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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice EL lavoro dott. Emanuele Rocco, all'esito EL deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione ELl'udienza EL 30.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3615/2022 EL Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
, (C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Kivel Parte_1 C.F._1
Mazuy con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Schipa n. 34 ricorrente
E
in persona EL legale rappresentante p.t, con sede legale in Torre Controparte_1
EL CO alla via Marconi n.66, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano presso la quale è elettivamente domiciliata come in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione EL Giudice EL lavoro, esponeva di essere dirigente medico di II° livello ELla Parte_1
, presso il Distretto Sanitario di Palma Campania, titolare di unità Parte_2
operativa semplice, e, poi, Direttore di struttura complessa EL Distretto 34 di Portici,
a decorrere dal 26.12.2017. Il ricorrente, precisava altresì che, a far data dal 2017, in qualità medico specializzato in medicina legale, aveva preso parte, in qualità di
Presidente, alle Commissioni mediche integrate, per il riconoscimento ELl'invalidità civile, ELla legge n. 104/1992 e n. 68/1999 e sostegno scolastico, dapprima, regolamentate con ELibera aziendale n. 1329 EL 2010 recante “Regolamento aziendale per la costituzione ELle commissioni invalidi civili e legge 104/1992 e legge
68/99” e, successivamente, con ELibera n. 233 EL 09.03.2018 (all. n. 5 e 6).
Il ricorrente, quindi deduceva, che entrambe le ELibere avevano previsto il riconoscimento di un gettone di presenza per i Presidenti e Componenti ELle
Commissioni Mediche Integrate di invalidità civile, qualora l'attività venisse svolta dai
Componenti, ivi compresi i Dirigenti, oltre l'orario di servizio, prevedendo, in entrambi i casi, che lo svolgimento ELl'attività al di fuori ELl'orario di servizio venisse accertata dalla stessa ai fini EL pagamento degli emolumenti aggiuntivi. In virtù di tanto al ricorrente era stato sempre corrisposto l'emolumento previsto. Tuttavia, con la nota prot. n. 43652 EL 24.02.2021, la trasmetteva al ricorrente la Parte_2
comunicazione di avvio EL procedimento di recupero ELle somme asseritamente non dovute e, con successiva nota prot. 0212791 EL 28.10.2021, la , Parte_2
ignorando le formali contestazione EL ricorrente, concludeva il procedimento amministrativo di recupero ELle somme percepite dal ricorrente a partire dal 2017 e fino al 2021, per l'importo complessivo di € 59.703,75, comunicando, peraltro, l'avvio ELla trattenuta sullo stipendio, già dal mese di novembre 2021, sulla base EL prospetto allegato alla predetta comunicazione, a titolo di emolumenti per la partecipazione alle Commissioni Mediche Integrate per l'invalidità civile, svolte fuori orario di servizio ed in quanto tali remunerate dalla (all. n. 8).
Il ricorrente, dedotta la illegittimità ELl'operato ELla adiva questo Tribunale, in funzione di giudice EL lavoro, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti conclusioni:
“accertare il diritto ELla ricorrente a percepire le somme corrisposte dal 2017 al 2021 quale gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni Mediche Integrate per l'invalidità civile per l'importo di euro 59.703,75, come dettagliato nelle tabelle allegate alla nota n. 2122791 EL 28.10.2021. - dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali la ha avviato l'azione di Parte_2
recupero ELle somme erogate al dott. quale gettone di presenza per la Pt_1
partecipazione alle Commissioni Mediche Integrate per l'invalidità civile, dal 2017 al 2021, per l'importo di euro 59.703,75, come dettagliato nelle tabelle allegate alla nota
n. 212791 EL 28.10.2021. - condannare la alla restituzione ELle somme Parte_2
già illegittimamente trattenute sullo stipendio a partire dalla mensilità di novembre
2021 e/o comunque ELle somme erogate al ricorrente dal 2017 ad oggi, a titolo di oneri previdenziali e contributivi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi e ove
l'Ecc.mo Tribunale ritenga di non considerare illegittimi i provvedimenti applicativi ELla restituzione, accertare l'illegittimità EL recupero dei gettoni percepiti dal ricorrente al netto e non al lordo ELle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , deducendo la Parte_2
infondatezza ELl'avversa pretesa, in particolare, richiamando il principio ELla onnicomprensività ELla retribuzione ex art. 24 dlgs. 165/2001 e deducendo che i compensi spettanti ai dirigenti che svolgano incarichi aggiuntivi devono affluire sui fondi ELl'Amministrazione di appartenenza, per essere destinati al trattamento accessorio ELla dirigenza, con la destinazione vincolata, di parte degli stessi all'incremento ELla retribuzione di posizione e di risultato. Concludeva pertanto, per il rigetto EL ricorso.
All'esito EL deposito ELle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa ELla sul rilievo preminente che il distretto di Portici, presso cui CP_2
all'epoca dei fatti di causa il ricorrente svolgeva l'incarico di Direttore Sanitario, è una diramazione ELla con sede in Torre EL CO (giusta decreto n. Parte_2
71/2013).
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
La presente controversia va scrutinata alla luce EL principio di onnicomprensività di cui all'art 24 comma EL d.lgs. 165 EL 2001 e ELle prevalenti pronunce ELla giurisprudenza di legittimità sull'argomento a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi.
Orbene, l'art 24 dlgs. 165/2001 stabilisce che: “il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione EL loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione ELla stessa…..”;
Dalla lettura ELla disposizione normativa si deduce che gli emolumenti rivendicati dall'istante sono attratti nell'orbita EL trattamento retributivo ordinario, al quale accede il concetto di omnicomprensività, che comprende una serie di indennità e compensi che caratterizzano, la prestazione propria EL Medico che assolve ai propri compiti istituzionali.
In questa prospettiva, trova applicazione il principio secondo cui gli incarichi inerenti alla partecipazione alle Commissioni in oggetto sono ricompresi nelle attività proprie EL Dirigente Medico, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione ELl'ufficio ricoperto, sicché per il dirigente medico il diritto ad un compenso ulteriore va escluso per il principio ELl'onnicomprensività ELla retribuzione fissato dal D.Lgs.
n. 165 EL 2001, art. 24 (in tal senso Cass. n. 8261/2017 cit.).
In tale prospettiva l'indicazione ELle ore di lavoro da prestare, per un verso, esprime un “minimo comunque dovuto” e, per l'altro, costituisce un “mero parametro per valutare, a fini operativi e se EL caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi eccedenze”.
Tuttavia, il superamento ELla soglia “normale” non attribuisce in sé diritti retributivi, in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità.
In vero dal dato letterale ELla norma e dagli approdi ermeneutici, ormai consolidati in giurisprudenza, emerge l'assunto secondo cui il trattamento retributivo in questione non è dovuto in ragione EL fatto che l'attività espletate in sede di Commissione ordinaria di invalidità civile rientrino, in buona sostanza, nucleo ELle attività rese nell'esercizio ELla funzione pubblica. All'uopo occorre richiamare il principio secondo cui “nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività ELla retribuzione dirigenziale, in ragione EL quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione ELla stessa”( Cfr. Cass
Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27668).
Inoltre la Corte di Cassazione è concorde nel ritenere che “nella dirigenza medica il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l'impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina ELla retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di "prestazioni aggiuntive", specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza ELle condizioni richieste dalla fonte attributiva EL diritto (cfr. Cass. n.
6153/22, Cass. n. 32264/2019).
La previsione di cui all'art. 65 CCNL ELl'area dirigenziale sanitaria, che esclude, in generale, il diritto EL dirigente, incaricato ELla direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, non è, dunque, disposizione speciale, ma mera espressione di un principio immanente al sistema ELla dirigenza pubblica secondo cui, per riconoscere remunerazioni ulteriori, sono necessarie previsioni espresse e derogatorie EL principio di onnicomprensività di cui si è detto.
Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, atteso che le prestazioni relative alla partecipazione alle commissioni mediche rientrano nei doveri di ufficio EL dirigente.
Su tali basi, invero, la Suprema Corte ha escluso che la partecipazione a Commissioni da parte dei dirigenti sanitari comporti il diritto a remunerazioni aggiuntive, se non esplicitamente previste (Cass. 5 novembre 2018, n. 28150; Cass. 30 marzo 2017, n.
8261): “Il principio di onnicomprensività ELla retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, EL d.lgs. n. 165 EL 2001, nonché 60, comma 3, EL c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria ELl'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto;
ne consegue che l'incarico di componente ELle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione EL ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi”.
L'orientamento è consolidato ne consegue che va ribadita anche in questa sede la non retribuibilità dei dirigenti medici componenti ELle commissioni invalidi civili (cfr,
Cass. Civile sez. lav. Num. 22852 Anno 2023; sent. 22765/23, 22857/23, 22854/23).
Peraltro, il richiamo al Regolamento aziendale (che ha disciplinato l'intera materia relativa alle Commissioni invalidi civili e ha nel contempo regolamentato il relativo trattamento economico, stabilendo gli importi spettanti a ciascun membro ELle suddette Commissioni), operato in sede di ricorso dalla parte ricorrente, non ha forza dirimente a fronte di quanto stabilito da una legge statale che, pertanto, ai sensi EL combinato disposto di cui agli articoli 13 e 27 EL D.lgs.165/2001, prevale sia su una norma regionale preesistente sia su disposizioni regolamentari.
Le stesse determine, che si configurano come atti contabili emessi sulla base EL regolamento (e ELla L. Reg EL 1988, precedente a quella statale EL 2001 e di fatto con essa confliggente), risultano contra ius e contrarie al recente orientamento giurisprudenziale, e, come tali, non hanno valore giuridico a fronte di quanto esposto,
a prescindere dalla loro esecutività.
Pertanto, sotto questo profilo, la pretesa EL ricorrente deve reputarsi infondata.
Va invece dichiarata meritevole di accoglimento la domanda proposta in via subordinata. In vero, la sin dal mese di novembre 2021 ha recuperato l'importo versato al ricorrente, il quale, tuttavia, si duole che il recupero sia avvenuto al lordo e non al netto ELle ritenute fiscali. Quanto alla restituzione, per molto tempo è stato dibattuto e controverso se la ripetizione ELl'indebito dovesse essere al netto o al lordo ELle ritenute fiscali, dividendosi il campo tra sentenze che propendevano per una ed altre che sostenevano l'altra tesi.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria (ad esempio, Cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735; TAR Toscana, sezione I, sentenza 22 giugno 2017, n. 858; n. 120/2015) nei casi EL recupero ELle somme indebitamente erogate al dipendente è ammissibile, il diritto EL datore di lavoro alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale EL lavoratore;
diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente.
L'Agenzia ELle Entrate, d'altra parte, con le risoluzioni n. 71/E EL 29 febbraio 2008 e n. 110 EL 29 maggio 2005, in base alla previsione ELl'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) EL Tuir, aveva previsto la possibilità di dedurre dal reddito complessivo «[…] le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti».
L'intervento definitivo, per fare chiarezza, è stato quello recato dall'art. 150 EL D.L.
n. 34/2020, che ha inserito nell'articolo 10 EL Tuir (D.P.R. 917/1986) il comma 2-bis, secondo cui le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto ELla ritenuta operata al momento ELl'erogazione e non costituiscono oneri deducibili.
Spetterà al sostituto un credito di imposta pari al 30% ELle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione in base all'articolo 17 EL D.Lgs.
241/1997.
La previsione suddetta, quindi, si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituito, comportava che il recupero, a carico EL contribuente, ELle somme a suo tempo a lui erogate avvenisse al lordo ELle imposte che l'ente erogatore aveva versato all'erario in qualità di sostituto.
La disciplina introdotta, quindi, si è allineata con la giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2691 EL 29/01/2024)
Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, tenuto conto che la ha operato il recupero al lordo.
Spese compensate, stante la sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
Il giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento EL ricorso, dichiara illegittima la ripetizione ELle somme al lordo ELle ritenute di legge e non al netto e, per l'effetto, condanna la a restituire al ricorrente la differenza indebitamente trattenuta, Parte_2
da quantificarsi in separato giudizio;
- Rigetta ogni altra domanda EL ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, li 11/7/2025 Il Giudice
Dott. Emanuele ROCCO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice EL lavoro dott. Emanuele Rocco, all'esito EL deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione ELl'udienza EL 30.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3615/2022 EL Ruolo Generale a.c., vertente
TRA
, (C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Kivel Parte_1 C.F._1
Mazuy con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Schipa n. 34 ricorrente
E
in persona EL legale rappresentante p.t, con sede legale in Torre Controparte_1
EL CO alla via Marconi n.66, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano presso la quale è elettivamente domiciliata come in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione EL Giudice EL lavoro, esponeva di essere dirigente medico di II° livello ELla Parte_1
, presso il Distretto Sanitario di Palma Campania, titolare di unità Parte_2
operativa semplice, e, poi, Direttore di struttura complessa EL Distretto 34 di Portici,
a decorrere dal 26.12.2017. Il ricorrente, precisava altresì che, a far data dal 2017, in qualità medico specializzato in medicina legale, aveva preso parte, in qualità di
Presidente, alle Commissioni mediche integrate, per il riconoscimento ELl'invalidità civile, ELla legge n. 104/1992 e n. 68/1999 e sostegno scolastico, dapprima, regolamentate con ELibera aziendale n. 1329 EL 2010 recante “Regolamento aziendale per la costituzione ELle commissioni invalidi civili e legge 104/1992 e legge
68/99” e, successivamente, con ELibera n. 233 EL 09.03.2018 (all. n. 5 e 6).
Il ricorrente, quindi deduceva, che entrambe le ELibere avevano previsto il riconoscimento di un gettone di presenza per i Presidenti e Componenti ELle
Commissioni Mediche Integrate di invalidità civile, qualora l'attività venisse svolta dai
Componenti, ivi compresi i Dirigenti, oltre l'orario di servizio, prevedendo, in entrambi i casi, che lo svolgimento ELl'attività al di fuori ELl'orario di servizio venisse accertata dalla stessa ai fini EL pagamento degli emolumenti aggiuntivi. In virtù di tanto al ricorrente era stato sempre corrisposto l'emolumento previsto. Tuttavia, con la nota prot. n. 43652 EL 24.02.2021, la trasmetteva al ricorrente la Parte_2
comunicazione di avvio EL procedimento di recupero ELle somme asseritamente non dovute e, con successiva nota prot. 0212791 EL 28.10.2021, la , Parte_2
ignorando le formali contestazione EL ricorrente, concludeva il procedimento amministrativo di recupero ELle somme percepite dal ricorrente a partire dal 2017 e fino al 2021, per l'importo complessivo di € 59.703,75, comunicando, peraltro, l'avvio ELla trattenuta sullo stipendio, già dal mese di novembre 2021, sulla base EL prospetto allegato alla predetta comunicazione, a titolo di emolumenti per la partecipazione alle Commissioni Mediche Integrate per l'invalidità civile, svolte fuori orario di servizio ed in quanto tali remunerate dalla (all. n. 8).
Il ricorrente, dedotta la illegittimità ELl'operato ELla adiva questo Tribunale, in funzione di giudice EL lavoro, chiedendo l'accoglimento ELle seguenti conclusioni:
“accertare il diritto ELla ricorrente a percepire le somme corrisposte dal 2017 al 2021 quale gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni Mediche Integrate per l'invalidità civile per l'importo di euro 59.703,75, come dettagliato nelle tabelle allegate alla nota n. 2122791 EL 28.10.2021. - dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali la ha avviato l'azione di Parte_2
recupero ELle somme erogate al dott. quale gettone di presenza per la Pt_1
partecipazione alle Commissioni Mediche Integrate per l'invalidità civile, dal 2017 al 2021, per l'importo di euro 59.703,75, come dettagliato nelle tabelle allegate alla nota
n. 212791 EL 28.10.2021. - condannare la alla restituzione ELle somme Parte_2
già illegittimamente trattenute sullo stipendio a partire dalla mensilità di novembre
2021 e/o comunque ELle somme erogate al ricorrente dal 2017 ad oggi, a titolo di oneri previdenziali e contributivi, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi e ove
l'Ecc.mo Tribunale ritenga di non considerare illegittimi i provvedimenti applicativi ELla restituzione, accertare l'illegittimità EL recupero dei gettoni percepiti dal ricorrente al netto e non al lordo ELle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , deducendo la Parte_2
infondatezza ELl'avversa pretesa, in particolare, richiamando il principio ELla onnicomprensività ELla retribuzione ex art. 24 dlgs. 165/2001 e deducendo che i compensi spettanti ai dirigenti che svolgano incarichi aggiuntivi devono affluire sui fondi ELl'Amministrazione di appartenenza, per essere destinati al trattamento accessorio ELla dirigenza, con la destinazione vincolata, di parte degli stessi all'incremento ELla retribuzione di posizione e di risultato. Concludeva pertanto, per il rigetto EL ricorso.
All'esito EL deposito ELle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa ELla sul rilievo preminente che il distretto di Portici, presso cui CP_2
all'epoca dei fatti di causa il ricorrente svolgeva l'incarico di Direttore Sanitario, è una diramazione ELla con sede in Torre EL CO (giusta decreto n. Parte_2
71/2013).
Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
La presente controversia va scrutinata alla luce EL principio di onnicomprensività di cui all'art 24 comma EL d.lgs. 165 EL 2001 e ELle prevalenti pronunce ELla giurisprudenza di legittimità sull'argomento a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi.
Orbene, l'art 24 dlgs. 165/2001 stabilisce che: “il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione EL loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione ELla stessa…..”;
Dalla lettura ELla disposizione normativa si deduce che gli emolumenti rivendicati dall'istante sono attratti nell'orbita EL trattamento retributivo ordinario, al quale accede il concetto di omnicomprensività, che comprende una serie di indennità e compensi che caratterizzano, la prestazione propria EL Medico che assolve ai propri compiti istituzionali.
In questa prospettiva, trova applicazione il principio secondo cui gli incarichi inerenti alla partecipazione alle Commissioni in oggetto sono ricompresi nelle attività proprie EL Dirigente Medico, trattandosi di un incarico conferito proprio in ragione ELl'ufficio ricoperto, sicché per il dirigente medico il diritto ad un compenso ulteriore va escluso per il principio ELl'onnicomprensività ELla retribuzione fissato dal D.Lgs.
n. 165 EL 2001, art. 24 (in tal senso Cass. n. 8261/2017 cit.).
In tale prospettiva l'indicazione ELle ore di lavoro da prestare, per un verso, esprime un “minimo comunque dovuto” e, per l'altro, costituisce un “mero parametro per valutare, a fini operativi e se EL caso anche poi risarcitori, eventuali abnormi eccedenze”.
Tuttavia, il superamento ELla soglia “normale” non attribuisce in sé diritti retributivi, in assenza di norme collettive espresse che riconnettano a ciò un compenso a tempo o secondo altre modalità.
In vero dal dato letterale ELla norma e dagli approdi ermeneutici, ormai consolidati in giurisprudenza, emerge l'assunto secondo cui il trattamento retributivo in questione non è dovuto in ragione EL fatto che l'attività espletate in sede di Commissione ordinaria di invalidità civile rientrino, in buona sostanza, nucleo ELle attività rese nell'esercizio ELla funzione pubblica. All'uopo occorre richiamare il principio secondo cui “nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività ELla retribuzione dirigenziale, in ragione EL quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione ELla stessa”( Cfr. Cass
Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27668).
Inoltre la Corte di Cassazione è concorde nel ritenere che “nella dirigenza medica il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l'impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina ELla retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di "prestazioni aggiuntive", specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza ELle condizioni richieste dalla fonte attributiva EL diritto (cfr. Cass. n.
6153/22, Cass. n. 32264/2019).
La previsione di cui all'art. 65 CCNL ELl'area dirigenziale sanitaria, che esclude, in generale, il diritto EL dirigente, incaricato ELla direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, non è, dunque, disposizione speciale, ma mera espressione di un principio immanente al sistema ELla dirigenza pubblica secondo cui, per riconoscere remunerazioni ulteriori, sono necessarie previsioni espresse e derogatorie EL principio di onnicomprensività di cui si è detto.
Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, atteso che le prestazioni relative alla partecipazione alle commissioni mediche rientrano nei doveri di ufficio EL dirigente.
Su tali basi, invero, la Suprema Corte ha escluso che la partecipazione a Commissioni da parte dei dirigenti sanitari comporti il diritto a remunerazioni aggiuntive, se non esplicitamente previste (Cass. 5 novembre 2018, n. 28150; Cass. 30 marzo 2017, n.
8261): “Il principio di onnicomprensività ELla retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, EL d.lgs. n. 165 EL 2001, nonché 60, comma 3, EL c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria ELl'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto;
ne consegue che l'incarico di componente ELle commissioni invalidi civili, in quanto conferito al dirigente in ragione EL ruolo rivestito, non comporta alcun diritto a compensi aggiuntivi”.
L'orientamento è consolidato ne consegue che va ribadita anche in questa sede la non retribuibilità dei dirigenti medici componenti ELle commissioni invalidi civili (cfr,
Cass. Civile sez. lav. Num. 22852 Anno 2023; sent. 22765/23, 22857/23, 22854/23).
Peraltro, il richiamo al Regolamento aziendale (che ha disciplinato l'intera materia relativa alle Commissioni invalidi civili e ha nel contempo regolamentato il relativo trattamento economico, stabilendo gli importi spettanti a ciascun membro ELle suddette Commissioni), operato in sede di ricorso dalla parte ricorrente, non ha forza dirimente a fronte di quanto stabilito da una legge statale che, pertanto, ai sensi EL combinato disposto di cui agli articoli 13 e 27 EL D.lgs.165/2001, prevale sia su una norma regionale preesistente sia su disposizioni regolamentari.
Le stesse determine, che si configurano come atti contabili emessi sulla base EL regolamento (e ELla L. Reg EL 1988, precedente a quella statale EL 2001 e di fatto con essa confliggente), risultano contra ius e contrarie al recente orientamento giurisprudenziale, e, come tali, non hanno valore giuridico a fronte di quanto esposto,
a prescindere dalla loro esecutività.
Pertanto, sotto questo profilo, la pretesa EL ricorrente deve reputarsi infondata.
Va invece dichiarata meritevole di accoglimento la domanda proposta in via subordinata. In vero, la sin dal mese di novembre 2021 ha recuperato l'importo versato al ricorrente, il quale, tuttavia, si duole che il recupero sia avvenuto al lordo e non al netto ELle ritenute fiscali. Quanto alla restituzione, per molto tempo è stato dibattuto e controverso se la ripetizione ELl'indebito dovesse essere al netto o al lordo ELle ritenute fiscali, dividendosi il campo tra sentenze che propendevano per una ed altre che sostenevano l'altra tesi.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria (ad esempio, Cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735; TAR Toscana, sezione I, sentenza 22 giugno 2017, n. 858; n. 120/2015) nei casi EL recupero ELle somme indebitamente erogate al dipendente è ammissibile, il diritto EL datore di lavoro alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale EL lavoratore;
diversamente, si avrebbe un aggravio ingiustificato per il lavoratore medesimo costretto a rifondere più di quanto concretamente.
L'Agenzia ELle Entrate, d'altra parte, con le risoluzioni n. 71/E EL 29 febbraio 2008 e n. 110 EL 29 maggio 2005, in base alla previsione ELl'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) EL Tuir, aveva previsto la possibilità di dedurre dal reddito complessivo «[…] le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti».
L'intervento definitivo, per fare chiarezza, è stato quello recato dall'art. 150 EL D.L.
n. 34/2020, che ha inserito nell'articolo 10 EL Tuir (D.P.R. 917/1986) il comma 2-bis, secondo cui le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto ELla ritenuta operata al momento ELl'erogazione e non costituiscono oneri deducibili.
Spetterà al sostituto un credito di imposta pari al 30% ELle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione in base all'articolo 17 EL D.Lgs.
241/1997.
La previsione suddetta, quindi, si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituito, comportava che il recupero, a carico EL contribuente, ELle somme a suo tempo a lui erogate avvenisse al lordo ELle imposte che l'ente erogatore aveva versato all'erario in qualità di sostituto.
La disciplina introdotta, quindi, si è allineata con la giurisprudenza maggioritaria sopra richiamata (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2691 EL 29/01/2024)
Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, tenuto conto che la ha operato il recupero al lordo.
Spese compensate, stante la sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza.
PQM
Il giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento EL ricorso, dichiara illegittima la ripetizione ELle somme al lordo ELle ritenute di legge e non al netto e, per l'effetto, condanna la a restituire al ricorrente la differenza indebitamente trattenuta, Parte_2
da quantificarsi in separato giudizio;
- Rigetta ogni altra domanda EL ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, li 11/7/2025 Il Giudice
Dott. Emanuele ROCCO