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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17833 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22710, Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025, a seguito di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(p.IVA Parte_1
; con sede legale a Caserta, in via Giuseppe De Falco n. 24), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Foggia, in via Silvio Pellico n. 5, presso lo studio dell'avv.to
ER CU, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
(p.IVA ; con sede legale a Roma, in via Ilaria Alpi n. CP_1 P.IVA_2
4), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Benedetto Croce n. 49, presso lo studio dell'avv.to Barbara Mattiello, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
1 CONCLUSIONI: (verbale dell'udienza del 17/12/2025): “… l'avv.to Roberta
Pregolini, in sostituzione dell'avv.to Mattiello Barbara per delega orale, … fa presente che le parti, come già comunicato, hanno raggiunto un accordo transattivo, che ha avuto regolare esecuzione;
chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate … . L'Ufficio dà atto che in data di ieri risulta depositata nota in sostituzione di udienza da parte dell'avv.to CU, in cui si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione
…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta CP_1
l'attrice proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 4088/2023 del 28/2-3/3/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 4283/2023), richiesto e ottenuto per il pagamento della complessiva somma di €
13.660,46, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della vendita di materiale oculistico, come da tre fatture azionate. Al riguardo l'opponente disconosceva formalmente di aver sottoscritto il contratto di fornitura di materiale medico con l'odierna opposta, trattandosi invero di materiale richiesto da altra società operante nella medesima struttura sanitaria. Tanto premesso, l'opponente, richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa della Nova instava per l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni, rassegnate in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: autorizzare, alla prima udienza di comparizione, la chiamata in causa della corrente in Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, alla Via Matarazzo n. 1, p. iva , in persona del P.IVA_3 legale rappresentante D.ssa nata a [...] il [...], e, per Controparte_3
l'effetto, in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per tutte le ragioni spiegate nel presente atto;
1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare e comunque mettere nel nulla il d.i. oggi opposto;
2) Sempre in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che alcun rapporto contrattuale è sorto tra la opposta e la e, pertanto dichiarare Parte_2 Parte_1 che nulla è dovuto da quest'ultima a qualsivoglia titolo e ragione;
3) Nella ipotesi di
2 accertamento del credito dichiarare che l'effettivo contraente contrattuale per il rapporto di cui alle fatture attivate con il procedimento monitorio è la 4) Controparte_2
Condannare, di conseguenza detta chiamata in causa a manlevare la opponente da ogni richiesta di pagamento da parte della e, quindi, la somma richiesta con il CP_1
d.i. oggi opposto deve essere posta a carico della detta chiamata in causa effettivo contrente contrattuale. 5) Condannare le controparti alla soccombenza alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva nel giudizio di merito la convenuta che concludeva CP_1 per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale
Ordinario di Roma;
2) Nel merito: Rigettare la presente opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le suesposte motivazioni e, per l'effetto, dichiarare l'efficacia del
Decreto ingiuntivo n. 4088/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del giudizio monitorio recante RGN 4283/2023. In accoglimento delle conclusioni avanzate dalla dichiarare quale parte contrattuale la odierna opponente e CP_1 per l'effetto rigettare la richiesta chiamata in causa della società Controparte_2
Condannare, quindi, la società al Parte_2 pagamento di € 13.660,46 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28/9/2023 era rigettata l'istanza di chiamata in causa di terzo ed era differita dal 29/9/2023 al 28/11/2023 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con ordinanza riservata del 30/12/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2023, era accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., era rimessa al merito l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, era rigettata la reiterata istanza di chiamata in causa del terzo ed era fissata al 17/12/2025 l'udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c., con assegnazione 'a ritroso' dei termini di legge per depositare la memoria contenete le conclusioni definitive, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
In data 3/12/2025 la società opponente depositava 'atto di transazione e conciliazione giudiziale fra le parti' del 24/11/2025, mentre in data 16/12/2025
3 depositava 'note sostitutive di udienza', in cui dava atto che “… la
[...] ha ottemperato al contenuto dell'atto di transazione e Parte_2 conciliazione giudiziale del 24.11.2025 …” e “... Pertanto, chiede(va) che il Tribunale dichiari l'estinzione del giudizio stante la cessata materia del contendere per intervenuta transazione …”.
All'udienza del 17/12/ 2025 era presente il procuratore della società opposta, che confermava la circostanza e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
si dava altresì atto a verbale del deposito delle predette
'note sostitutive di udienza' da parte della società opponente.
All'esito, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle risultanze di causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da conforme e congiunta richiesta di entrambe le parti
(cfr. note scritte della società opponente e richiesta a verbale di udienza del procuratore della società opposta).
2. Nel caso di specie non si pone il problema della decisione sull'incidenza dell'onere delle spese processuali, decisione da adottare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990), avendo invero le parti di fatto concluso per la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. citato verbale di udienza).
3. Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 4531/2000: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione”; Cass. 13085/2008).
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando:
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti in causa con compensazione integrale delle spese di lite;
▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 4088/2023 del 28/2-
3/3/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 4283/2023);
▪ dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso a Roma, 19/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 22710, Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025, a seguito di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(p.IVA Parte_1
; con sede legale a Caserta, in via Giuseppe De Falco n. 24), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Foggia, in via Silvio Pellico n. 5, presso lo studio dell'avv.to
ER CU, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
(p.IVA ; con sede legale a Roma, in via Ilaria Alpi n. CP_1 P.IVA_2
4), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Benedetto Croce n. 49, presso lo studio dell'avv.to Barbara Mattiello, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
1 CONCLUSIONI: (verbale dell'udienza del 17/12/2025): “… l'avv.to Roberta
Pregolini, in sostituzione dell'avv.to Mattiello Barbara per delega orale, … fa presente che le parti, come già comunicato, hanno raggiunto un accordo transattivo, che ha avuto regolare esecuzione;
chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate … . L'Ufficio dà atto che in data di ieri risulta depositata nota in sostituzione di udienza da parte dell'avv.to CU, in cui si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione
…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta CP_1
l'attrice proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 4088/2023 del 28/2-3/3/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 4283/2023), richiesto e ottenuto per il pagamento della complessiva somma di €
13.660,46, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo della vendita di materiale oculistico, come da tre fatture azionate. Al riguardo l'opponente disconosceva formalmente di aver sottoscritto il contratto di fornitura di materiale medico con l'odierna opposta, trattandosi invero di materiale richiesto da altra società operante nella medesima struttura sanitaria. Tanto premesso, l'opponente, richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa della Nova instava per l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni, rassegnate in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: autorizzare, alla prima udienza di comparizione, la chiamata in causa della corrente in Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, alla Via Matarazzo n. 1, p. iva , in persona del P.IVA_3 legale rappresentante D.ssa nata a [...] il [...], e, per Controparte_3
l'effetto, in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per tutte le ragioni spiegate nel presente atto;
1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare e comunque mettere nel nulla il d.i. oggi opposto;
2) Sempre in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che alcun rapporto contrattuale è sorto tra la opposta e la e, pertanto dichiarare Parte_2 Parte_1 che nulla è dovuto da quest'ultima a qualsivoglia titolo e ragione;
3) Nella ipotesi di
2 accertamento del credito dichiarare che l'effettivo contraente contrattuale per il rapporto di cui alle fatture attivate con il procedimento monitorio è la 4) Controparte_2
Condannare, di conseguenza detta chiamata in causa a manlevare la opponente da ogni richiesta di pagamento da parte della e, quindi, la somma richiesta con il CP_1
d.i. oggi opposto deve essere posta a carico della detta chiamata in causa effettivo contrente contrattuale. 5) Condannare le controparti alla soccombenza alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva nel giudizio di merito la convenuta che concludeva CP_1 per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale
Ordinario di Roma;
2) Nel merito: Rigettare la presente opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le suesposte motivazioni e, per l'effetto, dichiarare l'efficacia del
Decreto ingiuntivo n. 4088/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del giudizio monitorio recante RGN 4283/2023. In accoglimento delle conclusioni avanzate dalla dichiarare quale parte contrattuale la odierna opponente e CP_1 per l'effetto rigettare la richiesta chiamata in causa della società Controparte_2
Condannare, quindi, la società al Parte_2 pagamento di € 13.660,46 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28/9/2023 era rigettata l'istanza di chiamata in causa di terzo ed era differita dal 29/9/2023 al 28/11/2023 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con ordinanza riservata del 30/12/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2023, era accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., era rimessa al merito l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, era rigettata la reiterata istanza di chiamata in causa del terzo ed era fissata al 17/12/2025 l'udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c., con assegnazione 'a ritroso' dei termini di legge per depositare la memoria contenete le conclusioni definitive, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
In data 3/12/2025 la società opponente depositava 'atto di transazione e conciliazione giudiziale fra le parti' del 24/11/2025, mentre in data 16/12/2025
3 depositava 'note sostitutive di udienza', in cui dava atto che “… la
[...] ha ottemperato al contenuto dell'atto di transazione e Parte_2 conciliazione giudiziale del 24.11.2025 …” e “... Pertanto, chiede(va) che il Tribunale dichiari l'estinzione del giudizio stante la cessata materia del contendere per intervenuta transazione …”.
All'udienza del 17/12/ 2025 era presente il procuratore della società opposta, che confermava la circostanza e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
si dava altresì atto a verbale del deposito delle predette
'note sostitutive di udienza' da parte della società opponente.
All'esito, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle risultanze di causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da conforme e congiunta richiesta di entrambe le parti
(cfr. note scritte della società opponente e richiesta a verbale di udienza del procuratore della società opposta).
2. Nel caso di specie non si pone il problema della decisione sull'incidenza dell'onere delle spese processuali, decisione da adottare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990), avendo invero le parti di fatto concluso per la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. citato verbale di udienza).
3. Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 4531/2000: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione”; Cass. 13085/2008).
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando:
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti in causa con compensazione integrale delle spese di lite;
▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 4088/2023 del 28/2-
3/3/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 4283/2023);
▪ dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso a Roma, 19/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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