TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
VG 2566/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18.10.2024, da
1) (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.09.2001 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Gabaglio (c.f.
) C.F._2
e
2) (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
08.07.2000 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea La Russa
(c.f. ) C.F._4
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nata a [...] il [...] Testimone_1
2) nato a [...] il [...] Persona_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
1 premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e Testimone_1 [...]
a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno Persona_1
esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano entrambi ad accompagnare i figli alle eventuali visite mediche, vaccini, ecc.
2. la collocazione dei figli e la residenza degli stessi sarà in via prevalente presso la madre in via Piave, 25 a Como;
3. disporre a carico del SI. la cifra di euro 250,00 per il mantenimento dei Parte_1
bambini da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il 15 di ogni mese oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie così come da protocollo del
Tribunale di Como;
le spese relative alle rette della scuola d'infanzia e successive scuole saranno divise al 50%.
4. Qualora per eSIenze lavorative di entrambi i genitori si rendesse necessario ricorrere all'aiuto di una baby sitter i genitori dovranno previamente consultarsi per verificare la disponibilità eventuale dell'altro genitore che andrà preferito a terze persone, in caso di indisponibilità i costi andranno suddivisi al 50% così come i costi di un eventuale pre scuola
e dopo scuola.
5. l'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra Parte_2
; il SI. a tal proposito, ha già rinunciato presso gli Uffici Parte_2 Parte_1
competenti a detto assegno in favore della SI.ra ; Parte_2
2
6. il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: due pomeriggi alla settimana dalle ore 16 alle ore 19 compatibilmente con l'orario di lavoro dello stesso, e due sabati al mese dalle ore 14 alle ore 17;
7. il SI. durante le ferie estive, stante la tenera età dei bambini, nell'anno 2025 Parte_1
potrà trascorre tre pomeriggi settimanali dalle ore 16 alle ore 19 e, quando lo stesso usufruirà del periodo di ferie starà con i bambini tutti i giorni senza pernottamento;
dall'anno 2026 potrà stare con i figli due settimane anche non consecutive da concordare. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi a vicenda la località dove verranno trascorse le vacanze con i figli;
le spese per le vacanze saranno a carico del genitore che terrà i figli con sé;
8. Le festività natalizie saranno alternate dal 25/12 al 31/12 con un genitore e dallo 01/01 al
06/01 con l'altro. Per l'anno 2024 la madre ha richiesto e il padre ha acconsentito che i minori staranno con la madre in Salvador indicativamente per un mese da metà dicembre a metà gennaio circa. Il periodo antecedente alla partenza il padre potrà stare con i figli anche tutti
i pomeriggi.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed eSIenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
3 consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di conSIlio, il 16.5.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18.10.2024, da
1) (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.09.2001 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Gabaglio (c.f.
) C.F._2
e
2) (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
08.07.2000 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea La Russa
(c.f. ) C.F._4
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nata a [...] il [...] Testimone_1
2) nato a [...] il [...] Persona_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
1 premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e Testimone_1 [...]
a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno Persona_1
esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano entrambi ad accompagnare i figli alle eventuali visite mediche, vaccini, ecc.
2. la collocazione dei figli e la residenza degli stessi sarà in via prevalente presso la madre in via Piave, 25 a Como;
3. disporre a carico del SI. la cifra di euro 250,00 per il mantenimento dei Parte_1
bambini da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il 15 di ogni mese oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie così come da protocollo del
Tribunale di Como;
le spese relative alle rette della scuola d'infanzia e successive scuole saranno divise al 50%.
4. Qualora per eSIenze lavorative di entrambi i genitori si rendesse necessario ricorrere all'aiuto di una baby sitter i genitori dovranno previamente consultarsi per verificare la disponibilità eventuale dell'altro genitore che andrà preferito a terze persone, in caso di indisponibilità i costi andranno suddivisi al 50% così come i costi di un eventuale pre scuola
e dopo scuola.
5. l'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra Parte_2
; il SI. a tal proposito, ha già rinunciato presso gli Uffici Parte_2 Parte_1
competenti a detto assegno in favore della SI.ra ; Parte_2
2
6. il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: due pomeriggi alla settimana dalle ore 16 alle ore 19 compatibilmente con l'orario di lavoro dello stesso, e due sabati al mese dalle ore 14 alle ore 17;
7. il SI. durante le ferie estive, stante la tenera età dei bambini, nell'anno 2025 Parte_1
potrà trascorre tre pomeriggi settimanali dalle ore 16 alle ore 19 e, quando lo stesso usufruirà del periodo di ferie starà con i bambini tutti i giorni senza pernottamento;
dall'anno 2026 potrà stare con i figli due settimane anche non consecutive da concordare. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi a vicenda la località dove verranno trascorse le vacanze con i figli;
le spese per le vacanze saranno a carico del genitore che terrà i figli con sé;
8. Le festività natalizie saranno alternate dal 25/12 al 31/12 con un genitore e dallo 01/01 al
06/01 con l'altro. Per l'anno 2024 la madre ha richiesto e il padre ha acconsentito che i minori staranno con la madre in Salvador indicativamente per un mese da metà dicembre a metà gennaio circa. Il periodo antecedente alla partenza il padre potrà stare con i figli anche tutti
i pomeriggi.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed eSIenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
3 consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di conSIlio, il 16.5.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4