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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3878 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: divisione di beni ereditari,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nata a [...] il 29 marzo C.F._1 Parte_2
1950 c.f. , , nata a [...] l'1 C.F._2 Parte_3 gennaio 1952 c.f. rappresentate e difese dall'avv. prof. Daniele C.F._3
Carsana e dall'avv. Vittorio Carsana, domiciliatari in LI alla via Melisurgo, 44;
-attrici-
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Di Maio, domiciliatario in C.F._4
Forio (NA) alla via Zappino 5, in proprio e nella qualità di erede dell'originario attore
, nato a [...] il [...] e deceduto a Qualiano (NA) il Persona_1
6.6.2020, c.f. ; C.F._5
- attore-
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._6 difeso dall'avv. CE Molino, domiciliatario in Ischia (NA), alla via Fondo Bosso, 16;
-convenuto-
Conclusioni: per le attrici di , di , di Parte_1 Pt_1 Controparte_3 Pt_1 Parte_3
: “in via principale non si oppongono ed anzi aderiscono” all'istanza del di Pt_1 CP_2 attribuzione dell'intero compendio immobiliare “chiedendo che si proceda in tal senso, con obbligo da parte del… di corrispondere a ciascuna delle comparenti… la somma… CP_2
corrispondente al valore della rispettiva quota ereditaria, oltre rivalutazione ed interessi. In 2
via subordinata, chiedono disporre lo scioglimento del compendio immobiliare… secondo la prospettazione effettuata dal CTU, attribuendo loro il lotto n. 1 di cui alla tabella 8, o in subordinata alternativa il lotto n. 1 di cui alla tabella 9. In ogni caso… dichiarare l'obbligo del a corrispondere ai comproprietari, pro quota, l'importo da questi incassato per Pt_4 effetto della locazione dell'immobile comune identificato in catasto alla p.lla 189, sub 2” e porre le “spese a carico dei condividenti stessi… secondo le rispettive quote di comproprietà”; per l'attore : “si riporta agli atti e documenti di causa”; Controparte_1 per il convenuto “rigetto della domanda di divisione giudiziale dei beni in CP_2
quanto inammissibile per la carenza di legittimazione attiva con la condanna di essi attori, in solido, al pagamento delle spese, ivi comprese la quota parte della consulenza tecnica di ufficio versata dal convenuto per complessivi € 4.016.32 (50% dell'importo CP_4
liquidato), nonché alle spese per la procedura di mediazione pari a € 713,33. Condannarsi altresì essi attori, in solido, al pagamento delle competenze per la procedura extragiudiziale di mediazione obbligatoria… nonché le competenze di causa… per complessivi € 29.193,00 oltre alle spese forf. (15%) e oneri di legge se dovuti”; “in via gradata, ove sia accertata
l'ammissibilità della domanda di divisione giudiziale, … chiede dichiararsi, con sentenza parziale, la devoluzione testamentaria della quota ereditaria di pertinenza della defunta
[...]
, pari a 10/14 della intera massa ereditaria, in [suo] favore … e rimettersi Parte_5
la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A).- Parte_1 Parte_1 Parte_6 Parte_3
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 Persona_1
CP_2
Gli attori hanno esposto, in particolare, di essere comproprietari, in regime di comunione con il convenuto, dei seguenti immobili, già di proprietà esclusiva di e Controparte_1
poi devoluti per successione ai loro sette figli: , , Parte_7 Pt_3 Per_2
CE, e : CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 Pt_1
1). immobile sito in Monte di Procida (NA) alla via Torrione, 35, identificato in N.C.E.U. al fg. 7, p.lla 189, sub. 2, 3 e 4;
2). piano cantinato identificato in C.T. al fg. 7, p.lla 189, sub 1;
3). strada di accesso e corte, riportate in N.C.E.U. al fg. 7., p.lla 685;
4). terreni (orti e giardini) riportati in C.T. al fg. 7, p. lle 683, 686, 181 e 684;
5). piccolo manufatto ad uso rurale, identificato in C.T. al fg. 7, p. lla 386. 3
Gli attori hanno ulteriormente precisato che la comunione è derivata dalle successioni in favore dei figli di di e così come segue: CP_1 Pt_1 Parte_7
-. In data 6 maggio 1963 è deceduto ab intestato di , lasciando a sé Persona_3 Pt_1
superstiti il coniuge (deceduta il 2 novembre 1992) e le figlie Persona_4 Parte_1
e di (odierne attrici); CP_3 Parte_3 Pt_1
-. In data 26 novembre 1978 è deceduta di , nubile e senza figli, che con Parte_3 Pt_1
Cont testamento olografo (pubblicato nel 2009) ha nominato eredi le sorelle e Persona_5
di ; Pt_1
-. Nel corso del 1982 è deceduto ab intestato di , lasciando a sé Persona_6 Pt_1
superstiti il coniuge (deceduta il 21 gennaio 1989) ed i figli e Persona_7 CP_1
di (odierni attori); Persona_1 Pt_1
-. Nello stesso anno è deceduto ab intestato di , lasciando a sé superstiti Persona_8 Pt_1
il coniuge di IO (deceduta il 29 dicembre 2000) e il figlio di Per_9 Persona_10
; Pt_1
-. In data 28 luglio 1985 è deceduto di che, con testamento, ha Persona_11 Pt_1
nominato sue eredi le sorelle e di;
CP_6 CP_8 Pt_1
-. In data 26 giugno 2004 è deceduta di che, con testamento pubblico Persona_5 Pt_1
(pubblicato nel 2009), ha nominato erede la sorella di;
CP_8 Pt_1
-. In data 9 dicembre 2001 è deceduto ab intestato di , la cui quota di Persona_10 Pt_1
2/14 è andata ad accrescere quella degli altri eredi;
-. In data 22 febbraio 2016 è deceduta di , che con testamento pubblico CP_8 Pt_1
(pubblicato il 4 maggio 2016), ha nominato suo erede (odierno convenuto), CP_2
subentrato, pertanto, nella quota di 26/42.
Hanno dedotto, pertanto, che ad oggi la proprietà dei beni in comunione appartiene a;
- e di per la quota di 8\42 (pari a 8\126 Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_1
ciascuna);
- e per la quota di 8\42 (pari a 12\126 ciascuno); CP_1 Per_1 CP_1
- per la quota di 78/126. CP_2
Gli attori hanno lamentato che avrebbe concesso in locazione a terzi – senza CP_2
previo accordo o informazione agli altri comproprietari – una delle unità immobiliari comuni, percependo un canone mensile di euro 400,00; per tale motivo, egli è tenuto a restituire pro quota gli importi incassati indebitamente, ovvero la somma corrispondente al valore locativo effettivo dell'immobile. 4
Gli attori hanno inoltre rappresentato quale, a loro giudizio, sarebbe la soluzione più equa per lo scioglimento della comunione, articolata come segue:
-. stirpe di : e di potrebbero Persona_6 Pt_1 CP_1 Persona_1 Pt_1
“acquisire… l'immobile A3 (€ 100.953,95), cioè l'appartamento al piano terra distinto in catasto al F. 7 Part.lla 189 sub 3 [da essi già detenuto da circa un decennio]… comprensivo anche dei diritti proporzionali sugli immobili A6 ed A7, con un conguaglio in denaro, pari ad
€ 68.605,72, per il raggiungimento della quota di spettanza da riscuotersi dall'erede Ing.
”; CP_2
-. stirpe di : e di Persona_3 Pt_1 Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_1
potrebbero acquisire “l'immobile A2 (€ 164.305,30), con i diritti proporzionali sugli immobili
A6 ed A7 con un conguaglio in denaro pari a € 5.254,37, da riscuotersi dall'erede Ing. CP_2
;
[...]
-. stirpe di : potrebbe acquisire “gli immobili CP_8 Pt_1 CP_2
contrassegnati con i pedici A1, A4, comprensivi dei diritti proporzionali sugli immobili A6 ed
A7 nonché gli immobili A5, A8, A9 ed A10, con un conguaglio in denaro pari a € 73.860,09 da versarsi agli eredi e ”. Persona_6 Persona_3
Gli attori hanno infine rappresentato che, a seguito di numerosi tentativi di divisione amichevole, i beni risultano tuttora in regime di comunione indivisa.
Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di:
1). disporre lo scioglimento della comunione dei beni immobili descritti, possibilmente secondo le modalità, attribuzioni e conguagli da essi proposti, ovvero secondo modalità diverse che il Tribunale ritenga più eque;
2). dichiarare l'obbligo del convenuto di corrispondere agli altri comproprietari, pro quota, le somme percepite a titolo di canone di locazione, ovvero l'importo maggiore corrispondente al valore locativo effettivo dell'immobile locato;
3). porre le spese di divisione a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, con condanna dell'eventuale opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il convenuto costituitosi, ha dichiarato di non opporsi allo scioglimento della CP_2
comunione richiesto dagli attori, deducendo quanto segue:
-. Di aver proposto una soluzione transattiva sulla base di una prima perizia estimativa, redatta da un tecnico incaricato dalle parti al fine di giungere a una composizione bonaria dell'annosa controversia;
tuttavia, a seguito di rilievi scritti sollevati su aspetti estranei al valore economico dei cespiti, le originarie valutazioni sono state modificate, attribuendo un valore sproporzionato all'appartamento al primo piano (di interesse per il Verde) rispetto ai due 5
appartamenti al piano terra, circostanza che ha impedito di raggiungere un accordo condiviso sul valore effettivo dei beni;
-. Che, in relazione alla proposta attorea di divisione dell'immobile in tre porzioni, non è stato possibile addivenire ad alcun accordo, stante la mancata intesa sia sull'entità dei conguagli compensativi delle rispettive quote, sia sull'impegno richiesto agli attori di procedere, prima della divisione, alla liberazione dei terreni occupati da un soggetto estraneo, con il quale gli stessi avrebbero riferito di intrattenere rapporti;
-. Quanto alla locazione di uno degli appartamenti siti al piano terra, di aver più volte sollecitato i comproprietari ad intervenire con lavori di manutenzione, considerato lo stato di abbandono in cui l'immobile versava da anni;
di conseguenza, la locazione è stata funzionale sia a preservare il valore del bene, sia a produrre utili da ripartire con gli altri condividenti, non essendosi mai opposto a rendere il conto dei frutti civili percepiti a tale titolo;
-. Infine, di ritenere che la stima dei beni deve essere aggiornata alla luce della delibera della
Giunta Comunale di Monte di Procida n. 104 del 28.12.2018, con cui è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), che prevede la realizzazione di un parco lineare di collegamento con il campo sportivo, interessando i terreni circostanti l'immobile comune, identificati alle particelle 683, 684, 685, 686 e 181; intervento urbanistico che comporterebbe una notevole riduzione del valore commerciale dei beni, per effetto dell'assoggettamento a vincolo preordinato all'espropriazione e agli impegni urbanistici assunti dall'ente locale.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1). disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione delle quote sulla base di un progetto divisionale che tenga conto del valore effettivo dei beni, con eventuale corresponsione di conguagli per le quote eccedenti;
2). In subordine, ai sensi dell'art. 720 c.c., di attribuirgli l'intero compendio immobiliare, con addebito dell'eccedenza e obbligo, a suo carico, di corrispondere agli altri condividenti le somme corrispondenti alle rispettive quote ereditarie;
3). porre le spese e competenze di causa a carico dei condividenti in solido, o in subordine, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc, il convenuto nella CP_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. deducendo che l'attore era Persona_1
nelle more deceduto in data 6 giugno 2020, ha chiesto, oltre al il rigetto delle domande degli attori, di fissare ex art. 749 c.p.c. un termine entro il quale il chiamato all'eredità, CP_1 di , dichiarasse se intendeva accettare o rinunciare all'eredità del fratello
[...] Pt_1 6
; l'attribuzione della quota relitta del coerede , pari ad 1/7 Per_1 Persona_12
degli immobili, in suo favore quale erede testamentario di o, in Persona_13 subordine, di accertare l'incremento delle rispettive quote in proporzione di quelle spettanti in concorso tra successione testamentaria e legittima, per complessivi 26/42 degli immobili relitti in favore dello stesso CP_2
Espletate la prova testimoniale e una CTU per la predisposizione di un progetto di divisione, nelle note di trattazione scritta del 4 luglio 2023 il convenuto ha chiesto la decisione, in via preliminare, della “questione sulla titolarità dei diritti per cui è causa”, rilevando che dalla documentazione in atti emerge che i danti causa delle parti erano livellari, mentre la proprietà degli immobili appartiene alla e non risulta agli atti alcuna affrancazione Testimone_1
formale.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, in data 5 dicembre 2023 CP_1
di si è costituito in giudizio con nuovo difensore, avv. Gianluca Di Maio, in
[...] Pt_1
sostituzione del precedente, rappresentando che, nel corso del giudizio, è deceduto in data
6.6.2020 a Qualiano (NA) il germano di , celibe e senza figli, Persona_1 Pt_1
comproprietario e parte processuale del presente giudizio, con conseguente accrescimento della sua quota ereditaria.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per la morte di di e riassunto il Persona_1 Pt_1
giudizio, con comparsa del 21 ottobre 2024 si è costituito in Controparte_1
giudizio anche quale unico erede del fratello di e ha chiesto al Persona_1 Pt_1
Tribunale di riservare la causa in decisione sulla questione dell'ammissibilità della proposta domanda giudiziale di divisione.
Nelle note scritte del 25 giugno 2024, le attrici e di Parte_1 CP_3 Parte_3
hanno dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale “quanto al problema Pt_1 dell'esistenza dei “livelli” (questione sollevata dalla CTU)… evidenziando che essa riguarda solo alcuni terreni (quelli identificati con i sub 683, 686, 181 e 684) e non l'intero compendio immobiliare, e che detti beni sono stati, per oltre un secolo, ininterrottamente e pacificamente posseduti animo domini dai danti causa … e dai loro aventi causa”.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B).- Le parti non hanno provato di essere proprietarie degli immobili di cui hanno domandato la divisione e chiesto l'assegnazione ex art. 720 c.c.
Se, infatti, nelle cause di divisione non è richiesta, a pena di improcedibilità della domanda, la produzione della documentazione comprovante le trascrizioni e le iscrizioni sull'immobile 7
comune, come di recente statuito dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza 28 maggio 2020 n.
10067), resta fermo a carico delle parti – come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte nella predetta pronuncia – l'onere di fornire la prova della proprietà del bene oggetto di divisione, onere certamente più contenuto rispetto a quello richiesto nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà (poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà di una parte e di negare quella dell'altra), ma pur sempre sussistente, trattandosi di accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, non essendo consentito all'autorità giudiziaria la produzione di effetti sostanziali vietati dall'autonomia privata (cfr. Cass. n. 630/2003) ed essendo, pertanto, onere delle parti dare la prova del titolo di provenienza del bene che sarà oggetto di pronuncia costitutivo-traslativa.
In particolare, in punto di accertamento della proprietà dei beni in capo alle odierne parti del giudizio, dalla relazione redatta dal CTU ing. emerge quanto segue: Persona_14
-. la domanda giudiziale proposta da , e Parte_1 CP_3 Pt_3 CP_1 Per_1
di ha ad oggetto un compendio immobiliare sito nel Comune di Monte di
[...] Pt_1
Procida (NA), con accesso principale da Via Torrione 35, originariamente di proprietà di di Stelletta, deceduta ab intestato in data 18 marzo 1939 lasciando a sé Parte_7
superstiti – quali unici eredi – il coniuge di ed i sette figli nati CP_1 Pt_1
Per_1 dall'unione con quest'ultimo: , Parte_8 Per_2 Persona_15
CE, e di ); CP_7 Controparte_8 Pt_1
-. il compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione è composto da: a) fabbricato principale articolato su più livelli, con annesse aree scoperte sistemate a vialetto di accesso, cortile e giardino;
b) terreni di tipo agricolo attigui al fabbricato principale;
c) corpo di fabbrica minore dislocato nella zona dei terreni agricoli;
-. “Procedendo con ordine, si evidenzia quanto segue:
Fabbricato principale
L'edificio si sviluppa su tre piani (seminterrato, terra e primo).
Il piano seminterrato non è censito al catasto fabbricati di Monte di Procida, ma corrisponde
“con ogni probabilità” all'immobile censito al catasto terreni come foglio 7, particella 189, subalterno 1, classificato come “porzione rurale di fabbricato promiscuo” senza superficie a far data dall'impianto meccanografico del 1972.
Non esistendo grafici catastali di riferimento, non è possibile essere dare certezza assoluta all'affermazione (invero avvalorata dal fatto che i piani fuori terra censiti in N.C.E.U.
“partono” dal subalterno 2). 8
L'immobile in oggetto – foglio 7 particella 189 subalterno 1 del catasto terreni – risulta attualmente e storicamente intestato a vari nominativi, riconducibili ai soggetti coinvolti nel presente giudizio, qualificati come con diverse quote nonché alla CP_9 [...]
per il diritto del concedente. Controparte_10
La circostanza emerge dalla relativa visura censuaria storica (cfr. allegato 3). …
Il piano terra dell'edificio è composto da due unità immobiliari attualmente censite al catasto fabbricati di Monte di Procida con i seguenti estremi salienti:
· Foglio 7, particella 189 subalterno 2, vani 4, superficie catastale totale 101 mq (escluso aree scoperte 101 mq), categoria A/4 (i.e. abitazioni di tipo popolare).
· Foglio 7, particella 189 subalterno 3, vani 2.5, superficie catastale totale 62 mq (escluso aree scoperte 62 mq), categoria A/4 (i.e. abitazioni di tipo popolare). …
Il primo piano dell'edificio è composto da un'unica unità immobiliare, attualmente censita al catasto fabbricati di Monte di Procida con i seguenti estremi salienti: foglio 7, particella 189, subalterno 4, superficie catastale totale 195 mq (escluso aree scoperte 185 mq), categoria
A/7
(i.e. abitazioni in villino). …
Per tutte le suddette unità immobiliari dislocate ai piani “fuori terra” esistono le planimetrie catastali.
Tutti i grafici sono datati 1940 (le discrasie saranno discusse nel prosieguo …).
Gli indicati estremi del catasto urbano corrispondono a quelli attribuiti ab origine ad ognuna delle suddette unità.
Il lastrico solare dell'edificio è accessibile dall'appartamento al primo piano, ma di fatto non risulta accatastato.
La porzione fuori terra del fabbricato principale è tuttora impropriamente censita anche al catasto terreni del Comune di Monte di Procida come foglio 7 particella 189 senza subalterno.
L'immobile in oggetto – foglio 7 particella 189 senza subalterno del catasto terreni – è classificato come “fabbricato promiscuo” dell'estensione di 265 mq a far data dall'impianto meccanografico del 1972.
La visura censuaria è priva d'intestazione (al presente e storicamente).
Poc'anzi è stato discusso il piano seminterrato della stessa costruzione (censito al catasto terreni come “fol 7 p.lla 189 sub 1 e “porzione di fabbricato promiscuo”) ed è stata evidenziata la notizia di un LIVELLO. 9
E' verosimile ritenere, anche alla luce di quanto si dirà a breve per alcuni fondi agricoli limitrofi e ricompresi nel compendio d'interesse, che tale interessi anche i piani Pt_9
superiori.
Area scoperta sistemata a vialetto di accesso e cortile
L'area in oggetto ricade sulla particella 685 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di
Monte di Procida, classificata come “area” (già “ente urbano”) dell'estensione di 695 mq
(ma in realtà 370 mq circa).
La visura censuaria è priva d'intestazione (al presente e storicamente).
Il cortile si sviluppa davanti all'ingresso principale del fabbricato è funge, altresì, da via di transito ed accesso ai terreni agricoli di cui si dirà appresso. …
Area scoperta sistemata a giardino
L'area in oggetto ricade sulla particella 686 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di
Monte di Procida, classificata come “seminativo arborato” dell'estensione di 370 mq (ma in realtà 695 mq circa).
L'area in oggetto risulta attualmente e storicamente intestata a vari nominativi, riconducibili ai soggetti coinvolti nel presente giudizio, qualificati come con diverse quote CP_9
nonché alla per il diritto del concedente. Controparte_10
La circostanza emerge dalla relativa visura censuaria storica (cfr. allegato 11). …
Terreni di tipo agricolo
Il fondo in oggetto ricade nell'insieme (da ovest ad est):
· Sulla particella 683 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Monte di Procida, classificata come “vigneto arborato” dell'estensione di 536 mq.
· Sulla particella 181 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Monte di Procida, classificata come “agrumeto” dell'estensione di 1220 mq.
· Sulla particella 684 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Monte di Procida, classificata come “vigneto” dell'estensione di 1305 mq.
Tutte le suddette particelle risultano attualmente e storicamente intestate a vari nominativi, riconducibili ai soggetti coinvolti nel presente giudizio, qualificati come con CP_9
diverse quote nonché alla per il diritto del Controparte_10
concedente.
La circostanza emerge dalle visure censuarie storiche di ciascuna di esse (cfr. allegato 12, allegato 13 e allegato 14).
Corpo di fabbrica minore dislocato nella zona dei terreni agricoli 10
La costruzione, ad un sol piano fuori terra, non è censita al catasto fabbricati di Monte di
Procida, ma è censita al catasto terreni come foglio 7 particella 386 e come “ente urbano” dell'estensione di 16 mq a far data dall'impianto meccanografico del 1972.
La visura censuaria è priva d'intestazione (al presente e storicamente)”.
Già nella relazione notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari, peraltro, si evidenziava la presenza del “livello” menzionato dal CTU.
Stanti le risultanze ipocatastali, occorre, pertanto accertare, sia pure incidenter tantum ai fini della decisione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, l'effettiva sussistenza/esistenza del rapporto di livello.
Giova, al riguardo, evidenziare che il “livello” è un contratto agrario con cui il proprietario del fondo (detto concedente o titolare del dominio diretto) concedeva ad altri (livellario o titolare del dominio utile) il possesso e lo sfruttamento del fondo (terreno agricolo ma anche immobile urbano), ponendo a carico del livellario l'obbligo del pagamento di un canone
(detto censo) e/o del miglioramento del fondo.
In virtù dell'applicazione, in via analogica, delle norme codicistiche dettate in materia di enfiteusi deriva che al livellario, oltre al diritto di possedere e usare il fondo, è attribuito il diritto di affrancazione, cioè il diritto di divenire proprietario dell'immobile mediante il pagamento di una somma di denaro pari a 15 volte l'ammontare del canone (art. 9 legge 18 dicembre 1970 n. 1138): si tratta di un diritto potestativo cui il concedente non può opporsi. A favore del concedente è invece previsto il diritto di chiedere giudizialmente la devoluzione del fondo, cioè l'estinzione del livello e la restituzione del bene, qualora il livellario deteriori o non migliori il fondo o sia in mora nel pagamento di due annualità. Si ricorda, tuttavia, che la domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, con prevalenza, quindi, di tale ultimo diritto su quello di devoluzione.
L'art. 1 della Legge 29 gennaio 1974 n. 16 ha stabilito l'estinzione, per ragioni di antieconomicità, dei rapporti perpetui e personali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941 in forza dei quali amministrazioni e aziende autonome dello Stato avevano il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate “in misura inferiore a lire 1.000 annue”.
Tale legge, tuttavia, riguardava solo i soggetti ivi indicati (“amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali”) e un preciso ammontare delle somme in riscossione (inferiori a lire
1.000 annue). 11
Già la Corte dei Conti (Sez. Reg. contr. Campania, parere n. 18/2006 del 20 luglio 2006) aveva avuto modo di precisare che destinatari della Legge 29 gennaio 1974 n. 16 erano unicamente le amministrazioni indicate nell'articolo citato.
Il successivo art. 60 della Legge 222/1985 ha disposto l'estinzione “dal 1° gennaio 1987,
[de]i rapporti perpetui reali e personali, in forza dei quali il Fondo edifici di Culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 (Fondo per il Culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, le Aziende speciali di Culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione) e dei patrimoni di cui all'articolo 55 (Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione), ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue”.
La Mensa Arcivescovile di LI non risulta né tra le amministrazioni indicate nell'art. 1 della Lege 29 gennaio 1974 n. 16, né tra quelle menzionate nell'art. 60 della L. 20 maggio
1985 n. 222 e non è, quindi, interessata dalle disposizioni di estinzione dei diritti perpetui, tra cui il livello, previste dalle leggi sopra citate.
Nel caso di specie, pertanto, non operando l'estinzione ope legis prevista dalla normativa sopra citata, i livelli menzionati nella documentazione esaminata devono considerarsi ancora sussistenti, salvo affrancazione o usucapione giudizialmente accertata.
Orbene, nella certificazione notarile depositata dagli attori è testualmente precisato che “dal
1901 non è stato reperito nei Registri Immobiliari alcun atto di affrancazione del sopracitato livello, né dal 1901 è stato ritrovato presso le conservatorie consultate la costituzione di tale gravame”, né emerge, dalla documentazione in atti, l'esistenza di “usucapioni” accertate giudizialmente.
Non vi è prova, pertanto, della proprietà delle odierne parti degli immobili, sopra indicati, per i quali le parti risultano meramente livellari;
dalla CTU espletata, peraltro, emerge che il livello riguarda tutti gli immobili oggetto del presente giudizio (cfr. pagg. 16, 17 e 18 della
CTU).
Osta alla divisione e all'attribuzione ex art. 720 c.p.c. del compendio ereditario per cui è causa, peraltro, la mancata conformità catastale oggettiva di alcuni immobili, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, come rilevato dal CTU (cfr. pag. 60 e ss. della relazione del CTU), al quale era stato dato demandato, in sede di formulazione dei quesiti, di procedere alla verifica del c.d. allineamento catastale. 12
In particolare, dalla CTU espletata (cfr. pagg. 60 e ss. della relazione) si evince che non sussiste la c.d. conformità catastale oggettiva del seminterrato identificato in C.T. al fg. 7 p.lla
189 sub 1, che è del tutto carente di planimetria depositata in catasto, nonché dell'appartamento al piano terra identificato in N.C.E.U. al fg. 7 p.lla 189 sub 2, dell'appartamento identificato in N.C.E.U. al fg. 7 p.lla 189 sub 3 e dell'appartamento identificato in N.C.E.U. al fg. 7 p.lla 189 sub 4, le cui planimetrie depositate in catasto non rispecchiano l'odierno stato dei luoghi.
Deve sottolinearsi, quindi, la non commerciabilità, allo stato, dei beni immobili per i quali non è presente la conformità catastale oggettiva, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo.
Giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020). 13
Anche sotto questo punto di vista, va dunque disattesa la domanda di divisione – e assegnazione svolta da nella comparsa conclusionale – per tutti gli immobili CP_2
per i quali manca la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto.
Le conclusioni di cui sopra in ordine al difetto della prova della proprietà dei beni e del c.d. allineamento catastale oggettivo rendono del tutto irrilevante la risoluzione della questione sulla esatta individuazione e attribuzione delle quote di proprietà, poiché detto accertamento è funzionale a una divisione (o a una assegnazione dei beni) che, come detto, non può essere conseguita per i motivi sopra esposti.
Detta domanda, peraltro, anche se intesa come autonoma – e cioè indipendente dalla domanda di divisione formulata dagli attori – resta assorbita nel rigetto della domanda di divisione, poiché il convenuto, nel rendere le definitive conclusioni riportate in epigrafe, ha precisato che detta domanda è stata proposta “in via gradata, ove sia accertata l'ammissibilità della domanda di divisione giudiziale” che, però, come visto, è stata disattesa.
C). Va rigettata la domanda proposta dagli attori di condanna del convenuto alla restituzione, pro quota, dei canoni di locazione ricevuti dagli inquilini degli immobili in comunione, trattandosi della corresponsione di un credito ereditario oggetto di domanda di rendiconto che, come noto, deve avvenire ex art. 723 c.c. “dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili”, o comunque dopo la divisione, con formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Giova ricordare che in sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n.
385/1966); inoltre, “l'espressione rendiconto va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione”
(Cass. n. 27086/2021).
La domanda di rendiconto proposta dagli attori è direttamente collegata, nel caso di specie, alla domanda di divisione;
invero, “nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote 14
ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione” (Cass. n.
27086/2021).
Applicando i superiori principi al caso di specie, la resa dei conti, quale operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare, nella ripartizione dei beni, eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, è inammissibile poiché nel caso in esame non si è addivenuti ad uno scioglimento della comunione ereditaria. Atteso lo stato di indivisione, infatti, solo al momento dell'attribuzione delle quote il credito si ripartirà, insieme con le spese, tra i vari condividenti (cfr. Cass. n. 925/1979, Cass. n. 5135/2019).
D). Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nell'esito della lite e nella circostanza che l'esistenza dei livelli e delle difformità catastali è emersa solo in corso di causa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta le domande proposte dalle parti;
2). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
LI, 13/05/2025. IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3878 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: divisione di beni ereditari,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nata a [...] il 29 marzo C.F._1 Parte_2
1950 c.f. , , nata a [...] l'1 C.F._2 Parte_3 gennaio 1952 c.f. rappresentate e difese dall'avv. prof. Daniele C.F._3
Carsana e dall'avv. Vittorio Carsana, domiciliatari in LI alla via Melisurgo, 44;
-attrici-
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Di Maio, domiciliatario in C.F._4
Forio (NA) alla via Zappino 5, in proprio e nella qualità di erede dell'originario attore
, nato a [...] il [...] e deceduto a Qualiano (NA) il Persona_1
6.6.2020, c.f. ; C.F._5
- attore-
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._6 difeso dall'avv. CE Molino, domiciliatario in Ischia (NA), alla via Fondo Bosso, 16;
-convenuto-
Conclusioni: per le attrici di , di , di Parte_1 Pt_1 Controparte_3 Pt_1 Parte_3
: “in via principale non si oppongono ed anzi aderiscono” all'istanza del di Pt_1 CP_2 attribuzione dell'intero compendio immobiliare “chiedendo che si proceda in tal senso, con obbligo da parte del… di corrispondere a ciascuna delle comparenti… la somma… CP_2
corrispondente al valore della rispettiva quota ereditaria, oltre rivalutazione ed interessi. In 2
via subordinata, chiedono disporre lo scioglimento del compendio immobiliare… secondo la prospettazione effettuata dal CTU, attribuendo loro il lotto n. 1 di cui alla tabella 8, o in subordinata alternativa il lotto n. 1 di cui alla tabella 9. In ogni caso… dichiarare l'obbligo del a corrispondere ai comproprietari, pro quota, l'importo da questi incassato per Pt_4 effetto della locazione dell'immobile comune identificato in catasto alla p.lla 189, sub 2” e porre le “spese a carico dei condividenti stessi… secondo le rispettive quote di comproprietà”; per l'attore : “si riporta agli atti e documenti di causa”; Controparte_1 per il convenuto “rigetto della domanda di divisione giudiziale dei beni in CP_2
quanto inammissibile per la carenza di legittimazione attiva con la condanna di essi attori, in solido, al pagamento delle spese, ivi comprese la quota parte della consulenza tecnica di ufficio versata dal convenuto per complessivi € 4.016.32 (50% dell'importo CP_4
liquidato), nonché alle spese per la procedura di mediazione pari a € 713,33. Condannarsi altresì essi attori, in solido, al pagamento delle competenze per la procedura extragiudiziale di mediazione obbligatoria… nonché le competenze di causa… per complessivi € 29.193,00 oltre alle spese forf. (15%) e oneri di legge se dovuti”; “in via gradata, ove sia accertata
l'ammissibilità della domanda di divisione giudiziale, … chiede dichiararsi, con sentenza parziale, la devoluzione testamentaria della quota ereditaria di pertinenza della defunta
[...]
, pari a 10/14 della intera massa ereditaria, in [suo] favore … e rimettersi Parte_5
la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A).- Parte_1 Parte_1 Parte_6 Parte_3
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 Persona_1
CP_2
Gli attori hanno esposto, in particolare, di essere comproprietari, in regime di comunione con il convenuto, dei seguenti immobili, già di proprietà esclusiva di e Controparte_1
poi devoluti per successione ai loro sette figli: , , Parte_7 Pt_3 Per_2
CE, e : CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 Pt_1
1). immobile sito in Monte di Procida (NA) alla via Torrione, 35, identificato in N.C.E.U. al fg. 7, p.lla 189, sub. 2, 3 e 4;
2). piano cantinato identificato in C.T. al fg. 7, p.lla 189, sub 1;
3). strada di accesso e corte, riportate in N.C.E.U. al fg. 7., p.lla 685;
4). terreni (orti e giardini) riportati in C.T. al fg. 7, p. lle 683, 686, 181 e 684;
5). piccolo manufatto ad uso rurale, identificato in C.T. al fg. 7, p. lla 386. 3
Gli attori hanno ulteriormente precisato che la comunione è derivata dalle successioni in favore dei figli di di e così come segue: CP_1 Pt_1 Parte_7
-. In data 6 maggio 1963 è deceduto ab intestato di , lasciando a sé Persona_3 Pt_1
superstiti il coniuge (deceduta il 2 novembre 1992) e le figlie Persona_4 Parte_1
e di (odierne attrici); CP_3 Parte_3 Pt_1
-. In data 26 novembre 1978 è deceduta di , nubile e senza figli, che con Parte_3 Pt_1
Cont testamento olografo (pubblicato nel 2009) ha nominato eredi le sorelle e Persona_5
di ; Pt_1
-. Nel corso del 1982 è deceduto ab intestato di , lasciando a sé Persona_6 Pt_1
superstiti il coniuge (deceduta il 21 gennaio 1989) ed i figli e Persona_7 CP_1
di (odierni attori); Persona_1 Pt_1
-. Nello stesso anno è deceduto ab intestato di , lasciando a sé superstiti Persona_8 Pt_1
il coniuge di IO (deceduta il 29 dicembre 2000) e il figlio di Per_9 Persona_10
; Pt_1
-. In data 28 luglio 1985 è deceduto di che, con testamento, ha Persona_11 Pt_1
nominato sue eredi le sorelle e di;
CP_6 CP_8 Pt_1
-. In data 26 giugno 2004 è deceduta di che, con testamento pubblico Persona_5 Pt_1
(pubblicato nel 2009), ha nominato erede la sorella di;
CP_8 Pt_1
-. In data 9 dicembre 2001 è deceduto ab intestato di , la cui quota di Persona_10 Pt_1
2/14 è andata ad accrescere quella degli altri eredi;
-. In data 22 febbraio 2016 è deceduta di , che con testamento pubblico CP_8 Pt_1
(pubblicato il 4 maggio 2016), ha nominato suo erede (odierno convenuto), CP_2
subentrato, pertanto, nella quota di 26/42.
Hanno dedotto, pertanto, che ad oggi la proprietà dei beni in comunione appartiene a;
- e di per la quota di 8\42 (pari a 8\126 Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_1
ciascuna);
- e per la quota di 8\42 (pari a 12\126 ciascuno); CP_1 Per_1 CP_1
- per la quota di 78/126. CP_2
Gli attori hanno lamentato che avrebbe concesso in locazione a terzi – senza CP_2
previo accordo o informazione agli altri comproprietari – una delle unità immobiliari comuni, percependo un canone mensile di euro 400,00; per tale motivo, egli è tenuto a restituire pro quota gli importi incassati indebitamente, ovvero la somma corrispondente al valore locativo effettivo dell'immobile. 4
Gli attori hanno inoltre rappresentato quale, a loro giudizio, sarebbe la soluzione più equa per lo scioglimento della comunione, articolata come segue:
-. stirpe di : e di potrebbero Persona_6 Pt_1 CP_1 Persona_1 Pt_1
“acquisire… l'immobile A3 (€ 100.953,95), cioè l'appartamento al piano terra distinto in catasto al F. 7 Part.lla 189 sub 3 [da essi già detenuto da circa un decennio]… comprensivo anche dei diritti proporzionali sugli immobili A6 ed A7, con un conguaglio in denaro, pari ad
€ 68.605,72, per il raggiungimento della quota di spettanza da riscuotersi dall'erede Ing.
”; CP_2
-. stirpe di : e di Persona_3 Pt_1 Parte_1 CP_3 Parte_3 Pt_1
potrebbero acquisire “l'immobile A2 (€ 164.305,30), con i diritti proporzionali sugli immobili
A6 ed A7 con un conguaglio in denaro pari a € 5.254,37, da riscuotersi dall'erede Ing. CP_2
;
[...]
-. stirpe di : potrebbe acquisire “gli immobili CP_8 Pt_1 CP_2
contrassegnati con i pedici A1, A4, comprensivi dei diritti proporzionali sugli immobili A6 ed
A7 nonché gli immobili A5, A8, A9 ed A10, con un conguaglio in denaro pari a € 73.860,09 da versarsi agli eredi e ”. Persona_6 Persona_3
Gli attori hanno infine rappresentato che, a seguito di numerosi tentativi di divisione amichevole, i beni risultano tuttora in regime di comunione indivisa.
Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di:
1). disporre lo scioglimento della comunione dei beni immobili descritti, possibilmente secondo le modalità, attribuzioni e conguagli da essi proposti, ovvero secondo modalità diverse che il Tribunale ritenga più eque;
2). dichiarare l'obbligo del convenuto di corrispondere agli altri comproprietari, pro quota, le somme percepite a titolo di canone di locazione, ovvero l'importo maggiore corrispondente al valore locativo effettivo dell'immobile locato;
3). porre le spese di divisione a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, con condanna dell'eventuale opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il convenuto costituitosi, ha dichiarato di non opporsi allo scioglimento della CP_2
comunione richiesto dagli attori, deducendo quanto segue:
-. Di aver proposto una soluzione transattiva sulla base di una prima perizia estimativa, redatta da un tecnico incaricato dalle parti al fine di giungere a una composizione bonaria dell'annosa controversia;
tuttavia, a seguito di rilievi scritti sollevati su aspetti estranei al valore economico dei cespiti, le originarie valutazioni sono state modificate, attribuendo un valore sproporzionato all'appartamento al primo piano (di interesse per il Verde) rispetto ai due 5
appartamenti al piano terra, circostanza che ha impedito di raggiungere un accordo condiviso sul valore effettivo dei beni;
-. Che, in relazione alla proposta attorea di divisione dell'immobile in tre porzioni, non è stato possibile addivenire ad alcun accordo, stante la mancata intesa sia sull'entità dei conguagli compensativi delle rispettive quote, sia sull'impegno richiesto agli attori di procedere, prima della divisione, alla liberazione dei terreni occupati da un soggetto estraneo, con il quale gli stessi avrebbero riferito di intrattenere rapporti;
-. Quanto alla locazione di uno degli appartamenti siti al piano terra, di aver più volte sollecitato i comproprietari ad intervenire con lavori di manutenzione, considerato lo stato di abbandono in cui l'immobile versava da anni;
di conseguenza, la locazione è stata funzionale sia a preservare il valore del bene, sia a produrre utili da ripartire con gli altri condividenti, non essendosi mai opposto a rendere il conto dei frutti civili percepiti a tale titolo;
-. Infine, di ritenere che la stima dei beni deve essere aggiornata alla luce della delibera della
Giunta Comunale di Monte di Procida n. 104 del 28.12.2018, con cui è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), che prevede la realizzazione di un parco lineare di collegamento con il campo sportivo, interessando i terreni circostanti l'immobile comune, identificati alle particelle 683, 684, 685, 686 e 181; intervento urbanistico che comporterebbe una notevole riduzione del valore commerciale dei beni, per effetto dell'assoggettamento a vincolo preordinato all'espropriazione e agli impegni urbanistici assunti dall'ente locale.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1). disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione delle quote sulla base di un progetto divisionale che tenga conto del valore effettivo dei beni, con eventuale corresponsione di conguagli per le quote eccedenti;
2). In subordine, ai sensi dell'art. 720 c.c., di attribuirgli l'intero compendio immobiliare, con addebito dell'eccedenza e obbligo, a suo carico, di corrispondere agli altri condividenti le somme corrispondenti alle rispettive quote ereditarie;
3). porre le spese e competenze di causa a carico dei condividenti in solido, o in subordine, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 cpc, il convenuto nella CP_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. deducendo che l'attore era Persona_1
nelle more deceduto in data 6 giugno 2020, ha chiesto, oltre al il rigetto delle domande degli attori, di fissare ex art. 749 c.p.c. un termine entro il quale il chiamato all'eredità, CP_1 di , dichiarasse se intendeva accettare o rinunciare all'eredità del fratello
[...] Pt_1 6
; l'attribuzione della quota relitta del coerede , pari ad 1/7 Per_1 Persona_12
degli immobili, in suo favore quale erede testamentario di o, in Persona_13 subordine, di accertare l'incremento delle rispettive quote in proporzione di quelle spettanti in concorso tra successione testamentaria e legittima, per complessivi 26/42 degli immobili relitti in favore dello stesso CP_2
Espletate la prova testimoniale e una CTU per la predisposizione di un progetto di divisione, nelle note di trattazione scritta del 4 luglio 2023 il convenuto ha chiesto la decisione, in via preliminare, della “questione sulla titolarità dei diritti per cui è causa”, rilevando che dalla documentazione in atti emerge che i danti causa delle parti erano livellari, mentre la proprietà degli immobili appartiene alla e non risulta agli atti alcuna affrancazione Testimone_1
formale.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, in data 5 dicembre 2023 CP_1
di si è costituito in giudizio con nuovo difensore, avv. Gianluca Di Maio, in
[...] Pt_1
sostituzione del precedente, rappresentando che, nel corso del giudizio, è deceduto in data
6.6.2020 a Qualiano (NA) il germano di , celibe e senza figli, Persona_1 Pt_1
comproprietario e parte processuale del presente giudizio, con conseguente accrescimento della sua quota ereditaria.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per la morte di di e riassunto il Persona_1 Pt_1
giudizio, con comparsa del 21 ottobre 2024 si è costituito in Controparte_1
giudizio anche quale unico erede del fratello di e ha chiesto al Persona_1 Pt_1
Tribunale di riservare la causa in decisione sulla questione dell'ammissibilità della proposta domanda giudiziale di divisione.
Nelle note scritte del 25 giugno 2024, le attrici e di Parte_1 CP_3 Parte_3
hanno dichiarato di rimettersi alla decisione del Tribunale “quanto al problema Pt_1 dell'esistenza dei “livelli” (questione sollevata dalla CTU)… evidenziando che essa riguarda solo alcuni terreni (quelli identificati con i sub 683, 686, 181 e 684) e non l'intero compendio immobiliare, e che detti beni sono stati, per oltre un secolo, ininterrottamente e pacificamente posseduti animo domini dai danti causa … e dai loro aventi causa”.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B).- Le parti non hanno provato di essere proprietarie degli immobili di cui hanno domandato la divisione e chiesto l'assegnazione ex art. 720 c.c.
Se, infatti, nelle cause di divisione non è richiesta, a pena di improcedibilità della domanda, la produzione della documentazione comprovante le trascrizioni e le iscrizioni sull'immobile 7
comune, come di recente statuito dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza 28 maggio 2020 n.
10067), resta fermo a carico delle parti – come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte nella predetta pronuncia – l'onere di fornire la prova della proprietà del bene oggetto di divisione, onere certamente più contenuto rispetto a quello richiesto nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà (poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà di una parte e di negare quella dell'altra), ma pur sempre sussistente, trattandosi di accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, non essendo consentito all'autorità giudiziaria la produzione di effetti sostanziali vietati dall'autonomia privata (cfr. Cass. n. 630/2003) ed essendo, pertanto, onere delle parti dare la prova del titolo di provenienza del bene che sarà oggetto di pronuncia costitutivo-traslativa.
In particolare, in punto di accertamento della proprietà dei beni in capo alle odierne parti del giudizio, dalla relazione redatta dal CTU ing. emerge quanto segue: Persona_14
-. la domanda giudiziale proposta da , e Parte_1 CP_3 Pt_3 CP_1 Per_1
di ha ad oggetto un compendio immobiliare sito nel Comune di Monte di
[...] Pt_1
Procida (NA), con accesso principale da Via Torrione 35, originariamente di proprietà di di Stelletta, deceduta ab intestato in data 18 marzo 1939 lasciando a sé Parte_7
superstiti – quali unici eredi – il coniuge di ed i sette figli nati CP_1 Pt_1
Per_1 dall'unione con quest'ultimo: , Parte_8 Per_2 Persona_15
CE, e di ); CP_7 Controparte_8 Pt_1
-. il compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione è composto da: a) fabbricato principale articolato su più livelli, con annesse aree scoperte sistemate a vialetto di accesso, cortile e giardino;
b) terreni di tipo agricolo attigui al fabbricato principale;
c) corpo di fabbrica minore dislocato nella zona dei terreni agricoli;
-. “Procedendo con ordine, si evidenzia quanto segue:
Fabbricato principale
L'edificio si sviluppa su tre piani (seminterrato, terra e primo).
Il piano seminterrato non è censito al catasto fabbricati di Monte di Procida, ma corrisponde
“con ogni probabilità” all'immobile censito al catasto terreni come foglio 7, particella 189, subalterno 1, classificato come “porzione rurale di fabbricato promiscuo” senza superficie a far data dall'impianto meccanografico del 1972.
Non esistendo grafici catastali di riferimento, non è possibile essere dare certezza assoluta all'affermazione (invero avvalorata dal fatto che i piani fuori terra censiti in N.C.E.U.
“partono” dal subalterno 2). 8
L'immobile in oggetto – foglio 7 particella 189 subalterno 1 del catasto terreni – risulta attualmente e storicamente intestato a vari nominativi, riconducibili ai soggetti coinvolti nel presente giudizio, qualificati come con diverse quote nonché alla CP_9 [...]
per il diritto del concedente. Controparte_10
La circostanza emerge dalla relativa visura censuaria storica (cfr. allegato 3). …
Il piano terra dell'edificio è composto da due unità immobiliari attualmente censite al catasto fabbricati di Monte di Procida con i seguenti estremi salienti:
· Foglio 7, particella 189 subalterno 2, vani 4, superficie catastale totale 101 mq (escluso aree scoperte 101 mq), categoria A/4 (i.e. abitazioni di tipo popolare).
· Foglio 7, particella 189 subalterno 3, vani 2.5, superficie catastale totale 62 mq (escluso aree scoperte 62 mq), categoria A/4 (i.e. abitazioni di tipo popolare). …
Il primo piano dell'edificio è composto da un'unica unità immobiliare, attualmente censita al catasto fabbricati di Monte di Procida con i seguenti estremi salienti: foglio 7, particella 189, subalterno 4, superficie catastale totale 195 mq (escluso aree scoperte 185 mq), categoria
A/7
(i.e. abitazioni in villino). …
Per tutte le suddette unità immobiliari dislocate ai piani “fuori terra” esistono le planimetrie catastali.
Tutti i grafici sono datati 1940 (le discrasie saranno discusse nel prosieguo …).
Gli indicati estremi del catasto urbano corrispondono a quelli attribuiti ab origine ad ognuna delle suddette unità.
Il lastrico solare dell'edificio è accessibile dall'appartamento al primo piano, ma di fatto non risulta accatastato.
La porzione fuori terra del fabbricato principale è tuttora impropriamente censita anche al catasto terreni del Comune di Monte di Procida come foglio 7 particella 189 senza subalterno.
L'immobile in oggetto – foglio 7 particella 189 senza subalterno del catasto terreni – è classificato come “fabbricato promiscuo” dell'estensione di 265 mq a far data dall'impianto meccanografico del 1972.
La visura censuaria è priva d'intestazione (al presente e storicamente).
Poc'anzi è stato discusso il piano seminterrato della stessa costruzione (censito al catasto terreni come “fol 7 p.lla 189 sub 1 e “porzione di fabbricato promiscuo”) ed è stata evidenziata la notizia di un LIVELLO. 9
E' verosimile ritenere, anche alla luce di quanto si dirà a breve per alcuni fondi agricoli limitrofi e ricompresi nel compendio d'interesse, che tale interessi anche i piani Pt_9
superiori.
Area scoperta sistemata a vialetto di accesso e cortile
L'area in oggetto ricade sulla particella 685 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di
Monte di Procida, classificata come “area” (già “ente urbano”) dell'estensione di 695 mq
(ma in realtà 370 mq circa).
La visura censuaria è priva d'intestazione (al presente e storicamente).
Il cortile si sviluppa davanti all'ingresso principale del fabbricato è funge, altresì, da via di transito ed accesso ai terreni agricoli di cui si dirà appresso. …
Area scoperta sistemata a giardino
L'area in oggetto ricade sulla particella 686 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di
Monte di Procida, classificata come “seminativo arborato” dell'estensione di 370 mq (ma in realtà 695 mq circa).
L'area in oggetto risulta attualmente e storicamente intestata a vari nominativi, riconducibili ai soggetti coinvolti nel presente giudizio, qualificati come con diverse quote CP_9
nonché alla per il diritto del concedente. Controparte_10
La circostanza emerge dalla relativa visura censuaria storica (cfr. allegato 11). …
Terreni di tipo agricolo
Il fondo in oggetto ricade nell'insieme (da ovest ad est):
· Sulla particella 683 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Monte di Procida, classificata come “vigneto arborato” dell'estensione di 536 mq.
· Sulla particella 181 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Monte di Procida, classificata come “agrumeto” dell'estensione di 1220 mq.
· Sulla particella 684 del foglio 7 del catasto terreni del Comune di Monte di Procida, classificata come “vigneto” dell'estensione di 1305 mq.
Tutte le suddette particelle risultano attualmente e storicamente intestate a vari nominativi, riconducibili ai soggetti coinvolti nel presente giudizio, qualificati come con CP_9
diverse quote nonché alla per il diritto del Controparte_10
concedente.
La circostanza emerge dalle visure censuarie storiche di ciascuna di esse (cfr. allegato 12, allegato 13 e allegato 14).
Corpo di fabbrica minore dislocato nella zona dei terreni agricoli 10
La costruzione, ad un sol piano fuori terra, non è censita al catasto fabbricati di Monte di
Procida, ma è censita al catasto terreni come foglio 7 particella 386 e come “ente urbano” dell'estensione di 16 mq a far data dall'impianto meccanografico del 1972.
La visura censuaria è priva d'intestazione (al presente e storicamente)”.
Già nella relazione notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari, peraltro, si evidenziava la presenza del “livello” menzionato dal CTU.
Stanti le risultanze ipocatastali, occorre, pertanto accertare, sia pure incidenter tantum ai fini della decisione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, l'effettiva sussistenza/esistenza del rapporto di livello.
Giova, al riguardo, evidenziare che il “livello” è un contratto agrario con cui il proprietario del fondo (detto concedente o titolare del dominio diretto) concedeva ad altri (livellario o titolare del dominio utile) il possesso e lo sfruttamento del fondo (terreno agricolo ma anche immobile urbano), ponendo a carico del livellario l'obbligo del pagamento di un canone
(detto censo) e/o del miglioramento del fondo.
In virtù dell'applicazione, in via analogica, delle norme codicistiche dettate in materia di enfiteusi deriva che al livellario, oltre al diritto di possedere e usare il fondo, è attribuito il diritto di affrancazione, cioè il diritto di divenire proprietario dell'immobile mediante il pagamento di una somma di denaro pari a 15 volte l'ammontare del canone (art. 9 legge 18 dicembre 1970 n. 1138): si tratta di un diritto potestativo cui il concedente non può opporsi. A favore del concedente è invece previsto il diritto di chiedere giudizialmente la devoluzione del fondo, cioè l'estinzione del livello e la restituzione del bene, qualora il livellario deteriori o non migliori il fondo o sia in mora nel pagamento di due annualità. Si ricorda, tuttavia, che la domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, con prevalenza, quindi, di tale ultimo diritto su quello di devoluzione.
L'art. 1 della Legge 29 gennaio 1974 n. 16 ha stabilito l'estinzione, per ragioni di antieconomicità, dei rapporti perpetui e personali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941 in forza dei quali amministrazioni e aziende autonome dello Stato avevano il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate “in misura inferiore a lire 1.000 annue”.
Tale legge, tuttavia, riguardava solo i soggetti ivi indicati (“amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali”) e un preciso ammontare delle somme in riscossione (inferiori a lire
1.000 annue). 11
Già la Corte dei Conti (Sez. Reg. contr. Campania, parere n. 18/2006 del 20 luglio 2006) aveva avuto modo di precisare che destinatari della Legge 29 gennaio 1974 n. 16 erano unicamente le amministrazioni indicate nell'articolo citato.
Il successivo art. 60 della Legge 222/1985 ha disposto l'estinzione “dal 1° gennaio 1987,
[de]i rapporti perpetui reali e personali, in forza dei quali il Fondo edifici di Culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 (Fondo per il Culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, le Aziende speciali di Culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione) e dei patrimoni di cui all'articolo 55 (Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione), ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue”.
La Mensa Arcivescovile di LI non risulta né tra le amministrazioni indicate nell'art. 1 della Lege 29 gennaio 1974 n. 16, né tra quelle menzionate nell'art. 60 della L. 20 maggio
1985 n. 222 e non è, quindi, interessata dalle disposizioni di estinzione dei diritti perpetui, tra cui il livello, previste dalle leggi sopra citate.
Nel caso di specie, pertanto, non operando l'estinzione ope legis prevista dalla normativa sopra citata, i livelli menzionati nella documentazione esaminata devono considerarsi ancora sussistenti, salvo affrancazione o usucapione giudizialmente accertata.
Orbene, nella certificazione notarile depositata dagli attori è testualmente precisato che “dal
1901 non è stato reperito nei Registri Immobiliari alcun atto di affrancazione del sopracitato livello, né dal 1901 è stato ritrovato presso le conservatorie consultate la costituzione di tale gravame”, né emerge, dalla documentazione in atti, l'esistenza di “usucapioni” accertate giudizialmente.
Non vi è prova, pertanto, della proprietà delle odierne parti degli immobili, sopra indicati, per i quali le parti risultano meramente livellari;
dalla CTU espletata, peraltro, emerge che il livello riguarda tutti gli immobili oggetto del presente giudizio (cfr. pagg. 16, 17 e 18 della
CTU).
Osta alla divisione e all'attribuzione ex art. 720 c.p.c. del compendio ereditario per cui è causa, peraltro, la mancata conformità catastale oggettiva di alcuni immobili, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, come rilevato dal CTU (cfr. pag. 60 e ss. della relazione del CTU), al quale era stato dato demandato, in sede di formulazione dei quesiti, di procedere alla verifica del c.d. allineamento catastale. 12
In particolare, dalla CTU espletata (cfr. pagg. 60 e ss. della relazione) si evince che non sussiste la c.d. conformità catastale oggettiva del seminterrato identificato in C.T. al fg. 7 p.lla
189 sub 1, che è del tutto carente di planimetria depositata in catasto, nonché dell'appartamento al piano terra identificato in N.C.E.U. al fg. 7 p.lla 189 sub 2, dell'appartamento identificato in N.C.E.U. al fg. 7 p.lla 189 sub 3 e dell'appartamento identificato in N.C.E.U. al fg. 7 p.lla 189 sub 4, le cui planimetrie depositate in catasto non rispecchiano l'odierno stato dei luoghi.
Deve sottolinearsi, quindi, la non commerciabilità, allo stato, dei beni immobili per i quali non è presente la conformità catastale oggettiva, per mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo.
Giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass.
n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare” (cfr. Cass. n.
18043/2020). 13
Anche sotto questo punto di vista, va dunque disattesa la domanda di divisione – e assegnazione svolta da nella comparsa conclusionale – per tutti gli immobili CP_2
per i quali manca la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto.
Le conclusioni di cui sopra in ordine al difetto della prova della proprietà dei beni e del c.d. allineamento catastale oggettivo rendono del tutto irrilevante la risoluzione della questione sulla esatta individuazione e attribuzione delle quote di proprietà, poiché detto accertamento è funzionale a una divisione (o a una assegnazione dei beni) che, come detto, non può essere conseguita per i motivi sopra esposti.
Detta domanda, peraltro, anche se intesa come autonoma – e cioè indipendente dalla domanda di divisione formulata dagli attori – resta assorbita nel rigetto della domanda di divisione, poiché il convenuto, nel rendere le definitive conclusioni riportate in epigrafe, ha precisato che detta domanda è stata proposta “in via gradata, ove sia accertata l'ammissibilità della domanda di divisione giudiziale” che, però, come visto, è stata disattesa.
C). Va rigettata la domanda proposta dagli attori di condanna del convenuto alla restituzione, pro quota, dei canoni di locazione ricevuti dagli inquilini degli immobili in comunione, trattandosi della corresponsione di un credito ereditario oggetto di domanda di rendiconto che, come noto, deve avvenire ex art. 723 c.c. “dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili”, o comunque dopo la divisione, con formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Giova ricordare che in sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n.
385/1966); inoltre, “l'espressione rendiconto va intesa in senso ampio, comprensiva di qualsiasi istanza con la quale siano fatti valere debiti e crediti dipendenti dalla comunione”
(Cass. n. 27086/2021).
La domanda di rendiconto proposta dagli attori è direttamente collegata, nel caso di specie, alla domanda di divisione;
invero, “nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote 14
ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione” (Cass. n.
27086/2021).
Applicando i superiori principi al caso di specie, la resa dei conti, quale operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare, nella ripartizione dei beni, eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, è inammissibile poiché nel caso in esame non si è addivenuti ad uno scioglimento della comunione ereditaria. Atteso lo stato di indivisione, infatti, solo al momento dell'attribuzione delle quote il credito si ripartirà, insieme con le spese, tra i vari condividenti (cfr. Cass. n. 925/1979, Cass. n. 5135/2019).
D). Sussistono gravi ragioni, ravvisabili nell'esito della lite e nella circostanza che l'esistenza dei livelli e delle difformità catastali è emersa solo in corso di causa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta le domande proposte dalle parti;
2). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
LI, 13/05/2025. IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE