Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026REG.PROV.COLL.
N. 03078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2025, proposto da
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n.1515/2025, resa tra le parti nel giudizio proposto dall’odierna appellata per l’annullamento del provvedimento interdittivo di informativa antimafia n. 189373 del 21.5.2024 e della revoca del titolo abilitativo all’esercizio di impresa di pompe funebri di cui al provvedimento n. 667 del 6/6/2024 del Servizio SUAP e Sviluppo economico del comune di -OMISSIS-, unitamente agli atti presupposti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. AC ER e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, l’U.T.G. di Napoli impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n.1515/2025, resa tra le parti sul ricorso proposto dall’odierna appellata, -OMISSIS-, per l’annullamento dell’interdittiva antimafia n. 189373 del 21 maggio 2024 e del conseguente provvedimento n. 667 del 6 giugno 2024 del Servizio SUAP e Sviluppo economico del Comune di -OMISSIS-, di revoca del titolo abilitativo all’esercizio di impresa di pompe funebri.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso rilevando l’insufficienza del corredo motivazionale del provvedimento di interdittiva impugnato e, in particolare, la mancata dimostrazione dell’attualità del rischio infiltrativo; e l’iter argomentativo resisteva -in sede cautelare- alle censure proposte in appello “..avendo dato atto la stessa Prefettura di una fase di disarticolazione del clan -OMISSIS-, non essendo in sé decisiva la dimostrazione di un rapporto di parentela né potendo il provvedimento impugnato essere giustificato da indagini successive al provvedimento stesso (risalenti al marzo 2025…” (cfr. ordinanza n.1694/2025). La Sezione -nell’accogliere l’istanza cautelare- rimarcava altresì che la società odierna appellata avesse già scontato gli effetti pregiudizievoli di una precedente interdittiva, poi annullata con sentenza di questo Consiglio n. 1700/2024.
Si costituivano in giudizio sia la società-OMISSIS- sia il Comune di -OMISSIS-, con atti -rispettivamente- in data 3 e 6 maggio 20235, per resistere al gravame.
All’udienza del 23 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
2.- L’appello va respinto.
Deduce l’Amministrazione appellante l’erroneità della pronunzia di primo grado sotto tutti i profili valorizzati dal giudice di prime cure: a) la disarticolazione del clan -OMISSIS-secondo la ricognizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Nola del 2013; b) l’insussistenza di rapporti di parentela rispetto a -OMISSIS-, legale rappresentante della società appellata; c) la carenza motivazionale in merito alle ipotizzate modalità attraverso le quali il prospettato pericolo di condizionamento da parte della consorteria criminale si sarebbe riverberato -in concreto- sulle politiche e sugli indirizzi gestionali dell’azienda in questione.
2.1.-Sostiene -sotto il primo profilo- la difesa erariale che l’affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale penale di Nola del 2013 circa la disarticolazione del clan -OMISSIS-, richiamata dal Tar nella sentenza gravata, sarebbe stata superata non solo dagli accertamenti trasfusi nel provvedimento annullato “ ma anche ad abundantiam in più recenti approfondimenti investigativi e atti giudiziari ..”; sicché, pur dovendosi dare atto della effettiva disgregazione del clan rispetto alla sua storica e originaria articolazione, se ne debba riconoscere -a sostegno della solidità del quadro indiziario sul quale l’interdittiva controversa si fonda- la persistente forza intimidatrice, veicolata attraverso la mera spendita del nome o del rapporto di parentela con il -defunto- capo clan.
Tale impostazione non può tuttavia essere condivisa. E’ indubbio che l’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 presupponga l’esistenza attuale di una consorteria criminale atteso che, diversamente opinando, non potrebbe configurarsi -neanche in astratto- un pericolo di “infiltrazione mafiosa”, si da giustificare l’adozione della misura di prevenzione di cui si tratta.
La necessità che ricorra una condizione di potenziale asservimento dell’impresa attenzionata rispetto
ad iniziative della “criminalità organizzata di stampo mafioso” è stato ben posto in luce in una recente pronunzia di questa Sezione che, nel delineare le caratteristiche minime della motivazione a sostegno di un’interdittiva, ha così statuito: “ L'impianto motivazionale dell'informazione antimafia deve fornire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull'attività dell'impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, posto a base dell'informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del "più probabile che non", il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell'adottato provvedimento amministrativo ” (cfr. sez. III, 25/06/2025, n. 5507). Del resto, come già chiarito dalla Sezione stessa in una più risalente sentenza, “… la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia'..” (cfr. C.d.S., sez. III, 14/09/2018, n. 5410).
Anche la Cassazione penale ha da ultimo posto l’accento sulla necessità di un sodalizio criminale ai fini della configurazione del relativo reato (cfr. Sez. V, 12/06/2025, n. 31539); sicché le perplessità espresse dalla stessa Prefettura in merito alla persistenza di un clan organizzato (e, dunque, di una rete in grado di esercitare un’influenza) non può che avere l’effetto di depotenziare la costruzione indiziaria a sostegno della possibilità di rischio infiltrativo.
Tanto più che per l’intervenuto scompaginamento dell’organizzazione depongono gli stessi provvedimenti giurisdizionali, precedenti all’interdittiva, richiamati dalla difesa erariale e prodotti in giudizio (allegati 8 e 11). Invero: a) l’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli n. 482/2015 si limita ad evocare la forza intimidatrice esercitata da -OMISSIS--OMISSIS-- uti singolus - facendo leva sul proprio cognome, senza alcun riferimento ad una rete organizzata e in grado di condizionare scelte imprenditoriali; tanto meno quelle della società colpita dall’interdittiva gravata; b) e così il decreto dello stesso Tribunale, Sezione misure di prevenzione n.62 del 2018, di tre anni successivo che, pur rimarcando -ancora una volta- la forza intimidatrice legata alla spendita del cognome della famiglia -OMISSIS-, conferma in termini espliciti lo scioglimento del clan quale cellula criminale operativa.
Né un provvedimento limitativo della libertà di impresa, quale quello che viene qui in considerazione, può trovare giustificazione in indagini e provvedimenti giurisdizionali successivi (si fa riferimento alle indagini del 2025 e alle due ordinanze del G.I.P. presso il tribunale di Napoli -rispettivamente- del 17 maggio 2024 e del 27 gennaio 2025, agli atti di causa).
Il primo ordine di censure non può, dunque, trovare condivisione.
2.2.- Ma la disarticolazione del clan, medio tempore registrata, non è priva di rilievo neanche sotto il secondo dei profili considerati dal Tar a supporto delle conclusioni attinte: quello del ruolo giocato dai legami parentali.
L’irrilevanza in sé di tali legami al fine di giustificare la compressione di libertà fondamentali è affermata in modo univoco da costante giurisprudenza. Questa stessa Sezione ha di recente ribadito la necessità di una vera e propria regia familiare per attribuire rilevanza ai rapporti di famiglia ai fini dell'emanazione dell'informazione antimafia (cfr. C.d.S., sez. III, 30/03/2023, n. 3285; in termini, sez. III, 14/10/2022, n. 8763); dovendo attribuirsi rilevanza a “….circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e… peculiari realtà locali, ben potendo la Pubblica amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza — su un'area più o meno estesa — del controllo di una ‘famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito) ” (cfr. C.d.S., sez. III, 14/09/2018, n. 5410 cit.).
Orbene, tali principi sono a fortiori destinati a valere ove -come nella fattispecie- venga posta in dubbio l’esistenza stessa del clan mafioso al tempo dell’adozione dell’interdittiva, anche prescindendo dalla questione posta in concreto della insussistenza della parentela tra uno dei legali rappresentanti della società appellata, -OMISSIS-, e i componenti del clan contrassegnato con analogo cognome, attraverso la ricostruzione dell’albero genealogico.
2.3.- Quanto infine al terzo ed ultimo profilo evidenziato dalla sentenza di primo grado (quello della carenza motivazionale del provvedimento prefettizio in relazione al concreto rischio infiltrativo), se la qualificazione dell’interdittiva antimafia come misura anticipatoria di prevenzione postula una mera fattispecie di pericolo e non richiede la vera e propria prova delle possibili dinamiche di condizionamento, ciò non esclude che la valutazione prognostica debba fondarsi su elementi concretamente individuati e che non possa ritenersi sufficiente a sostenere la sussistenza del rischio infiltrativo il mero richiamo alla potenziale residua forza intimidatrice di un cognome legato ad una consorteria ormai sfaldata.
3.- In estrema sintesi, la decisione di prime cure resiste alle censure proposte in appello, non risultando convincente la prognosi, operata all’atto di adozione del provvedimento, circa l’attualità del rischio infiltrativo.
Il gravame va, quindi, respinto; considerata tuttavia la peculiarità della materia e le difficoltà legate alla costruzione di un solido quadro indiziario, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC CO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
AC ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC ER | IC CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.