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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2024, n. 30351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30351 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il- rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30351 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 settembre 20231 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da IS AN per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 24 gennaio 2017 - data in cui veniva sottoposta a fermo - al 15 giugno 2020 - data in cui veniva assolta dagli addebiti, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati dall'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, e dall'art. 4 legge n. 146/2006. 1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono stati smentiti i rapporti intrattenuti con AM NA, soggetto implicato nel traffico internazionale di stupefacente, e che la IS, insieme al marito (poi condannato) provvide ad accogliere in Italia ed a sistemare in albergo. La IS si mostrava inoltre al corrente della natura illecita degli affari intrattenuti dal marito e dal fratello con i colombiani, per come emerso dalla analisi di alcuni dialoghi. 1 4 lZ t-i [E liEz/1-£ 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazionet~ a mezzo 'del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e vizio della motivazione. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nell'affermare che la ricorrente fosse a conoscenza della natura illecita dei rapporti del marito con gli emissari stranieri, e ciò in quanto il dato era stato espressamente escluso da parte del Tribunale di Vibo Valentia, secondo il quale i dialoghi intrattenuti erano di carattere neutro. Così facendo/ il giudice della riparazione ha stravolto l'esito assolutorio, senza tenere in considerazione il pacifico orientamento di legittimità secondo il quale non è possibile, in sede di riparazione, attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta / nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 4 Il Ministero dell'éonomia e delle finanze, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente si osserva che la richiesta con cui il difensore della ricorrente ha chiesto il rilascio di copia della requisitoria è stata avanzata quando ormai era già scaduto il termine per deposil:are le conclusioni;
pertanto, non è ipotizzabile alcun concreto pregiudizio alle prerogative della difesa. 3. Venendo al merito, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 3.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma ti se queste si t poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01). La valutazione deve essere effettuata ex ante, ha- ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Tali comportamenti, possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il giudice della riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 3.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel tiC dtet t rispetto delle norme applicabili, che la condotta della IS sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. Il giudice della riparazione, in maniera tutt'altro che illogica, ed in forza delle intercettazioni utilizzabili, ha messo in evidenza come la IS ebbe ad aiutare il marito (che per gli stessi fatti è stato condannato alla pena di anni 16 di reclusione) nella sistemazione dell'ospite colombiano che era stato incaricato di portare a termine la trattativa. Sempre dall'analisi dei dialoghi intercettati - i quali rivelavano una cautela nel fare commenti specifici - i giudici hanno pure sottolineato che la IS, parlando con il fratello, aveva fatto intendere di sapere che il marito fosse in procinto di incontrare la persona che "aveva i soldi", ovvero quella incaricata di pagare la fornitura dello stupefacente. Tenuto conto del fatto che il Tribunale di Vibo Valentia non ha certamente negato la materialità dei fatti (gli incontri ed i contatti), il giudice della riparazione li ha quindi autonomamente valutati con giudizio ex ante, ritenendo tali frequentazioni causalmente rilevanti rispetto alla detenzione patita, poiché caratterizzate da grave imprudenza, e perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo. E' mancata, nel processo, la prova che la IS avesse specifica contezza di scopi e termini degli incontri, e perciò è stata assolta, in forza della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbioY ma non altrettanto può dirsi della connotazione illecita di tali rapporti. D'altra parte, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della 4 misura cautelare (Sez. 4, n. 53386 del 22/1[1/2016, Arlotta,, Rv. 268687 - 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 - 01). Pertanto, come rilevato anche dal ~1,1!--‘ Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 3.3. Deve infine escludersi che la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui, come visto, limita l'accesso all'equa riparazione - sia in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 - 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, RI non mass;
in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma, 11 giugno 2024 Il C re estensore Il Pr sidente
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il- rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30351 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: LAURO DAVIDE Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 settembre 20231 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da IS AN per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 24 gennaio 2017 - data in cui veniva sottoposta a fermo - al 15 giugno 2020 - data in cui veniva assolta dagli addebiti, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati dall'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, e dall'art. 4 legge n. 146/2006. 1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono stati smentiti i rapporti intrattenuti con AM NA, soggetto implicato nel traffico internazionale di stupefacente, e che la IS, insieme al marito (poi condannato) provvide ad accogliere in Italia ed a sistemare in albergo. La IS si mostrava inoltre al corrente della natura illecita degli affari intrattenuti dal marito e dal fratello con i colombiani, per come emerso dalla analisi di alcuni dialoghi. 1 4 lZ t-i [E liEz/1-£ 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazionet~ a mezzo 'del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e vizio della motivazione. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nell'affermare che la ricorrente fosse a conoscenza della natura illecita dei rapporti del marito con gli emissari stranieri, e ciò in quanto il dato era stato espressamente escluso da parte del Tribunale di Vibo Valentia, secondo il quale i dialoghi intrattenuti erano di carattere neutro. Così facendo/ il giudice della riparazione ha stravolto l'esito assolutorio, senza tenere in considerazione il pacifico orientamento di legittimità secondo il quale non è possibile, in sede di riparazione, attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta / nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 4 Il Ministero dell'éonomia e delle finanze, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Preliminarmente si osserva che la richiesta con cui il difensore della ricorrente ha chiesto il rilascio di copia della requisitoria è stata avanzata quando ormai era già scaduto il termine per deposil:are le conclusioni;
pertanto, non è ipotizzabile alcun concreto pregiudizio alle prerogative della difesa. 3. Venendo al merito, essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. 3.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma ti se queste si t poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01). La valutazione deve essere effettuata ex ante, ha- ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Tali comportamenti, possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il giudice della riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 3.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel tiC dtet t rispetto delle norme applicabili, che la condotta della IS sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta. Il giudice della riparazione, in maniera tutt'altro che illogica, ed in forza delle intercettazioni utilizzabili, ha messo in evidenza come la IS ebbe ad aiutare il marito (che per gli stessi fatti è stato condannato alla pena di anni 16 di reclusione) nella sistemazione dell'ospite colombiano che era stato incaricato di portare a termine la trattativa. Sempre dall'analisi dei dialoghi intercettati - i quali rivelavano una cautela nel fare commenti specifici - i giudici hanno pure sottolineato che la IS, parlando con il fratello, aveva fatto intendere di sapere che il marito fosse in procinto di incontrare la persona che "aveva i soldi", ovvero quella incaricata di pagare la fornitura dello stupefacente. Tenuto conto del fatto che il Tribunale di Vibo Valentia non ha certamente negato la materialità dei fatti (gli incontri ed i contatti), il giudice della riparazione li ha quindi autonomamente valutati con giudizio ex ante, ritenendo tali frequentazioni causalmente rilevanti rispetto alla detenzione patita, poiché caratterizzate da grave imprudenza, e perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo. E' mancata, nel processo, la prova che la IS avesse specifica contezza di scopi e termini degli incontri, e perciò è stata assolta, in forza della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbioY ma non altrettanto può dirsi della connotazione illecita di tali rapporti. D'altra parte, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della 4 misura cautelare (Sez. 4, n. 53386 del 22/1[1/2016, Arlotta,, Rv. 268687 - 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 - 01). Pertanto, come rilevato anche dal ~1,1!--‘ Procuratore Generale, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 3.3. Deve infine escludersi che la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui, come visto, limita l'accesso all'equa riparazione - sia in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 - 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, RI non mass;
in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma, 11 giugno 2024 Il C re estensore Il Pr sidente