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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Caterina CANIATO Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/11/2024, assunto in decisione in data 30/10/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato MARCOLONGO KATIA CAROL ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30.12.2024 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, an-che ai fini amministrativi della residenza e della scelta/revoca medico di base, presso la residenza della madre;
3) La casa coniugale con tutti gli arredi ivi posti rimarrà al signor che ivi continuerà risiedere. Pt_1 4) La signora e il figlio si trasferiranno a vivere in Seregno in una casa in affitto, che avrebbe Parte_2 già individuato;
5) Il signor corrisponderà alla moglie l'importo una tantum di Euro 2.000,00= a titolo di contributo Pt_1 all'acquisto degli arredi della casa di Seregno;
6) Il padre manterrà un rapporto significativo e continuativo con il figlio potendolo vedere liberamente prendendo accordi con la madre compatibilmente con gli impegni pregressi della madre e del minore. In ogni caso, il padre terrà il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18, con prelievo a casa dei nonni o della madre, fino alla domenica sera dopo cena indicativamente alle 21.30 con riaccompagno a casa della madre. Nella settimana con il fine settimana di sua pertinenza, il padre terrà il minore un giorno infra-settimanale (il mercoledì) dalle ore 18, con prelievo a casa dei nonni o dalla madre e lo terrà sino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola o a casa della madre. Nella settimana senza il fine settimana di pertinenza il padre terrà il figlio (due giorni infrasettimanali notti comprese) dal martedì alle ore 18 circa con prelievo a casa dei nonni o della madre sino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola o a casa della madre.
7) Il padre si impegna nei giorni di sua pertinenza di accompagnare e riprendere il figlio nelle varie attività sportive e/o ludiche che lo interessano, salva la facoltà di darsi disponibile, se gli è possibile, anche nei giorni di pertinenza della madre.
8) Durante le vacanze invernali il minore starà con la madre tutte le vigilie di Natale e con il padre il giorno di Natale con prelievo alle ore 11 a casa della madre. Il periodo delle vacanze verrà diviso equamente tra i genitori assicurando alternanza di anno in anno. Per cui: un anno il minore starà con un genitore dal 25 dicembre sera al primo dell'anno nuovo dopo pranzo e con l'altro genitore dal primo dell'anno alla epifania.
9) Il minore starà ad anni alternati con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il relativo pe-riodo di vacanze scolastiche. I ponti sono alternati tra i genitori nel corso dell'anno.
10) Durante le vacanze estive il minore starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi e i genitori si impegnano a trovare un accordo con riferimento alle date entro il 31 maggio di ogni anno.
11) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore l'importo mensile di euro 600 rivalutati ogni anno secondo gli indici Istat come da legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabella del tribunale di Monza.
12) L'assegno unico per il figlio, attualmente di circa euro 57,00=, verrà percepito al 100% dalla madre mentre fiscalmente il minore rimarrà a carico di entrambi i genitori.
13) Le parti si autorizzano al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli.
14) Le parti si impegnano nell'ipotesi instaurassero nuove relazioni amorose a coinvolgere il minore solo se la relazione è stabile e duratura e con i tempi adeguati alle esigenze del figlio, impegnandosi reciprocamente a non intraprendere nuove convivenze nei due anni successivi alla separazione. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 07.12.2009 a Parte_1 Parte_2
Cernusco sul Naviglio (MI);
- Dall'unione è nato il figlio (06.09.2012); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 30.12.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 04/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 07.12.2009 (Atto n. 51,
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 02.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Caterina CANIATO Giudice dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/11/2024, assunto in decisione in data 30/10/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato MARCOLONGO KATIA CAROL ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 30.12.2024 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento, an-che ai fini amministrativi della residenza e della scelta/revoca medico di base, presso la residenza della madre;
3) La casa coniugale con tutti gli arredi ivi posti rimarrà al signor che ivi continuerà risiedere. Pt_1 4) La signora e il figlio si trasferiranno a vivere in Seregno in una casa in affitto, che avrebbe Parte_2 già individuato;
5) Il signor corrisponderà alla moglie l'importo una tantum di Euro 2.000,00= a titolo di contributo Pt_1 all'acquisto degli arredi della casa di Seregno;
6) Il padre manterrà un rapporto significativo e continuativo con il figlio potendolo vedere liberamente prendendo accordi con la madre compatibilmente con gli impegni pregressi della madre e del minore. In ogni caso, il padre terrà il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18, con prelievo a casa dei nonni o della madre, fino alla domenica sera dopo cena indicativamente alle 21.30 con riaccompagno a casa della madre. Nella settimana con il fine settimana di sua pertinenza, il padre terrà il minore un giorno infra-settimanale (il mercoledì) dalle ore 18, con prelievo a casa dei nonni o dalla madre e lo terrà sino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola o a casa della madre. Nella settimana senza il fine settimana di pertinenza il padre terrà il figlio (due giorni infrasettimanali notti comprese) dal martedì alle ore 18 circa con prelievo a casa dei nonni o della madre sino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola o a casa della madre.
7) Il padre si impegna nei giorni di sua pertinenza di accompagnare e riprendere il figlio nelle varie attività sportive e/o ludiche che lo interessano, salva la facoltà di darsi disponibile, se gli è possibile, anche nei giorni di pertinenza della madre.
8) Durante le vacanze invernali il minore starà con la madre tutte le vigilie di Natale e con il padre il giorno di Natale con prelievo alle ore 11 a casa della madre. Il periodo delle vacanze verrà diviso equamente tra i genitori assicurando alternanza di anno in anno. Per cui: un anno il minore starà con un genitore dal 25 dicembre sera al primo dell'anno nuovo dopo pranzo e con l'altro genitore dal primo dell'anno alla epifania.
9) Il minore starà ad anni alternati con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il relativo pe-riodo di vacanze scolastiche. I ponti sono alternati tra i genitori nel corso dell'anno.
10) Durante le vacanze estive il minore starà con il padre per 15 giorni anche non consecutivi e i genitori si impegnano a trovare un accordo con riferimento alle date entro il 31 maggio di ogni anno.
11) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore l'importo mensile di euro 600 rivalutati ogni anno secondo gli indici Istat come da legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabella del tribunale di Monza.
12) L'assegno unico per il figlio, attualmente di circa euro 57,00=, verrà percepito al 100% dalla madre mentre fiscalmente il minore rimarrà a carico di entrambi i genitori.
13) Le parti si autorizzano al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli.
14) Le parti si impegnano nell'ipotesi instaurassero nuove relazioni amorose a coinvolgere il minore solo se la relazione è stabile e duratura e con i tempi adeguati alle esigenze del figlio, impegnandosi reciprocamente a non intraprendere nuove convivenze nei due anni successivi alla separazione. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 07.12.2009 a Parte_1 Parte_2
Cernusco sul Naviglio (MI);
- Dall'unione è nato il figlio (06.09.2012); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 30.12.2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 04/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 07.12.2009 (Atto n. 51,
Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 02.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona