Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' inserito il seguente comma:
"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi".
Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' inserito il seguente comma:
"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi".