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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4796/2022 R.G. tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Luca Putignano e Silvia De Maglio Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Nilla Barusi, Renato Vestini e CP_1
Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che, con CP_ provvedimento TE08 del 24.07.2018, l' aveva provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.19502255, con decorrenza dal 01.04.2017, trattenendo sull'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi (pari ad € 8.952,79) una ritenuta fiscale pari ad € 1.125,47 per “IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti”.
Ritenendo di non dover subire la decurtazione applicata, per le ragioni esposte in atti, chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto a beneficiare delle detrazioni previste dagli artt. 13 e 21 del TUIR e la conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di € 1.125,47 (trattenuta ai fini Irpef) oltre CP_1 interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il CP_1 rigetto.
Con note di trattazione scritta del 20.02.2023 il ricorrente precisava di aver usufruito delle detrazioni di legge per l'anno 2017 e, pertanto, limitava la domanda alle detrazioni relative all'anno 2018.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Ai sensi dell'art. 49, co. 2 T.U.I.R. “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”. Inoltre,
a norma dell'art.17, co. 1 lett. b) T.U.I.R. (Tassazione Separata), “1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”.
L'articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all'articolo
17, co. 1, lettera b): - “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui (...) sono percepiti” (comma 1); - “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (comma 3); - “l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono” (comma 4).
Nella specie, gli arretrati di pensione liquidati al ricorrente nel periodo compreso tra aprile 2017 ed agosto
2018, costituiscono reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art.49 TUIR e pertanto sono stati assoggettati dall'Ente previdenziale al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett.
b) T.U.I.R.
Tale regime, invero, potrebbe essere escluso solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. per tutte Cass. civ. n.
10887/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), non invece nel caso di specie, atteso che gli arretrati sono stati tardivamente liquidati solo in conseguenza di un provvedimento giudiziale.
Occorre, altresì, evidenziare che l' era a conoscenza delle detrazioni già fruite e di quelle CP_1 eventualmente da fruire. Ed invero, nel medesimo provvedimento di liquidazione TE08 del 24.07.2018 emesso dall'ente, alla voce “Imponibilità fiscale” si legge testualmente: “L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”. Tuttavia, CP_ come facilmente riscontrabile, l' ha tenuto conto delle medesime solo per i ratei successivi all'agosto
2018. CP_ Ne consegue che l' nella quantificazione degli arretrati pensionistici avrebbe dovuto decurtare dall'imposta lorda applicata la somma annua di € 1.880,00 a titolo di detrazione, con conseguente azzeramento dell'intero obbligo impositivo (v. in tal senso sentenze Corte d'Appello di Lecce n.
898/2022, n.125/2024).
Per le ragioni che precedono, deve accertarsi che il ricorrente aveva diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.19502255, soggetti a tassazione separata ex art. 13
T.U.I.R., per complessivi € 1.125,47; in accoglimento del ricorso, l' va pertanto condannato a pagare CP_1 al ricorrente l'importo sopra indicato, oltre interessi come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accerta che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione della trattenuta IRPEF effettuata dall' in CP_1 sede di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.19502255 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di € 1.125,47 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4796/2022 R.G. tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Luca Putignano e Silvia De Maglio Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Nilla Barusi, Renato Vestini e CP_1
Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che, con CP_ provvedimento TE08 del 24.07.2018, l' aveva provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.19502255, con decorrenza dal 01.04.2017, trattenendo sull'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi (pari ad € 8.952,79) una ritenuta fiscale pari ad € 1.125,47 per “IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti”.
Ritenendo di non dover subire la decurtazione applicata, per le ragioni esposte in atti, chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto a beneficiare delle detrazioni previste dagli artt. 13 e 21 del TUIR e la conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di € 1.125,47 (trattenuta ai fini Irpef) oltre CP_1 interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il CP_1 rigetto.
Con note di trattazione scritta del 20.02.2023 il ricorrente precisava di aver usufruito delle detrazioni di legge per l'anno 2017 e, pertanto, limitava la domanda alle detrazioni relative all'anno 2018.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Ai sensi dell'art. 49, co. 2 T.U.I.R. “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”. Inoltre,
a norma dell'art.17, co. 1 lett. b) T.U.I.R. (Tassazione Separata), “1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”.
L'articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all'articolo
17, co. 1, lettera b): - “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui (...) sono percepiti” (comma 1); - “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (comma 3); - “l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono” (comma 4).
Nella specie, gli arretrati di pensione liquidati al ricorrente nel periodo compreso tra aprile 2017 ed agosto
2018, costituiscono reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art.49 TUIR e pertanto sono stati assoggettati dall'Ente previdenziale al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett.
b) T.U.I.R.
Tale regime, invero, potrebbe essere escluso solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. per tutte Cass. civ. n.
10887/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), non invece nel caso di specie, atteso che gli arretrati sono stati tardivamente liquidati solo in conseguenza di un provvedimento giudiziale.
Occorre, altresì, evidenziare che l' era a conoscenza delle detrazioni già fruite e di quelle CP_1 eventualmente da fruire. Ed invero, nel medesimo provvedimento di liquidazione TE08 del 24.07.2018 emesso dall'ente, alla voce “Imponibilità fiscale” si legge testualmente: “L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”. Tuttavia, CP_ come facilmente riscontrabile, l' ha tenuto conto delle medesime solo per i ratei successivi all'agosto
2018. CP_ Ne consegue che l' nella quantificazione degli arretrati pensionistici avrebbe dovuto decurtare dall'imposta lorda applicata la somma annua di € 1.880,00 a titolo di detrazione, con conseguente azzeramento dell'intero obbligo impositivo (v. in tal senso sentenze Corte d'Appello di Lecce n.
898/2022, n.125/2024).
Per le ragioni che precedono, deve accertarsi che il ricorrente aveva diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.19502255, soggetti a tassazione separata ex art. 13
T.U.I.R., per complessivi € 1.125,47; in accoglimento del ricorso, l' va pertanto condannato a pagare CP_1 al ricorrente l'importo sopra indicato, oltre interessi come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accerta che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione della trattenuta IRPEF effettuata dall' in CP_1 sede di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.19502255 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di € 1.125,47 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)