Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 813/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. IRENE CIANI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SAMUELE MARCANTONI con elezione di domicilio presso il loro studio in Pesaro, Via
San Decenzio n. 16/A
-ATTORE opponente -
contro
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. TANUCCI CONSUELO CP_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso il suo studio in Fano, Viale I Maggio n. 121
- CONVENUTO opposto-
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
depositate telematicamente il 18.10.2024, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione e per i motivi indicati in atti (da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti): - dichiarare non dovuta dall'opponente, per le causali esposte in atti, la somma precettata, nulla escluso;
- in ogni caso, dichiarare non dovuti dall'opponente gli importi ex adverso richiesti per le mensilità precedenti all'ottobre 2020 nonché, visto quanto statuito nella sentenza di divorzio, dichiarare non corretti quelli successivi al 21.12.2021 e al
3.12.2022, per le causali esposte in atti (da aversi qui per integralmente richiamate e trascritte); - dichiarare
l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata nei confronti del sig. AL e riservato quant'altro. Il tutto con condanna delle spese Parte_1 di giudizio”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 18.10.2024, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'opposizione all'atto di precetto proposta dal Sig.
con conseguente ripristino dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alle somme ricalcolate sulla Pt_1 scorta dell'ordinanza del medesimo Tribunale del 20.06.2023, dichiarandole dovute da parte dell'opponente,
Sig. . Con vittoria di spese.”. Pt_1
Motivi della decisione
Con atto di citazione ex art. 615, I comma c.p.c, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli il 7.04.2023 per l'importo di € 69.160,00 da che agiva in forza della sentenza di CP_1 separazione dei coniugi n. 39/2023 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 17.01.2023 e con cui veniva
CP_ disposto, tra le altre statuizioni, che il versasse alla sig.ra la somma mensile di € 1.600,00 Pt_1 complessivi a titolo di mantenimento ordinario dei due figli nonché la somma di € 1.000,00 quale assegno di mantenimento in suo favore (somme entrambe soggette a rivalutazione annuale Istat).
CP_ L'attore deduceva l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata in quanto il precetto risulterebbe illegittimo ed erroneo: in particolare, veniva evidenziato come in precetto erano stati erroneamente conteggiati gli importi relativi al mantenimento della moglie e dei figli a far data da aprile 2020 (deposito del ricorso per separazione dei coniugi da parte del sig. ) anziché a partire da settembre 2020 (ovvero dal Pt_1 CP_ deposito della comparsa di costituzione della sig.ra nel giudizio di separazione); inoltre, veniva evidenziato che non era stato tenuto conto degli importi già corrisposti dal in favore della moglie a Pt_1 titolo di mantenimento.
Parte attrice chiedeva, quindi, che, previa sospensione dell'esecuzione/efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarata non dovuta la somma precettata e comunque non dovuti gli importi richiesti per le mensilità
precedenti ad ottobre 2020 e che venisse dichiarato nullo e/o inefficace l'atto di precetto e inesistente/illegittimo il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Vista l'istanza di sospensione, veniva instaurato sub-procedimento di inibitoria (RG 813-1/2023). In sede di udienza di comparizione parti, l'opponente dava atto che, nelle more, era intervenuta sentenza di divorzio che ridimensionava gli impegni economici posti a carico del . Detto procedimento si concludeva con Pt_1 ordinanza del 20.06.2023 con cui veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo in relazione alle somme di cui al precetto, ritenuta la non correttezza della somma precettata, anche in considerazione dell'intervenuta sentenza di divorzio. Successivamente, con decreto del 27.07.2023, rilevato che la convenuta non si era costituita e ritenuta operante la sospensione prevista dall'art 2, comma 4, del D.L.61/2023, veniva rinviata la prima udienza al
12.10.2023 per consentire alla stessa di costituirsi nei termini.
CP_ In data 27.07.2023 si costituiva la sig.ra , sostenendo il proprio pieno dritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del . Pt_1
In particolare, l'opposta dava atto che in data 15.05.2023 veniva pubblicata sentenza definitiva di scioglimento degli effetti civili di matrimonio tra le parti, che stabiliva a carico del l'obbligo di versare a favore della Pt_1 CP_
la somma complessiva di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti dei figli e la somma CP_ di € 300,00 quale assegno divorzile in favore della;
dava, altresì, atto che in data 19.06.2023 veniva pubblicata sentenza della Corte di Appello di Ancona che modificava parzialmente la sentenza di separazione dei coniugi, disponendo l'obbligo del di versare la complessiva somma di € 1.400,00 quale Pt_1 CP_ mantenimento dei figli e la somma di € 600,00 quale mantenimento della .
Parte opposta rivedeva, quindi, i conteggi precedentemente indicati in precetto, individuando quale importo dovuto dal la complessiva somma di € 28.573,45, comprensiva di interessi. Pt_1
Chiedeva, infine, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione all'atto di precetto del , con Pt_1 conseguente ripristino dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alle somme ricalcolate sulla scorta dell'ordinanza del 20.06.2023, dichiarandole dovute da parte del sig. . Pt_1
In sede di prima udienza di comparizione del 12.10.2023, parte convenuta opposta chiedeva che venisse tentata la conciliazione tra le parti. A scioglimento della riserva assunta all'esito della detta udienza, si riteneva superfluo fissare udienza per il tentativo di conciliazione, rilevato che nessuna delle parti era comparsa personalmente alla prima udienza, e, vista la natura documentale della causa, si rinviava al 18.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189 cpc.
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione risulta in parte fondata ed è, pertanto, parzialmente da accogliere.
Preliminarmente, si rileva la tardività delle deduzioni in merito a fatti nuovi svolte da parte opposta in sede di comparsa conclusionale (depositata telematicamente in data 18.11.2024) nonché della documentazione alla stessa allegata, che pertanto è da considerarsi non ritualmente acquisita al processo e di cui non se ne dovrà
tenere conto. La comparsa conclusionale ha infatti natura meramente illustrativa, essendo volta ad esplicare quanto già emerso ed affrontato in corso di causa, con la conseguente preclusione di allegazioni e deduzioni nuove e diverse.
CP_ Nel merito, la con l'atto di precetto poi opposto intimava al il pagamento della complessiva somma Pt_1 di € 69.160,00, oltre rivalutazione ed interessi, in forza della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n.
39/2023 già richiamata. Successivamente, con comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio di opposizione ex art. 615
c.p.c., in considerazione dell'ordinanza del 20.06.2023 emessa da questo Tribunale all'esito del sub- procedimento di inibitoria, parte opposta ricalcolava la somma richiesta al nel complessivo importo di Pt_1
€ 28.573,45 (comprensiva di interessi).
In particolare:
-viene richiesto il pagamento di € 3.750,00 per mantenimento dei figli per il periodo agosto/dicembre 2021 inclusi, indicando quale importo versato dal sig. la somma di € 3.250,00. Pt_1
Al riguardo, parte opponente non contesta una siffatta quantificazione. Esaminata, inoltre, la documentazione versata in atti dalla stessa opponente (doc. 7 atto di citazione - doc. 1 prima mem. 171 ter cpc), si evince come,
per detto periodo, i versamenti effettuati dal corrispondano effettivamente a quanto riportato Pt_1 dall'opposta;
-viene richiesto il pagamento di € 10.410,00 per mantenimento dei figli per il periodo gennaio 2022/luglio
2023 inclusi (in considerazione della decorrenza degli importi stabiliti nella sentenza di divorzio depositata in atti da entrambe le parti, nella cui parte motiva veniva disposto “a carico di un assegno di Parte_1 euro 500,00 mensili per il mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, con effetto a decorrere dalla presentazione del ricorso per divorzio” ovvero dalla data del 21.12.2021), individuando come somma già corrisposta a tale titolo dal l'importo di € 8.590,00. Pt_1
Parte opponente contesta tale quantificazione, indicando quale somma versata dal il diverso importo di Pt_1
€ 10.590,00.
Sul punto, si rileva preliminarmente che con atto di precetto l'odierna opposta richiedeva al il Pt_1 pagamento del contributo per mantenimento dei figli sino al mese di marzo 2023. Invero, con comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione e coi successivi atti di causa, l'opposta richiede il pagamento del mantenimento sino a luglio 2023.
La domanda così avanzata relativa al pagamento di tali ulteriori mensilità (aprile/luglio 2023) non può essere ammessa, risultando una pretesa ulteriore rispetto a quella avanzata con l'atto di precetto, in cui non viene nemmeno richiesto il pagamento delle future ed eventuali mensilità a scadere.
Pertanto, la somma che il sig. avrebbe dovuto corrispondere per il mantenimento dei figli per il periodo Pt_1 di riferimento gennaio 2022/marzo 2023 è pari ad € 15.000,00 (€ 1.000,00 x 15 mensilità) e non la maggiore somma indicata dall'opposta di € 19.000,00 (€ 1.000,00 x 19 mensilità).
Chiarito ciò, la somma che risulta essere stata versata dal quale contributo al mantenimento dei figli, Pt_1 ricalcolata in relazione al periodo di riferimento gennaio 2022/marzo 2023 esaminando la documentazione in atti (docc. n. 7 e n. 1 già citati), è pari al diverso importo di € 7.590,00.
Pertanto, dalla somma di € 15.000,00 (come ricalcolata) dovrà essere detratta la diversa somma di € 7.590,00, per un importo residuo a carico del di € 7.410,00; Pt_1 -viene richiesto il pagamento della somma di € 9.600,00 (periodo agosto 2021/novembre 2022) quale contributo al mantenimento della moglie (quantificazione contro cui parte opponente non solleva specifiche contestazioni, né dalla documentazione in atti emergono pagamenti riferibili a tali causali per il periodo temporale di riferimento).
Viene richiesto, altresì, il pagamento della somma di € 1.800,00 per il periodo dicembre 2022/luglio 2023 quale assegno divorzile, in considerazione di quanto stabilito nella sentenza di divorzio, ove in parte motiva veniva stabilito: “Gli effetti della presente pronuncia per quanto riguarda l'attribuzione di un assegno divorzile decorrono dal momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio (fino a tale data è dovuto l'assegno di mantenimento per la coniuge separata)”, ovvero a decorrere dalla data del 3.12.2022. Anche su tale quantificazione operata dall'opposta, non vi sono specifiche contestazioni dell'opponente.
CP_ Sul punto, si rileva che la con atto di precetto richiedeva il pagamento di quanto alla stessa spettante per mantenimento del coniuge sino al mese di marzo 2023. Invero, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta, ampliando la propria domanda, richiede il pagamento anche di mensilità successive, sino a luglio 2023.
La domanda relativa al pagamento di tali ulteriori mensilità (aprile/luglio 2023) non può dunque essere ammessa, per le medesime ragioni di cui sopra.
Pertanto, la somma che il avrebbe dovuto corrispondere per il mantenimento della moglie (rectius, Pt_1 quale assegno divorzile) per il periodo di riferimento dicembre 2022/marzo 2023 è pari ad € 1.200,00 (€ 300,00
– quale importo dell'assegno divorzile - x 4 mensilità) e non la maggiore somma indicata dall'opposta di €
2.400,00 (€ 300,00 x 8 mensilità).
Ne consegue che la somma dovuta dal per detto periodo e per tali causali è pari ad € 600,00 (€ 1.200,00 Pt_1
- € 600,00 quale somma già versata dallo stesso, come dedotta dalla stessa parte opposta e non contestata dall'opponente).
Per quanto riguarda gli interessi, l'indicazione operata dall'opposta in corso del presente giudizio di opposizione appare generica, non essendo stata offerta al giudicante alcuna indicazione circa il calcolo seguito per la proposta quantificazione;
del pari generiche appaiono le contestazioni mosse dall'opponente sul punto, che non supporta né argomenta le proprie doglianze in merito. Peraltro, in atto di precetto non venivano neppure calcolati gli interessi, chiedendone solo il riconoscimento in via del tutto generica ed aspecifica.
Gli interessi saranno pertanto dovuti come per legge, calcolati sulla minore somma riconosciuta.
In punto alle somme richieste nell'atto di precetto relative alle mensilità di aprile/agosto 2020, si ribadisce la non correttezza della relativa allegazione contenuta nell'atto di precetto, non potendo essere preteso il pagamento di somme non dovute. Ciò in considerazione della decorrenza degli effetti della sentenza di separazione dei coniugi dalla proposizione della domanda, da intendersi qui nella costituzione della convenuta in sede di separazione, avvenuta nel settembre 2020. Pretesa, peraltro, avanzata con atto di precetto ma non riproposta in sede di comparsa di costituzione.
In conclusione, visto l'atto di precetto nonché la riformulazione operata dall'opposta con comparsa di costituzione in sede di giudizio di opposizione, dal riconoscimento della debenza di una sola parte di quanto riconosciuto nel precetto, deriva la validità dell'intimazione per la somma effettivamente dovuta: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per
l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma
domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma
effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”. (Cass. Civile
Ord. n. 20238 del 22/07/2024).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione svolta da deve essere accertata la Parte_1 sussistenza del diritto della convenuta di agire per il pagamento del minore importo di € 21.360,00 (€ 3.750,00
+ € 7.410,00 + € 9.600,00 + € 600), oltre interessi legali dalla data del precetto (7.4.23).
Le spese di lite si compensano integralmente stante la soccombenza reciproca parziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione svolta, accerta il diritto della convenuta di agire in via CP_2 esecutiva in virtù del precetto notificato in data 7.04.2023 limitatamente al minore importo di € 21.360,00 oltre interessi legali dalla data del precetto (7.4.23).
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 16.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini