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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 65/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 65 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), in Viale Sicilia n. 25, C.F._2
presso lo studio professionale dell'Avv. Endy Di Pasquale
che li rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti
opponenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT) Viale Mario
Milazzo n. 210, presso lo studio professionale dell'Avv. Alberto Giaconia
, che la rappresenta e difende giusta procura Email_2
in atti
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 01.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata, quindi,
assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale notificato in data 13.01.2014,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 289/2013 emesso da questo Tribunale il 20.11.2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e quale fideiussore, la somma di € 59.175,25, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debito del rapporto di conto corrente n. 631235.37 (nuova numerazione del rapporto n. 10953N)
intrattenuto con la CA EN e garantito da fideiussione personale, rilasciata dalla
SI.ra , sino all'importo massimo garantito di € 96.835,66. Parte_2
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che il : - i) contratto c/c n. 10953N del
14.12.2004, denominato conto carta privativa, era finalizzato alle operazioni effettuate attraverso l'uso della carta magnetica antovenetacard e nasceva dall'estinzione del rapporto di c.c. n. 10174 aperto presso l'Agenzia EN di Vittoria; - ii) che, già a far data dal
2005 e nel corso del 2006, il conto corrente aveva registrato un andamento anomalo, a causa dell'applicazione di un tasso di interesse del 22,08% in luogo di quello del 14,65% ex lege
previsto; - iii) che nel 2006, nonostante l'assenza di movimentazioni sul conto, l'Istituto di credito ha addebitato illegittimamente la somma di € 450,00, oltre ad applicare un tasso di interesse superiore al tasso soglia normativamente previsto;
- iv) di aver più volte sollecitato la banca per una definizione bonaria della loro posizione mediante numerose richieste,
meglio indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno dell'opposizione, pertanto, gli attori: i) hanno contestato la debenza dell'importo ingiunto, lamentando l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
ii) hanno eccepito la nullità della clausola di determinazione del tasso debitorio mediante rinvio agli usi piazza;
iii) hanno eccepito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
iv) hanno dedotto l'inidoneità della documentazione contabile, posta alla base del procedimento monitorio, e segnatamente del certificato ex art. 50 tub, a fondare la pretesa creditoria;
v) hanno lamentato la violazione dell'art. 119 comma 4 t.u.b.
Quanto al rapporto fideiussorio, hanno infine eccepito la nullità della fideiussione
omnibus prestata per indeterminatezza, in ragione dell'eccessiva sproporzione dell'importo massimo garantito rispetto al credito erogato.
Gli opponenti hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente trattenute, da meglio quantificarsi in sede istruttoria, e il risarcimento del danno lamentato a causa dei gravi danni economici allegati, quantificato nella somma di € 50.000,00, o in altra maggiore o minore da determinarsi,
Con comparsa del 20.06.2014, si è costituita la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta e delle domande riconvenzionali.
La creditrice opposta ha in primo luogo dedotto: i) che il conto corrente n. 10953, poi contrassegnato con il n. 631235.37 – oggetto del presente giudizio – è un contratto diverso rispetto al rapporto di conto corrente n° 10174, che il correntista intratteneva presso l'agenzia di Vittoria, CA EN ed estraneo al giudizio;
ii) che il rapporto di conto corrente n. 631235.44, già n. 10952, oggetto delle contestazioni di parte opponente e in particolare della relativa consulenza tecnica di parte, è un ulteriore rapporto, estraneo rispetto alla pronuncia di ingiunzione oggetto di opposizione.
La banca opposta ha altresì allegato che nel contratto di apertura del conto corrente
de quo, sono stati espressamente determinati sia la misura del tasso di interesse debitorio sia le ulteriori condizioni contrattuali;
è stata altresì prevista la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, nonché la facoltà della banca, ex art. 118 t.u.b., di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente.
In merito alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse della garante , non Parte_2
titolare del rapporto contrattuale contestato, e, nel merito, l'infondatezza della domanda rilevando la legittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito nel corso del rapporto e il difetto di prova dei danni lamentati da controparte.
Con ordinanza del 27.01.2015, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata dunque istruita soltanto in via documentale, essendo state rigettate le ulteriori richieste istruttorie, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***********
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà
essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass, sez. un., n. 13533 del 2001). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass., n. 4800 del 2007, conf. n. 21101 del 2015). Una volta instaurato il giudizio di opposizione sono irrilevanti, dunque, le contestazioni dell'opponente circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, esclusivamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (si vedano in tal senso ex plurimis, Cass., n. 15026 del
2005; Cass., n. 15186 del 2003; Cass., n. 6663 del 2002).
Nella fattispecie, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto dal quale deriva il diritto vantato – circostanza, quest'ultima, per vero neppure contestata da controparte – producendo, a tal uopo, già in sede monitoria: il contratto di c/c n. 10953N
acceso presso la CA EN;
la relativa certificazione ex art. 50 t.u.b.; e la lettera di fideiussione del 12.04.2001 a firma della garante Parte_2
Vale appena osservare, quanto all'efficacia probatoria della certificazione resa ex art. 50 t.u.b., che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento
– può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente – come nel caso di specie - non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci (cfr. Cass., n. 12818 del 2024).
Si consideri inoltre che nel presente giudizio, la banca opposta, ha depositato anche tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione (c/c. n. 631235.37)
dall'instaurazione alla chiusura, con relativi riassunti a scalare.
A fronte di tale compendio probatorio, parte opponente ha formulato contestazioni assai generiche, limitandosi a dedurre labialmente l'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non dovute.
In proposito si osserva che parte opponente non ha specificato i tassi applicati, né ha quantificato le somme che la banca avrebbe indebitamente percepito.
È appena il caso di rammentare, a tal proposito, l'incontroverso principio di diritto,
secondo cui l'attore non può limitarsi a generiche contestazioni sul punto, essendo piuttosto tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che si ritengono non dovuti, di tal guisa, assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia in ordine all'an che al quantum debeatur. Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (ex plurimis Tribunale
Roma, n. 3869 del 20.02.2019).
Ebbene, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento in tal senso, essendosi gli opponenti limitati a paventare la possibile violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.
Si evidenzia al riguardo che, come pure eccepito da parte opposta, la consulenza tecnica di parte prodotta dagli opponenti – in disparte ogni valutazione circa i criteri di ricalcolo ivi applicati – riguarda un rapporto contrattuale differente da quello oggetto del presente giudizio, ovvero il rapporto di conto corrente n. 10952 intrattenuto con la CA
EN e proveniente dall'estinzione del c/c n. 10175 acceso presso la filiale di Vittoria
il 17 dicembre 2004 (cfr. consulenza tecnica di parte, in atti).
Ed infatti, a ben vedere, il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto sulla scorta del saldo debitorio negativo del conto corrente n. 631235.37 (numerazione che ha sostituto la precedente, 10953N, a seguito di incorporazione della CA EN alla
[...]
c.d. “conto carta privativa EN Card”, acceso in data 14 Controparte_1
dicembre 2004 con la CA EN (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
Inoltre, dall'esame del contratto di conto corrente in atti (cfr. doc. 3 lettera di apertura conto corrente, allegato al fascicolo monitorio) non risulta alcun collegamento neppure con l'ulteriore rapporto di c/c n. 10174, invero soltanto citato dagli opponenti.
Pertanto, in considerazione della documentazione prodotta in atti, oltre che della circostanza per cui parte opponente nulla ha dedotto o provato sul punto, deve ritenersi l'irrilevanza – rispetto alla pretesa creditoria de qua – della consulenza tecnica di parte prodotta nell'interesse degli opponenti.
Parimenti smentita dalla documentazione in atti, è la circostanza secondo la quale già
a far data dal 2005 l'Istituto di credito abbia applicato tassi di interesse ultralegali mediante c.d. rinvio ad uso piazza, attesa la chiara indicazione degli stessi in seno al contratto di c/c depositato.
Quanto all'eccepita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi ammessa a condizione che sia prevista la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e che la stessa risulti da espressa pattuizione scritta.
Nella fattispecie, l'espressa pattuizione della capitalizzazione degli interessi a credito del correntista e di quelli a debito con pari periodicità trimestrale rende dunque valida la suddetta clausola.
Resta su un piano meramente assertivo la doglianza in ordine alla modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito;
la quale risulta altresì infondata alla luce del contenuto del contratto di conto corrente in atti, che all'art. 13
(oltretutto sottoposto a doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) prevede espressamente tale possibilità per la CA.
Parimenti infondata, oltre che formulata in termini generici, è l'eccezione di nullità
della fideiussione omnibus prestata da a garanzia delle obbligazioni Parte_2
assunte da , in ragione della sproporzione dell'importo garantito Parte_1
rispetto al credito erogato.
È principio assolutamente consolidato, quello secondo cui ai fini della validità della clausola omnibus è sufficiente la previsione di un tetto massimo garantito, tale da limitare l'operatività e l'oggetto della garanzia. Il Legislatore, infatti, proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fideiussione omnibus ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità, la determinazione di un tetto massimo garantito, di modo che, per le ipotesi in cui la garanzia venga prestata per un'obbligazione futura è necessaria l'espressa indicazione
“dell'importo massimo garantito”, al fine di rendere certa l'entità della garanzia fideiussoria e superando in tal modo il problema della determinabilità dell'oggetto contrattuale con la conseguente nullità (ex art. 1418 c.c.) del contratto concluso in violazione della norma inderogabile de qua (cfr. Cass. civ., n. 2492 del 2017).
Ciò posto, si osserva che l'art. 1938 c.c., così come modificato dalla novella n. 154 del
1992, nel prevedere la necessità di predeterminare la misura massima dell'importo garantito per le fideiussioni omnibus, non ha introdotto alcun elemento che possa portare a ritenere sussistente un requisito di proporzionalità necessaria tra la misura massima della garanzia e la situazione debitoria del soggetto garantito (in termini,
Tribunale Alessandria, n. 169 del 01/03/2023; cfr. anche Cass., n, 27005 del 2008; App.
Ancona, n. 1079 del 2022).
Nel caso de quo – in disparte le questioni sulla sussunzione della fattispecie nell'alveo della disciplina della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia (per vero irrilevanti a fini qui di interesse) – si evidenzia che nella lettera fideiussoria allegata da parte opposta (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio), vi è l'espressa indicazione dell'importo di cui si discorre, indicato nella somma di £ 187.500.00 (oggi € 96.835,66).
Tanto basta, in forza dei principi esposti, ad escludere la violazione della norma prevista ex art. 1938 c.c.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
e deve essere rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 289/2013 emesso dall'intestato Tribunale il 20.11.2013, con assorbimento delle ulteriori questioni proposte da parte opponente.
***********
Da quanto sin qui rilevato discende altresì l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale, e segnatamente della domanda restitutoria delle somme trattenute dalla banca e della domanda risarcitoria formulata – oltretutto in termini assolutamente generici – dagli opponenti. Costoro si sono infatti limitati a dedurre genericamente la sussistenza di difficoltà economiche che avrebbero costretto l'attore a procurarsi risorse tramite altri canali, senza null'altro allegare né provare.
*********** La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e,
pertanto, e vanno condannati in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori tendenti ai minimi delle tabelle allegate,
in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e Parte_1 Parte_2
per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 289/13 reso da questo Tribunale in data
20.11.2013;
- CONFERMA l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
- RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da e Parte_1
; Parte_2
- CONDANNA e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
di lite sostenute dalla , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone il 20.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 65 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), in Viale Sicilia n. 25, C.F._2
presso lo studio professionale dell'Avv. Endy Di Pasquale
che li rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti
opponenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT) Viale Mario
Milazzo n. 210, presso lo studio professionale dell'Avv. Alberto Giaconia
, che la rappresenta e difende giusta procura Email_2
in atti
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 01.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata, quindi,
assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale notificato in data 13.01.2014,
[...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 289/2013 emesso da questo Tribunale il 20.11.2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e quale fideiussore, la somma di € 59.175,25, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debito del rapporto di conto corrente n. 631235.37 (nuova numerazione del rapporto n. 10953N)
intrattenuto con la CA EN e garantito da fideiussione personale, rilasciata dalla
SI.ra , sino all'importo massimo garantito di € 96.835,66. Parte_2
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che il : - i) contratto c/c n. 10953N del
14.12.2004, denominato conto carta privativa, era finalizzato alle operazioni effettuate attraverso l'uso della carta magnetica antovenetacard e nasceva dall'estinzione del rapporto di c.c. n. 10174 aperto presso l'Agenzia EN di Vittoria; - ii) che, già a far data dal
2005 e nel corso del 2006, il conto corrente aveva registrato un andamento anomalo, a causa dell'applicazione di un tasso di interesse del 22,08% in luogo di quello del 14,65% ex lege
previsto; - iii) che nel 2006, nonostante l'assenza di movimentazioni sul conto, l'Istituto di credito ha addebitato illegittimamente la somma di € 450,00, oltre ad applicare un tasso di interesse superiore al tasso soglia normativamente previsto;
- iv) di aver più volte sollecitato la banca per una definizione bonaria della loro posizione mediante numerose richieste,
meglio indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno dell'opposizione, pertanto, gli attori: i) hanno contestato la debenza dell'importo ingiunto, lamentando l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute;
ii) hanno eccepito la nullità della clausola di determinazione del tasso debitorio mediante rinvio agli usi piazza;
iii) hanno eccepito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
iv) hanno dedotto l'inidoneità della documentazione contabile, posta alla base del procedimento monitorio, e segnatamente del certificato ex art. 50 tub, a fondare la pretesa creditoria;
v) hanno lamentato la violazione dell'art. 119 comma 4 t.u.b.
Quanto al rapporto fideiussorio, hanno infine eccepito la nullità della fideiussione
omnibus prestata per indeterminatezza, in ragione dell'eccessiva sproporzione dell'importo massimo garantito rispetto al credito erogato.
Gli opponenti hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente trattenute, da meglio quantificarsi in sede istruttoria, e il risarcimento del danno lamentato a causa dei gravi danni economici allegati, quantificato nella somma di € 50.000,00, o in altra maggiore o minore da determinarsi,
Con comparsa del 20.06.2014, si è costituita la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta e delle domande riconvenzionali.
La creditrice opposta ha in primo luogo dedotto: i) che il conto corrente n. 10953, poi contrassegnato con il n. 631235.37 – oggetto del presente giudizio – è un contratto diverso rispetto al rapporto di conto corrente n° 10174, che il correntista intratteneva presso l'agenzia di Vittoria, CA EN ed estraneo al giudizio;
ii) che il rapporto di conto corrente n. 631235.44, già n. 10952, oggetto delle contestazioni di parte opponente e in particolare della relativa consulenza tecnica di parte, è un ulteriore rapporto, estraneo rispetto alla pronuncia di ingiunzione oggetto di opposizione.
La banca opposta ha altresì allegato che nel contratto di apertura del conto corrente
de quo, sono stati espressamente determinati sia la misura del tasso di interesse debitorio sia le ulteriori condizioni contrattuali;
è stata altresì prevista la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, nonché la facoltà della banca, ex art. 118 t.u.b., di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente.
In merito alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse della garante , non Parte_2
titolare del rapporto contrattuale contestato, e, nel merito, l'infondatezza della domanda rilevando la legittimità delle condizioni applicate dall'istituto di credito nel corso del rapporto e il difetto di prova dei danni lamentati da controparte.
Con ordinanza del 27.01.2015, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata dunque istruita soltanto in via documentale, essendo state rigettate le ulteriori richieste istruttorie, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà
essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass, sez. un., n. 13533 del 2001). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass., n. 4800 del 2007, conf. n. 21101 del 2015). Una volta instaurato il giudizio di opposizione sono irrilevanti, dunque, le contestazioni dell'opponente circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, esclusivamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (si vedano in tal senso ex plurimis, Cass., n. 15026 del
2005; Cass., n. 15186 del 2003; Cass., n. 6663 del 2002).
Nella fattispecie, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto dal quale deriva il diritto vantato – circostanza, quest'ultima, per vero neppure contestata da controparte – producendo, a tal uopo, già in sede monitoria: il contratto di c/c n. 10953N
acceso presso la CA EN;
la relativa certificazione ex art. 50 t.u.b.; e la lettera di fideiussione del 12.04.2001 a firma della garante Parte_2
Vale appena osservare, quanto all'efficacia probatoria della certificazione resa ex art. 50 t.u.b., che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento
– può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente – come nel caso di specie - non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci (cfr. Cass., n. 12818 del 2024).
Si consideri inoltre che nel presente giudizio, la banca opposta, ha depositato anche tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione (c/c. n. 631235.37)
dall'instaurazione alla chiusura, con relativi riassunti a scalare.
A fronte di tale compendio probatorio, parte opponente ha formulato contestazioni assai generiche, limitandosi a dedurre labialmente l'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non dovute.
In proposito si osserva che parte opponente non ha specificato i tassi applicati, né ha quantificato le somme che la banca avrebbe indebitamente percepito.
È appena il caso di rammentare, a tal proposito, l'incontroverso principio di diritto,
secondo cui l'attore non può limitarsi a generiche contestazioni sul punto, essendo piuttosto tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che si ritengono non dovuti, di tal guisa, assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia in ordine all'an che al quantum debeatur. Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (ex plurimis Tribunale
Roma, n. 3869 del 20.02.2019).
Ebbene, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento in tal senso, essendosi gli opponenti limitati a paventare la possibile violazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.
Si evidenzia al riguardo che, come pure eccepito da parte opposta, la consulenza tecnica di parte prodotta dagli opponenti – in disparte ogni valutazione circa i criteri di ricalcolo ivi applicati – riguarda un rapporto contrattuale differente da quello oggetto del presente giudizio, ovvero il rapporto di conto corrente n. 10952 intrattenuto con la CA
EN e proveniente dall'estinzione del c/c n. 10175 acceso presso la filiale di Vittoria
il 17 dicembre 2004 (cfr. consulenza tecnica di parte, in atti).
Ed infatti, a ben vedere, il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto sulla scorta del saldo debitorio negativo del conto corrente n. 631235.37 (numerazione che ha sostituto la precedente, 10953N, a seguito di incorporazione della CA EN alla
[...]
c.d. “conto carta privativa EN Card”, acceso in data 14 Controparte_1
dicembre 2004 con la CA EN (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).
Inoltre, dall'esame del contratto di conto corrente in atti (cfr. doc. 3 lettera di apertura conto corrente, allegato al fascicolo monitorio) non risulta alcun collegamento neppure con l'ulteriore rapporto di c/c n. 10174, invero soltanto citato dagli opponenti.
Pertanto, in considerazione della documentazione prodotta in atti, oltre che della circostanza per cui parte opponente nulla ha dedotto o provato sul punto, deve ritenersi l'irrilevanza – rispetto alla pretesa creditoria de qua – della consulenza tecnica di parte prodotta nell'interesse degli opponenti.
Parimenti smentita dalla documentazione in atti, è la circostanza secondo la quale già
a far data dal 2005 l'Istituto di credito abbia applicato tassi di interesse ultralegali mediante c.d. rinvio ad uso piazza, attesa la chiara indicazione degli stessi in seno al contratto di c/c depositato.
Quanto all'eccepita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi ammessa a condizione che sia prevista la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e che la stessa risulti da espressa pattuizione scritta.
Nella fattispecie, l'espressa pattuizione della capitalizzazione degli interessi a credito del correntista e di quelli a debito con pari periodicità trimestrale rende dunque valida la suddetta clausola.
Resta su un piano meramente assertivo la doglianza in ordine alla modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito;
la quale risulta altresì infondata alla luce del contenuto del contratto di conto corrente in atti, che all'art. 13
(oltretutto sottoposto a doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.) prevede espressamente tale possibilità per la CA.
Parimenti infondata, oltre che formulata in termini generici, è l'eccezione di nullità
della fideiussione omnibus prestata da a garanzia delle obbligazioni Parte_2
assunte da , in ragione della sproporzione dell'importo garantito Parte_1
rispetto al credito erogato.
È principio assolutamente consolidato, quello secondo cui ai fini della validità della clausola omnibus è sufficiente la previsione di un tetto massimo garantito, tale da limitare l'operatività e l'oggetto della garanzia. Il Legislatore, infatti, proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fideiussione omnibus ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità, la determinazione di un tetto massimo garantito, di modo che, per le ipotesi in cui la garanzia venga prestata per un'obbligazione futura è necessaria l'espressa indicazione
“dell'importo massimo garantito”, al fine di rendere certa l'entità della garanzia fideiussoria e superando in tal modo il problema della determinabilità dell'oggetto contrattuale con la conseguente nullità (ex art. 1418 c.c.) del contratto concluso in violazione della norma inderogabile de qua (cfr. Cass. civ., n. 2492 del 2017).
Ciò posto, si osserva che l'art. 1938 c.c., così come modificato dalla novella n. 154 del
1992, nel prevedere la necessità di predeterminare la misura massima dell'importo garantito per le fideiussioni omnibus, non ha introdotto alcun elemento che possa portare a ritenere sussistente un requisito di proporzionalità necessaria tra la misura massima della garanzia e la situazione debitoria del soggetto garantito (in termini,
Tribunale Alessandria, n. 169 del 01/03/2023; cfr. anche Cass., n, 27005 del 2008; App.
Ancona, n. 1079 del 2022).
Nel caso de quo – in disparte le questioni sulla sussunzione della fattispecie nell'alveo della disciplina della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia (per vero irrilevanti a fini qui di interesse) – si evidenzia che nella lettera fideiussoria allegata da parte opposta (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio), vi è l'espressa indicazione dell'importo di cui si discorre, indicato nella somma di £ 187.500.00 (oggi € 96.835,66).
Tanto basta, in forza dei principi esposti, ad escludere la violazione della norma prevista ex art. 1938 c.c.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
e deve essere rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 289/2013 emesso dall'intestato Tribunale il 20.11.2013, con assorbimento delle ulteriori questioni proposte da parte opponente.
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Da quanto sin qui rilevato discende altresì l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale, e segnatamente della domanda restitutoria delle somme trattenute dalla banca e della domanda risarcitoria formulata – oltretutto in termini assolutamente generici – dagli opponenti. Costoro si sono infatti limitati a dedurre genericamente la sussistenza di difficoltà economiche che avrebbero costretto l'attore a procurarsi risorse tramite altri canali, senza null'altro allegare né provare.
*********** La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e,
pertanto, e vanno condannati in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori tendenti ai minimi delle tabelle allegate,
in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e Parte_1 Parte_2
per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 289/13 reso da questo Tribunale in data
20.11.2013;
- CONFERMA l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
- RIGETTA le domande proposte in via riconvenzionale da e Parte_1
; Parte_2
- CONDANNA e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
di lite sostenute dalla , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone il 20.11.2024
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore