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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO BE Presidente
Valeria Monti Giudice
LI IA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2536/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FINTINI VIVIANA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FINTINI VIVIANA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni congiunte:
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in Via Terracini n. 6 a Mantova. Il sig. provvederà al cambio di residenza entro e non oltre dicembre 2025 Controparte_1 in quanto attualmente risulta essere domiciliato presso l'abitazione in Via Nazario Sauro n. 26 a Mantova (MN) 46100.
2. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. la casa familiare di proprietà del sig. , padre della sig.ra , CP_2 Parte_1 sita a Mantova, in Via Terracini n. 6, è assegnata alla sig.ra , con tutti gli Parte_1 arredi: in particolare la parte di arredo del sig. ovvero il 50%, viene lasciato ai CP_1 figli e sarà loro decisione circa la vendita o lo spostamento degli stessi, al compimento della maggiore età;
4. entrambi i genitori saranno obbligati a mantenere direttamente i figli e Per_1
provvedendo in egual modo a far fronte alle esigenze degli stessi. Si ritiene Per_2 infatti, che tale accordo configuri una modalità di sostegno che contribuisce una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione non dissimile sotto questo aspetto da quella di una famiglia unita (all.4);
5. per quanto concerne il diritto di visita dei minori di comune accordo, sarà osservato il seguente schema:
- padre settimana 1: lunedì - mercoledì – sabato e domenica;
- madre settimana 1: martedì – giovedì e venerdì;
- padre settimana 2: lunedì – mercoledì e venerdì;
- madre settimana 2: martedì – giovedì – sabato e domenica i giorni sono intesi dalla mattina comprensivi di pernottamento;
- durante la settimana, ossia dal lunedì al venerdì, il padre accompagnerà i figli a scuola e la madre li andrà a prendere;
6. Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori ovvero nell'ipotesi di impegni dei figli quali compleanni, attività sportiva ect. tali da determinare una modifica dell'orario di prelievo ovvero una modifica anche, eventualmente, del giorno infrasettimanale e/o del fine settimana;
7. le parti si impegnano, comunque, a confrontarsi e collaborare per eventuali modifiche di frequentazione dei figli, qualora necessarie nel loro interesse, ovvero determinate da orari lavorativi modificati. Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro il trenta marzo indicativamente, comunicando, altresì, il luogo di destinazione delle eventuali vacanze e la struttura ricettiva scelta;
Durante le Festività Natalizie i minori permarranno con ciascun genitore un periodo che verrà stabilito di comune accordo tra i genitori;
a titolo esemplificativo si prevede, comunque, che i minori trascorreranno un periodo di sette giorni con il padre e con la madre alternando di anno in anno i giorni della Vigilia e del Natale così come le altre festività invernali. Per i ponti festivi infrasettimanali si rispetterà l'alternanza tra i genitori. Le Festività Nazionali (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festività del Patrono) verranno alternate di anno in anno tra i genitori. Durante le vacanze Pasquali i figli permarranno con ciascun genitore almeno tre giorni dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. In considerazione dell'età dei minori i sigg.ri e autorizzano le visite presso le Pt_1 CP_1 rispettive abitazioni in caso di necessità dei figli. Inoltre, i tempi come sopra previsti potranno essere modificati se concordati tra i genitori con almeno 48 ore di anticipo;
8. le parti convengono che l'assegno unico universale per i minori venga percepito al 50%;
9. le parti convengono, inoltre che, fatto salvo quanto concordato nelle precedenti clausole e, quindi, per quanto non previsto dalle sopraindicate clausole, dovranno essere sostenute per la giusta metà (50% ciascuno) le spese “straordinarie” relative ai figli. Devono intendersi non coperte dall'assegno periodico di mantenimento dei figli, e, quindi, da suddividersi in ragione di giusta metà tra i genitori, le spese indicate nel Protocollo di Intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti adottato dal Tribunale di Mantova
2 Protocollo D'Intesa 28.05.2024 qui allegato sub 5. I genitori si impegnano ad accordare una “paghetta” mensile per ogni figlio da dividere equamente;
10. i contatti e le comunicazioni tra i genitori, saranno motivati esclusivamente per la gestione dei minori, con l'obbligo reciproco, di rispettare la privacy dell'uno e dell'altro genitore. Previa autorizzazione reciproca, ciascun genitore potrà entrare nell'abitazione dell'altro esclusivamente in caso di emergenza. Il sig. riconsegnerà le chiavi CP_1 dell'abitazione alla sig.ra in Via Terracini n. 6 a Mantova;
Pt_1
11. entrambi i genitori s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente anche per i figli, nonché ad autorizzare la madre ad esperire tutte le pratiche burocratiche necessarie per aggiungere anche il cognome materno ad entrambi i figli;
12. la sig.ra si impegna ad accollarsi il finanziamento a partire dall'1 Parte_1 aprile 2025, n. 538383 aperto in data 01.12.17 presso BCC CREDITO CONSUMO, fino alla scadenza in data 01.03.26, intestato al sig. e garante;
Controparte_1 Parte_1
13. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni rapporto patrimoniale. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
LI IA
Il Presidente
IO BE
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO BE Presidente
Valeria Monti Giudice
LI IA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2536/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FINTINI VIVIANA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FINTINI VIVIANA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni congiunte:
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in Via Terracini n. 6 a Mantova. Il sig. provvederà al cambio di residenza entro e non oltre dicembre 2025 Controparte_1 in quanto attualmente risulta essere domiciliato presso l'abitazione in Via Nazario Sauro n. 26 a Mantova (MN) 46100.
2. le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3. la casa familiare di proprietà del sig. , padre della sig.ra , CP_2 Parte_1 sita a Mantova, in Via Terracini n. 6, è assegnata alla sig.ra , con tutti gli Parte_1 arredi: in particolare la parte di arredo del sig. ovvero il 50%, viene lasciato ai CP_1 figli e sarà loro decisione circa la vendita o lo spostamento degli stessi, al compimento della maggiore età;
4. entrambi i genitori saranno obbligati a mantenere direttamente i figli e Per_1
provvedendo in egual modo a far fronte alle esigenze degli stessi. Si ritiene Per_2 infatti, che tale accordo configuri una modalità di sostegno che contribuisce una piena attuazione del principio della bigenitorialità in quanto, in sostanza, crea una situazione non dissimile sotto questo aspetto da quella di una famiglia unita (all.4);
5. per quanto concerne il diritto di visita dei minori di comune accordo, sarà osservato il seguente schema:
- padre settimana 1: lunedì - mercoledì – sabato e domenica;
- madre settimana 1: martedì – giovedì e venerdì;
- padre settimana 2: lunedì – mercoledì e venerdì;
- madre settimana 2: martedì – giovedì – sabato e domenica i giorni sono intesi dalla mattina comprensivi di pernottamento;
- durante la settimana, ossia dal lunedì al venerdì, il padre accompagnerà i figli a scuola e la madre li andrà a prendere;
6. Restano salvi i diversi accordi che venissero di volta in volta presi dai genitori ovvero nell'ipotesi di impegni dei figli quali compleanni, attività sportiva ect. tali da determinare una modifica dell'orario di prelievo ovvero una modifica anche, eventualmente, del giorno infrasettimanale e/o del fine settimana;
7. le parti si impegnano, comunque, a confrontarsi e collaborare per eventuali modifiche di frequentazione dei figli, qualora necessarie nel loro interesse, ovvero determinate da orari lavorativi modificati. Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro il trenta marzo indicativamente, comunicando, altresì, il luogo di destinazione delle eventuali vacanze e la struttura ricettiva scelta;
Durante le Festività Natalizie i minori permarranno con ciascun genitore un periodo che verrà stabilito di comune accordo tra i genitori;
a titolo esemplificativo si prevede, comunque, che i minori trascorreranno un periodo di sette giorni con il padre e con la madre alternando di anno in anno i giorni della Vigilia e del Natale così come le altre festività invernali. Per i ponti festivi infrasettimanali si rispetterà l'alternanza tra i genitori. Le Festività Nazionali (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festività del Patrono) verranno alternate di anno in anno tra i genitori. Durante le vacanze Pasquali i figli permarranno con ciascun genitore almeno tre giorni dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. In considerazione dell'età dei minori i sigg.ri e autorizzano le visite presso le Pt_1 CP_1 rispettive abitazioni in caso di necessità dei figli. Inoltre, i tempi come sopra previsti potranno essere modificati se concordati tra i genitori con almeno 48 ore di anticipo;
8. le parti convengono che l'assegno unico universale per i minori venga percepito al 50%;
9. le parti convengono, inoltre che, fatto salvo quanto concordato nelle precedenti clausole e, quindi, per quanto non previsto dalle sopraindicate clausole, dovranno essere sostenute per la giusta metà (50% ciascuno) le spese “straordinarie” relative ai figli. Devono intendersi non coperte dall'assegno periodico di mantenimento dei figli, e, quindi, da suddividersi in ragione di giusta metà tra i genitori, le spese indicate nel Protocollo di Intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti adottato dal Tribunale di Mantova
2 Protocollo D'Intesa 28.05.2024 qui allegato sub 5. I genitori si impegnano ad accordare una “paghetta” mensile per ogni figlio da dividere equamente;
10. i contatti e le comunicazioni tra i genitori, saranno motivati esclusivamente per la gestione dei minori, con l'obbligo reciproco, di rispettare la privacy dell'uno e dell'altro genitore. Previa autorizzazione reciproca, ciascun genitore potrà entrare nell'abitazione dell'altro esclusivamente in caso di emergenza. Il sig. riconsegnerà le chiavi CP_1 dell'abitazione alla sig.ra in Via Terracini n. 6 a Mantova;
Pt_1
11. entrambi i genitori s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente anche per i figli, nonché ad autorizzare la madre ad esperire tutte le pratiche burocratiche necessarie per aggiungere anche il cognome materno ad entrambi i figli;
12. la sig.ra si impegna ad accollarsi il finanziamento a partire dall'1 Parte_1 aprile 2025, n. 538383 aperto in data 01.12.17 presso BCC CREDITO CONSUMO, fino alla scadenza in data 01.03.26, intestato al sig. e garante;
Controparte_1 Parte_1
13. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni rapporto patrimoniale. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
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