6.2024 è stata formulata alle parti proposta ex art. 185 bis cpc per la definizione della lite mediante il pagamento in favo- re dell'attore della somma di € 11.000,00 a titolo risarcitorio, di € 3.500,00 oltre IVA e CPA quale rimborso delle spese di lite, nonché di due terzi del compenso liquidato ai CCTTUU, proposta cui soltanto parte attrice ha aderito.
La causa è stata pertanto posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza di discussione odierna.
***
La responsabilità della struttura sanitaria e il riparto dell'onere pro- batorio
Stante la procedibilità delle domande attoree, precedute dall'esperimento della procedura di mediazione esitata negativamente giu- sto verbale del 8.4.2021, sono opportune alcune premesse
6 R.G. 6361/2021
sull'inquadramento giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e sul riparto dell'onere probatorio.
A partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rappor- to che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assi- stenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adem- piere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia pre- stazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a ca- rico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (sommi- nistrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del perso- nale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di even- tuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698,
Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni do- vute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che
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la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale au- siliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006,
n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussisten- za di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tan- te, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n.
9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo diretta- mente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i dan- ni che al creditore derivano.
Per di più, la vicenda oggetto dell'odierno giudizio si colloca tempo- ralmente nel maggio del 2020, ed è pertanto disciplinata (ratione temporis) dall'art. 7 legge 8 marzo 2017 n. 24 che, al primo comma, recependo il di-
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ritto vivente di matrice giurisprudenziale, stabilisce che “La struttura sani- taria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria ob- bligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o col- pose”.
Ne consegue che, rispetto alla posizione del paziente, il riparto dell'o- nere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adem- pimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
E però, in relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali (ed in particolar modo di quelle sanitarie), la giurisprudenza della Suprema Corte ha via via puntualizzato i principi che governano la responsabilità contrattuale, precisando che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare, oltre all'esistenza del contratto (o il contatto sociale), il nesso di causalità tra l'aggra- vamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'o- missione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spet- ta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass
26907/2020, Cass. 28991/19 e Cass. 26700/2018).
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Non è dunque sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, pur qualificato, del professionista, essendo onere del paziente provare, an- che attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consi- stente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazio- ne patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) (Cass.
26907/2020), atteso che, nell'ambito dell'inadempimento delle obbliga- zioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della le- sione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'ob- bligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quel- lo contrattualmente regolato) (Cass. 10345/2021; 28991/2019).
Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non an- che dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento. Ed invero, non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, per cui se si ascrive un danno ad una condotta non può non esse- re provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via cau- sale del danno a quella condotta. (Cass. 29315/17).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conse- guenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabili- tà medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il
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risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più proba- bile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev'essere rigettata
(Cass.3704/18; 18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove pato- logie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputa- bile (vds. in questi termini anche Cass. 28991/2019).
Occorre allora verificare se sia stato soddisfatto l'onere della prova del nesso di derivazione causale dell'evento ascritto alla convenuta. E a tal fine, è bene rammentare che mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", dovendo invece in sede civile condursi l'indagine sul nesso eziologico secondo la regola c.d. della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576;
29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Considerato che parte attrice ha sufficientemente delineato l'asserito errore nell'espletamento del trattamento chirurgico e nella fase post operatoria e riabilitativa, in cui sarebbero incorsi i sanitari dell' CP_3
di Ortopedia del P.O. Ingrassia, per accertare se sia stato soddisfatto l'onere della prova che gli competeva occorre necessariamente aver ri- guardo a quanto emerso dalle espletate indagini medico legali d'ufficio.
Le Risultanze dell'indagine peritale
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Ed invero, da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabi- lità delle conoscenze tecnico- specialistiche necessarie non solo alla com- prensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulen- te non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accer- tare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass.Civ. Sez.III 26.2.2013 n.4792
Cass. Civ. Sez.III 8.2.2019 n. 3717).
Sono proprio gli accertamenti in sede di consulenza ad offrire al giu- dice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola proba- toria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale. La regola della probabilità esprime, infatti, la relazione logica rispetto a tutti gli elementi che confermano il nesso causale e l'esclusione di altri elementi alternativi che lo escludano (cosiddetta probabilità logica o baconiana).
La consulenza svolge, quindi, un ruolo centrale, sia nell'individuare i fattori causali, positivi e negativi, in gioco, sia nel dare spessore e contenu- to alla probabilità sulla base delle conoscenze scientifiche.
Individuati dal CTP dell'attore i profili di malpractice insiti nell'operato dei medici ritenuti da porsi in relazione con gli esiti perma- nenti consistenti in dolenzia, limitazione funzionale e perdita di forza, ai
CCTTUU nominati sono stati posti i seguenti quesiti:
1)Se nell'esecuzione dell'intervento di riduzione e sintesi della frattura scomposta del terzo distale dell'avambraccio sn l'equipe chirurgica dell'
[...]
si sia conformata alle indicazioni contenute Controparte_6
nelle linee guida e nei protocolli terapeutici maggiormente accreditati presso la comunità scientifica anche internazionale, alle buone prassi clinico – assistenziali,
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e agli standard di diligenza, prudenza e perizia pertinenti al caso concreto con specifico riferimento alla scelta e al posizionamento di placche e viti, tenuto conto di quanto evidenziatosi all'esame comparativo dei radiogrammi degli esami RX eseguiti prima e dopo l'intervento;
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale avrebbe dovuto es- sere la condotta conforme alle leges artis e se la sua adozione avrebbe, più ragio- nevolmente che non - secondo una valutazione ex ante (c.d. prognosi postuma) da compiersi alla stregua del criterio di maggior probabilità logica (o di preponde- ranza dell'evidenza) e alla luce della letteratura scientifica pertinente al caso concreto – scongiurato l'evento infausto (frattura spontanea – come sostenuto dal
CTP attoreo - o recidiva/perdita della riduzione – come affermato dall'Azienda) e se dunque questo sia, più probabilmente che non, conseguenza dell'errato trattamento sanitario o ne costituisca “complicanza” prevedibile ma non prevenibile dal chirurgo;
3) se dagli esami rx di controllo avrebbe dovuto evincersi/sospettarsi il disassia- mento della frattura e se dunque siano ravvisabili profili di negligenza o imperi- zia nella gestione del decorso post operatorio e in particolare nelle indicazioni date al paziente in occasione dei controlli eseguiti a giugno e luglio 2020, preci- sando, in caso affermativo, se diverse e più appropriate indicazioni terapeutiche avrebbero ragionevolmente consentito di contenere l'entità della perdita di sintesi della frattura ed evitato l'ulteriore iter clinico;
4) Ove sia ravvisato il nesso causale tra l'errato trattamento sanitario e
l'evoluzione sfavorevole della condizione clinica dell'attore, se dall'errata presta- zione ricevuta presso l'Ospedale convenuto gli sia derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta e/o relativa (ulteriore rispetto a quello comunque correlato alle lesioni derivate dall'incidente stradale occorso il 25.5.2020 e che si sarebbe avuto pur ove l'intervento chirurgico fosse stato immune da censure), nonché
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l'entità della riduzione permanente dell'integrità psico- fisica complessivamente riportata dall'attore e la percentuale associata ai postumi che sarebbero comunque residuati in conseguenza della frattura riportata, anche in caso di trattamento sanitario in tutto conforme alle leges artis (al fine della determinazione del c.d. danno differenziale);
5) Accertare pertinenza e congruità delle spese mediche documentate.
Dopo aver ricostruito il decorso clinico e l'iter diagnostico- terapeutico af- frontato dall'attore e dopo aver svolto utili considerazioni di carattere ge- nerale sulla frattura dell'avambraccio e sul suo trattamento (solo occasio- nalmente conservativo, generalmente nel limitato caso di fratture compo- ste), il collegio peritale ha illustrato le modalità di approccio chirurgico al radio (per via dorsale – via di Thompson- generalmente utilizzato per le fratture interessanti la diafisi radiale, e per via volare – via di – Per_3
adoperato per le fratture interessanti la porzione più distale della diafisi radiale o la porzione articolare distale di questo osso) e i sistemi di osteo- sintesi maggiormente utilizzati, fornendo le spiegazioni medico – scienti- fiche circa le possibili cause del fallimento della sintesi.
Alla luce di tali considerazioni generali e della specifica storia clinica del paziente, sottoposto, in data 27.05.2020, ad intervento chirurgico per frat- tura biossea di avambraccio a sinistra, ha ritenuto la scelta del trattamen- to chirurgico per la frattura di radio assolutamente da condividere, osser- vando invece che quella dell'ulna era francamente composta, non rendendosi necessaria qui l'applicazione di mezzi di osteosintesi”.
Riguardo alla via di accesso utilizzata per eseguire l'intervento, pur con- venendo con le censure mosse dal CTP di parte attrice circa la particolare adattabilità della via di accesso anteriore al radio in un caso del genere, gli ausiliari hanno però sottolineato che: “bisogna parimenti ricordare che, non
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trattandosi di frattura francamente articolare, bensì di una frattura diafisaria distale del radio, l'opzione chirurgica della via dorsale non era da scartare a priori. Infatti, non esistono ad oggi, né tantomeno esistevano all'epoca dei fatti oggetto del presente contenzioso, linee guida che orientino in un senso o nell'altro nella scelta della via chirurgica per effettuare questo tipo di intervento. Bisogna infatti considerare che ognuno dei due approcci chirurgici presenta dei vantaggi e degli svantaggi, e molto spesso la scelta è determinata dalla maggiore familiarità del chirurgo con uno dei due.
I periti, evidenziando che”la ricostruzione documentale non corrisponde per- fettamente al dato radiografico”, in quanto nella descrizione dell'atto opera- torio è stata omessa l'applicazione della vite interframmentaria, riscontra- ta nelle immagini rx, hanno ritenuto tuttavia non censurabile la scelta del sistema di osteosintesi perché, sebbene “la sintesi è stata portata a termine mediante applicazione di placca a stabilità angolare, fissata prossimalmente con tre viti e distalmente con due viti, così come riportato nel referto operatorio, … risulta identificabile una ulteriore vite interframmentaria, applicata per meglio controllare la riduzione della frattura, effettivamente ottenuta come evidenziabile sempre dal dato radiografico”.
Per tale ragione, pur formulando qualche rilievo“sulla lunghezza distale della placca,e sulla mancanza di almeno tre viti che ingaggiassero le corticali os- see distalmente al segmento fratturato”, si è tuttavia valorizzato – in senso fa- vorevole alla sostanziale adeguatezza dell'operato dei chirurghi ortopedici
– il fatto che fosse stata impiegata una sintesi interframmentaria per aggiun- gere stabilità al costrutto meccanico, tecnica chirurgica ben nota e consolidata”.
Anche le indicazioni postoperatorie fatta eccezione per quanto si dirà a proposito del consenso e la durata della immobilizzazione sono state valu- tate positivamente dai CCTTUU e ciò fino al controllo del 4.7.2020, al-
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lorquando venne consentito al paziente di guidare. Dall'esame del
11.07.2020 non sono evidenziabili alterazioni sostanziali (sebbene venga refer- tato un minimo disassiamento dei monconi, in realtà davvero poco evidente), mentre un ulteriore controllo clinico è stato effettuato in data 30.07.2020: da questo controllo si evincerebbe una evoluzione regolare, senza particolari proble- matiche menzionate. Parrebbe essere stato eseguito anche un rx in data
30/07/2020, ma questo esame non è disponibile né sotto forma di imaging né di referto. Agli atti è invece disponibile un successivo controllo del 13.08.2020, di- sponibile sia in formato iconografico che documentale, così refertato “…rispetto all'esame precedente del 30.07.2020 si rileva disassiamento ad axim della frattu- ra metadiafisaria distale del radio trattata con placca e viti metalliche in situ..”.
Tuttavia, sulla base del referto del 13.08.2020 e in assenza di ulteriori dati anamnestici si è ritenuto, da parte del collegio, che alla data del 30.07.2020 la frattura fosse ancora in asse e che nell'intervallo temporale tra i due con- trolli clinici si fosse verificata la perdita di riduzione della sintesi prece- dentemente eseguita.
La causa dell'evento infausto verificatosi è stata testualmente spiegata come segue “In sostanza, l'inadeguata formazione di callo osseo ha reso la struttura ossea incapace di reggere alle sollecitazioni torsionali causate dal mo- vimento, scaricando cosi tutte le forze sul sistema meccanico di stabilizzazione, ovvero sulla placca e sulle viti. In queste condizioni quel che può avvenire è la perdita di riduzione, dovuta alla manca tenuta di una o più viti, che dunque si disancorano permettendo al frammento osseo precedentemente ingaggiato, di muoversi seguendo l'impulso delle masse muscolari, oppure la rottura della placca
e/o di una o più viti”.
Alla luce del quadro clinico – diagnostico – terapeutico, gli ausiliari hanno ritenuto condivisibili le censure di parte attrice sulla gestione ambulato-
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riale del 04.07.2020, perché avere consentito al a meno di un mese Pt_1
e mezzo dalla frattura, di guidare ha implicato un sovraccarico meccanico sul polso, certamente troppo precoce, considerati i normali e fisiologici tempi di guarigione di una frattura.
Il collegio peritale ha dunque riconosciuto profili di malpractice nell'aver consentito al paziente l'esecuzione di movimenti del polso (indotti dalla guida dell'auto) che prudenzialmente sarebbe stato opportuno evitare per almeno altri 30-45 giorni, e che, con ragionevole probabilità, hanno causa- to la perdita di contenzione dei monconi di frattura, provocando la neces- sità di procedere ad un nuovo intervento chirurgico di riduzione e sintesi.
All'esito quindi della disamina del caso di specie il collegio peritale ha escluso la configurabilità di condotte colpose nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di osteosintesi, condividendo nello specifico l'opzione chirurgica per via dorsale a cagione della tipologia diafisaria di- stale della frattura, in assenza di specifiche linee guida relative alla scelta della via di accesso chirurgico.
In senso opposto si sono espressi riguardo alla gestione post-operatoria del caso clinico avendo piuttosto stigmatizzato” la prescrizione a partire dal
11.07.2020 di movimenti del polso (quali indotti dalla guida) che prudenzial- mente sarebbe stato opportuno evitare, proteggendo più a lungo l'avambraccio per evitare le conseguenze poi realizzatesi;
è verosimile e sufficientemente probabile ritenere che una più lunga contenzione/protezione avrebbe contenuto l'entità del- la perdita di sintesi della frattura ed evitato l'ulteriore iter clinico, in particolar modo caratterizzato da un nuovo intervento chirurgico con accesso volare e nuo- va sintesi con placca più lunga”.
Orbene chi giudica condivide e fa proprie le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU all'esito di un accurato studio del caso e della documentazione
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clinica, sostenuto da valide, logiche e pertinenti considerazioni scientifi- che, confortate da letteratura scientifica e studi clinici citati nella biblio- grafia allegata all'elaborato peritale, e non efficacemente contrastati dalla difesa dell'attore con argomenti idonei a porre in dubbio quanto enunciato dai periti circa l'assenza di Linee Guida all'epoca dei fatti che orientassero per una univoca scelta chirurgica, vincolando l'operatore ad una opzione piuttosto che ad un'altra, e circa l'utilizzo di una sintesi interframmenta- ria, che costituisce una tecnica chirurgica conosciuta e utilizzata nel tem- po, che nel caso di specie ha aggiunto stabilità al costrutto meccanico, ga- rantendo il buon esito dell'osteosintesi, come si evince dai controlli radio- grafici post operatori.
Resta, quindi, irrilevante quanto dichiarato dalla teste Testimone_1
(moglie dell'attore), la quale ha riferito di avere visto, nel corso dell'esecuzione dell'operazione chirurgica, gli infermieri portare un moni- tor in sostituzione (ignorandone però la funzione) e di avere appreso poi dal marito che c'era stato un problema con il monitor presente in sala ope- ratoria, non essendo neppure dimostrato che l'intervento sia proseguito in assenza di dispositivi funzionanti e deponendo anzi in senso contrario il fatto che il monitor sia stato richiesto e sia pervenuto in sala operatoria durante la procedura chirurgica.
A questo punto, in ossequio ai principi enucleati dalla giurisprudenza sa- rebbe stato onere della convenuta provare che l'inadempimento non si è verificato o è stato determinato da causa non imputabile, ed invece l' dalla quale dipende il PO In- Controparte_7
grassia, privo di autonoma personalità giuridica, per effetto della l.r. 5/09
- costituitasi nel presente procedimento, non ha dimostrato in alcun modo che gli esiti infausti verificatisi rientravano nel novero delle possibili com-
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plicanze – non prevenibili - insite nell'intervento chirurgico cui l'attore si
è sottoposto e nessuna giustificazione della condotta assunta dai sanitari nella fase post operatoria, malgrado i chiari rilievi del collegio medico – legale.
Essendosi, dunque, accertati sia la sussistenza di alcuni dei profili di negligenza e imperizia denunciati da parte attrice, sia la relazione causale tra la prestazione e gli esiti incongrui prodottisi, alla convenuta va fatto carico della corrispondente obbligazione risarcitoria.
Le conseguenze dannose risarcibili
Il collegio peritale, che in risposta alle contestazioni del CTP dott. Per_4
[.
, ha analiticamente illustrato, in sede di chiarimenti, la valutazione ope- rata e i baremes a tal fine utilizzati, ha ravvisato, nei postumi permanenti complessivamente residuati alla frattura subita dal una complessi- Pt_1
va riduzione della validità psicofisica pari al 9%, considerando che il pa- ziente presenta una riduzione della flesso estensione di polso (non domi- nante) di circa 1/4, con duplice esito chirurgico cicatriziale (dorsale e vo- lare) con prevalente disfunzionalità del movimento di inclinazione ulnare, pronosupinazione libera e, soprattutto, una deformità morfologica in sen- so radiale.
Spetta però all'attore il risarcimento del solo danno biologico iatrogeno nella duplice componente temporanea e permanente, correlato esclusiva- mente agli esiti anatomici e disfunzionali determinati dalle conseguenze della erronea gestione della fase post operatoria.
Al riguardo i periti, muovendo dalla esatta premessa che dalla attuale ri- duzione complessiva della validità fisica va scorporata la quota di danno biologico che il paziente avrebbe comunque riportato a motivo della frat-
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tura iniziale, valutabile orientativamente nella misura del 5%, in conside- razione della tipologia di frattura e dell'accesso chirurgico, hanno ritenuto che l'erronea prescrizione del 11.07.2020 abbia causato in termini valuta- tivi un danno biologico permanente di natura iatrogena pari al 4%, e han- no stimato il danno biologico temporaneo iatrogeno, conseguente alla ne- cessità di eseguire il nuovo intervento chirurgico e la successiva convale- scenza, in gg. 3 di inabilità temporanea totale e in gg. 30 di inabilità tem- poranea parziale al 50%.
Va a questo punto osservato, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973,
26974 e 26975 del 2008), che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt.
138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea
o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”) suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri del- le sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga ela- borazione dottrinale e giurisprudenziale.
Con alcune recenti pronunce, la Terza Sezione Civile della Corte di Cas- sazione ha tenuto a chiarire che, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due
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forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.). La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del
2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972), dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettiva- mente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valo- re costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudi- zi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento con- creto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della
Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica
("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico") e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico- relazionale da quello morale.
Occorre dunque congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della ver- gogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello
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dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le rela- zioni di vita esterne del soggetto).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa de- finizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidia- na del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci"di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una diffe- rente ed autonoma valutazione va compiuta con riferimento alla sofferen- za interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formula- zione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudi- zio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interio- re, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così Cass. 20/8/2018 n. 20795;
Cass., 20/04/2016, n. 7766).
Ai fini della quantificazione monetaria del pregiudizio accertato e ri- sarcibile deve trovare applicazione l'art. 7 comma 4 della L. 24/2017 che stabilisce – riproducendo l'analoga previsione dell'art. 3 D. L. 189/2012
(c.d. decreto Balduzzi) - che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sani- taria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
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integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo” per cui considerato che gli esiti permanenti accertati non eccedono le micro per- manenze, vanno liquidati ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass., tenendo però conto che deve esse- re risarcito il danno biologico iatrogeno differenziale (ossia quello che si verifica, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso).
Sul punto il Tribunale recepisce il criterio preferito dalla giurispru- denza di legittimità (vds. Cass., 19/03/2014, n. 6341), secondo il quale ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in relazione alla complessiva riduzione della validità psico-fisica (ossia quella “finale”), alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconduci- bile alla responsabilità del sanitario (vds. anche Cass. 11.11.2019 n. 28990;
27.7.2015 n. 15733).
Pertanto, dall'importo (€ 15.099,01) astrattamente liquidabile sulla base della Tabelle di cui all'art.139 del Codice delle Assicurazioni aggiornate dal DM 16/7/2024 (pubblicato sulla GU m. 173 del 25/7/2024, in vigore dal 9 agosto 2024, a titolo di danno non patrimoniale per una riduzione dell'integrità fisica del 9 % subita da un soggetto di anni 56 al tempo dell'evento lesivo, va detratta la somma (€ 5.470,66) astrattamente colle-
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gata ad un'invalidità complessiva del 5% (corrispondente alla riduzione della complessiva invalidità fisica che sarebbe comunque residuata al pa- ziente in seguito alla frattura).
Si perviene così all'importo differenziale di € 9.628,35 in valori attuali, cui deve sommarsi il periodo di invalidità temporanea totale e parziale, di na- tura iatrogena, pari ad € 994,32 (calcolato applicando di € 55,24 per ogni giorno di invalidità assoluta, ridotto proporzionalmente per il periodo di invalidità parziale al 40%).
Va detto che anche nel caso in cui dall'evento dannoso siano derivate le- sioni di lieve entità, è consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 Cod. Ass.; tuttavia tale ulteriore componente del pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto non è considerata in re ipsa ma dev'essere allegata e provata anche in via presuntiva.
Sul punto, la legge 124/2017 ha recepito gli orientamenti giuri- sprudenziali più rigorosi in materia di liquidazione del danno c.d. morale nel caso di postumi micropermanenti (Corte Cost. 235/14; e più da Cass.
10816/19; 901/19), accedendo ad una valutazione omnicomprensiva an- che di questa componente mediante il valore punto base, e consentendo un incremento personalizzante nei limiti del 20%, eccezionalmente nei casi in cui sia allegata e provata una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. E ciò pur ove il fatto lesivo costituisca reato colposo.
Nel caso in esame, tale voce di danno è stata puntualmente allegata e può in effetti presumersi tenuto conto che, per effetto dell'errata presta- zione ricevuta presso il PO Ingrassia, l'attore ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, ad ulteriori trattamenti fino alla guarigione clinica e del fatto che, in conseguenza della componente iatrogena, gli esiti
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permanenti – implicanti anche un pregiudizio di natura estetica oltre che funzionale – hanno raggiunto la soglia più alta delle micropermanenze. E' dunque certamente presumibile il correlato patema d'animo che giustifica l'applicazione del coefficiente incrementativo del 10%, per cui si perviene all'importo finale (per danno non patrimoniale) di euro 11.685,00.
Spettano inoltre all'attore le spese mediche documentate e ritenute congrue dai CCTTUU, perché pertinenti alle conseguenze di natura ia- trogena, pari ad € 356,00 (relative alle ricevute n. 160 del 13.8.2020, n.
205 del 22.9.2020, n. 226 del 13.10.2020) a titolo di danno patrimoniale, che trattandosi di debito di valore, vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino all'attualità (€ 52,00).
Ad va infine riconosciuto il ristoro del danno rappresenta- Parte_1
to dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene le viene liquidato l'equivalente in dena- ro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al va- lore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla rein- tegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore
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all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conse- guenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interes- se che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo inter- corrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (considera- ta anche l'entità dei tassi legali via via vigenti).
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica so- luzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Su- prema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli inte- ressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivaluta- zione.
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Operati i conteggi, l'importo risarcitorio spettante ad con Parte_1
rivalutazione ed interessi compensativi decorrenti dal 15.12.2020 ( ovvero dalla data di consolidazione dei postumi al termine del periodo post opera- torio del secondo intervento chirurgico), ascende ad oggi dunque ad €
13.036,46 (di cui € 943,46 per interessi), importo sul quale matureranno gli interessi al tasso legale dalla decisione alla data del soddisfo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpv c.p.c.), vanno addos- sate alla convenuta (così come quelle occorse per l'espletata CTU), liqui- date nel dispositivo secondo i parametri introdotti dal D.M. 55/2014, ap- plicando, per tutte le fasi, i compensi medi previsti dalla tabelle n. 2 DM
147/2022 per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (corrispondente al de- cisum) e distratte in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiara- tosi antistatario. L'anticipazione relativa al pagamento del contributo uni- ficato va rifusa all'attore nei limiti dell'importo (€ 518,00) occorrente per l'iscrizione a ruolo di una causa di valore indeterminabile – fino ad €
52.000,00.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 7 novembre 2024
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Sentenza redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combina- to disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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