Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1182/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa TI BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1182 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.2.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, Via Vittorio Emanuele n.131 presso lo studio dell'avv.to
Antonella Venturi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via XX Settembre n.49 presso lo studio dell'avv.to Orietta Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18.7.2024 - premettendo di essersi unita in matrimonio in Parte_1 Bordighera il 30.5.2009 con e che dall'unione sono nate le figlia CP_1 Per_1
(18 anni, essendo nata il [...]), TI (16 anni, essendo nata il [...]) e
(7 anni, essendo nata il [...]), la prima ormai maggiorenne ma Per_2 economicamente non indipendente e le altre due ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 7.6.2023, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Chiedeva, inoltre, che le figlie minori TI e fossero congiuntamente affidate Per_2 ad entrambi i genitori e presso di sé collocate (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che entrambi i genitori provvedessero in forma diretta al mantenimento ordinario delle tre figlie per i periodi di loro rispettiva permanenza presso ciascuno di essi, con pari suddivisione delle spese straordinarie ed accessorie.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro manifestava piena acquiescenza alle domande di controparte, aderendo in toto alle conclusioni da essa rassegnate.
Ciò premesso, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 27.2.2025, rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e deve Parte_1 essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal
Collegio; accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione delle figlie minori TI e delineando un Per_2 regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età delle stesse. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al loro mantenimento così come a quello della figlia (maggiorenne ma economicamente non indipendente) adeguato alle loro Per_1 esigenze e proporzionato alla situazione reddituale degli obbligati.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1182/2024 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bordighera il 30.5.2009 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2009, al n.174, parte II, serie C;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori TI e Per_2 con collocazione prevalente e residenza delle stesse presso l'abitazione della madre.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità̀ genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per le stesse, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
Solo per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità̀ genitoriale separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà̀ i figli presso di sé;
3) assegna a la casa coniugale sita in Vallecrosia, Via Prati Parte_1
Sottostazione n. 4;
4) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé le figlie minori TI e a weekend alternati dal venerdì al termine del Per_2 proprio orario di lavoro fino alla domenica sera dopo la cena alle ore 21.30 (ore
22.00 in periodo estivo) nonché ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino a dopo la cena alle ore 21.30 (ore 22.00 in periodo estivo); quanto precede fatta salva la possibilità̀ per il padre di accordarsi direttamente con le figlie minori in settimana, nei giorni non festivi, al fine di incontrarle nel pomeriggio, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Le figlie minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio nonché il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì̀ dell'Angelo.
Entrambi i genitori nelle vacanze estive potranno tenere con sé le figlie minori per un periodo di 15 giorni consecutivi in concomitanza delle loro ferie lavorative;
periodi da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ciascun anno, avendo in ogni caso cura di non sovrapporli. Nel restante periodo delle vacanze estive si manterrà l'alternanza della presenza delle figlie minori presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie minori per il periodo di una ulteriore settimana in concomitanza con le proprie ferie in un periodo qualunque dell'anno, previa comunicazione alla madre con almeno un mese di anticipo.
Con impegno assunto dalla madre di comunicare ogni anno tempestivamente al padre l'incontro annuale con i testimoni di Geova che si tiene a Cameri, in modo da non far coincidere tale data con i periodi di ferie del padre;
quanto precede prevedendosi che per gli altri due incontri annuali, ove cadenti nei weekend di competenza del padre, quest'ultimo abbia il diritto di recuperarlo;
5) pone a carico di entrambi i genitori in foma diretta il mantenimento ordinario delle figlie TI e (minorenni) e (maggiorenne ma Per_2 Per_1 economicamente non indipendente) per i periodi di rispettiva permanenza delle stesse presso ciascuno di essi;
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1182/2024 R.G.A.C.C.
6) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie ed accessorie riguardanti le figlie TI, e così Per_2 Per_1 come di seguito specificate in via esemplificativa:
- Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) tickets sanitari per trattamenti sanitari o per visite di cui ai punti precedenti;
- Spese mediche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private a pagamento ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli di cui al paragrafo precedente;
d) farmaci particolari sempre dietro consiglio medico (con la precisazione che i farmaci da banco non verranno rimborsati all'altro genitore);
- Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici, vocabolari e materiale di corredo scolastico compresi apparati tecnologici ove richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa/buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) vestiario/abbigliamento quali capispalla, scarpe, ecc. al cambio di stagione oppure quando si presenta l'esigenza.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi d'istruzione, attività̀ sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese per conseguimento patente/patentino e per acquisto di mezzi (motorino, automobile, ecc.) e la relativa assicurazione e spese di manutenzione;
d) cellulari e loro ricariche o abbonamenti, computer, tablet, ecc.
Il genitore che avrà̀ anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà̀ documentare all'altro genitore la spesa. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo sostenute in assenza di esso.
Pertanto, per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 21.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4