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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.09.2025 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata in Cina il 18.07.1983 cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]23
e
2) , Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: cinese pagina 1 di 4 Cod. Fisc. ); C.F._2 residente in [...]23
entrambi con l'Avv. Federica Mero del foro di Prato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monza in data 28.03.2012
(anno 2012 atto n. 22 parte 1) con i seguenti figli: nata in [...] il [...], cittadina cinese Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-per quanto attiene la definizione delle questioni patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e lavorativamente indipendenti, per cui nessuno ha richieste economiche nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e per qualsivoglia titolo o ragione;
-per quanto riguarda il mantenimento ed il collocamento della figlia, le parti concordano per il regime di affidamento condiviso della figlia la quale deciderà insieme ai genitori i tempi ed i modi di frequentazione degli stessi. Il padre corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per la figlia
€.200,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ex art. 3 Reg. 2201/03. Deve essere applicato l'art. 5
Reg. UE 1259/10 e quindi la legge cinese, vista la domanda spiegata in tal senso e concordemente dalle parti.
Per quanto invece attiene alla legge applicabile, a norma dell'art. 5 lettera C del regolamento CE
1259/2010, “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, nonché, ai sensi dell'art. 31 della Legge 218/1995, “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi”, per cui, in ossequio a tale normativa, le parti di comune accordo intendono chiedere
l'applicazione della legge cinese sul divorzio cd. “diretto” (artt. 1076 ss. codice civile cinese, in vigore dal 01/01/2021, già Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese del 1980: “I coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, devono stipulare un accordo di divorzio formale e devono recarsi personalmente all'ufficio di registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio. L'accordo di divorzio deve contenere l'intenzione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro consenso su questioni come il matrimonio dei figli, la proprietà e la gestione dei debiti”).
Quanto alla prole sussiste la giurisdizione di questa A.G. sulla base dell'art. 14 del Regolamento UE
n. 1111/19, il quale rimanda alla legge di diritto internazionale privato n. 218/95 il cui art. 7 afferma che sussiste la giurisdizione di questo Stato in quanto entrambe le parti hanno residenza in Italia.
La legge applicabile ai sensi della Convenzione dell'Aja 1996/1910, art. 15, è quella del Foro.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.03.2012 a Monza tra la Sig.ra nata in [...] il [...] ed il Sig. , nato in [...] il Parte_4 Parte_2
12.09.1988;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5. Nulla sulle spese;
6. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.09.2025 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata in Cina il 18.07.1983 cittadina: cinese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]23
e
2) , Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: cinese pagina 1 di 4 Cod. Fisc. ); C.F._2 residente in [...]23
entrambi con l'Avv. Federica Mero del foro di Prato presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monza in data 28.03.2012
(anno 2012 atto n. 22 parte 1) con i seguenti figli: nata in [...] il [...], cittadina cinese Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-per quanto attiene la definizione delle questioni patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e lavorativamente indipendenti, per cui nessuno ha richieste economiche nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento e per qualsivoglia titolo o ragione;
-per quanto riguarda il mantenimento ed il collocamento della figlia, le parti concordano per il regime di affidamento condiviso della figlia la quale deciderà insieme ai genitori i tempi ed i modi di frequentazione degli stessi. Il padre corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per la figlia
€.200,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ex art. 3 Reg. 2201/03. Deve essere applicato l'art. 5
Reg. UE 1259/10 e quindi la legge cinese, vista la domanda spiegata in tal senso e concordemente dalle parti.
Per quanto invece attiene alla legge applicabile, a norma dell'art. 5 lettera C del regolamento CE
1259/2010, “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, nonché, ai sensi dell'art. 31 della Legge 218/1995, “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi”, per cui, in ossequio a tale normativa, le parti di comune accordo intendono chiedere
l'applicazione della legge cinese sul divorzio cd. “diretto” (artt. 1076 ss. codice civile cinese, in vigore dal 01/01/2021, già Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese del 1980: “I coniugi che volontariamente decidono entrambi di divorziare, devono stipulare un accordo di divorzio formale e devono recarsi personalmente all'ufficio di registrazione del matrimonio per presentare istanza di divorzio. L'accordo di divorzio deve contenere l'intenzione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro consenso su questioni come il matrimonio dei figli, la proprietà e la gestione dei debiti”).
Quanto alla prole sussiste la giurisdizione di questa A.G. sulla base dell'art. 14 del Regolamento UE
n. 1111/19, il quale rimanda alla legge di diritto internazionale privato n. 218/95 il cui art. 7 afferma che sussiste la giurisdizione di questo Stato in quanto entrambe le parti hanno residenza in Italia.
La legge applicabile ai sensi della Convenzione dell'Aja 1996/1910, art. 15, è quella del Foro.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.03.2012 a Monza tra la Sig.ra nata in [...] il [...] ed il Sig. , nato in [...] il Parte_4 Parte_2
12.09.1988;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5. Nulla sulle spese;
6. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4