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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUGANO CAMILLA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
in persona del legale rappresentante e liquidatore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PORRETTI MAURIZIO ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta , in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE RESISTENTE- avente per oggetto: compensi professionali ex art. 14 D.Lgs. 150/2011;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., l'Avv. ha azionato nei confronti Parte_1 della a titolo di compenso, il credito di € 4.320,36 dovuto per l'attività Controparte_1
professionale prestata in favore della stessa in due procedimenti civili incardinati innanzi il Tribunale di Alessandria (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n. 804/2019 e procedimento di lavoro ex art. 414 c.p.c. rubricato al R.G.L. n. 194/2017).
Si è costituita in giudizio la con comparsa di risposta e fascicolo documenti Controparte_1
depositati in data 16.02.2024, contestando la pretesa della parte ricorrente. Quanto alla prima vertenza, ha eccepito l'inadempimento dell'Avv. nell'espletamento del Parte_1
proprio mandato, per violazione del dovere di diligenza professionale, e ha quindi chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, e la condanna di questi, in via riconvenzionale, al pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
Quanto alla seconda vertenza, ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito professionale per decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 2956 c.c.
Con nota del 26.02.2024 parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa a sostegno della propria domanda, e ha deferito giuramento decisorio volto ad ottenere l'ammissione da parte del
, amministratore della (già ) di avere Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 pagato la somma di € 956,26 a saldo per le prestazioni rese nel contenzioso R.G. n. 194/2017.
All'udienza del 27.02.2024, parte ricorrente ha dato atto del deposito dei predetti documenti e del deferimento del giuramento decisorio, e parte resistente ha chiesto concedersi i termini ex art. 281duodecies 4° comma c.p.c.
Depositate le memorie integrative, la causa è stata istruita tramite assunzione di giuramento decisorio a sua volta riferito dalla nei confronti dell'Avv. , nonché escussione Controparte_1 Parte_1
dei testi indicati da entrambe le parti.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 28.05.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
2. Tanto premesso, in ordine alla liquidazione del compenso si osserva quanto segue.
In relazione al procedimento iscritto al n. RG. 194/2017, Sezione Lavoro, introdotto da tal Pt_2 contro la allora (oggi l'Avv. ha
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
dedotto di essersi costituto con comparsa di costituzione a nuovo difensore in data 14.11.2017, di aver seguito ed espletato tutti gli incombenti della fase istruttoria, e di aver raggiunto con la controparte un accordo stragiudiziale per la definizione della vertenza, abbandonando consensualmente il giudizio ex art. 309 c.p.c. (docc. 10, 11, 12, 13 e 14 ricorrente).
Parte convenuta non ha contestato l'esistenza dell'incarico professionale e l'effettività delle prestazioni svolte dal legale, ma si è limitata ad eccepire il decorso del termine triennale per il maturarsi della prescrizione presuntiva.
Ora, come noto, in caso di eccezione ai sensi dell'art. 2956 c.c., la quale comporta l'inversione dell'onere della prova, mentre il debitore è tenuto a provare il solo decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito attraverso il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, della perdurante esistenza del rapporto obbligatorio (Cassazione civile sez. II,
25/01/2021, n.1435).
Nella fattispecie in esame il resistente ha dedotto che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dall'avvenuta estinzione del giudizio per il quale controparte richiede oggi il pagamento degli onorari, in data 30.01.2019, donde le prestazioni per cui è causa dovrebbero intendersi saldate.
Ha contestato di aver mai ricevuto la comunicazione della parcella, in tesi avversaria avvenuta in data
28.3.2019, e ha comunque dedotto che il successivo sollecito scritto sarebbe comunque avvenuto il
8.02.2023, ben oltre il decorrere del termine di prescrizione breve.
L'Avv. ha deferito il giuramento decisorio per ottenere l'ammissione da parte del Parte_1 CP_2 di avere pagato, per conto della la somma di € 956,26 a saldo per le prestazioni Controparte_1
. Parte_2
La parte convenuta ha riferito il giuramento, con il seguente capitolo: “Giuro e giurando nego di avere ricevuto dal Signor , nella qualità di legale rappresentante di Controparte_2 [...]
la somma di euro 956,26 a saldo per le prestazioni da me rese a favore della Controparte_1 [...]
per la pratica , procedimento in materia di lavoro celebratosi avanti il Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Alessandria avente egl 194/2017”.
L'Avv. , rispondendo al capitolo, ha negato di avere ricevuto dalla l'importo di euro Parte_1 CP_1
956,26: conseguentemente la sua domanda non può che essere accolta, e la Controparte_1
deve essere condannata al pagamento del relativo importo, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. dall'invio della parcella alla domanda giudiziale e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al giorno dell'effettivo saldo.
Per quanto invece riguarda la pratica la convenuta non ha contestato l'esistenza Parte_3 del mandato professionale e l'effettività delle prestazioni rese dal legale ricorrente, ma gli ha addebitato di aver proposto una infondata opposizione a decreto ingiuntivo, che avrebbe sortito il solo effetto di aggiungere al debito già esistente le spese di un giudizio che non avrebbe mai dovuto essere incardinato, sicché nessun compenso sarebbe dovuto.
L'eccezione di inadempimento si è rivelata però priva di fondamento.
In diritto occorre evidenziare che l'eccezione d'inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, ad esempio, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova;
in tal caso, l'assistito deve dimostrare che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere sui suoi interessi. Infatti,
l'avvocato non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente.
Pertanto, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. 25894/2016; Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass.
5928/2002).
Nel caso di specie, è apparso piuttosto chiaro a seguito dell'istruttoria svolta come in realtà la linea difensiva perseguita dal legale ricorrente nel promuovere il giudizio di opposizione per conto della sia sempre stata definita con il sig. , sulla base di precise indicazioni e Controparte_1 CP_2
finanche “correzioni” di quest'ultimo sul contenuto degli atti dell'Avv. (cfr. doc. 6 Parte_1
memoria autorizzata parte ricorrente).
La citazione in opposizione espone questioni in fatto che l'Avv. non poteva conoscere se Parte_1
non perché riferite dalla e dal suo legale rappresentante (e cioè che la Controparte_1 Parte_3
avrebbe fornito una caldaia non funzionante correttamente).
[...]
Dalla comparsa di costituzione della però emerse una realtà ben diversa, e cioè che la Parte_3
stessa non aveva sostituito, né ceduto a noleggio alcuna caldaia, ma soltanto fornito e installato tre circolatori elettronici, componenti quindi del tutto ininfluenti rispetto ai maggiori consumi lamentati.
A quel punto, e dopo che la ottenne la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_3
opposto, il legale ricorrente tentò di percorrere una soluzione conciliativa con il legale della Parte_3
Avv. Elena Grignolio, proprio al fine di evitare alla propria cliente un inutile aggravio di spese
[...]
processuali: si comprende infatti dal tenore delle mail prodotte in atti che l'Avv. chiese Parte_1
che la vertenza potesse essere definita con il pagamento del dovuto in decreto ingiuntivo e delle spese di monitorio, e abbandono della causa a spese compensate (cfr. docc.
3-4 memoria autorizzata parte ricorrente, in particolare mail in cui il legale chiede “abbandoniamo la causa?”)
L'Avv. Grignolio accettò di percepire l'importo del decreto e delle spese di monitorio in rate da €
1.000,00 mensili, senza gravare delle spese del giudizio di opposizione poiché la Controparte_1
causa sarebbe stata abbandonata a spese compensate.
Come emerge dalla lettura delle comunicazioni allegate, la transazione tuttavia non si perfezionò per un comportamento del tutto ostruttivo della che non ottemperò al pur agevolato Controparte_1
pagamento, se non dopo svariati solleciti dell'Avv. in tal senso (cfr. mail “ci pignorano i Parte_1 conti”, che illustrava cosa sarebbe successo nel persistere dell'inadempimento).
Addirittura, risulta che inviò la copia di un bonifico Credit Agricole risultato falso, per far CP_2
credere di aver pagato quanto dovuto (cfr. doc. 5 memoria autorizzata ricorrente).
Le testi e , entrambe dipendenti dello Studio , hanno poi confermato come Tes_1 Tes_2 Parte_1
l'Avvocato avesse ben prospettato al figlio del la possibilità di abbandonare il Parte_1 CP_2
contenzioso a spese compensate, e come la scelta di proseguire il contenzioso fu dei CP_2
medesimi. Tant'è che l'Avv. elaborò la seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. in data Parte_1
1.11.2019, e quindi in epoca successiva rispetto alla scelta del di non accettare l'abbandono CP_2
della causa a spese compensate, secondo le indicazioni del , che fornì le circostanze da CP_2
dedurre prova e il nominativo dei testimoni.
Se ne deve ricavare che l'Avvocato espletò l'incarico ricevuto adempiendo ai propri oneri Parte_1
di informazione e dissuasione del cliente, espressamente sconsigliandolo dal proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, laddove la scelta di proseguire il contenzioso e di accettare il rischio di subire la condanna alle relative spese giudiziali fu quindi esclusivamente della
[...]
CP_1
L'eccezione di inadempimento deve quindi essere rigettata, con conseguente diritto del legale ricorrente ad ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, così come richiesti nella parcella pro-forma in atti (Euro 2.738,00 oltre spese generali e accessori di legge) in quanto aderenti ai minimi tabellari previsti dalla Tabella 2 allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55 (ratione temporis vigenti) per le causa di valore compreso tra Euro 5.201,00 e 26.000,00, alla luce della non complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Alla luce di quanto sopra, all'Avv. devono quindi essere liquidati i compensi professionali Parte_1
così come calcolati nelle proposte di parcelle agli atti, e quindi per un totale di Euro 4.320,36 (cfr. doc. 9 e 15 ricorrente), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. dal sollecito PEC dell'8.2.2023 e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al giorno dell'effettivo saldo.
Nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, non vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quindi per fare applicazione dell'art. 96 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00”, così per le seguenti somme:
- fase introduttiva € 405,00
- fase di studio € 405,00
- fase trattazione € 810,00
- fase decisoria € 810,00 per complessivi Euro 2.430,00 per compensi, Euro 125,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
LIQUIDA all'Avv. , quale compenso per l'attività professionale svolta Parte_1 nell'interesse di , la somma di Euro 4.320,36 (già comprensiva di spese Controparte_1 generali e accessori di legge);
CONDANNA
al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
, per le ragioni esposte in motivazione, della somma di Euro 4.320,36, oltre interessi al
[...] tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. dall'8.2.2023 e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al giorno dell'effettivo saldo;
CONDANNA
a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate in Euro 2.430,00 per compensi, Euro 125,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 7.06.2025.
Il Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2826/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. LUGANO CAMILLA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, via Trotti n. 46, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
in persona del legale rappresentante e liquidatore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PORRETTI MAURIZIO ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta , in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE RESISTENTE- avente per oggetto: compensi professionali ex art. 14 D.Lgs. 150/2011;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., l'Avv. ha azionato nei confronti Parte_1 della a titolo di compenso, il credito di € 4.320,36 dovuto per l'attività Controparte_1
professionale prestata in favore della stessa in due procedimenti civili incardinati innanzi il Tribunale di Alessandria (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n. 804/2019 e procedimento di lavoro ex art. 414 c.p.c. rubricato al R.G.L. n. 194/2017).
Si è costituita in giudizio la con comparsa di risposta e fascicolo documenti Controparte_1
depositati in data 16.02.2024, contestando la pretesa della parte ricorrente. Quanto alla prima vertenza, ha eccepito l'inadempimento dell'Avv. nell'espletamento del Parte_1
proprio mandato, per violazione del dovere di diligenza professionale, e ha quindi chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, e la condanna di questi, in via riconvenzionale, al pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
Quanto alla seconda vertenza, ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito professionale per decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 2956 c.c.
Con nota del 26.02.2024 parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa a sostegno della propria domanda, e ha deferito giuramento decisorio volto ad ottenere l'ammissione da parte del
, amministratore della (già ) di avere Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 pagato la somma di € 956,26 a saldo per le prestazioni rese nel contenzioso R.G. n. 194/2017.
All'udienza del 27.02.2024, parte ricorrente ha dato atto del deposito dei predetti documenti e del deferimento del giuramento decisorio, e parte resistente ha chiesto concedersi i termini ex art. 281duodecies 4° comma c.p.c.
Depositate le memorie integrative, la causa è stata istruita tramite assunzione di giuramento decisorio a sua volta riferito dalla nei confronti dell'Avv. , nonché escussione Controparte_1 Parte_1
dei testi indicati da entrambe le parti.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 28.05.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
2. Tanto premesso, in ordine alla liquidazione del compenso si osserva quanto segue.
In relazione al procedimento iscritto al n. RG. 194/2017, Sezione Lavoro, introdotto da tal Pt_2 contro la allora (oggi l'Avv. ha
[...] Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
dedotto di essersi costituto con comparsa di costituzione a nuovo difensore in data 14.11.2017, di aver seguito ed espletato tutti gli incombenti della fase istruttoria, e di aver raggiunto con la controparte un accordo stragiudiziale per la definizione della vertenza, abbandonando consensualmente il giudizio ex art. 309 c.p.c. (docc. 10, 11, 12, 13 e 14 ricorrente).
Parte convenuta non ha contestato l'esistenza dell'incarico professionale e l'effettività delle prestazioni svolte dal legale, ma si è limitata ad eccepire il decorso del termine triennale per il maturarsi della prescrizione presuntiva.
Ora, come noto, in caso di eccezione ai sensi dell'art. 2956 c.c., la quale comporta l'inversione dell'onere della prova, mentre il debitore è tenuto a provare il solo decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito attraverso il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, della perdurante esistenza del rapporto obbligatorio (Cassazione civile sez. II,
25/01/2021, n.1435).
Nella fattispecie in esame il resistente ha dedotto che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dall'avvenuta estinzione del giudizio per il quale controparte richiede oggi il pagamento degli onorari, in data 30.01.2019, donde le prestazioni per cui è causa dovrebbero intendersi saldate.
Ha contestato di aver mai ricevuto la comunicazione della parcella, in tesi avversaria avvenuta in data
28.3.2019, e ha comunque dedotto che il successivo sollecito scritto sarebbe comunque avvenuto il
8.02.2023, ben oltre il decorrere del termine di prescrizione breve.
L'Avv. ha deferito il giuramento decisorio per ottenere l'ammissione da parte del Parte_1 CP_2 di avere pagato, per conto della la somma di € 956,26 a saldo per le prestazioni Controparte_1
. Parte_2
La parte convenuta ha riferito il giuramento, con il seguente capitolo: “Giuro e giurando nego di avere ricevuto dal Signor , nella qualità di legale rappresentante di Controparte_2 [...]
la somma di euro 956,26 a saldo per le prestazioni da me rese a favore della Controparte_1 [...]
per la pratica , procedimento in materia di lavoro celebratosi avanti il Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Alessandria avente egl 194/2017”.
L'Avv. , rispondendo al capitolo, ha negato di avere ricevuto dalla l'importo di euro Parte_1 CP_1
956,26: conseguentemente la sua domanda non può che essere accolta, e la Controparte_1
deve essere condannata al pagamento del relativo importo, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. dall'invio della parcella alla domanda giudiziale e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al giorno dell'effettivo saldo.
Per quanto invece riguarda la pratica la convenuta non ha contestato l'esistenza Parte_3 del mandato professionale e l'effettività delle prestazioni rese dal legale ricorrente, ma gli ha addebitato di aver proposto una infondata opposizione a decreto ingiuntivo, che avrebbe sortito il solo effetto di aggiungere al debito già esistente le spese di un giudizio che non avrebbe mai dovuto essere incardinato, sicché nessun compenso sarebbe dovuto.
L'eccezione di inadempimento si è rivelata però priva di fondamento.
In diritto occorre evidenziare che l'eccezione d'inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, ad esempio, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova;
in tal caso, l'assistito deve dimostrare che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere sui suoi interessi. Infatti,
l'avvocato non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente.
Pertanto, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. 25894/2016; Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass.
5928/2002).
Nel caso di specie, è apparso piuttosto chiaro a seguito dell'istruttoria svolta come in realtà la linea difensiva perseguita dal legale ricorrente nel promuovere il giudizio di opposizione per conto della sia sempre stata definita con il sig. , sulla base di precise indicazioni e Controparte_1 CP_2
finanche “correzioni” di quest'ultimo sul contenuto degli atti dell'Avv. (cfr. doc. 6 Parte_1
memoria autorizzata parte ricorrente).
La citazione in opposizione espone questioni in fatto che l'Avv. non poteva conoscere se Parte_1
non perché riferite dalla e dal suo legale rappresentante (e cioè che la Controparte_1 Parte_3
avrebbe fornito una caldaia non funzionante correttamente).
[...]
Dalla comparsa di costituzione della però emerse una realtà ben diversa, e cioè che la Parte_3
stessa non aveva sostituito, né ceduto a noleggio alcuna caldaia, ma soltanto fornito e installato tre circolatori elettronici, componenti quindi del tutto ininfluenti rispetto ai maggiori consumi lamentati.
A quel punto, e dopo che la ottenne la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_3
opposto, il legale ricorrente tentò di percorrere una soluzione conciliativa con il legale della Parte_3
Avv. Elena Grignolio, proprio al fine di evitare alla propria cliente un inutile aggravio di spese
[...]
processuali: si comprende infatti dal tenore delle mail prodotte in atti che l'Avv. chiese Parte_1
che la vertenza potesse essere definita con il pagamento del dovuto in decreto ingiuntivo e delle spese di monitorio, e abbandono della causa a spese compensate (cfr. docc.
3-4 memoria autorizzata parte ricorrente, in particolare mail in cui il legale chiede “abbandoniamo la causa?”)
L'Avv. Grignolio accettò di percepire l'importo del decreto e delle spese di monitorio in rate da €
1.000,00 mensili, senza gravare delle spese del giudizio di opposizione poiché la Controparte_1
causa sarebbe stata abbandonata a spese compensate.
Come emerge dalla lettura delle comunicazioni allegate, la transazione tuttavia non si perfezionò per un comportamento del tutto ostruttivo della che non ottemperò al pur agevolato Controparte_1
pagamento, se non dopo svariati solleciti dell'Avv. in tal senso (cfr. mail “ci pignorano i Parte_1 conti”, che illustrava cosa sarebbe successo nel persistere dell'inadempimento).
Addirittura, risulta che inviò la copia di un bonifico Credit Agricole risultato falso, per far CP_2
credere di aver pagato quanto dovuto (cfr. doc. 5 memoria autorizzata ricorrente).
Le testi e , entrambe dipendenti dello Studio , hanno poi confermato come Tes_1 Tes_2 Parte_1
l'Avvocato avesse ben prospettato al figlio del la possibilità di abbandonare il Parte_1 CP_2
contenzioso a spese compensate, e come la scelta di proseguire il contenzioso fu dei CP_2
medesimi. Tant'è che l'Avv. elaborò la seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. in data Parte_1
1.11.2019, e quindi in epoca successiva rispetto alla scelta del di non accettare l'abbandono CP_2
della causa a spese compensate, secondo le indicazioni del , che fornì le circostanze da CP_2
dedurre prova e il nominativo dei testimoni.
Se ne deve ricavare che l'Avvocato espletò l'incarico ricevuto adempiendo ai propri oneri Parte_1
di informazione e dissuasione del cliente, espressamente sconsigliandolo dal proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, laddove la scelta di proseguire il contenzioso e di accettare il rischio di subire la condanna alle relative spese giudiziali fu quindi esclusivamente della
[...]
CP_1
L'eccezione di inadempimento deve quindi essere rigettata, con conseguente diritto del legale ricorrente ad ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, così come richiesti nella parcella pro-forma in atti (Euro 2.738,00 oltre spese generali e accessori di legge) in quanto aderenti ai minimi tabellari previsti dalla Tabella 2 allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55 (ratione temporis vigenti) per le causa di valore compreso tra Euro 5.201,00 e 26.000,00, alla luce della non complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Alla luce di quanto sopra, all'Avv. devono quindi essere liquidati i compensi professionali Parte_1
così come calcolati nelle proposte di parcelle agli atti, e quindi per un totale di Euro 4.320,36 (cfr. doc. 9 e 15 ricorrente), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. dal sollecito PEC dell'8.2.2023 e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al giorno dell'effettivo saldo.
Nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, non vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e quindi per fare applicazione dell'art. 96 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00”, così per le seguenti somme:
- fase introduttiva € 405,00
- fase di studio € 405,00
- fase trattazione € 810,00
- fase decisoria € 810,00 per complessivi Euro 2.430,00 per compensi, Euro 125,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
LIQUIDA all'Avv. , quale compenso per l'attività professionale svolta Parte_1 nell'interesse di , la somma di Euro 4.320,36 (già comprensiva di spese Controparte_1 generali e accessori di legge);
CONDANNA
al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
, per le ragioni esposte in motivazione, della somma di Euro 4.320,36, oltre interessi al
[...] tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. dall'8.2.2023 e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al giorno dell'effettivo saldo;
CONDANNA
a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del Controparte_1 presente giudizio liquidate in Euro 2.430,00 per compensi, Euro 125,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, lì 7.06.2025.
Il Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO